 |
| |
 |
 |
| n.11-2008 - © copyright |
T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE II - Sentenza 28 ottobre 2008 n. 2331
G. Cicciò Pres E. Di Santo Est.
G. Pampana (Avv.ti N.L. Giorgi, P. Gustinucci, G. Morbidelli e R. Righi) contro il Comune di Pisa (Avv. G. Lazzeri) e la Regione Toscana (non costituita) |
|
1. Edilizia ed urbanistica – Piani regolatori e piani territoriali - Nuovo Regolamento Urbanistico – Approvazione - Osservazioni con cui veniva chiesto che venisse eliminata la destinazione a “Verde Pubblico” e venisse “riconfermata” la destinazione edificatoria - Reiezione – Precedente effettiva destinazione edificatoria del lotto – Difetto di istruttoria
|
| |
|
2. Edilizia ed urbanistica - Piani regolatori e piani territoriali - Rielaborazione integrale di un piano regolatore - Non può essere considerata quale atto confermativo di precedenti disposizioni urbanistiche
|
|
1. È illegittima la delibera consiliare contenente l’approvazione del Nuovo Regolamento Urbanistico del Comune di Pisa, nella parte in cui respinge l’osservazione n. 185 del ricorrente – con la quale quest’ultimo aveva chiesto che venisse eliminata la destinazione a “Verde Pubblico” e venisse “riconfermata” la destinazione edificatoria - e assegna al terreno di sua proprietà una destinazione a “Verde Privato”. Difatti la motivazione con cui sono state respinte le osservazioni in oggetto risulta viziata per erroneità dei presupposti e difetto di istruttoria lì dove si asserisce che l’area non è mai stata edificata almeno negli ultimi cinque secoli. Tale affermazione risulta, infatti, contraddetta dalla scheda Ambito n. 5 Isolato Bastione San Gallo del Regolamento Urbanistico in cui si fa riferimento a manufatti presenti al 1834, a realizzazioni post belliche e a manufatti a carattere superfetativo e precari, nonché dall’Atto di indirizzo espresso dal Consiglio comunale di Pisa in data 27 luglio 2001 (il giorno precedente l’approvazione definitiva del R.U.), contestualmente alla reiezione delle osservazioni del ricorrente.
|
| |
|
2. La rielaborazione integrale di un piano regolatore non può essere considerata quale atto confermativo di precedenti disposizione urbanistiche, neppure in quelle parti che effettivamente risultino riproduttive di disposizioni anteriori.
|
|
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 692 del 2002, proposto da:
|
| |
|
Pampana Giuseppe, rappresentato e difeso dagli avv. Nicola Luigi Giorgi, Pietro Gustinucci, Giuseppe Morbidelli, Roberto Righi, con domicilio eletto presso Giuseppe Morbidelli in Firenze, via Lamarmora 14;
contro
Comune di Pisa, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'avv. Gloria Lazzeri, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli N. 40;
|
| |
|
Regione Toscana, non costituitasi in giudizio;
per l'annullamento e la revoca
della delibera del Consiglio Comunale di Pisa n. 43 del 28 luglio 2001, pubblicata sul B.U.R.T. n. 52 del 27 dicembre 2001, contenente l’approvazione del nuovo Regolamento Urbanistico del precitato Comune, nella parte in cui assegna all’area di proprietà del ricorrente, posta nel centro storico del Comune di Pisa, rappresentata al N.C.T. del predetto Comune al n. 368, 369, 656 e 370 in parte del foglio 125, una destinazione a “Verde Privato”, nonché di ogni ulteriore atto che possa considerarsi presupposto, coordinato e conseguente all’approvazione del R.U. per come sopra individuato e che con lo stesso sia comunque posto in correlazione, anche in via di connessione eventuale;
PER LA CONDANNA
dell’Amministrazione intimata a risarcire al ricorrente i danni patrimoniali subiti a cagione della reiterazione, oltre i limiti temporali individuati dall’art. 2 della legge 19 novembre 1968 n. 1187, del vincolo di inedificabilità sul terreno di proprietà del ricorrente, a far data dal novembre 2001 e sino alla eliminazione del vincolo, in tesi, previo accertamento della illegittima reiterazione del vincolo espropriativo, secondo il criterio degli interessi legali sul valore del bene, determinato ai fini dell’indennità di esproprio o secondo quello ritenuto di giustizia; in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui si dovesse ritenere legittima la reiterazione del vincolo, a mero titolo di indennità spettante;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Pisa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 09/07/2008 il dott. Eleonora Di Santo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame, il ricorrente - dopo aver premesso di essere proprietario dei terreni e degli immobili posti in Pisa, nell’area antistante la Via Bovio, identificati catastalmente al Foglio 125, n. 368-369-370-656 interessati dalle previsioni del R.U. afferenti l’Area “Centro Storico” – ha impugnato la delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 28 luglio 2001 di approvazione del Regolamento Urbanistico, nella parte in cui assegna al terreno di sua proprietà la destinazione d’uso a verde privato.
Il ricorrente precisa di aver presentato in data 23 ottobre 2000 una osservazione al R.U. adottato contestando la previsione a verde pubblico impressa al proprio fondo posto in Pisa Via Bovio, all’interno del centro storico, a favore di una destinazione edificabile.
Al riguardo fa presente, tramite una lunga ricostruzione storica che sull’area per cui è causa “insistevano costruzioni distrutte da eventi bellici” e che, comunque, l’area era stata sempre considerata edificabile, nonostante l’Amministrazione avesse di fatto impedito l’approvazione di qualsivoglia progetto.
Il ricorrente contesta la destinazione prevista ritenendo che l’Amministrazione abbia di fatto reiterato il vincolo di inedificabilità preordinato all’esproprio, considerato che le N.T.A. relative al Centro storico prevedevano già per tale zona la destinazione a verde pubblico.
La previsione, peraltro priva di adeguata e logica motivazione, comporterebbe la imposizione del vincolo espropriativo, per il quale il ricorrente chiede il risarcimento del danno.
L’interessato contesta, infine, anche la nuova destinazione impressa a seguito dell’accoglimento parziale della propria osservazione, cioè la destinazione a verde privato, impressa dal R.U. approvato, sostenendo che anche tale scelta urbanistica risulta illegittima sempre per le medesime ragioni sopra indicate.
A sostegno della scelta pianificatoria operata e del provvedimento di “parziale” reiezione delle osservazioni del ricorrente, veniva richiamato il parere espresso dalla Commissione Tecnica, che, siccome espressamente richiamato ob relationem come “Allegato B” nella impugnata delibera, deve intendersi sia formalmente che materialmente, come facente parte integrante e sostanziale dello stesso.
In detto parere si legge la seguente motivazione: “Parere contrario all’accoglimento. In quanto: 1) l’area non è mai stata autonomamente edificata. Almeno negli ultimi 5 secoli, salvo che in termini assolutamente marginali e quindi conserva una presunzione di presenza di depositi del grano del governo granducale. 2) L’edificazione appare del tutto in contrasto con la morfologia consolidata dell’isolato”.
Questi i motivi di doglianza dedotti a sostegno del gravame:
1) “Eccesso di potere per erroneità dei presupposti. Travisamento dei fatti. Difetto di istruttoria. Difetto e contraddittorietà della motivazione. Sviamento dalla causa tipica. Illogicità manifesta”, in quanto la pretesa precedente non edificazione dell’area sarebbe sconfessata sia dalle previsioni del vecchio P.R.G. del 1970, sia dalla sentenza del TAR Toscana pubblicata in data 10 aprile 1989; il presunto contrasto con la morfologia consolidata dell’isolato sarebbe radicalmente da escludersi sulla scorta delle stesse indicazioni descrittive e previsioni di intervento contenute tanto nella relazione di accompagnamento al Piano Strutturale, che in quella del R.U., laddove si parla espressamente di compresenza sia di “manufatti presenti dal 1834 che realizzazioni post belliche”, di “eterogeneità tipologica” “manufatti a carattere superfetativo e precari”.
Nel caso in esame, inoltre, sussisterebbe un onere di specifica motivazione, non essendo sufficiente il ricorso ad una motivazione generale, del tipo che normalmente presiede e sottende alle nuove scelte urbanistiche, e ciò sia per la situazione di affidamento rappresentato dal giudicato favorevole, che il Comune doveva valutare, sia per la favorevole previsione del P.S., illegittimamente disapplicata in danno del ricorrente.
La contraddittorietà e illogicità sarebbero vieppiù evidenziate da un Atto di indirizzo espresso dal Consiglio comunale di Pisa in data 27 luglio 2001 (il giorno precedente l’approvazione definitiva del R.U.), contestualmente alla parziale reiezione delle osservazioni. In tale atto, segnatamente reso in riferimento alle osservazioni presentate dal ricorrente, si legge: “Considerato che il comparto correttamente edificabile dal punto di vista urbanistico è quello di lungarno Galilei/Via Bovio …” “Preso atto delle sentenze che attribuiscono potenzialità edificatoria all’area di Via Bovio” “individuare gli incrementi volumetrici possibili per evitare il contenzioso..”.
2) “Violazione di legge, con riferimento agli art. 24 della L.R.T. 16.01.1995 n. 5, nel combinato disposto con l’art. 28 della stessa legge. Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e carenza di motivazione”, in quanto, essendo l’area per cui è causa inserita dal P.S. in una più vasta zonizzazione, cui è indifferentemente riconosciuta una potenzialità edificatoria e per la quale è prevista la trasformazione urbanistica ed edilizia, discenderebbe la violazione del P.S. e l’assoluta mancanza di motivazione che potesse giustificare una tale contraddittoria previsione;
3) “Violazione di legge, con riferimento alla legge n. 241/90. Legge n. 1187/68. Art. 30, comma 4, della L.R.T. 16.01.1995 n. 5. Ingiustizia manifesta. Carenza di motivazione”, in quanto la reiezione delle osservazioni del ricorrente avrebbe dovuto essere adeguatamente motivata;
4) “Violazione di legge (L. 19 novembre 1968 n. 1187 art. 2). Ingiustizia manifesta. Carenza di motivazione”, in quanto l’amministrazione comunale avrebbe proceduto a reiterare il vincolo espropriativo scaduto senza una congrua motivazione circa le ragioni poste a fondamento delle proprie determinazioni, che avrebbero imposto un rigoroso bilanciamento degli interessi, pubblico e privato, coinvolti, e senza la previsione di un indennizzo.
Il ricorrente chiede, infine, il risarcimento del danno per l’illegittima reiterazione del vincolo scaduto.
2. Va preliminarmente esaminata l’eccezione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, sollevata dall’Amministrazione resistente sull’assunto che, con determinazione dirigenziale n. 1401E/ps del 27 novembre 2002, pubblicata all’albo pretorio dal 6 dicembre 2002 al 23 dicembre 2002, avente ad oggetto “Regolamento urbanistico. Approvazione degli elaborati definitivi a seguito di accoglimento delle osservazioni. Correzione di errori materiali”, sarebbe stato stabilito, con riferimento all’art. 4.7 delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico, recante le norme attinenti la “Disciplina delle ricostruzioni definite (di ruderi bellici)”, che per quanto riguarda il Lungarno Galilei (“R3 – Lungarno Galilei”) e, in particolare, per quanto riguarda gli interventi e la volumetria ammessi sui ruderi ivi collocati “Il volume sopra indicato potrà essere incrementato fino ad un massimo del 20% nel quadro di una convenzione con il comune che garantisca la pubblica accessibilità al Vallo”.
Detta disposizione, secondo il Comune intimato, confermerebbe, precisandolo, il parere espresso dalla Commissione consiliare preposta all’esame delle osservazioni, parere fatto proprio dal Consiglio Comunale con l’approvazione definitiva del R.U. di cui alla delibera impugnata.
In altre parole, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, l’osservazione dallo stesso proposta non sarebbe stata respinta sic et simpliciter sotto il profilo della edificabilità, bensì sarebbe stata parzialmente accolta, avendo comportato un incremento della volumetria.
La Commissione consiliare non avrebbe, infatti, in questo caso, aderito alla proposta di rigetto avanzata dalla Commissione tecnica preposta all’esame di tutte le osservazioni presentate.
La Commissione da ultimo citata, infatti, aveva ritenuto priva di pregio l’osservazione presentata dal ricorrente, considerato che il fondo risultava da secoli inedificato, in zona sottoposta al vincolo di cui alle leggi n. 1497/1939 e n. 1089/1939, prospiciente il Bastione San Gallo, storica e monumentale fortezza di realizzazione cinquecentesca, ora principale parco cittadino, fondo nel quale, secondo le molteplici ricostruzioni storiche, risultano tuttora posti residui piaggioni del grano risalenti al periodo granducale.
La Commissione consiliare, invece, pur ritenendo corretta l’esigenza di valorizzare la zona a verde prospiciente il Bastione, avrebbe previsto un rilevante incremento della volumetria per i ruderi ancora presenti al fine di consentire, anzi incentivare, l’opera di ricostruzione dell’ormai unico rudere, di proprietà del ricorrente, presente sul Lungarno Galilei.
La previsione urbanistica così modificata, conclude il Comune intimato, non sarebbe, quindi, quella oggetto del presente ricorso; la disciplina così come prospettata dal ricorrente sarebbe dunque inesistente in quanto superata dalla normativa successiva, non impugnata.
L’eccezione va disattesa, innanzitutto, in quanto non può escludersi che residui comunque un interesse di tipo risarcitorio in capo al ricorrente.
A ciò va aggiunto che, esaminando le schede allegata alla delibera consiliare n. 43/2001, l’osservazione presentata dal ricorrente è qualificata “NA”, cioè “Non accoglibile”, con ciò confermando che il Consiglio Comunale aveva fatto proprio il parere della Commissione Tecnica, in cui si legge, giova ripetere: “Parere contrario all’accoglimento. In quanto: 1) l’area non è mai stata autonomamente edificata. Almeno negli ultimi 5 secoli, salvo che in termini assolutamente marginali e quindi conserva una presunzione di presenza di depositi del grano del governo granducale. 2) L’edificazione appare del tutto in contrasto con la morfologia consolidata dell’isolato”.
Né tale conclusione appare univocamente smentita dalla succitata determinazione dirigenziale n. 1401E/ps del 27 novembre 2002, in quanto, da un lato, in tale determinazione non compare, nell’elenco delle integrazioni/correzioni da apportare al testo delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico quale risultante a seguito della delibera consiliare n. 43/2001, quella concernente l’art. 4.7 conseguente all’accoglimento parziale dell’osservazione n. 185 presentata dal ricorrente, e, dall’altro, ancorché nella medesima determinazione si asserisca che con la stessa si provvede “ad approvare il testo corretto delle Norme tecniche di attuazione del Regolamento urbanistico secondo le integrazioni elencate analiticamente in premessa, costituente l’allegato 1) al presente provvedimento”, il testo delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico allegato – con le correzioni apportate con il succitato provvedimento n. 1401E/ps del 2002 evidenziate in colore blu - riporta, anziché la versione dell’art. 4.7 comportante il non accoglimento dell’osservazione n. 185 presentata dal ricorrente, la versione comportante l’accoglimento parziale, non evidenziata in colore blu in quanto non conseguente ad alcuna correzione.
Ne consegue che dalla documentazione versata in atti non emergono elementi che possano indurre ragionevolmente a ritenere che il Consiglio Comunale nell’adottare la delibera n. 43/2001 non abbia fatto proprio il citato parere della Commissione tecnica per quanto riguarda l’osservazione presentata dal ricorrente.
Non si ravvisa alcun motivo, infatti, per ritenere, contrariamente a quanto sostenuto dal Comune resistente, che la piena adesione al suindicato parere della Commissione tecnica sia stata frutto di un mero errore materiale emendato dalla citata dirigenziale n. 1401E/ps del 27 novembre 2002, non essendo, come si è visto, tale adesione contemplata tra gli errori da emendare ancorché, incomprensibilmente venga poi riportato, in allegato alla dirigenziale, un testo delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico comportante l’accoglimento parziale dell’osservazione del ricorrente ai fini della parziale edificabilità dell’area per cui è causa.
Sulla scorta di tutte le considerazioni che precedono va, pertanto, ribadita la reiezione dell’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse sollevata dal Comune intimato.
3. Passando all’esame del merito il ricorso va parzialmente accolto.
Oggetto del presente contenzioso, è, come si è visto, la delibera consiliare n. 43 del 28 luglio 2001, contenente l’approvazione del Nuovo Regolamento Urbanistico del Comune di Pisa, nella parte in cui respinge l’osservazione n. 185 del ricorrente – con la quale quest’ultimo aveva chiesto che venisse eliminata la destinazione a “Verde Pubblico” e venisse “riconfermata” la destinazione edificatoria - e assegna al terreno di sua proprietà una destinazione a “Verde Privato”.
La motivazione con cui sono state respinte le osservazioni del ricorrente risulta, così come dedotto con il primo motivo di ricorso, viziata per erroneità dei presupposti e difetto di istruttoria lì dove si asserisce che l’area non è mai stata edificata almeno negli ultimi cinque secoli. Tale affermazione risulta, infatti, contraddetta dalla scheda Ambito n. 5 Isolato Bastione San Gallo del Regolamento Urbanistico in cui si fa riferimento a manufatti presenti al 1834, a realizzazioni post belliche e a manufatti a carattere superfetativo e precari, nonché dall’Atto di indirizzo espresso dal Consiglio comunale di Pisa in data 27 luglio 2001 (il giorno precedente l’approvazione definitiva del R.U.), contestualmente alla reiezione delle osservazioni del ricorrente, nel quale, come si è visto, con espresso riferimento alle suindicate osservazioni, si legge: “Considerato che il comparto correttamente edificabile dal punto di vista urbanistico è quello di lungarno Galilei/Via Bovio …” “Preso atto delle sentenze che attribuiscono potenzialità edificatoria all’area di Via Bovio” “individuare gli incrementi volumetrici possibili per evitare il contenzioso..”. A ciò si aggiunga la dirigenziale n. 1401E/ps del 27 novembre 2002 in cui si riconosce che sull’area per cui è causa vi sono dei ruderi il cui volume potrà essere incrementato fino ad un massimo del 20%.
Il motivo esaminato è, quindi, fondato e assorbente di ogni altro e determina l’accoglimento del ricorso per la parte impugnatoria.
Va, invece, respinta la domanda di risarcimento del danno per illegittima reiterazione del vincolo espropriativo scaduto in quanto, al di là di ogni altra pur possibile considerazione, la rielaborazione integrale di un piano regolatore non può essere considerata, per giurisprudenza pacifica, quale atto confermativo di precedenti disposizione urbanistiche, neppure in quelle parti che effettivamente risultino riproduttive di disposizioni anteriori.
Per quanto riguarda, infine, la domanda formulata in via subordinata, volta ad ottenere, nella denegata ipotesi in cui fosse stata ritenuta legittima la reiterazione del vincolo, l’indennità spettante, la stessa è inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo. Appartengono, infatti, alla giurisdizione del Giudice Ordinario le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità conseguenti all’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa, come risulta tanto dall’art. 34, comma 3, del D. Lgs. n. 80/1998, come modificato dall’art. 7, comma 1, della legge 21 luglio 2000 n. 205, quanto dall’art. 53, comma 3, del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, recante il t.u. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (cfr., Cass. civ., sez. un., 15 ottobre 2003 n. 15471; TAR Lombardia, Milano, 22 gennaio 2004; TAR Sicilia, Catania, sez. I, 18 giugno 2004 n. 1723; TAR Toscana, sez. I, 12 febbraio 2007 n. 214).
4. Il ricorso va, pertanto, accolto per la parte impugnatoria, respinto per la parte concernente la richiesta di risarcimento del danno, e dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione per al parte in cui viene richiesta l’indennità di esproprio.
5. Quanto alle spese di giudizio, le stesse possono essere compensate tra le parti costituite, stante la parziale reciproca soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana - Sezione I^, definitivamente pronunciando in ordine al ricorso n. 692/2002, lo accoglie per la parte impugnatoria e, per l’effetto, annulla il provvedimento con lo stesso impugnato.
Respinge la richiesta di risarcimento danni.
Dichiara inammissibile, per difetto di giurisdizione, la domanda di indennità di esproprio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 09/07/2008 con l'intervento dei Magistrati:
Gaetano Cicciò, Presidente
Saverio Romano, Consigliere
Eleonora Di Santo, Consigliere, Estensore
|
|
|
|
 |
|
| |
|