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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 28 ottobre 2008 n. 2335
G. Cicciò Pres E. Di Santo Est.
V. Breschi (Avv.ti G. Cresci, C. Rienzi, P. Sanchini) contro il Ministero della Pubblica Istruzione (Avvocatura dello Stato), l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana – Firenze ed altri (tutti non costituiti)


Concorso - Art. 4, comma 2-bis, del D. L. n. 115/2005, convertito in legge n. 168/2005 – Fa riferimento non solo al conseguimento dell’”abilitazione professionale” ma anche del “titolo” - Deve trovare applicazione anche nel caso di ammissione con riserva a sostenere le prove di esami preliminari e gli esami di Stato presso una scuola paritaria

L’art. 4, comma 2-bis, del D. L. n. 115/2005, convertito in legge n. 168/2005, dispone “conseguono ad ogni effetto l’abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d’esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l’ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela”. La norma suindicata, facendo riferimento non solo al conseguimento dell’”abilitazione professionale”, ma anche del “titolo”, termine estremamente generico, che come tale si presta ad individuare tutti quei riconoscimenti di qualità che si conseguono a seguito di apposito esame, deve trovare applicazione anche nel caso di ammissione con riserva a sostenere le prove di esami preliminari e gli esami di Stato presso una scuola paritaria.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 719 del 2007, proposto da:

 

Breschi Vittorio, rappresentato e difeso dagli avv. Giacomo Cresci, Carlo Rienzi, Paolo Sanchini, con domicilio eletto presso Paolo Sanchini in Firenze, via Giuseppe Richa n. 56;

contro



Ministero della Pubblica Istruzione
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Firenze, via degli Arazzieri 4;

 

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana - Firenze, Ufficio Scolastico Regionale Per Toscana - Grosseto, Ufficio Scolastico Provincia di Livorno, non costituitisi in giudizio;


per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,



-della nota prot. n. 2890 del 14 marzo 2007 dell’Ufficio Scolastico Provincia di Grosseto;
-delle O.M. 22/2006 e O.M. n. 26/2007;
- nonché di tutti gli atti presupposti, consequenziali o connessi, precedenti o successivi, ivi comprese le note prot. n. 1853/1 dell’Ufficio Scolastico Provinciale;
- nota prot. 3529 del 14 marzo 2007;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Pubblica Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 09/07/2008 il dott. Eleonora Di Santo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che con il ricorso in esame sono stati impugnati gli atti indicati in epigrafe e ne è stato chiesto l’annullamento per aver illegittimamente precluso al ricorrente, non consentendogli di fruire della deroga al criterio della territorialità, di sostenere gli esami di Stato per l’anno scolastico 2006/2007 presso la scuola paritaria dallo stesso scelta: Istituto Tecnico Geometri “A. Gemelli” di Cecina (Livorno);
Considerato che il ricorrente, in forza del decreto presidenziale monocratico n. 431/2007 di questa Sezione e dell’ordinanza collegiale n. 462/2007 della medesima Sezione è stato, rispettivamente, ammesso con riserva a sostenere le prove di esami preliminari e gli esami di Stato per cui è causa presso la suindicata scuola paritaria;
Rilevato che, secondo quanto dichiarato dall’interessato e non contestato dall’Amministrazione resistente, lo stesso ha superato i suindicati esami di Stato cui era stato ammesso con riserva in forza del citato provvedimento giurisdizionale;
Visto il disposto dell’art. 4, comma 2-bis, del D. L. n. 115/2005, convertito in legge n. 168/2005, in forza del quale “conseguono ad ogni effetto l’abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d’esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l’ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela”;
Ritenuto che la norma suindicata, facendo riferimento non solo al conseguimento dell’”abilitazione professionale”, ma anche del “titolo”, termine estremamente generico, che come tale si presta ad individuare tutti quei riconoscimenti di qualità che si conseguono a seguito di apposito esame, debba trovare applicazione anche nel caso di specie;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di lite tra le parti;

P.Q.M.



il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana - Sezione I, pronunciandosi in ordine al ricorso n. 719/2007 indicato in epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 09/07/2008 con l'intervento dei Magistrati:
Gaetano Cicciò, Presidente
Saverio Romano, Consigliere
Eleonora Di Santo, Consigliere, Estensore



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