REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA
SEZIONE SECONDA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 623/2008 proposto dalla
Chia Immobiliare S.p.a., rappresentata e difesa per procura a margine dell’atto di costituzione, dagli avv.ti Marcello Vignolo e Massimo Massa ed elettivamente domiciliata in Cagliari, Piazza del Carmine n. 22, presso il loro studio legale,
contro
il Comune di Domus de Maria, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso per procura a margine dell’atto di costituzione dall’avv. Giovanni Contu ed elettivamente domiciliato in Cagliari, via Ancona n. 3, presso lo studio del medesimo legale,
per l'accertamento
dell’obbligo dell’Amministrazione di concludere i procedimenti precisati nell’atto introduttivo del giudizio, e per la declaratoria dell’illegittimità del rifiuto opposto dall’Amministrazione resistente all’istanza di concludere i medesimi procedimenti, proposta dalla ricorrente con racc. a.r. 11 maggio 2007.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il Consigliere Tito Aru;
Uditi alla camera di consiglio dell’8 ottobre 2008 l’avv. Massimo Massa per la ricorrente e l’avv. Matilde Mura in sostituzione dell’avv. Giovanni Contu per l’Amministrazione resistente;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con raccomandata a.r. dell’11 maggio 2007 la ricorrente, per mezzo dei suoi legali, reiterava al Comune di Domus de Maria domanda per la definizione dei procedimenti concernenti i punti 1,2,3 e 5 della medesima nota, tutti relativi ad interventi nell’ambito della lottizzazione SARIT – Chia Immobiliare e più.
Ed invero, le richieste da essa già inoltrata al medesimo comune non avevano avuto alcuna risposta.
Non avendo ottenuto, neanche stavolta, alcun riscontro, ha proposto il ricorso in esame chiedendo al Tribunale di dichiarare l’obbligo dell’Amministrazione resistente di decidere in merito alle istanze presentate, con fissazione del termine di provvedere e contestuale nomina di un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.
Per resistere al ricorso si è costituito il Comune di Domus de Maria che ne ha eccepito l’inammissibilità per decorso del termine annuale previsto dall’art. 2, comma 5°, della legge n. 241/1990 come sostituito dall'art. 3, comma 6-bis, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
A suo avviso, infatti, non varrebbe a ritenere rispettato l’anzidetto termine decadenziale la raccomandata a.r. dell’11 maggio 2007, non qualificabile come nuova istanza perché sottoscritta da legali privi di poteri rappresentativi e non personalmente dalla Cerit S.r.l..
Alla camera di consiglio dell’8 ottobre 2008, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Ai sensi dell’attuale art. 2, comma 5°, della legge n. 241/1990, il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, può essere proposto, anche senza necessità di diffida all'amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini per provvedere.
Scaduto tale termine, il ricorso per far accertare l’inerzia dell’Amministrazione non è più ammissibile, salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti.
In relazione a tale previsione normativa il Tribunale si è già pronunciato nel senso di ritenere che “…il termine di un anno integri una presunzione legale assoluta in ordine alla persistenza dell’interesse ad agire in giudizio per il rilascio del provvedimento richiesto, in considerazione del decorso di un notevole lasso di tempo dalla data di scadenza del termine previsto dalla legge per la conclusione del procedimento…” (TAR Sardegna, Sez. II, 29 gennaio 2007 n. 56).
Come esposto in narrativa, la società Chia Immobiliare Spa aveva presentato diverse istanze per la definizione di taluni procedimenti amministrativi, in parte antecedenti all’entrata in vigore della novella legislativa sopra richiamata.
Rispetto a queste il termine iniziale da cui far decorrere il termine annuale di decadenza utile per la proposizione del ricorso coincide con l’entrata in vigore dell’anzidetta modifica legislativa, avvenuta il 15 maggio 2005.
Per tutte, comunque, pur tenendo conto del termine assegnato all’amministrazione per provvedere e della sospensione feriale dei termini processuali, l’impugnativa, proposta soltanto in data 21 luglio 2008, è ampiamente tardiva.
Non vale, infatti, a riaprire il termine d’impugnazione, la raccomandata dell’11 maggio 2007 (in relazione alla quale il termine annuale sarebbe invece rispettato) giacchè essa, come detto, non è qualificabile in termini di nuova istanza.
Questa lettera, infatti, non è stata sottoscritta dal legale rappresentante della Chia Immobiliare Spa, e dunque non può essere considerata utile ai fini della formazione del silenzio rifiuto.
Essa, piuttosto, risulta sottoscritta soltanto da due avvocati che affermano di agire “per conto” della società Chia Immobiliare Spa, senza però dimostrare l’esistenza di un potere rappresentativo del dominus.
Ritiene il Collegio che le argomentazioni esposte in udienza dal legale della ricorrente per superare le conseguenze processuali dell’anzidetta vicenda, peraltro incontestata in punto di fatto, non valgano a superare l’eccezione d’inammissibilità sollevata dalla parte resistente.
Esclusa, infatti, ogni rilevanza giuridica alla pure dichiarata abituale rappresentanza della società ricorrente da parte dei due legali, è noto che il silenzio rifiuto (o inadempimento) di cui all’art. 2, comma 5°, cit., si forma in presenza di una fattispecie complessa nella quale assume rilievo precipuo l’inosservanza da parte dell’amministrazione di un obbligo di provvedere.
Ebbene, l’insorgenza di tale obbligo è connessa, nei procedimenti ad istanza di parte, alla presentazione di una richiesta formalmente e sostanzialmente idonea a suscitare nell’organo deputato a provvedere la piena consapevolezza del dover agire.
In altre parole, nel momento in cui riceve una determinata istanza l’Amministrazione deve essere immediatamente posta in grado di comprendere che la stessa è idonea a produrre un obbligo di provvedere perché completa in tutti i suoi elementi essenziali, compresa la legittimazione dell’istante.
Con la conseguenza che, in mancanza di prova contraria, la ricezione di una richiesta di provvedere proveniente da soggetti terzi rispetto al suo oggetto è inidonea a determinare l’insorgenza di quell’obbligo ad agire che costituisce il presupposto costitutivo del silenzio inadempimento.
Per quanto sopra, né l’eventuale esistenza di procure verbali (peraltro non esplicitate nell’istanza), né tantomeno eventuali sanatorie successive possono ritenersi idonee a ritenere validamente proposta, ai fini che ci occupano, un’istanza che, nel momento in cui è stata valutata dall’Amministrazione, era del tutto inidonea determinare l’insorgenza del suo obbligo di provvedere (conforme: TAR Sardegna, 27 gennaio 2003 n. 118).
In conclusione, dunque, il ricorso deve ritenersi inammissibile per violazione del termine di cui all’art. 2, comma 5°, della legge 7 agosto 1990 n. 241.
La particolarità del caso di specie consente la compensazione delle spese.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE SECONDA
dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 8 ottobre 2008 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l'intervento dei Signori Magistrati:
- Francesco Scano , Presidente,
- Marco Lensi, Consigliere,
- Tito Aru, Consigliere, estensore.