REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA
SEZIONE PRIMA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n° 744/2008 proposto da
FLORIS Fabrizio, rappresentato e difeso dall’avv.ti Paolo Carta e Giorgio Carta, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Cagliari, via G. Deledda n. 39;
contro
il Comune di Quartucciu, in persona del Sindaco pro tempore in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Maria Elena Mameli ed elettivamente domiciliato presso lo studio della medesima in Cagliari, via Tuveri n. 54;
e nei confronti di
FLORIS Luigi, non costituito;
Estro Servizi di Erdas Ornella & C. s.n.c., non costituita;
per l’annullamento
1) della determinazione n. 532 del 24 giugno 2008 con la quale la responsabile del settore Risorse Umane e Produttive del Comune di Quartucciu ha affidato l’incarico di consulenza ed assistenza per la gestione e attuazione dell’art. 19 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37, annualità 2007-2008 e residui annualità precedenti;
2) per quanto possa occorrere, della nota prot. n. 12950 del 17 luglio 2008, con la quale la suddetta responsabile ha respinto l’istanza di riesame del ricorrente;
3) se necessario, del bando della procedura concorsuale, pubblicato a seguito della determinazione dirigenziale n. 431 del 5 giungo 2008;
Visto il ricorso con i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Quartucciu;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese.
Visti gli atti tutti della causa.
Nominato relatore per la camera di consiglio del 15 ottobre 2008 il referendario Giorgio Manca e uditi gli avvocati delle parti, come da separato verbale.
Ritenuto che sussistano i presupposti per definire il ricorso con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 26, commi 4 e 5, della legge 6 dicembre 1971, introdotti dall’art. 9, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 205;
Sentite sul punto le parti costituite e presenti;
Ritenuto in fatto:
che il ricorrente ha partecipato alla procedura di gara indetta dal Comune di Quartucciu per l’affidamento dell’incarico di consulenza ed assistenza per la gestione e attuazione dell’art. 19 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37;
che all’esito delle operazioni di gara è risultato aggiudicatario del contratto il dottor Luigi Floris, mentre al secondo posto della graduatoria è stata collocata la società “Estro Servizi di Erdas Ornella & C.” s.n.c. e al terzo posto il ricorrente;
che, con il ricorso in esame, il ricorrente impugna il bando di gara e la determinazione di aggiudicazione definitiva dell’incarico in questione, deducendo
la violazione dell’art. 1, comma 3, del d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139, nella parte in cui riserva “Ai soli iscritti nella Sezione A commercialisti dell'Albo è riconosciuta competenza tecnica per l'espletamento delle seguenti attività: … l) l'attività di consulenza nella programmazione economica negli enti locali; m) l'attività di valutazione tecnica dell'iniziativa di impresa e di asseverazione dei business plan per l'accesso a finanziamenti pubblici; n) il monitoraggio e il tutoraggio dell'utilizzo dei finanziamenti pubblici erogati alle imprese …”; nonché, nei confronti della sola aggiudicazione, la violazione del bando di gara;
che, nel caso di specie, sia l’aggiudicatario che la seconda classificata non sono in possesso dell’iscrizione alla sezione A dell’Albo dei Commercialisti, istituito con il decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139.
Considerato in diritto:
che il primo motivo è fondato;
che l’oggetto del contratto di consulenza, come emerge dal bando, riguarda l’attività di gestione e attuazione delle procedure dell’art. 19 della legge regionale n. 37 del 1998, disposizione che prevede la concessione di finanziamenti pubblici da parte dei Comuni, per iniziative finalizzate allo sviluppo e all'occupazione, anche in regime di cofinanziamento con altri soggetti pubblici o privati;
che tale attività, comportando necessariamente la valutazione della idoneità tecnica dell’iniziativa imprenditoriale per la quale si chiede il finanziamento pubblico, rientra in quella riservata ai commercialisti iscritti alla sezione A dell’Albo, ai sensi dell’art. 1, comma 3, lettera m) (“attività di valutazione tecnica dell'iniziativa di impresa e di asseverazione dei business plan per l'accesso a finanziamenti pubblici”);
che, conseguentemente, il bando di gara è illegittimo nella parte in cui non prevede, quale requisito soggettivo per la partecipazione alla procedura di affidamento e per l’aggiudicazione dell’incarico, il possesso dell’iscrizione alla sezione A dell’Albo dei dottori commercialisti;
che il ricorso, pertanto, deve essere accolto, con compensazione delle spese del giudizio in considerazione della novità della questione giuridica trattata;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale Amministrativo per la Sardegna, Sezione Prima, pronunciandosi sul ricorso in epigrafe ai sensi dell’art. 26, commi 4 e 5, della legge 6 dicembre 1971, introdotti dall’art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205, lo accoglie e, per l’effetto:
- annulla il bando di gara per il conferimento dell’incarico di consulenza, di cui in epigrafe, nella parte indicata in motivazione;
- annulla la determinazione dirigenziale di aggiudicazione del contratto, di cui in epigrafe.
Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Cagliari, nella Camera di Consiglio del 15 ottobre 2008, dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l’intervento dei Signori:
Paolo Numerico Presidente
Silvio Ignazio Silvestri Consigliere
Giorgio Manca Referendario – estensore
Depositata in segreteria oggi 27/10/2008