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T.A.R. VENETO - SEZIONE I - Sentenza 29 ottobre 2008 n. 3369


Pubblica amministrazione – Equiparazione di una società partecipata a un ente pubblico

Posto che l’art. 2, comma 1, lettera a) della L.R. 16.07.76 n. 30 (nel testo sostituito e integrato dalle successive L.R. n. 42/84 e 66/8), ai fini dell’iscrizione nell’elenco dei collaudatori regionali quale requisito richiede un servizio minimo di 10 anni alle dipendenze di amministrazioni o enti pubblici, nel contesto di un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma, deve ritenersi illegittima la non prevista equiparazione del servizio reso dal ricorrente alle dipendenze di una società partecipata da amministrazioni pubbliche.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
prima Sezione




con l’intervento dei magistrati:
Bruno Amoroso Presidente
Italo Franco Consigliere relatore
Alessandra Farina - Consigliere
ha pronunziato la seguente


SENTENZA




sul ricorso n. 3855/94, proposto da

Bellin Flavio, rappresentato e difeso dall’avv. Per Vettor Grimani, con domicilio eletto presso il medesimo in Venezia, San Marco, n. 4020, come da procura a.l. a margine del ricorso,


contro



la Regione Veneto in persona del presidente della giunta regionale pro- tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Ezio Zanon e Luisa Londei dell’Avvocatura regionale, con domicilio presso il loro studio in Venezia, S. Polo n. 1429/b, come da delibera della G. R. del 7.10.2008 e procura a.l. a margine della memoria di costituzione,


per l’annullamento



dei provvedimento reso noto con nota prot. n. 12254/32.1.12/93 del 25.07.94 con il quale la competente commissione ha respinto il ricorso amministrativo presentato contro il diniego di iscrizione nell’elenco regionale dei collaudatori tecnici, nonché di ogni atto connesso o presupposto, ivi compreso il menzionato diniego di iscrizione, comunicato con nota prot. 6998/32.1.12 del 25.10.93.

Visto il ricorso, notificato l’8 novembre 1994 e depositato presso la segreteria il 1° dicembre 1994, con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione, avvenuto con memoria depositata all’udienza con il consenso della parte avversaria;
vista la memoria prodotta dalla parte ricorrente a sostegno delle proprie difese;
visti gli atti tutti della causa;
uditi alla pubblica udienza del 9 ottobre 2008, relatore il Consigliere Italo Franco, l’avv. Grimani per il ricorrente, e l’avv. Londei per la P.A. resistente.
Ritenuto in fatto e considerato e in diritto quanto segue:


FATTO




L’ingegnere Belli Flavio, iscritto nel relativo albo dal 29.03.83, espone di essere divenuto –dopo un’esperienza maturata nel settore edile- responsabile tecnico (dal 2.02.87) e poi direttore di Edilvenezia S.p.A., società a capitale pubblico maggioritario istituita ex lege n. 171/73, e di avere richiesto, con istanza dell’11.06.93 con allegato il curriculum professionale, l’iscrizione nell’elenco regionale dei collaudatori di cui all’art. 30 della L.R. 16.07.76 n. 30. Ma, con nota del 25.10.93, a firma del presidente della commissione preposta alla tenuta dell’elenco regionale, gli veniva comunicato un diniego, perché ritenuta carente la documentazione relativa all’attività professionale svolta nel settore delle opere pubbliche in relazione ad alcune categorie di lavori.
Avverso tale diniego l’interessato presentava ricorso al presidente della giunta regionale, assumendo che, dal punto di vista sostanziale, Edilvenezia è assimilabile a una P.A., e che il Comune di Venezia ha affidato a tale società, tra l’altro, il compito della direzione dei lavori proprio della stazione appaltante, donde la sostanziale qualità di pubblico dipendente. Il ricorso veniva, tuttavia, respinto, in recepimento dell’avviso espresso dalla segreteria regionale per la programmazione (cui era stato posto apposito quesito) secondo la quale le società per azioni, anche se la maggioranza del capitale è in mani pubbliche, non rientrano nella categoria degli enti pubblici, essendo soggette a regime privatistico, e i loro dipendenti non sono pubblici.
Con il ricorso in epigrafe l’interessato insorge contro tali determinazioni, chiedendone l’annullamento. A sostegno del gravame egli deduce, con articolato motivo, violazione dell’art. 2 della L. R. 16.07.76 n. 30, nel testo sostituito dalla L. R. 16.08.84 n. 42 e dall’art. 6 della L.R. 20.12.85 n. 66; eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e disparità di trattamento; incostituzionalità.
Premesso che non risulta disciplinata nella legislazione nazionale la figura del collaudatore, e richiamata la normativa regionale su indicata, il ricorrente sostiene che Edilvenezia S.p.A. (la cui costituzione era prevista dal DPR 20.09.73 al fine di procedere agli interventi di edilizia e urbanistici a Venezia, nelle isole lagunari e a Chioggia) agisce quale concessionaria del Comune di Venezia, del quale è una longa manus, e i suoi sono atti pubblici (S.U. 29.12.90 n. 1221), dal che consegue che il servizio da lui svolto presso tale società (in qualità di ingegnere capo e direttore dei lavori) deve intendersi come espletato alle dipendenze di un ente pubblico.
In via subordinata, ove non dovesse condividersi l’interpretazione dell’art. 2 citato qui prospettata, l’art. 2 medesimo sarebbe incostituzionale per contrasto con gli art. 3 e 117 Cost.
Con successiva memoria parte ricorrente ribadisce le tesi prospettate, ricordando che il suo servizio è equiparabile a quello di un dipendente pubblico.
L’amministrazione regionale si è costituita all’udienza, con memoria prodotta sulla non opposizione del difensore avversario, eccependo che la natura pubblica dei soggetti detentori di quote del capitale di una società a prevalente capitale pubblico non incide sulla natura giuridica della medesima, che rimane privata, come chiarito dalla giurisprudenza.
All’udienza i difensori comparsi si sono rimessi agli scritti difensivi, chiedendo che la causa fosse spedita in decisione.


DIRITTO




1- Il Collegio è chiamato a pronunciarsi -peraltro a notevole distanza di tempo dall’emissione degli atti impugnati, ma nella persistenza dell’interesse alla decisione che le parti implicitamente riconfermano con il loro comportamento processuale, nonostante il decorso del tempo (che potrebbe, dopo tutto, avere influito sull’assetto degli interessi in gioco)- su una questione di diritto puntuale. Ed invero, sia l’originario diniego, sia, a maggior ragione, la motivazione della decisione di reiezione del ricorso amministrativo (impugnata congiuntamente con quello) riducono le ragioni del contendere al quesito se il sevizio reso dal ricorrente, in qualità dapprima di responsabile tecnico e poi di direttore di una società partecipata da enti e amministrazioni pubbliche, che svolge i compiti di cui si è riferito più addietro, possa assimilarsi, o meno, al servizio reso “nelle amministrazioni dello Stato, della Regione o di altri enti pubblici” (come si esprime l’art. 2, comma 1, lettera a) della L.R. 16.07.76 n. 30 (nel testo sostituito e integrato dalle successive L.R. n. 42/84 e 66/8).
Il citato art. 2, infatti, ai fini dell’iscrizione nell’elenco dei collaudatori regionali richiede, quali requisiti per l’iscrizione, appunto, un servizio minimo di 10 anni alle dipendenze di amministrazioni o enti pubblici (senza altra specificazione), o l’attività di ingegnere, ecc. quali liberi professionisti iscritti da almeno 10 anni nel relativo albo professionale che abbiano progettato o diretto opere pubbliche (servizi tra loro cumulabili, come si desume dalla lettera c) del medesimo comma.
2- Stante il disposto normativo testé riassunto, si osserva preliminarmente che i requisiti fissati nelle stesse, ad un’interpretazione letterale, sembrano tali da determinare una discriminazione, tra gli ingeneri e gli altri laureati contemplati nella norma, dipendenti da amministrazioni ed enti pubblici, oltre che gli ingegneri, ecc., liberi professionisti che abbiano progettato o diretto opere pubbliche da un lato, e dall’altro gli ingeneri, ecc. che abbiano svolto attività analoghe in qualità di dipendenti di enti o società privati, senza che se ne rintracci una ragione appena plausibile. I primi, invero -potendo anche, per di più, cumulare i periodi di servizio resi tra i due “sottogruppi”-, hanno titolo per iscriversi nell’elenco regionale dei collaudatori, mentre ai secondi è affatto preclusa detta iscrizione (nemmeno prevedendosi il cumulo con i periodi di servizio resi quali dipendenti pubblici o liberi professionisti).
Tanto premesso, osserva il Collegio che se, da un punto di vista formale (secondo un’interpretazione letterale e restrittiva delle disposizioni richiamate), la tesi della P.A. resistente non parrebbe censurabile, la stessa non può, nondimeno, condividersi su un piano latu sensu equitativo. Vero è, infatti, che la S.p.A. a prevalente capitale pubblico presso la quale il ricorrente ha svolto la sua esperienza –non contestata- di ingegnere capo e direttore dei lavori ha una veste formalmente privata. Tuttavia, è anche vero che la stessa è stata creata ed opera nel contesto del perseguimento degli interessi pubblici facenti capo all’ente pubblico concedente e/o detentore di quote del capitale sociale, in particolare, più o meno direttamente, nel settore della opere pubbliche, dove la posizione e le funzioni del direttore dei lavori (ciò che non viene contestato ex adverso) sono contigue ai compiti inerenti alla progettazione delle stesse, e comunque esplicitamente previste dalla lettera b) del menzionato art. 2, in relazione agli ingegneri liberi professionisti.
Peraltro, resta la constatazione che, quanto al requisito inerente al servizio reso presso amministrazioni di Stato, Regione o di altri enti pubblici, la norma sopra riportata non richiede nessun ulteriore requisito, di tal che lo stesso servizio potrebbe anche non inerire alla progettazione o direzione di opere pubbliche.
Orbene, pur trascurando l’effetto discriminatorio sopra delineato, il Collegio è dell’avviso -nel contesto di un’interpretazione costituzionalmente orientata- che debba ritenersi illegittima la non prevista equiparazione, sul piano normativo da un lato e sul piano applicativo riferito al ricorrente dall’altro, la non equiparazione del servizio reso dal ricorrente alle dipendenze della menzionata società partecipata di cui si è detto, al servizio prestato presso amministrazioni dello Stato o della regione, tanto più trattandosi di attività inerente alla direzione lavori di opere che possono presumersi pubbliche, dati i caratteri e gli scopi della menzionata S.p.A.
Da ciò consegue l’illegittimità tanto del diniego di iscrizione originario quanto della decisione di rigetto del ricorso amministrativo, di cui in epigrafe.
Conclusivamente, il ricorso si manifesta fondato e va accolto. Per l’effetto, sono annullati entrambi gli atti impugnati.
In considerazione di un certo grado di opinabilità delle questioni affrontate, possono compensarsi integralmente tra le parti le spese ed onorari di giudizio.


P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione prima, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, respinta ogni contraria domanda ed eccezione, lo accoglie. Per l’effetto, sono annullati gli atti impugnati.
Compensa integralmente fra le parti le spese ed onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, in camera di consiglio, addì 9 ottobre 2008.



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