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n.11-2008 - © copyright

T.A.R. ABRUZZO - L'AQUILA - Sentenza 15 ottobre 2008 n. 1169
Pres. Catoni, Est. Abruzzese
Ringegni (Avv. Di Lorenzo) c. Provincia di L’Aquila (Avv. Aniceti e Avv. De Nicola)


1. Pubblico impiego - Giurisdizione e competenza - Avviamento al lavoro - Giurisdizione esclusiva

 

2. Pubblico impiego - Giurisdizione e competenza - Avviamento al Lavoro - Traslatio iudicii

1. Le controversie in materia di avviamento al lavoro nel pubblico impiego in base alle graduatorie compilate dalle Sezioni Circoscrizionali per l’impiego rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, non trattandosi di procedura concorsuale ex art 63 d.lg. n. 165 del 2001, la cui cognizione sola residua alla giurisdizione del giudice amministrativo a seguito del passaggio di tutta la materia del pubblico impiego al giudice ordinario.

 

2. La giurisdizione esclusiva del giudice ordinario riguarda tutta la fase di individuazione degli aventi diritto all’avviamento, ivi inclusa la formazione delle graduatorie a cui attingere per le selezioni in discorso. Non è quindi configurabile, nella specie, la giurisdizione del giudice amministrativo ed occorrerà disporre la traslatio iudicii innanzi al giudice ordinario laddove non sia stata rispettato tale criterio.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni, Sul ricorso numero di registro generale 454 del 2008, proposto da:

 

Cinzia Ringegni, rappresentata e difesa dall'avv. Rosita Di Lorenzo, con domicilio eletto presso avv. Valentino Venta in L'Aquila, viale della Croce Rossa 237/E;

contro



Provincia di L'Aquila
, rappresentata e difesa dagli avv. Dania Andreina Aniceti, Pierfranco De Nicola, con domicilio eletto presso Ufficio Legale Provincia in L'Aquila, via S. Agostino Nr. 7;

 

Centro Per L'Impiego di Avezzano;

nei confronti di



Maria Rosaria Cappelli;

 

Rina Nitoglia;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,



della DECISIONE SU RICORSO GERARCHICO RESA DALLA PROVINCIA DI L'AQUILA SETTORE POLITICHE DEL LAVORO AFFARI SOCIALI IN DATA 11AGOSTO 2008 IN RIFERIMENTO ALLA GRADUATORIA MEDIANTE AFFISSIONE IN DATA 19 MAGGIO 2008 PER LA COPERTURA DI UN POSTO VACANTE AREA AMMINISTRATIVA CAT. B1 - TEMPO INDETERMINATO PART TIME..

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di L'Aquila;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15/10/2008 il dott. Maria Abbruzzese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000, in ordine alla possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata;

Ritenuto che la ricorrente impugna atti relativi al procedimento di avviamento a selezione, ai sensi dell’art. 16 della L. n.56/87, di un Collaboratore Amministrativo e conseguente formazione della relativa graduatoria;
Considerato che le controversie in materia di avviamento al lavoro nel pubblico impiego in base alle graduatorie compilate dalle Sezioni Circoscrizionali per l’impiego rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, non trattandosi di procedura concorsuale ex art 63 d.lg. n.165 del 2001, la cui cognizione sola residua alla giurisdizione del giudice amministrativo a seguito del passaggio di tutta la materia del pubblico impiego al giudice ordinario (cfr. TAR Basilicata, 17.7.2002, n.531; TAR Lazio, Roma, 17.1.2008, n.295; TAR Sicilia, CT, 20.2.2006, n.250);
Considerato che l’indicato criterio di riparto riguarda tutta la fase di individuazione degli aventi diritto all’avviamento, ivi inclusa la formazione delle graduatorie a cui attingere per le selezioni in discorso;
Ritenuto pertanto che non sia configurabile, nella specie, la giurisdizione del giudice amministrativo e che occorre disporre la traslatio iudicii innanzi al giudice ordinario (Corte costituzionale, n.77/2007);
considerato di disporre la compensazione delle spese relativamente alla presente fase sussistendo giusti motivi;

P.Q.M.



Il Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo – L’AQUILA, così provvede:
dichiara il difetto di giurisdizione;
dispone la traslatio iudicii, onerando parte ricorrente alla riassunzione del presente giudizio innanzi al Giudice ordinario competente nel termine di mesi sei dalla comunicazione e/o notifica della presente sentenza.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 15/10/2008 con l'intervento dei Magistrati:
Antonio Catoni, Presidente
Rolando Speca, Consigliere
Maria Abbruzzese, Consigliere, Estensore



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