REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA
SEZIONE PRIMA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n° 526/2008 proposto da
OLIANAS Francesco, rappresentato e difeso dall’avv. Andrea Cannas, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Cagliari, via Dante n. 19;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato presso i cui uffici in Cagliari, via Dante n. 23, è per legge domiciliato;
per la declaratoria
dell’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione in ordine alle istanze del 21 maggio 2007 ed il 13 dicembre 2007, con le quali il ricorrente ha chiesto al Ministero della Giustizia di procedere al pagamento di quanto dovuto per l’attività svolta a seguito della delega di funzioni di pubblico ministero davanti al giudice di pace, ai sensi dell’art. 17 della legge 31 luglio 2005, n. 155, a far data dal 10 ottobre 2005, oltre interessi, rivalutazione ed altri accessori, ed a riconoscere formalmente il diritto all’indennità per l’attività futura;
nonché per l’accertamento
della fondatezza dell’istanza presentata dal medesimo ricorrente.
Visto il ricorso con i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese.
Visti gli atti tutti della causa.
Nominato relatore per la camera di consiglio del 15 ottobre 2008 il referendario Giorgio Manca e uditi gli avvocati delle parti, come da separato verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO E DIRITTO
1. – Il ricorrente, ispettore superiore di P.S. in pensione, ha svolto funzioni di pubblico ministero davanti al giudice di pace, delegato dal procuratore della repubblica con provvedimento del 10 ottobre 2005, adottato ai sensi dell’art. 17 della legge 31 luglio 2005, n. 155. Per lo svolgimento dell’incarico ha percepito esclusivamente il rimborso delle spese. Ritenendo di aver diritto anche alla corresponsione di un’indennità per le funzioni esercitate, con atto notificato al Ministero della Giustizia il 13 dicembre 2007 ha diffidato l’amministrazione “a provvedere al pagamento di quanto dovuto … a far data dal 10.10.2005 … nonché a riconoscere formalmente il diritto all’indennità anche per l’attività futura”.
2. – Poiché a seguito della predetta diffida l’amministrazione non ha adottato alcun atto, con il ricorso in esame, notificato il 20 giugno 2008 e depositato il successivo 28 giugno, il sig. Olianas chiede, ai sensi dell’art. 21 bis della legge n. 1034/1971, l’accertamento della illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione, nonché l’accertamento della fondatezza della pretesa costituita dall’indennità per le funzioni di cui sopra.
3. - Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, poiché l’esercizio delle funzioni di magistrato onorario non è riconducibile ad un rapporto professionale di pubblico impiego, la giurisdizione in ordine alle controversie inerenti al relativo rapporto va determinata secondo i criteri generali di riparto, alla stregua della posizione soggettiva sostanziale dedotta in giudizio. Nella fattispecie, il sig. Olianas avanza esclusivamente rivendicazioni di carattere economico, i cui presupposti sono fissati dalla legge, senza che sul punto sussistano poteri discrezionali da parte dell’amministrazione che ha conferito l’incarico (cfr. Cass. civ., sez. un., sentenza 9 novembre 1998, n. 11272). Non sembra dubbio, inoltre, che la figura del pubblico ministero delegato ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a), del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, modificato dall’art. 17, comma 4, della legge 31 luglio 2005, n. 155 (secondo cui «Nei procedimenti penali davanti al giudice di pace, le funzioni del pubblico ministero possono essere svolte, per delega del procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario: a) nell'udienza dibattimentale, da uditori giudiziari, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio, da personale in quiescenza da non più di due anni che nei cinque anni precedenti abbia svolto le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria») vada inquadrata tra i c.d. funzionari onorari, potendo rinvenirsi, in detta normativa, quei profili sostanziali che la giurisprudenza della Cassazione ha più volte evidenziato come distintivi rispetto a quelli di un pubblico dipendente, qual è il magistrato togato (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. lav., 5 febbraio 2001, n. 1622).
La figura del funzionario onorario si rinviene ogni qualvolta esista un rapporto di servizio con attribuzione di funzioni pubbliche, ma manchino gli elementi caratterizzanti il rapporto di lavoro dipendente con pubbliche amministrazioni (si rinvia, sulla questione, ai rilievi formulati in T.A.R. Lazio, sez. I, 1 agosto 2007, n. 7383, condivisi dal Collegio). In tema di riparto delle giurisdizioni deve quindi escludersi l’applicazione dell’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001, con il conseguente ricorso ai criteri generali basati sulla natura della situazione giuridica soggettiva azionata.
4. - Nella fattispecie, manca una norma espressa che attribuisca all’amministrazione il potere di riconoscere e determinare il corrispettivo dovuto quale indennità per lo svolgimento delle funzioni. Se, poi, si ritenga di dover ricavare tale norma muovendo dall’interpretazione dell’art. 36 della Costituzione e dal principio generale in esso contenuto (per cui qualsiasi prestazioni di lavoro deve essere retribuita o comunque compensata), giustificando in tal modo l’estensione analogica di norme dettate per casi simili (quale l’indennità spettante ai vice procuratori onorari di cui all’art. 4, comma 2, del d.lgs. 273/1989), deve osservarsi che anche queste norme non prevedono (al di là del conferimento dell’incarico) poteri amministrativi di attribuzione e determinazione dei compensi.
Pertanto, trattandosi di disciplinare profili patrimoniali di un rapporto di servizio onorario, rispetto ai quali non sussiste un potere amministrativo il cui esercizio comporti l’estinzione o la modificazione del diritto soggettivo al compenso per le funzioni svolte, non si può ritenere che la posizione giuridica del pubblico ministero delegato ai sensi dell’art. 50 del d.lgs. n. 274/2000 abbia consistenza di interesse legittimo. Ne deriva che la giurisdizione in ordine alla controversia in esame spetta al giudice ordinario.
5. - Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Va precisato che, dopo la pronuncia della Corte Costituzionale 12 marzo 2007, n. 77, l’accertamento del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo comporta la contestuale individuazione del giudice che ha giurisdizione. Considerato, inoltre, che la citata sentenza della Corte Costituzionale ha escluso l’applicabilità dell’art. 50 c.p.c. al processo amministrativo, deve ritenersi che le questioni concernenti le modalità della riassunzione e la conservazione degli effetti della domanda proposta davanti a giudice sfornito di giurisdizione, debbono essere esaminate dal giudice competente (in tal senso anche Cons. St., sez. V, 14 aprile 2008, n. 1605).
4. - Si ravvisano giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale Amministrativo per la Sardegna, Sezione Prima,
pronunciando definitivamente sul ricorso in epigrafe, ai sensi dell’art. 21 bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.
Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Cagliari, nella Camera di Consiglio del 15 ottobre 2008, dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l’intervento dei Signori:
Paolo Numerico Presidente
Silvio Ignazio Silvestri Consigliere
Giorgio Manca Referendario – estensore