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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE II - Sentenza 24 ottobre 2008 n. 2316
M. Nicolosi Pres. Est.
Gruppo Mabel S.r.l. (Avv.ti I. Marrone, D. Rigacci) contro l’Istituto Comprensivo Statale Secondo di Scandicci ed il Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca (Avvocatura dello Stato) e nei confronti di Tecnocaffe' S.r.l. (non costituita)


Giurisdizione e competenza - Gara avente ad oggetto un comodato d’uso senza alcun corrispettivo per la gestione del servizio - Non rientra in alcuna tipologia di procedura ad evidenza pubblica di rilevanza comunitaria - Non comporta l’obbligo dell’osservanza della normativa europea o nazionale in materia di procedimenti ad evidenza pubblica – Impugnazione – Giurisdizione del Giudice Amministrativo – Non Sussiste - Traslatio judicii - Applicabilità

La gara avente ad oggetto un comodato d’uso senza alcun corrispettivo per la gestione del servizio stesso, non rientra in alcuna tipologia di procedura ad evidenza pubblica di rilevanza comunitaria, né comporta – in assenza anche di una qualsiasi spesa a carico della Pubblica amministrazione (essendo il distributore destinato a erogare bevande ad esclusivo carico economico degli usufruitori) - l’obbligo dell’osservanza della normativa europea o nazionale in materia di procedimenti ad evidenza pubblica. La circostanza che l’Istituto scolastico abbia liberamente deciso di disciplinare la fattispecie con una procedura di gara informale non comporta che le relative controversie siano devolute al giudice amministrativo, non determinando di per sé l’esercizio di tale facoltà l’attrazione della fattispecie in esame a quelle incluse nella giurisdizione esclusiva dello stesso giudice, né a quelle comunque afferenti ad un’attività comportante l’esercizio di poteri pubblicistici. Ne consegue che il ricorso in oggetto è inammissibile per difetto di giurisdizione e che, quindi, per effetto della traslatio iudicii, parte ricorrente dovrà riassumere il giudizio presso il competente giudice ordinario



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni, Sul ricorso numero di registro generale 1597 del 2008, proposto da:

 

Gruppo Mabel S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Ivan Marrone, Dario Rigacci, con domicilio eletto presso Studio Legale Lessona in Firenze, via dei Rondinelli N. 2;

contro



Istituto Comprensivo Statale Secondo di Scandicci
, Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Firenze, via degli Arazzieri 4;

nei confronti di



Tecnocaffe' S.r.l.;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,



degli atti e provvedimenti con cui l'Istituto Comprensivo Statale "Secondo di Scandicci" ha disciplinato, svolto e aggiudicato la gara per l'affidamento del servizio di gestione di distributori automatici e in particolare della lettera di invito prot. 4284/C15 del 19 maggio 2008, della delibera n. 8/2008 del Consiglio di Istituto del 9 giugno 2008 di aggiudicazione definitiva della gara in favore della Ditta Tecnocaffè e la relativa nota di comunicazione prot. 4911/C15 del 10 giugno 2008 contenente anche la disdetta del precedente contratto.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Istituto Comprensivo Statale Secondo di Scandicci;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15/10/2008 il dott. Maurizio Nicolosi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

Considerato che il procedimento promosso con la nota 4284/c15 del 19.5.2008 attiene all’installazione di un distributore di bevande calde presso le scuola dell’Istituto comprensivo statale “Secondo di Scandicci”;
Ritenuto che per le finalità sottese all’installazione stessa, la procedura di che trattasi riguarda la fornitura in comodato d’uso gratuito di una macchina erogatrice da collocare in spazio dell’edificio scolastico concesso in uso gratuito;
Ritenuto, in particolare, che la gratuità dell’uso degli spazi destinati ai distributori trovi conferma nella nota prot. 709/A28 in data 1.10.2008 del dirigente scolastico dell’Istituto stesso;
Ritenuto che a volere anche- per mera comodità espositiva- considerare la procedura di gara di che trattasi afferente ad un servizio, la stessa, avendo ad oggetto un comodato d’uso senza alcun corrispettivo per la gestione del servizio stesso, non rientra in alcuna tipologia di procedura ad evidenza pubblica di rilevanza comunitaria, né comporta – in assenza anche di una qualsiasi spesa a carico della Pubblica amministrazione (essendo il distributore destinato a erogare bevande ad esclusivo carico economico degli usufruitori) - l’obbligo dell’osservanza della normativa europea o nazionale in materia di procedimenti ad evidenza pubblica;
Ritenuto, pertanto, che l’avere l’Istituto scolastico liberamente deciso di disciplinare la fattispecie con una procedura di gara informale non comporti che le relative controversie siano devolute al giudice amministrativo, non determinando di per sé l’esercizio di tale facoltà l’attrazione della fattispecie in esame a quelle incluse nella giurisdizione esclusiva dello stesso giudice, né a quelle comunque afferenti ad un’attività comportante l’esercizio di poteri pubblicisti (cfr. sul punto Cons. Stato, Sez. IV, 16.7.2007 n. 4012);
Ritenuto, in conclusione, che la procedura contestata attenga esclusivamente al corretto esercizio dell’autonomia negoziale dell’Istituto scolastico resistente ed in quanto tale rientri nella giurisdizione del giudice ordinario;
Ritenuto che analogamente debba essere risolta la questione della giurisdizione relativamente al tardivo esercizio della disdetta dell’autorizzazione al mantenimento dei distributori della ricorrente, attenendo sempre essa- al di là del nomen iuris utilizzato- alla corretta esecuzione di un rapporto paritario di natura contrattuale (e quindi di diritto pieno fuori dalle ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo) con l’Istituto scolastico resistente, non essendo compatibile con la natura di un atto autorizzatorio pubblicistico l’esercizio di una facoltà di disdetta, quale volontà di cessare un rapporto negoziale in essere;
Ritenuto, in conclusione, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione e che, quindi, per effetto della traslatio iudicii, parte ricorrente debba riassumere il giudizio presso il competente giudice ordinario;
Ritenuto che possa disporsi la compensazione delle spese di giudizio in ragione della natura della pronuncia;

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione 2^, definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 15/10/2008 con l'intervento dei Magistrati:
Maurizio Nicolosi, Presidente, Estensore
Vincenzo Fiorentino, Consigliere
Alessandro Cacciari, Primo Referendario



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