Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n.11-2008 - © copyright

T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II - Sentenza 6 novembre 2008 n. 9795
Pres. Tosti - Est. Toschei
Proietti G. (Avv.ti M. Lupi e D. la Torre) c/ Comune di Jenne (Avv. G. Cicini)


Giurisdizione e competenza – Azione possessoria – Giurisdizione del G.O. – Sussiste – Condizioni – P.A. - Poteri autoritativi – Esercizio – Esclusione - Ragioni

L'esperibilità di un'azione possessoria nei confronti della Pubblica amministrazione dinanzi al giudice ordinario è condizionata al presupposto che quest'ultima abbia agito iure privatorum ovvero abbia posto in essere un'attività sine titulo, mentre, ogni qualvolta il comportamento dell'Amministrazione concreti attuazione ed esecuzione di poteri autoritativi (ancorchè esercitati mediante provvedimenti affetti da vizi di legittimità), qualsiasi forma di tutela possessoria dinanzi al G.O. è inammissibile. Infatti, l’azione possessoria, essendo funzionale al ripristino della situazione modificata o turbata dall'attività denunziata, si attuerebbe con un provvedimento del G.O. di natura costitutiva che, nell'elidere gli effetti dell'azione amministrativa, violerebbe il divieto imposto al giudice ordinario dalla legge 25 marzo 1865 n. 2248 All. E, art 4.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione Seconda



composto dai Signori:
Luigi TOSTI - Presidente
Silvestro Maria RUSSO - Componente;
Stefano TOSCHEI - Estensore;
ha pronunciato la seguente


SENTENZA



sul ricorso n. R.g 19412 del 2000 proposto da

PROIETTI Giovanni, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario Lupi e Dario La Torre, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 10;


contro



il COMUNE DI JENNE, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Giorgio Cicini ed elettivamente domiciliato in Roma, Via del Fontanile Arenato n. 96, presso lo studio dell’avv. Aldo Occhigrossi;


per ottenere, previa emanazione di misure cautelari



la reintegrazione del ricorrente nel possesso di una porzione di immobile di sua proprietà, nonché nel possesso della servitù di passaggio gravante sulla scalinata di Vicolo Sdruccioli;
 l’annullamento della deliberazione della Giunta comunale n. 13 del 4 marzo 2000, di approvazione del progetto esecutivo dei lavori di arredo urbano relativi, tra l’altro, alla predetta scalinata di Vicolo Sdruccioli ove è posto l’ingresso al citato immobile;
 la condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento del danno ingiusto, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica.

Visto il ricorso con i documenti allegati;
Vista la costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata ed i documenti prodotti;
Vista l’ordinanza n. 10704 del 2000 con la quale questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare proposta dal ricorrente;
Esaminate le ulteriori memorie depositate con documentazione;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 2 luglio 2008 il dott. Stefano Toschei; presente per la parte ricorrente l’avv. La Torre e, per l’Amministrazione resistente l’avv. Paolo Cicini, delegato dall’avv. Giorgio Cicini;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO E DIRITTO



1. –
Il Signor Giovanni Proietti riferisce di essere proprietario di un edificio nel Comune di Jenne con due ingressi, di cui uno sulla scalinata di Vicolo Sdrucciolo.
Egli ricorda che nel mese di luglio del 2000 aveva denunciato all’Amministrazione comunale la circostanza che la stessa avesse avviato dei lavori atti a modificare l’originario andamento della suindicata scalinata nel tratto compreso tra la Via Indipendenza e l’ingresso del locale interrato di sua proprietà prospiciente la scalinata, determinando sia una indebita occupazione di una parte della facciata dell’edificio di sua proprietà sia “una sensibile modificazione e restrizione di quelle che, da tempo immemorabile, sono sempre state le preesistenti modalità di accesso al predetto locale” (così, testualmente, a pag. 2 del ricorso introduttivo).
Dolendosi per le suaccennate illegittimità, non mitigate dall’esistenza di una deliberazione giuntale che approvava il progetto, da ritenersi anch’esso illegittimo, il Signor Proietti propone azione possessoria dinanzi a questo giudice amministrativo nonché domanda di annullamento della delibera giuntale surrichiamata.

2. –
Si è costituito in giudizio il Comune intimato eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice adito e comunque la tardività del gravame proposto nei confronti della delibera giuntale. Nel merito l’Amministrazione contesta analiticamente le avverse prospettazioni chiedendo la reiezione del ricorso.
Con ordinanza n. 10704 del 2000 questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare proposta dal ricorrente.
Alla pubblica udienza del 2 luglio 2008 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

3. –
Rileva il Collegio che l’eccezione di difetto di giurisdizione appare fondata, di talché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Nella fattispecie sottoposta all’esame di questo giudice amministrativo non si riconosce la presenza di alcun tratto di potestà autoritativa esercitata dall’Amministrazione (nella specie, dal Comune di Jenne) che caratterizzi la vicenda de qua, di talché viene meno il principale elemento che, secondo la ricostruzione ormai fissata graniticamente nel noto arresto della Corte costituzionale 11 maggio 2006 n. 191, consente di ritenere una controversia riconducibile alle materie indicate nell’art. 34 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80, così come riprodotto nell’art. 7 della legge 21 luglio 2000 n. 205, e quindi di cognizione del plesso giurisdizionale amministrativo.
Difatti lo stesso ricorrente esclude, lealmente, che “l’apprensione da parte dell’amministrazione comunale di una porzione della facciata dell’edificio di proprietà ha integrato un’attività materiale iure privatorum non ricollegabile all’esercizio di alcuna potestà amministrativa e non avente, pertanto, attitudine a sottrarre al ricorrente la relativa proprietà o a mutarne il modo di godimento” (così, testualmente, a pag. 2 del ricorso introduttivo).

4. –
Nello stesso tempo emerge dalla documentazione versata in atti che nella vicenda controversa qui in esame l’unico provvedimento che esprime un esercizio di potere è costituito dalla delibera della Giunta comunale n. 13 del 4 marzo 2000 nel quale si approva un progetto esecutivo di lavori di arredo urbano, senza che nessuna estensione in senso ablatorio sia contenuta nella decisione assunta dalla Giunta comunale.
Ne deriva che:
 la delibera in questione non individua alcuna proprietà oggetto di intervento espropriativo;
 approva esclusivamente lavori di ammodernamento di un’area comunale;
 non vede l’odierno ricorrente quale diretto destinatario.
In ragione di siffatti elementi tratti dalla documentazione prodotta, non emergono i presupposti per una opposizione all’agire autoritativo dell’Amministrazione da parte dell’odierno ricorrente, circostanza che sola radicherebbe la giurisdizione in capo al giudice amministrativo. Al più il ricorrente potrebbe agire nei confronti dell’Ente locale al fine di vedersi riconosciuto, dal giudice ordinario, il diritto ad ottenere il risarcimento dei danni eventualmente provocati alla sua proprietà dall’Amministrazione in occasione della realizzazione delle opere approvate con la succitata delibera giuntale.

5. –
Quanto si è sopra osservato è confermato da numerose pronunce, anche recenti, espresse dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nelle quali si afferma costantemente che l'esperibilità di un'azione possessoria nei confronti della Pubblica amministrazione dinanzi al giudice ordinario è condizionata al presupposto che quest'ultima abbia agito iure privatorum ovvero abbia posto in essere un'attività sine titulo, mentre, ogni qualvolta il comportamento dell'Amministrazione concreti attuazione ed esecuzione di poteri autoritativi (ancorchè esercitati mediante provvedimenti affetti da vizi di legittimità), qualsiasi forma di tutela possessoria dinanzi al ridetto plesso giurisdizionale è inammissibile perchè, essendo funzionale al ripristino della situazione modificata o turbata dall'attività denunziata, si attuerebbe con un provvedimento di natura costitutiva che, nell'elidere gli effetti dell'azione amministrativa, violerebbe il divieto imposto al giudice ordinario dalla legge 25 marzo 1865 n. 2248 All. E, art 4 (Cass., SS.UU., 8 maggio 2007 n. 10375, 31 luglio 2006 n. 17286, 3 ottobre 2002 n. 14218, 19 agosto 2002 n. 12244, 5 giugno 2000 n. 404 e 22 dicembre 1999 n. 924). Non sussiste, invece, la giurisdizione del giudice ordinario, per essere competente il giudice amministrativo, relativamente alla domanda di tutela possessoria nei confronti della Pubblica amministrazione che agisce sulla base dei poteri autoritativi di cui è titolare (Cass., SS.UU., 17 aprile 2003 n. 6189, 13 ottobre 1997 n. 9962 e 7 novembre 1994 n. 9206).

6. –
Sussiste, dunque, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito sulla domanda possessoria proposta dall’odierno ricorrente e, nello stesso tempo, sussiste il difetto di interesse da parte dello stesso ricorrente a chiedere l’annullamento della delibera giuntale impugnata non facendo la stessa alcun riferimento alla sua posizione soggettiva, in disparte ogni valutazione circa la tempestività dell’impugnazione proposta.

7. –
In ragione delle suesposte osservazioni il Collegio ritiene di dichiarare l’inammissibilità del ricorso proposto sia sotto il profilo del difetto di giurisdizione sia sotto il profilo (con riferimento all’impugnazione della delibera della Giunta comunale n. 13 del 2000) del difetto dell’interesse a ricorrere.
Sussistono, nondimeno, giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti costituite.


P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, pronunciando in via definitiva sul ricorso indicato in epigrafe, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 2 luglio 2008.



Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento