REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO
ROMA - SEZIONE TERZA
nelle persone dei Signori:
PAOLO RESTAINO Presidente f.f.
DOMENICO LUNDINI Cons.
ALESSANDRO TOMASSETTI, relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella Camera di Consiglio del 24 Settembre 2008
Visto il ricorso 7088/2008 proposto da:
ANTONIAZZI S.P.A.
rappresentata e difesa da:
BARBERIS AVV. RICCARDO
con domicilio eletto in ROMA
VIA A. POLLAIOLO, 3
contro
COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO
rappresentato e difeso da:
FUSCO AVV. RENATO
con domicilio eletto in ROMA
SEGRETERIA DEL TAR LAZIO
presso la sua sede
AUTORITA’ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
rappresentata e difesa da:
AVVOCATURA DELLO STATO
con domicilio eletto in ROMA
VIA DEI PORTOGHESI, 12
presso la sua sede
e nei confronti di
ADRIACOS SRL, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
- della determinazione 09.05.2008 n. 394 del caposettore lavori pubblici del Comune di Lignano Sabbiadoro con la quale è stata disposta la revoca dell’aggiudicazione provvisoria alla ricorrente della gara per l’affidamento delle opere di ripristino di manufatti e sedi stradali comunali; nonché della comunicazione 12.06.2008 prot. 24989, di segnalazione all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture della rilevata non corrispondenza della dichiarazione di possesso dei requisiti presentata dalla società ricorrente;
- di ogni altro atto preliminare, connesso e consequenziale a quelli impugnati;
Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di:
COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO
AUTORITA’ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
Vista l’istanza, sulla quale il Collegio si deve pronunciare, per regolamento di competenza proposta dal Comune di Lignano Sabbiadoro, con la quale si eccepisce l’incompetenza del TAR adito e la competenza, invece, del TAR di Trieste;
Rilevata l’assenza di accordo di tutte le parti sulla rimessione del ricorso al TAR Friuli Venezia Giulia;
Designato relatore il Consigliere Alessandro TOMASSETTI e uditi alla Camera di Consiglio del 24 settembre 2008 gli avvocati come da verbale;
Ritenuto che l’istanza con la quale si eccepisce l’incompetenza del TAR Lazio e la competenza del TAR Friuli appare manifestamente infondata, trattandosi di impugnativa congiunta di atti con efficacia territorialmente limitata ed atti di autorità centrale;
Che, infatti, così come rilevato dalla costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, “lo spostamento della competenza dal Tribunale amministrativo regionale periferico adito a quello del Lazio si ha per il solo fatto che il ricorrente abbia manifestato la volontà di impugnare un atto di Autorità centrale con efficacia non limitata territorialmente, senza che rilevi la maggiore o minore importanza che la detta impugnazione assume nell'economia generale del ricorso, e cioè che si tratti di impugnazione a titolo subordinato, eventuale o tuzioristico, trattandosi di questione che, rientrando nella competenza del giudice di merito, non può essere neppure sommariamente delibata in sede di regolamento di competenza” (in questo senso si veda Consiglio di Stato, Sez. IV, 6 aprile 2004, n. 1870; si veda anche Cons. Stato IV Sez. 11 ottobre 2001, n. 5354);
Visto l’art. 31 quinto comma della legge n. 1034/1971, come modificato dall’art. 9 comma 4 della legge n. 205/2000;
Le spese di giudizio, sussistendo giusti motivi, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Terza, respinge l’istanza di regolamento di competenza.
Dispone la compensazione delle spese di giudizio.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma, 24 settembre 2008