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| n.11-2008 - © copyright |
T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE I - 29 ottobre 2008 n. 1905
Pres. P. Numerico; Est. G. Flaim
S. N. (avv. ti S. Pinna e L. Pau) c/ il MINISTERO oggi della GIUSTIZIA ed il Direttore Generale del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria (Avv. Dist. St.) |
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1. Pubblico impiego – Procedimenti disciplinari – Competenza – Derubricazione del fatto illecito – Spostamento di competenza – Non si verifica
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2. Pubblico impiego – Procedimenti disciplinari - Termini del procedimento disciplinare – Natura - Dies a quo – Termine di 40 giorni ex art. 7, comma 6, D. Lgs. 30 ottobre 1992 n. 449 – Decorre dalla comunicazione da parte della Procura della Repubblica del provvedimento di archiviazione della notizia di reato
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1. In tema di competenza all’adozione di procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti del Ministero della Giustizia, la derubricazione, avvenuta in corso di procedimento, della fattispecie sanzionatoria (nella specie, da “sospensione” a “deplorazione”) non determina lo spostamento della competenza e, quindi, non impone un mutamento e/o una trasmissione agli organi regionali del procedimento già istruito dagli organi centrali. (1)
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2. I termini del procedimento disciplinare nei confronti di dipendenti del Ministero della Giustizia sono da considerare, in genere, ordinatori e non perentori, ad eccezione di quelli previsti per l’inizio e la conclusione del procedimento stesso; deve, pertanto, ritenersi illegittimo il provvedimento disciplinare adottato in esito a procedimento attivato dopo il decorso del termine di quaranta giorni, previsto dall’art. 7, comma 6, D. Lgs. 30 ottobre 1992 n. 449, decorrente dalla comunicazione, ad opera della Procura della Repubblica, del decreto del GIP di archiviazione della notizia di reato a carico del pubblico dipendente. (2)
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(1) Nulla in termini in questa rivista.
(2) Di recente, il CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE SESTA - Sentenza 7 giugno 2006, n. 3426, ha ritenuto che “Per l’avvio o la prosecuzione del procedimento disciplinare conseguente non a una condanna penale ma ad un’assoluzione, trovano applicazione i termini di cui all’art. 9, 6º comma, d.p.r. 25 ottobre 1981 n. 737 (centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza, mediante deposito della relativa motivazione in cancelleria, o quaranta giorni dalla sua notificazione alla p.a.), salvo il termine di novanta giorni infraprocedimentali di cui all’art. 120 d.p.r. n. 3 del 1957.” Relativamente al termine di quaranta giorni per l’avvio del procedimento disciplinare, l’art. 7, comma 6, D. Lgs. 30 ottobre 1992, n. 449, recante determinazione delle sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e per la regolamentazione dei relativi procedimenti, a norma dell'art. 21, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, prevede che “Quando da un procedimento penale comunque definito emergono fatti e circostanze che rendano l'appartenente al Corpo di polizia penitenziaria passibile di sanzioni disciplinari, questi deve essere sottoposto a procedimento disciplinare entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza, oppure entro 40 giorni dalla data di notificazione della sentenza stessa all'Amministrazione.” (analoga formulazione si rinviene nell’art. all’art. 9, 6º comma, d.p.r. 25 ottobre 1981 n. 737, recante sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti). La giurisprudenza è orientata a ritenere che il termine di quaranta giorni decorre, nel caso di procedimento concluso con una sentenza di proscioglimento, dalla formale notificazione di quest’ultima, ad iniziativa del pubblico dipendente, nei modi prescritti dalle norme processuali, effettuata a mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale: v. T.A.R. PIEMONTE – SEZIONE I - SENTENZA 12 maggio 2000, n. 545, citata in motivazione, secondo cui “Ai sensi dell’art. 97, 3º comma, d.p.r. 10 gennaio 1957 n. 3, nel caso in cui il procedimento penale a carico del pubblico dipendente si sia concluso con una sentenza di proscioglimento, l’eventuale iter disciplinare deve essere iniziato, con la rituale contestazione degli addebiti, nel termine perentorio di quaranta giorni dalla data in cui il dipendente stesso ha notificato la sentenza all’amministrazione di appartenenza, da intendere però la comunicazione come formale notifica della medesima, nei modi prescritti dalle norme processuali, e cioè a mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale; pertanto, ai fini del decorso del termine decadenziale, non è sufficiente la piena conoscenza - comunque ottenuta - della pronuncia giudiziale.”; v. anche, citata in motivazione, CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUARTA – Sentenza 30 settembre 1992 n. 832. Nella specie, il Collegio ha ritenuto rilevante, ai fini del decorso del termine di quaranta giorni previsto dal comma 6, art. 7, D. Lgs. D.Lgs. 30 ottobre 1992 n. 449, la comunicazione del decreto di archiviazione della notizia di reato effettuata dalla Procura della Repubblica alla P.A. procedente. Quanto ai riflessi dell’archiviazione sul procedimento disciplinare, il CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUARTA – ORDINANZA 25 febbraio 2005, n. 972, ha ritenuto che in materia di sanzioni disciplinari, anche nel caso in cui il procedimento penale, relativo a fatti di reato ascritti ad un dipendente di una p.a., si sia concluso con un decreto di archiviazione del gip, l’amministrazione può successivamente assumere quei fatti a presupposto dell’azione disciplinare, purché proceda alla autonoma valutazione della loro rilevanza disciplinare. (A. Faccon) |
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA
Sezione prima
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 2128/1997 proposto da
SUNDAS Nicola, rappresentato e difeso, per mandato a margine dell'atto introduttivo, dagli avv. ti Silvio Pinna e Luigi Pau, presso il cui studio in Cagliari, Corso Vittorio Emanuele n. 76, è elettivamente domiciliato;
contro
-il MINISTERO oggi della GIUSTIZIA, in persona del Ministro in carica;
-il Direttore Generale del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria,
rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliataria;
per l' annullamento
del Decreto del Direttore Generale del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del 5.7.1997, notificato al ricorrente il 5.8.1997, con il quale è stata inflitta al ricorrente la sanzione disciplinare della “deplorazione”;
nonché di tutti gli atti presupposti, in particolare della deliberazione del Consiglio Centrale di Disciplina del 6.3.1997 e della deliberazione del Funzionario Istruttore del 16.10.1997, conseguenti o connessi con gli atti impugnati.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio e memoria dell'Avvocatura distrettuale dello Stato;
Designato relatore il Consigliere Grazia Flaim;
Uditi alla pubblica udienza del 15 ottobre 2008 l'avv. Pinna per il ricorrente e l'avv. dello Stato Salis per l'Amministrazione resistente;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Il ricorrente, dipendente dell’Amministrazione Penitenziaria, presta la propria attività di “Agente Scelto” presso la Casa Circondariale di Cagliari.
In periodo di malattia (dal 29.9.1995 al 16.2.1996) partecipava ad una manifestazione agonistico-sportiva l’11.2.1996 (per lancio del martello).
Per tale fatto gli veniva contestato dal Funzionario Istruttore, con nota del 16.10.1996, l’addebito, ai fini disciplinari per l’ipotesi prevista dall’art. 5 lett. h) del D.Lgs. n. 449/1992 (procedimento finalizzato all’eventuale irrogazione della sanzione della sospensione dal servizio da 1 a 6 mesi).
L’incolpato presentava le proprie giustificazioni segnalando che il procedimento penale avviato nei suoi confronti dalla Procura presso la Pretura di Cagliari (per 650 c.p. - truffa aggravata) era stato archiviato con decreto del GIP del 24.7.1996 (procedimento penale n. 13164/94).
Con ricorso notificato il 14.10.1997 e depositato il successivo 10.11 SUNDAS Nicola ha impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati.
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento degli atti impugnati, col favore delle spese, deducendo i seguenti motivi di gravame:
1) violazione dell’art. 4 4° comma del D.Lgs. 30.10.1992 n. 449 – incompetenza degli organi;
2) violazione dell’art. 7 6° comma del D.Lgs. 30.10.1992 n. 449; mancato rispetto dei termini ivi previsti di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza o 40 dalla data di notificazione della sentenza all’Amministrazione.
3) violazione dell’art. 4 1° comma e dell’art. 11, commi 2°e 3°, e dell’art. 12, 1° comma del D.Lgs. 30.10.1992 n. 449;
4) violazione dell’art. 4 1° comma e dell’art 5 3° comma lett. h) del D.Lgs. 30.10.1992 n. 449 – eccesso di potere per erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti, nonché per insufficienza dell’istruttoria – eccesso di potere per insufficienza e contraddittorietà della motivazione.
Si è costituita in giudizio l'Amministrazione resistente, contestando, con memoria, la fondatezza del gravame.
Alla pubblica udienza del 15 ottobre 2008 i procuratori delle parti hanno chiesto porsi il ricorso in decisione, insistendo nelle rispettive conclusioni.
DIRITTO
Con il primo motivo il ricorrente deduce che il procedimento sarebbe stato condotto da organo incompetente.
L’assunto non è fondato in quanto l’infrazione disciplinare inizialmente contestata era quella della “sospensione” dal servizio disciplinata dall’art. 5 del D.Lgs. 449/1992 (da 1 a 6 mesi dal servizio) e, nella specie, l’ipotesi di cui alla lett. h) del comma 3° “comportamento che produce turbamento nella regolarità o nella continuità del servizio di istituto”. E tale norma, art. 5, dispone espressamente (al 4° comma) che la sanzione è inflitta “con Decreto del Direttore Generale del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, previo giudizio del Consiglio Centrale di disciplina”.
L’inizio del procedimento penale è stato, dunque, instaurato secondo il regime previsto all’art. 5.
La derubricazione, avvenuta in corso di procedimento, della fattispecie sanzionatoria (da “sospensione” a “deplorazione”) non imponeva un mutamento e/o una trasmissione agli organi regionali del procedimento già istruito, per ovvie esigenze di contenimento e di concentrazione procedimentale. Una volta radicato in capo agli organi centrali, il procedimento de quo rimaneva nell’ambito delle loro competenze.
Se è vero, infatti, che in caso di (iniziale) contestazione dell’addebito per ipotesi rientranti sotto la portata della “deplorazione” (espressamente previsti dalla precedente norma -art. 4 del D. Lgs. 449 lettere da “a” ad “o”-) è competente “il Provveditore regionale previo giudizio del consiglio regionale di disciplina”, nella fattispecie in esame, trattandosi di ipotesi ben diversa di in corso di procedimento, non sussiste il vizio di incompetenza sollevato con il primo mezzo di impugnazione.
2) Per quanto attiene, invece, al termine iniziale del procedimento, cioè quello perentorio previsto per la sua attivazione il discorso è diverso.
Esigenza di certezza del diritto e di tutela dell’incolpato impongono di considerare “perentori” taluni termini procedimentali:
primo fra questi quello previsto per l’instaurazione del procedimento disciplinare, nella specie espressamente disciplinato all’art. 7 comma 6° del D.Lgs. n. 449 del 30.10.1992.
Tale disposizione prevede che “quando da un procedimento penale comunque definito emergono fatti e circostanze che rendano l’appartenente al Corpo di Polizia penitenziaria passibile di sanzioni disciplinari, questi deve essere sottoposto a procedimento disciplinare entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza, oppure entro 40 giorni dalla data di notificazione della sentenza stessa all’Amministrazione”.
Nel decreto finale impugnato (nelle premesse) si dà atto che il procedimento penale instaurato a carico del ricorrente si è concluso con decreto di “archiviazione per infondatezza della notizia di reato”; tale decreto del GIP di Cagliari è stato trasmesso all’Amministrazione con nota del 24.7.1996 n. 13164/94.
Non si ha notizia della data di ricevimento di tale comunicazione da parte dell’Amministrazione, né l’Avvocatura ha potuto produrla su espressa richiesta compiuta in udienza dal Collegio.
Considerato che la “contestazione degli addebiti” al ricorrente è avvenuta con nota del 16.10.1996 (notificatagli il 22.10.1996) – per l’infrazione disciplinata all’art. 5 lett. h D.Lgs. 449/1992 ;
considerato che la nomina del Funzionario istruttore è avvenuta con provvedimento del 26.9.1996 (atto che peraltro non viene comunicato anche all’interessato, ma solo al funzionario incaricato e, per conoscenza, alla Casa Circondariale di Cagliari);
il Collegio ritiene tardiva l’attivazione del procedimento per violazione del termine di 40 giorni dalla comunicazione avvenuta da parte della Procura della repubblica.
A dimostrazione dell’efficienza e rapidità delle comunicazioni va evidenziato che la richiesta del Direttore dell’ufficio del Ministro oggi della giustizia del 18.7.1996 alla Procura presso la Pretura di Cagliari è stata soddisfatta nell’immediatezza dalla Procura con nota del 24.7.1996 (di comunicazione del decreto GIP di archiviazione), il cui ricevimento (in carenza di idonea produzione documentale da parte della difesa pubblica) dell’Amministrazione si deve presumere avvenuto nell’immediatezza.
E la natura “perentoria” del termine per “l’inizio” del procedimento disciplinare è stata affermata più volte dalla giurisprudenza (cfr., con particolare riferimento al termine di 40 giorni: TAR Piemonte I 12.5.2000 n. 545; CS IV 30.9.1992 n. 832; IV 2.9.1992 n. 717; TAR Toscana I 15.3.1991 n. 91).
In sostanza si può affermare, in sintesi, che “I termini del procedimento disciplinare sono da considerarsi in genere ordinatori e non perentori ad eccezione di quelli previsti per l’inizio e la conclusione del procedimento stesso” (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 23 novembre 2005 , n. 12053).
In conclusione il ricorso, sotto questo profilo, va accolto.
Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA
Sezione Prima
accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Compensa tra le parti le spese e gli onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 15 ottobre 2008, con l'intervento dei signori Magistrati:
- Paolo Numerico - Presidente;
- Silvio Silvestri - Consigliere;
- Grazia Flaim - Consigliere, estensore.
Depositata in Segreteria il 29/10/2008
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