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| n.11-2008 - © copyright |
T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III - Sentenza 12 novembre 2008 n. 10052
Pres. Baccarini - Est. Lundini
Soc. S.A.L.E.S. (Avv.ti F. Fasano, A. Schiavano) c/ ANAS (Avv. Stato), Impresa Todini Costruzioni Generali S.p.a. (Avv. A. Clarizia) |
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1. Contratti della P.A. – Gara – Aggiudicazione provvisoria – Ricorso – Aggiudicazione definitiva - Mancata impugnazione – Improcedibilità – Ragioni.
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2. Processo amministrativo – Risarcimento – Provvedimento – Anullamento – Necessità - Ragioni.
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1. L'atto di aggiudicazione provvisoria di una gara pubblica (atto di giudizio della commissione di gara) è soltanto una proposta per l'amministrazione appaltante, la quale procede alla aggiudicazione definitiva (atto di volontà) previa verifica dell'operato della commissione stessa, ed ha natura endoprocedimentale e funzione servente della aggiudicazione definitiva. Di conseguenza una volta impugnata l'aggiudicazione provvisoria, se non viene impugnata quella definitiva, il primo ricorso diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, atteso che l'annullamento giurisdizionale della sola aggiudicazione provvisoria, non facendo venire meno quella definitiva, non sarebbe di alcuna utilità al ricorrente (1).
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2. Nel processo amministrativo, l’accoglimento dell’azione risarcitoria, presuppone comunque l’accertamento dell’illegittimità del provvedimento lesivo ed il suo annullamento (c.d. “pregiudiziale amministrativa”), non potendo, in difetto di tale necessario presupposto, darsi corso alla richiesta risarcitoria (2).
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(1) Cfr. CdS, IV, 22 giugno 2006, n. 3851; CdS, V, 6.febbraio, 2007, n. 484; 21 novembre 2007, n. 5925; CdS, IV, 21.aprile 2008, n. 1773; Cds, V, 7.maggio 2008, n. 2089.
(2) Cfr. CdS, Ad. Pl. n. 12/2007; CdS, V, 14 aprile 2008, n. 1700. |
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale
per il Lazio
SEZIONE TERZA
composto dai Signori:
STEFANO BACCARINI - Presidente
DOMENICO LUNDINI - Cons. rel. est.
CECILIA ALTAVISTA - Primo Referendario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso 295/2001 proposto da:
CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI -
SOC S.A.L.E.S. (RTI)
rappresentato e difeso da:
FASANO AVV. FLAVIO
SCHIANO AVV. ANGELO R
con domicilio eletto in ROMA
presso lo studio di quest’ultimo
ora in VIA DEL BABUINO, 107
presso
SCHIANO AVV. ANGELO R
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contro
ANAS - ENTE NAZIONALE DELLE STRADE
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DELLO STATO
con domicilio eletto in ROMA
VIA DEI PORTOGHESI, 12
presso la sua sede
e nei confronti di
IMPRESA TODINI COSTRUZIONI GENERALI SPA
rappresentato e difeso da:
CLARIZIA AVV. ANGELO
con domicilio eletto in ROMA
presso lo studio dello stesso, in
VIA PRINCIPESSA CLOTILDE, 2
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per l’annullamento
-della nota del 30 ottobre 2000 prot. 8785 con la quale si comunica l’esito dell’esame effettuato dal Capo dell’Ufficio Intercomapartimentale e della Commissione Tecnica sulla valutazione dell’anomalia dell’offerta presentata dalla ricorrente;
-dei vebali medesimi, nonché dei verbali della Commissione di gara nn. 4 e 5 del 13 luglio 2000 e 2 novembre 2000 con i quali si prende atto dell’esame della Commissione Tecnica e si aggiudica all’impresa Todini S.p.A. l’appalto;
-del provvedimento di aggiudicazione;
-della lettera invito (punto 5 “Produttività”) nella parte in cui dispone che: “la produttività non può essere superiore a quella espressa nelle analisi A.N.A.S., peraltro incrementata di una percentuale pari alla media delle offerte anomale secondo la formula….”;
di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso e/o consequenziale;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione del giudizio di
ANAS - ENTE NAZIONALE DELLE STRADE
IMPRESA TODINI COSTRUZIONI GENERALI SPA
Visto il ricorso incidentale;
Viste le memorie difensive delle parti;
Visti gli atti tutti della causa;
Visto l’art. 23 bis comma sesto della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
Uditi nella pubblica udienza del 2 luglio 2008, designato relatore il Consigliere Domenico LUNDINI, gli avvocati come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
1.Con il ricorso in esame l’istante Consorzio Cooperative Costruzioni, mandatario del Raggruppamento temporaneo d’imprese C.C.C.-S.A.L.E.S., avendo partecipato (con offerta dichiarata anomala ed inammissibile) alla gara, indetta dall’ANAS con bando pubblicato il 4.12.1999, per l’appalto dei lavori di adeguamento a quattro corsie della strada Grosseto-Fano-Siena, 1° lotto, contesta le operazioni di esame dell’anomalia delle offerte da parte della Commissione Tecnica, i verbali di recepimento della Commissione di gara e la conseguente aggiudicazione della gara stessa, nonché, nella parte riferita al parametro riguardante la “Produttività”, la stessa lettera d’invito diramata per l’affidamento dei lavori di cui trattasi.
Con tre articolati motivi di gravame lamenta, in estrema sintesi: che la propria offerta è stata giudicata anomala senza alcuna verifica in contraddittorio; che comunque, nel merito, le relative valutazioni della Commissione, punto per punto contestate, sono ingiustificate, erronee e comunque illegittime (altrimenti dovendo ritenersi viziata per manifesta illogicità la lettera invito nella parte relativa alla “Produttività”); che, infine, sarebbero illegittime la nomina e la composizione della Commissione Tecnica, mentre l’istruttoria delle anomalie delle offerte sarebbe stata comunque effettuta non da tale Organo ma dal Capo dell’Ufficio Compartimentale.
Chiede quindi l’annullamento degli atti impugnati e il risarcimento dei danni, mediante reintegrazione specifica oppure nella misura del 12% dell’importo dell’appalto oltre alle spese di partecipazione alla gara.
La controinteressata società aggiudicataria, Todini Costruzioni Generali spa, ha prodotto ricorso incidentale.
L’istanza cautelare è stata respinta, con ordinanza n. 635/2001, confermata in appello.
2.Tanto premesso, rileva il Collegio che il ricorso è improcedibile, per sopravvenuta carenza d’interesse.
Invero, il Consorzio ricorrente ha impugnato soltanto l’aggiudicazione provvisoria della gara, e non l’aggiudicazione definitiva.
Ciò risulta inequivocabilmente dal fatto che il ricorso introduttivo, sebbene nell’epigrafe di esso sia indicato, tra gli atti impugnati, anche, genericamente, il “provvedimento di aggiudicazione”, è stato redatto il 22.12.2000 ( e poi successivamente notificato), mentre l’aggiudicazione definitiva è stata adottata con disposizione ANAS n. 10030 del 27.12.2000, per cui l’atto di aggiudicazione che la parte ricorrente ha voluto impugnare non può essere che quello provvisorio, contenuto, come del resto nella suddetta epigrafe di ricorso viene pure espressamente precisato, nei verbali della Commissione di gara, assunto contestualmente alla declaratoria d’inammissibilità dell’offerta del ricorrente.
E del resto è proprio quest’ultimo, nella memoria depositata il 24.1.2001, a chiarire espressamente (con documentazione a supporto) che l’”aggiudicazione provvisoria in favore dell’Impresa Todini” è “divenuta definitiva” il 27.12.2000 ed è stata poi “comunicata alla ricorrente, in risposta alla sua precedente richiesta del 29 novembre” 2000, “solo il 15 gennaio 2001”, come risulta del resto dalla relativa nota ANAS datata 10 gennaio 2001, specificamente indirizzata alle imprese costituenti l’ATI C.C.C.-S.A.L.E.S..
Ciò stante, ritiene il Collegio, adeguandosi all’orientamento assolutamente prevalente della giurisprudenza amministrativa, che -essendo l'atto di aggiudicazione provvisoria di una gara pubblica (atto di giudizio della commissione di gara) soltanto una proposta per l'amministrazione appaltante, la quale procede alla aggiudicazione definitiva (atto di volontà) previa verifica dell'operato della commissione stessa, con conseguente natura endoprocedimentale e con funzione servente della aggiudicazione definitiva- una volta impugnata l'aggiudicazione provvisoria, se non viene impugnata quella definitiva, il primo ricorso diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, atteso che l'annullamento giurisdizionale della sola aggiudicazione provvisoria, non facendo venire meno quella definitiva, non sarebbe di alcuna utilità al ricorrente (cfr. CdS, IV, 22.6.2006, n. 3851; vedi anche, tra le tante, CdS, V, 6.2.2007, n. 484; 21.11.2007, n. 5925; IV, 21.4.2008, n. 1773; V, 7.5.2008, n. 2089).
3.Sulla base delle esposte considerazioni, non essendo stata impugnata l’aggiudicazione definitiva, che è il vero atto lesivo, il ricorso è improcedibile, anche per la parte riguardante la richiesta risarcitoria, stante il noto condivisibile orientamento giurisprudenziale della c.d. “pregiudiziale amministrativa”, per cui l’accoglimento dell’azione risarcitoria, dinanzi al giudice amministrativo, presuppone comunqe l’accertamento dell’illegittimità del provvedimento lesivo ed il suo annullamento, non potendo, in difetto di tale necessario presupposto, darsi corso alla richiesta risarcitoria (cfr. CdS, Ad. Pl. n. 12/2007; CdS, V, 14.4.2008, n. 1700; VI, n. 1113/2008, V, n. 3922/2007).
4.L’improcedibilità del ricorso principale determina poi l’improcedibilità, a sua volta, del ricorso incidentale, per sopravvenuta carenza d’interesse.
Le spese e gli onorari, sussistendo sufficienti motivi comunque desunti dal contesto complessivo della vicenda, possono essere compensati tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione III, dichiara improcedibili il ricorso principale e quello incidentale, come specificato in motivazione.
Compensa le spese e gli onorari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 2 luglio 2008.
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