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T.A.R. PUGLIA - BARI - SEZIONE I - Sentenza 11 novembre 2008 n. 2558
Corrado Allegretta – Presidente, Savio Picone – Estensore. De Cicco Antonio & C. s.a.s. (avv.ti M. De Stasio e V.A. Pappalepore) c. Ente Autonomo Fiera del Levante (avv. M. Vernola), Eletrikimpianti di Greco Giovanni s.r.l. (avv. R. Gassi)


Contratti della pubblica amministrazione – Giurisdizione e competenza – Ente Autonomo Fiera del Levante – E’ organismo di diritto pubblico – Controversie in tema di gare per l’affidamento di appalti pubblici – Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo – Sussiste

Ai sensi dall’art. 1 lett. b) della Direttiva 1992/50/CE (oggi sostituito dall’art. 1 comma 9, della Direttiva 2004/18/CE), l’Ente Autonomo Fiera del Levante è organismo di diritto pubblico, sicchè, in caso di controversie in tema di gare per l’affidamento di appalti pubblici, sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 6, l. 21 luglio 2000 n. 205 (oggi sostituito dall’art. 244 del d. lgs. 12 aprile 2006 n. 163).


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 760 del 2006, proposto da

De Cicco Benito di De Cicco Antonio & C. s.a.s., rappresentata e difesa dagli avv.ti Michaela De Stasio e Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio eletto presso il secondo in Bari, via Pizzoli, 8;

contro



Ente Autonomo Fiera del Levante
, rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Vernola, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Dante, 97;

nei confronti di



Eletrikimpianti di Greco Giovanni s.r.l.
, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Gassi, con domicilio eletto presso Raffaele Gassi in Bari, via Manzoni, 144;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,



- del provvedimento prot. TE/GM/140 del 15.2.2006, recante revoca dell’aggiudicazione provvisoria del servizio di manutenzione ed assistenza impianti elettrici, di allarme e di amplificazione sonora - anno 2006;
- dell’aggiudicazione intervenuta a favore della Eletrikimpianti di Greco Giovanni s.r.l. e del relativo contratto;
- della nota prot. TE/GM/335 del 23.5.2006, recante richiesta di escussione della cauzione provvisoria, in conseguenza della revoca dell’aggiudicazione provvisoria;
- di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresa la nota prot. TE/GM/335 in data 1.6.2006 di rinnovo della richiesta di escussione della cauzione provvisoria e, ove occorra, della nota prot. 001488 - TEGM/am/223, priva di data, nella quale l’Ente si riservava di valutare la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa per l’incameramento della cauzione provvisoria;
- nonché per il risarcimento del danno ingiusto patito dalla ricorrente;

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ente Autonomo Fiera del Levante e di Eletrikimpianti di Greco Giovanni s.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 1 ottobre 2008 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO



L’Ente Autonomo Fiera del Levante, con lettera d’invito del 28.11.2005, indiceva una trattativa privata per l’affidamento del servizio di manutenzione ed assistenza sugli impianti elettrici, per l’anno 2006 (di importo pari ad euro 580.000).
La società ricorrente, che ne risultava aggiudicataria provvisoria, veniva tuttavia esclusa con il primo dei provvedimenti indicati in epigrafe, sulla base di una duplice motivazione: A) mancato rispetto del requisito previsto dall’art. 9 – lett. e) del disciplinare d’appalto allegato alla lettera d’invito, secondo cui l’appaltatore dichiarava “… di avere alle dipendenze un numero di addetti specializzati da adibire ai servizi oggetto dell’appalto non inferiore a quello indicato alla voce 4 delle modalità esecutive dell’appalto di cui al capitolato d’oneri”; B) mancata dimostrazione del requisito previsto dall’art. 9 – lett. f) del disciplinare d’appalto allegato alla lettera d’invito, ossia “… di aver effettuato nel triennio 02-04 almeno una prestazione per servizi identici presso enti pubblici non inferiore a euro 500.000”.
Con ricorso depositato il 27.4.2006, proposto avverso il provvedimento di esclusione e l’aggiudicazione successivamente disposta in favore della ditta seconda classificata, Eletrikimpianti di Greco Giovanni s.r.l., la ricorrente deduce motivi così rubricati:
1) violazione ed erronea applicazione della lex specialis di gara; eccesso di potere per erronea presupposizione; sviamento;
2) violazione ed erronea applicazione, sotto altro profilo, della lex specialis di gara; eccesso di potere per difetto di istruttoria ed erronea presupposizione; contraddittorietà e disparità di trattamento; sviamento;
3) violazione della lex specialis di gara; eccesso di potere per travisamento, erronea presupposizione, carente istruttoria; sviamento.
Con i motivi aggiunti depositati il 5.7.2006, la ricorrente chiede l’annullamento dell’atto di escussione della cauzione provvisoria, deducendone l’illegittimità in via derivata ed inoltre vizi propri così rubricati:
4) violazione ed erronea applicazione della lex specialis di gara; violazione dei principi generali in tema di procedure di evidenza pubblica ed in tema di escussione della cauzione provvisoria; eccesso di potere per erronea presupposizione, illogicità, contraddittorietà, carente ed erronea istruttoria e disparità di trattamento; sviamento.
Si sono costituiti l’Ente Autonomo Fiera del Levante e la controinteressata Eletrikimpianti di Greco Giovanni s.r.l., svolgendo difese nel merito ed eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
In relazione a tale questione, con ordinanza istruttoria n. 52/2008 il Collegio disponeva l’acquisizione della documentazione necessaria alla qualificazione giuridica dell’Ente Autonomo Fiera del Levante.
Alla pubblica udienza del 1 ottobre 2008 la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO



1. L’Ente Autonomo Fiera del Levante, con lettera d’invito del 28.11.2005, indiceva una trattativa privata per l’affidamento del servizio di manutenzione ed assistenza sugli impianti elettrici, per l’anno 2006 (di importo pari ad euro 580.000), da aggiudicarsi al massimo ribasso secondo la procedura di cui all’art. 23 del d. lgs. 17 marzo 1995 n 157.
Risultava aggiudicataria provvisoria la ricorrente De Cicco Benito di De Cicco Antonio & C. s.a.s., che veniva tuttavia esclusa con il primo dei provvedimenti indicati in epigrafe, sulla base di una duplice motivazione.
In primo luogo, per il mancato rispetto del requisito previsto dall’art. 9 – lett. e) del disciplinare d’appalto allegato alla lettera d’invito, che obbligava le imprese concorrenti a dichiarare “… di avere alle dipendenze un numero di addetti specializzati da adibire ai servizi oggetto dell’appalto non inferiore a quello indicato alla voce 4 delle modalità esecutive dell’appalto di cui al capitolato d’oneri”; quest’ultimo stabiliva che “… la ditta aggiudicataria si obbliga per tutta la durata dell’appalto a mettere a disposizione un adeguato numero di addetti ai servizi in oggetto dell’appalto, secondo le specifiche richieste che di volta in volta il Servizio gestione del patrimonio inoltrerà con apposito ‘ordine di servizio’ in relazione alle necessità delle singole manifestazioni, con un massimo di 15 unità”.
L’esclusione poggiava altresì sulla mancata dimostrazione del requisito previsto dall’art. 9 – lett. f) del disciplinare d’appalto allegato alla lettera d’invito, ossia “… di aver effettuato nel triennio 02-04 almeno una prestazione per servizi identici presso enti pubblici non inferiore a euro 500.000”.
Con ricorso depositato il 27.4.2006 e con successivi motivi aggiunti depositati il 5.7.2006, la ricorrente chiede l’annullamento del provvedimento di esclusione, dell’aggiudicazione disposta in favore della seconda classificata Eletrikimpianti di Greco Giovanni s.r.l. e dell’atto di escussione della cauzione provvisoria.
2. Prima di affrontare nel merito le censure svolte avverso gli esiti della procedura di gara sopra descritti, il Collegio deve esaminare la questione sollevata dalle resistenti, che contestano la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo in ordine agli affidamenti di appalti di rilevanza comunitaria da parte dell’Ente Autonomo Fiera del Levante.
2.1. Ed invero, sulla esclusione degli enti fieristici dal novero degli organismi di diritto pubblico (tenuti, in quanto tali, al rispetto delle regole dettate dalle direttive comunitarie in tema di appalti) si registra la convergenza della più recente giurisprudenza, chiamata a dirimere la questione dell’applicabilità delle regole di evidenza pubblica agli appalti dell’Ente Fiera di Milano. Come è noto, la risposta dei giudici nazionali e comunitari è stata negativa, sul presupposto che l’ente fieristico difetti di uno dei requisiti indicati dall’art. 1 – lett. b) della Direttiva 1992/50/CE, che fa riferimento ad un organismo “istituito per soddisfare specificamente bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 17 settembre 1998 n. 1267; Cass. Civ., sez. un., 4 aprile 2000 n. 97; Corte Giust. CE, 10 maggio 2001 in C-229/99 e C-260/99).
Le decisioni citate hanno concordemente rilevato che l’Ente Fiera di Milano, sorto come comitato agli inizi del secolo ed eretto a persona giuridica di diritto privato nel 1922, ha come scopo risultante dall’atto costitutivo (approvato con r.d. 1 luglio 1922 n. 919) di “provvedere all’attuazione di mostre campionarie e temporanee, in prosecuzione dell’iniziativa fin qui esistente denominata Fiera di Milano”, senza alcuna attribuzione di potestà pubblicistiche.
Secondo la giurisprudenza, il fine così individuato, sebbene inerente ad un bisogno collettivo degli operatori economici (in specie alle esigenze di promozione commerciale dei vari settori della produzione di beni e servizi), non assurge al carattere “non commerciale” richiesto dalla norma comunitaria per la qualificazione come organismo di diritto pubblico: sebbene l’attività fieristica abbia cioè una connotazione di interesse generale, che pure possiedono altre attività economiche di interesse pubblico in senso lato, non può dirsi che il riflesso dell’attività fieristica sul sistema economico giustifichi l’alterazione della sua sostanza commerciale, che resta legata e finalizzata alla promozione ed alla commercializzazione di prodotti e servizi, complementare all’attività produttiva imprenditoriale. I bisogni di interesse generale perseguiti dall’Ente Fiera di Milano, stando al suo statuto, attengono infatti alla sfera dell’economia ed in particolare alla promozione ed allo sviluppo degli scambi commerciali nazionali ed internazionali, poiché mediante la propria attività l’ente soddisfa i bisogni di natura commerciale degli espositori, che beneficiano così della promozione dei beni o dei servizi che espongono, e dei visitatori, che desiderano raccogliere informazioni ai fini di eventuali decisioni di acquisto.
Sotto diverso profilo, la giurisprudenza ha poi rilevato che l’ente fieristico milanese, per quanto non persegua scopi lucrativi, opera secondo criteri di rendimento, di efficacia e di redditività, senza che sia previsto nel suo statuto alcun meccanismo di copertura delle eventuali perdite finanziarie.
Si è perciò concluso per la sottrazione degli appalti affidati dall’Ente Fiera di Milano, sul piano sostanziale, alle regole pubblicistiche di matrice comunitaria e, sul piano processuale, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 33 del d. lgs. 31 marzo 1998 n. 80 e dell’art. 6 della legge 21 luglio 2000 n. 205.
2.2. Sulla scorta delle decisioni dianzi richiamate, le difese dell’Ente Autonomo Fiera del Levante e della controinteressata eccepiscono l’inammissibilità del presente gravame per difetto di giurisdizione.
L’eccezione non può essere accolta.
Il Collegio non intende contraddire, in linea di principio, il consolidato orientamento fatto proprio dal Consiglio di Stato, dalla Suprema Corte e dalla giurisprudenza comunitaria in tema di requisiti e caratteri dell’organismo di diritto pubblico. Tuttavia, la negazione della qualifica di amministrazione aggiudicatrice (come tale soggetta alle direttive comunitarie sugli appalti ed alla giurisdizione amministrativa) non può prescindere dalla verifica, in concreto, delle peculiarità statutarie ed operative dell’ente convenuto in giudizio.
Non è in discussione che l’Ente Autonomo Fiera del Levante sia munito di personalità giuridica (è infatti un ente pubblico economico) e che presenti molteplici indici rivelatori della “dominanza pubblica” (organi di nomina pubblica, finanziamento prevalentemente pubblico, controllo pubblico sulla gestione). Viene viceversa posta in dubbio la ricorrenza del terzo requisito necessario per la configurazione dell’organismo di diritto pubblico, ossia il carattere “non commerciale” dei bisogni pubblici che l’ente è destinato a soddisfare.
Al riguardo, la più corretta interpretazione del dettato comunitario depone nel senso che vada assegnato rilievo preminente non già al carattere (industriale o commerciale) dell’attività gestionale posta in essere dall’organismo di cui si discute, bensì avendo riguardo al carattere dell’interesse al cui perseguimento detta attività è teleologicamente ed istituzionalmente rivolta (in tal senso, Corte Giust. CE, 10 novembre 1998, in C-360/96, BFI Holding; da ultimo Cons. Stato, sez. VI, 19 maggio 2008 n. 2280).
Orbene, a seguito di ordinanza istruttoria n. 52/2008, la difesa dell’Ente Autonomo Fiera del Levante ha depositato agli atti di causa alcuni documenti ed una relazione a firma del presidente dell’ente, da cui si desume, per quel che qui interessa:
1) che l’Ente “Fiera del Levante” fu costituito con r. d. 3 ottobre 1929 n. 1874, ai cui sensi “… Esso ha per iscopo di provvedere all’attuazione di fiere-esposizioni campionarie a carattere internazionale di prodotti agricoli ed industriali, nonché di studiare e promuovere ogni altra iniziativa di carattere analogo che giovi all’economia nazionale nei rapporti specie con gli Stati orientali”;
2) che, ai sensi dell’art. 1 del vigente statuto (approvato dalla Regione Puglia il 28.7.2000): “1. L’Ente Autonomo Fiera del Levante, fondato dal Comune, dalla Provincia e dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari, è costituito in ente pubblico economico avente rilievo internazionale, con sede in Bari. 2. La Fiera del Levante esprime nella sua attività l’indole dei cittadini pugliesi pronti ad aprire le loro città e a prendere il largo in mare portando ovunque i segni della pace, per diffondere, confrontare e scambiare con altri popoli i frutti dell’impresa e del lavoro, la volontà di progresso economico e sociale, la cultura. 3. Scopo istituzionale della Fiera del Levante è quello di curare l’organizzazione e l’esercizio di manifestazioni fieristiche – nonché di tutte le altre attività a queste conseguenti, connesse e collaterali – svolgendo un’attività diretta allo scambio di beni e servizi ed alla loro commercializzazione, con un’organizzazione di tipo imprenditoriale e dietro corrispettivi diretti al recupero dei costi, adottando ogni ulteriore iniziativa utile allo sviluppo dei rapporti, in special modo con gli Stati ed i popoli orientali e del Mediterraneo. 4. L’Ente non ha scopo di lucro nel rispetto del principio del pareggio del bilancio.”;
3) che, per esplicita affermazione del presidente dell’ente, contenuta nella relazione depositata agli atti di causa, “…Nel corso degli ultimi 10 esercizi di bilancio, laddove si siano riscontrate perdite di gestione, le medesime sono state ripianate dagli apporti patrimoniali annuali degli Enti fondatori di cui all’art. 4 lettera c) dello Statuto”.
Ad avviso del Collegio, si è al cospetto di un soggetto giuridico avente caratteristiche parzialmente diverse dall’ente fieristico milanese, in relazione al quale si è venuto consolidando l’indirizzo interpretativo che ne ha escluso la qualificazione di organismo di diritto pubblico.
In primo luogo, infatti, l’Ente Fiera del Levante è stato destinato, fin dalla sua costituzione, al perseguimento di finalità lato sensu culturali e politiche (“… diffondere, confrontare e scambiare con altri popoli i frutti dell’impresa e del lavoro, la volontà di progresso economico e sociale, la cultura … adottando ogni ulteriore iniziativa utile allo sviluppo dei rapporti, in special modo con gli Stati ed i popoli orientali e del Mediterraneo”, secondo l’odierno statuto), finalità che si sono affiancate al consueto scopo di intermediazione commerciale proprio degli enti fieristici pubblici. E’ quindi ben identificabile la destinazione dell’ente, almeno in parte, al soddisfacimento di bisogni non strettamente commerciali o industriali, che addirittura travalicano i confini dell’interesse pubblico nazionale e si collocano nell’alveo della politica estera e della cooperazione internazionale in senso ampio, affrancati da una finalizzazione puramente economica.
Che tali bisogni “non commerciali” coesistano con lo scopo di intermediazione e diffusione, tipico dell’attività fieristica al servizio delle imprese, non costituisce ostacolo alla configurazione dell’organismo di diritto pubblico. In proposito, la giurisprudenza comunitaria ha infatti chiarito che non è necessario che l’organismo sia destinato a soddisfare in via esclusiva bisogni generali privi carattere commerciale o industriale, ma al contrario è sufficiente che una parte anche minima dell’attività presenti tale qualità, anche se quella residua riveste carattere commerciale o industriale, perché l’ente debba catalogarsi come organismo di diritto pubblico, in ossequio ad esigenze di certezza del diritto ed alla ratio di estendere, nei casi dubbi, le ipotesi di assoggettabilità alle regole dell’evidenza pubblica, a fronte di figure organizzative comunque riconducibili all’ambito pubblicistico (cfr. Corte Giust. CE, 15 gennaio 1998, in C-44/96, Mannesmann). La qualità di organismo di diritto pubblico non dipende in alcun modo dall’importanza relativa che, nell’attività dell’organismo medesimo, è rivestita dal soddisfacimento di bisogni di interesse generale di carattere non industriale o commerciale, risultando piuttosto sufficiente a tal fine che il perseguimento di tale tipologia di bisogno rientri fra i compiti istituzionali dell’ente, anche senza carattere di preminenza (Corte Giust. CE, 10 novembre 1998, in C-360/96, BFI Holding).
La circostanza che nel settore fieristico operino potenziali concorrenti pubblici e privati costituisce un mero indizio della natura privatistica, che non può essere decisivo al fine di escludere l’Ente Fiera del Levante dal novero delle amministrazioni aggiudicatrici soggette alle direttive comunitarie in materia di appalti.
Ed anzi, ritiene il Collegio che tale elemento perda rilevanza a fronte di altra constatazione di segno opposto: sia lo statuto che la relazione a firma del presidente dell’ente rivelano che, secondo prassi normale, le perdite registrate in bilancio vengono ripianate dallo Stato, dalla Regione Puglia e dagli altri enti pubblici fondatori. In relazione a fattispecie analoga, i giudici comunitari hanno concluso per la qualificazione di organismo di diritto pubblico, sulla base di un giudizio prognostico fattuale, sganciato dalla lettera delle previsioni statutarie e dalla forma giuridica societaria: “… Quanto all'argomento che il governo spagnolo basa sul fatto che la SIEPSA svolge le sue attività per uno scopo lucrativo, è sufficiente rilevare che, anche ammesso che le attività della SIEPSA procurino utili, appare escluso considerare che il perseguimento di tali utili costituisce di per sé il primo scopo di questa società. Infatti, dallo statuto di detta società emerge chiaramente che le attività quali l’acquisto di immobili per la creazione di nuovi centri, la promozione e l’esecuzione di lavori di pianificazione e di costruzione o anche l’alienazione di impianti adibiti ad altro uso sono soltanto mezzi che essa utilizza per raggiungere il suo obiettivo principale, consistente nel contribuire alla realizzazione della politica penitenziaria dello Stato. Tale conclusione è corroborata dal fatto che, come ha rilevato la Commissione, senza essere contraddetta dal governo spagnolo, la SIEPSA ha registrato nel corso degli esercizi 1997 e 1998 notevoli perdite finanziarie. Al riguardo occorre aggiungere che, indipendentemente dalla questione se vi sia un meccanismo ufficiale di compensazione delle eventuali perdite della SIEPSA, appare poco probabile che questa debba sopportare essa stessa i rischi economici collegati alla sua attività. Infatti, tenuto conto del fatto che lo svolgimento dei suoi compiti costituisce un elemento fondamentale della politica penitenziaria dello Stato spagnolo, appare verosimile che nella sua qualità di azionista unico detto Stato prenderebbe tutti i provvedimenti necessari al fine di evitare un eventuale fallimento della SIEPSA. In tali circostanze, v’è la possibilità che, in un procedimento di aggiudicazione di un appalto pubblico, la SIEPSA si faccia influenzare da considerazioni non meramente economiche. Orbene, appunto per ovviare a tale eventualità si impone l’applicazione delle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici” (così Corte Giust. CE, 16 ottobre 2003, in C-283/00, Commissione c. Spagna).
La circostanza che l’Ente Autonomo Fiera del Levante benefici della copertura delle proprie eventuali perdite di gestione, attraverso contributi dello Stato e di altri enti pubblici, e che sia in tal modo tenuta indenne dal rischio d’impresa, induce a ravvisare il pericolo che l’ente, nella selezione delle ditte appaltatrici, tradisca le regole del mercato concorrenziale affidando le proprie commesse a soggetti individuati in assenza delle garanzie proprie dell’evidenza pubblica.
2.3. Per le ragioni anzidette, deve concludersi che l’Ente Autonomo Fiera del Levante è organismo di diritto pubblico, ai sensi dall’art. 1 – lett. b) della Direttiva 1992/50/CE (oggi sostituito dall’art. 1, comma 9, della Direttiva 2004/18/CE) e che sussiste, in ordine alla presente controversia, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 6 della legge 21 luglio 2000 n. 205 (oggi sostituito dall’art. 244 del d. lgs. 12 aprile 2006 n. 163).
3. Nel merito, il ricorso è infondato.
La revoca dell’aggiudicazione provvisoria, disposta dalla stazione appaltante nei confronti della De Cicco Benito di De Cicco Antonio & C. s.a.s. con provvedimento del 15.2.2006, appare fondata almeno su un capo di motivazione valido, relativo al difetto del requisito di capacità tecnica di cui all’art. 9 – lett. e) del disciplinare d’appalto.
Quest’ultimo, rimasto inoppugnato, obbligava le imprese concorrenti a dichiarare di avere alle dipendenze un numero di addetti specializzati non inferiore a quello indicato al punto 4) delle modalità esecutive contenute nel capitolato d’oneri, che a loro volta stabilivano che “… la ditta aggiudicataria si obbliga per tutta la durata dell’appalto a mettere a disposizione un adeguato numero di addetti ai servizi in oggetto dell’appalto, secondo le specifiche richieste che di volta in volta il Servizio gestione del patrimonio inoltrerà con apposito ‘ordine di servizio’ in relazione alle necessità delle singole manifestazioni, con un massimo di 15 unità”.
La lettura combinata delle due disposizioni della lex specialis di gara induce a ritenere che il numero minimo di addetti specializzati fosse proprio pari a 15 unità (ossia pari al numero massimo di addetti impiegabili dall’ente), seppure da mettere a disposizione “a chiamata” e non in modo continuativo, e che tale dotazione dovesse essere dimostrata fin dal momento della presentazione dell’offerta.
La legittimità, per tale parte, dell’esclusione esonera il Collegio dall’esame delle censure svolte avverso l’ulteriore motivazione del provvedimento impugnato.
Per la stessa ragione, la ricorrente risulta priva dell’interesse a dolersi dell’illegittimità dell’aggiudicazione dell’appalto alla controinteressata.
4. Del pari infondati sono i motivi aggiunti, mediante i quali la ricorrente contesta gli atti di escussione della cauzione provvisoria.
L’art. 8 del disciplinare di gara fissava in 180 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta, la validità della cauzione provvisoria. La polizza prodotta dalla società ricorrente, rilasciata dalla UNIPOL Assicurazioni, aveva appunto validità di 180 giorni (cfr. documento n. 7, allegato ai motivi aggiunti). L’escussione avviata dall’Ente Fiera del Levante risulta dunque tempestiva.
Quanto all’asserita scusabilità dell’errore sui requisiti dichiarati in sede di offerta, che secondo la ricorrente precluderebbe l’incameramento della cauzione provvisoria, il Collegio condivide l’orientamento prevalente della giurisprudenza amministrativa, secondo cui l’erronea attestazione dei requisiti di partecipazione assume rilevanza oggettiva e, quindi, il relativo inadempimento non tollera ulteriori indagini da parte dell’Amministrazione in ordine all’elemento psicologico ed alla gravità della violazione (Cons. Stato, sez. V, 9 dicembre 2002 n. 6768).
5. In conclusione, il ricorso ed i motivi aggiunti sono infondati e devono essere respinti.
Le spese processuali seguono la soccombenza, nei confronti dell’Ente Autonomo Fiera del Levante, e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo; possono essere compensate nei confronti della controinteressata Eletrikimpianti di Greco Giovanni s.r.l.

P.Q.M.



il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Prima Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Condanna la ricorrente alla refusione delle spese processuali a favore dell’Ente Autonomo Fiera del Levante, nella misura di Euro 3.000 (tremila) oltre accessori di legge.
Compensa le spese nei confronti della controinteressata Eletrikimpianti di Greco Giovanni s.r.l.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 1 ottobre 2008 con l'intervento dei Magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Doris Durante, Consigliere
Savio Picone, Referendario, Estensore



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