REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso - richiesta di Accertamento Tecnico Preventivo - numero di registro generale 653 del 2001, proposto da:
Fiore Gianfranco, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Longo, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar in Trieste, piazza Unità d’Italia n. 7
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Trieste, piazza Dalmazia n. 3;
sul ricorso numero di registro generale 383 del 2007, proposto da:
Gianfranco Fiore, ut supra rappresentato e difeso, con domicilio eletto presso l’avv. Andrea Crismani, in Trieste, via Zanetti n. 8;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Trieste, piazza Dalmazia n. 3;
quanto al ricorso n. 653 del 2001: per l'accertamento tecnico preventivo delle attuali condizioni di salute del ricorrente;.
quanto al ricorso n. 383 del 2007: per l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente al risarcimento dei danni subiti in concomitanza dell'infortunio occorsogli, in servizio in data 23.5.2001, e per la condanna dell'intimata Amministrazione al pagamento del risarcimento del danno, nonchè di tutte le spese mediche sostenute, con la rifusione, al saldo, degli interessi sia legali che anatocistici, e con la condanna a rifondere le spese di giudizio.
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 08/10/2008 il cons. Rita De Piero e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. - L’istante, premesso di essere un “militare effettivo in V.F.P.”, in servizio presso la Caserma “Baldassarre” di Maniago, rappresenta che, nell’anno 2000, mentre svolgeva un normale allenamento nell’ambito dell’attività addestrativa del proprio Reparto, si infortunava al ginocchio destro, riportando una lesione giudicata guaribile in 60 giorni.
1.1. - Col ricorso n. 653/01, visto che le sue condizioni di salute erano in progressivo, chiedeva, al fine di acquisire elementi probatori per la successiva istanza di risarcimento miglioramento, per cui - col tempo - sarebbero potute scomparire del tutto le tracce della lesione subita del danno, la nomina di un perito che effettuasse un accertamento medico preventivo.
Dopo una prima reiezione, l’istanza veniva accolta con ordinanza n. 31/02, con la quale si disponeva una consulenza ai fini della valutazione degli eventuali esiti dell’infortunio subito.
Il perito nominato dimetteva le proprie conclusioni con atto del 16.3.02 (depositato il 6.6.02).
1.2. - Col successivo ricorso n. 383/07, il ricorrente chiede sia accertato il suo diritto al risarcimento del danno per l’infortunio di cui si è detto, con conseguente condanna dell’Amministrazione al pagamento della totale somma di € 12.350,05 (o altra di ragione), con rivalutazione e interessi al saldo.
Espone l’istante che, oltre alla perizia redatta dal c.t.u., per la quantificazione del danno patito aveva acquisito anche una perizia di parte (in atti), comprendente anche il danno biologico e i costi sopportati.
Con lettera del 10.6.06, chiedeva quindi all’Amministrazione di appartenenza di voler liquidare il danno patito (in tale sede determinato in € 14.791,79), previa eventuale visita medica, alla quale è stato effettivamente sottoposto presso l’O.M. di Udine nel febbraio 2007.
Con nota del 4.5.07 (non oggetto di impugnazione), l’Amministrazione rispondeva negativamente, avendo ritenuto la richiesta “infondata e comunque prescritta”.
1.2.1. - In diritto, l’istante chiede “di essere indennizzato degli esborsi subiti a causa e motivo dell’infortunio occorso in data 23.5.01” e di “tutti i danni subiti collegati e collegabili all’aumento della lassità allo stress in varovalgo del ginocchio destro, quale postumo permanente dell’infortunio” stesso, accaduto “in occasione di lavoro”.
2. - L’Amministrazione, costituita, controdeduce nel merito del ricorso, concludendo per la sua reiezione, non essendo il ricorrente allegato né provato la colpa dell’Amministrazione.
In limine, eccepisce comunque la prescrizione di quanto preteso, che reputa quinquennale, trattandosi di responsabilità extracontrattuale.
3. - I due ricorsi - il primo dei quali erroneamente qualificato tale, altro non essendo che una frazione istruttoria del secondo, della cui ammissibilità, nella forma in cui è stato proposto, è lecito dubitare - vanno comunque previamente riuniti, per connessione soggettiva ed oggettiva.
3.1. - La richiesta di risarcimento del danno (anche ammessa la giurisdizione del Tar; si vedano, in proposito, le decisioni del TAR Lazio, sez. I ter, n. 2375/06, e di Cass. SS.UU. n. 8438/04, a tenore delle quali nell’ambito del rapporto di lavoro pubblico, allorchè la richiesta del danno abbia natura contrattuale - si fondi cioè sulla mancata osservanza da parte della P.A. delle prescrizioni o delle cautele che devono essere osservate nella tipologia di attività che l’infortunato svolge, ovvero sull’art. 2087 c.c. - la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo; laddove, invece, se ci si duole, genericamente, della violazione del principio del neminem laedere ex art. 2043 c.c., la giurisdizione appartiene al giudice ordinario) è infondata e va respinta.
Infatti, come più volte precisato dalla giurisprudenza “è necessario, ai fini di cui trattasi, che sia provato, in primo luogo, il nesso causale esclusivo tra il danno lamentato e i fatti generatori di esso, con riferimento alle condizioni in cui venne realizzata la prestazione lavorativa, nonché la violazione delle norme che tutelano la sicurezza sul lavoro e, quindi, la stessa responsabilità dell’Amministrazione convenuta. Occorre, cioè, accertare in via esclusiva la riconducibilità all’attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione ai fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l'infermità, con l’ulteriore dimostrazione del profilo soggettivo dell’attribuzione di detti fatti a responsabilità del datore di lavoro pubblico, non sotto l’aspetto generico della violazione dell’obbligo del neminem laedere, bensì specificamente avuto riguardo alla violazione delle norme dettate a tutela della sicurezza sul lavoro e dell’integrità psicofisica del lavoratore” (cfr. Tar Toscana n. 2707/07).
Inoltre, “attesa la natura contrattuale della responsabilità incombente sul datore di lavoro, in relazione al disposto dell’art. 2087 cod. civ., sul piano della ripartizione dell'onere probatorio, al lavoratore spetta lo specifico onere di riscontrare il fatto costituente inadempimento dell'obbligo di sicurezza, nonché il nesso di causalità materiale tra l'inadempimento stesso ed il danno da lui subito, mentre - in parziale deroga al principio generale stabilito dall'art. 2697 c.c. - non è gravato dall’onere della prova relativa alla colpa del datore di lavoro danneggiante, spettando semmai a quest’ultimo la dimostrazione della non imputabilità dell'inadempimento (Cass. civ., sez. lav., 11 aprile 2006, n. 8386)”.
Orbene, nel caso all’esame, il ricorrente non ha adempiuto, neppure sotto il profilo indiziario, all’onere probatorio che su di lui incombe, circa la riferibilità all’Amministrazione di una condotta consistente - quanto meno - nella concreta omissione di cautele protettive nei confronti del militare - lavoratore (in questo senso, puntualmente: Tar Campania - Napoli, sez. VI, n. 7274/07)
Né tale onere probatorio avrebbe potuto essere soddisfatto con l’assunzione della - pur richiesta - prova testimoniale, atteso che tale mezzo istruttorio concerne esclusivamente le modalità del fatto storico, che però sono, nella specie, incontestate, e non anche le concrete caratteristiche dell’ambiente di lavoro in cui il ricorrente prestava il proprio servizio e ove l’incidente è avvenuto.
In definitiva, il ricorso va respinto.
4. - Sussistono tuttavia giuste ragioni per disporre la totale compensazione, tra le parti, delle spese e competenze di causa.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli - Venezia Giulia, definitivamente pronunciando sul ricorso per risarcimento del danno di cui in epigrafe, lo respinge.
Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 08/10/2008 con l'intervento dei Magistrati:
Vincenzo Antonio Borea, Presidente
Oria Settesoldi, Consigliere
Rita De Piero, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/10/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)