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T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE I - Sentenza 27 ottobre 2008 n. 1849
Pres. P. Numerico; Est. G. Manca
M. M. R. M. (avv.ti C. Mastino e P. F. Cugudda) c/ il Banco di Sardegna, Direzione Area di Olbia (avv. Prof. B. Ballero


Procedimento amministrativo – Diritto di accesso – Attività bancaria in regime privatistico – Non sussiste

E’ sottratta alla disciplina dell’accesso di cui all’art. 22, e ss. L. 7 agosto 1990 n. 241, la documentazione riguardante la movimentazione di un conto corrente bancario, dal momento che i relativi atti non sono qualificabili né come espressione di attività di pubblico interesse, in quanto scaturiscono da un tipico contratto bancario di sicura natura privatistica, né come atti amministrativi oggettivi, seppur adottati da soggetti di diritto privato, in quanto è assente qualsiasi profilo attinente all’esercizio di funzioni pubbliche.


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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA
SEZIONE PRIMA




ha pronunciato la seguente

SENTENZA



sul ricorso n° 638/08 proposto dalla

sig.ra Maria Maddalena Rita Meloni, rappresentata e difesa dall’avv. Casimiro Mastino ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Pier Filippo Cugudda in Cagliari, via Carrara n. 22,

contro



Banco di Sardegna, Direzione Area di Olbia
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Prof. Benedetto Ballero presso il cui studio in Cagliari, Corso Vittorio Emanuele n. 76, è elettivamente domiciliato;

per la condanna



del Banco di Sardegna a consentire alla ricorrente l’accesso alla documentazione riguardante la movimentazione del conto corrente bancario n. 0033355.

Visto il ricorso con i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Banco di Sardegna.
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese.
Visti gli atti tutti della causa.
Nominato relatore per la camera di consiglio del 15 ottobre 2008 il referendario Giorgio Manca e uditi gli avvocati delle parti, come da separato verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO E DIRITTO



1. - Con svariate istanze, la sig.ra Maria Maddalena Rita Meloni, nella sua asserita qualità di erede del fratello Gian Lucio Meloni, ha chiesto al Banco di Sardegna di poter accedere alla documentazione completa riguardante la movimentazione del conto corrente intestato al de cuius. Di fronte all’inerzia del Banco di Sardegna, in data 5 giugno 2008, il ricorrente ha sollecitato ulteriormente una risposta in accoglimento delle sue richieste.
2. - Con il ricorso in epigrafe, notificato il 21 luglio 2008 e depositato il successivo 1° agosto, la ricorrente deduce i seguenti motivi:
1° Violazione dell’art. 24 della Costituzione e dell’art. 22 della legge n. 241/1990, in quanto l’accesso agli atti e documenti richiesti non può essere negato a chi deve tutelare situazioni giuridiche rilevanti.
2° Violazione dell’art. 22 della legge n. 241/1990, in quanto non è necessaria alcuna documentazione per l’esercizio del diritto d’accesso, se non quella necessaria a dimostrare la sussistenza dell’interesse.
3° Illiceità della pretesa del pagamento di diritti per l’accesso agli atti, ai sensi dell’art. 25 della legge n. 241/1999.
3. - Si è costituito il Banco di Sardegna, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, ovvero irricevibile per tardività o inammissibile per mancata notifica ad almeno un controinteressato. Nel merito, conclude per l’infondatezza.
4. – Il ricorso è infondato, in quanto l’accesso ai documenti detenuti dall’Ente intimato non rientra nelle ipotesi regolate dagli art. 22 ss. della legge n. 241 del 1990. L’art. 22 cit., alla lettera e) del comma 1, introducendo la definizione legislativa del concetto di pubblica amministrazione valida nell’ambito della disciplina sul diritto di accesso, limita l’esercizio di questo alla “attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario”.
La documentazione richiesta dalla ricorrente attiene , in effetti, ad un rapporto di diritto privato intercorso tra la banca e il fratello della ricorrente. Gli atti di cui si chiede l’accesso non sono qualificabili né come espressione di attività di pubblico interesse, in quanto scaturiscono da un tipico contratto bancario di sicura natura privatistica; né come atti amministrativi oggettivi, seppur adottati da soggetti di diritto privato (come indubbiamente è l’istituto di credito intimato), in quanto è assente qualsiasi profilo attinente all’esercizio di funzioni pubbliche (come, invece, si afferma con riguardo allo svolgimento del servizio di tesoreria in cui è “la norma di legge che, impedendo agli enti ad essa soggetti di approntare un proprio sistema di gestione del denaro, ha imposto il trasferimento dei detti compiti in capo al soggetto privato, così che l'attività di tesoreria svolta da un istituto bancario … è attività oggettivamente pubblica e, sotto tale profilo, anche l'operatore professionale privato che la esercita è sottoposto allo statuto della p.a.; pertanto, l'attività del tesoriere, in quanto attività amministrativa in senso oggettivo, è sottoposta alla disciplina dell'accesso”: si veda, in tal senso, T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 28 aprile 2005 , n. 5000).
5. – Il ricorso, pertanto, deve essere respinto. Si ravvisano, tuttavia, giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

Per Questi Motivi



Il Tribunale Amministrativo per la Sardegna, Sezione Prima, pronunciando definitivamente, rigetta il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Cagliari, nella Camera di Consiglio del 15 ottobre 2008, dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l’intervento dei Signori:
Paolo Numerico Presidente
Silvio Ignazio Silvestri Consigliere
Giorgio Manca Referendario – estensore

Depositata in segreteria oggi 27/10/2008



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