REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia
Sezione Seconda
con l'intervento dei signori magistrati:
- Nicolò Monteleone, - Presidente;
- Giovanni Tulumello, - Primo Referendario, estensore;
- Aurora Lento, - Primo Referendario;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Reg. Gen.
sul ricorso n. 2065/2006, Sezione II, proposto da
ALBERTINI Mauro, rappresentato e difeso dall’avv. Michele Barbera, ed elettivamente domiciliato in Palermo, C.so Finocchiaro Aprile n. 10, presso lo studio dell’avv. Antonino Tramuta.
CONTRO
l’Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Sicilia, e l’Ispettorato provinciale dell’Agricoltura di Agrigento, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, in Palermo, via Alcide De Gasperi n. 81, sono domiciliati per legge;
E NEI CONFRONTI
della Provincia di Trento, Servizio Vigilanza e promozione dell’attività agricola, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE
- della nota dell’Ispettorato provinciale dell’Agricoltura di Agrigento n. 4488 del 29 agosto 2006, con la quale è stato negato il trasferimento del diritto di reimpianto dei vigneti;
- ove occorra e per quanto di interesse e ragione:
- del Decreto dell’Assessore Agricoltura e Foreste della Regione Sicilia, n. 1632 dell’8 novembre 2002, pubblicato nella G.U.R.S. n. 52 del 15 novembre 2002, recante “Disposizioni sull’utilizzo e la cessione dei diritti di reimpianto originati da vigneti estirpati nella Regione”;
- del Decreto dell’Assessore Agricoltura e Foreste della Regione Sicilia, 3 giugno 2003, pubblicato nella G.U.R.S. n. 28 del 20 giugno 2003, recante “Conferma del Decreto 8/11/2002 concernente disposizioni sull’utilizzo e la cessione dei diritti di reimpianto originati da vigneti estirpati nella Regione” ;
- della nota della Provincia Autonoma di Trento, Servizio Vigilanza e Promozione dell’attività agricola – Ufficio tutela delle produzioni agricole, prot. N. 27081/2006/c41 dell’11 settembre 2006, con la quale è stata rifiutata l’autorizzazione al reimpianto in conseguenza del rifiuto al trasferimento opposto dalla Regione Siciliana;
- di ogni altro atto pregresso, connesso o consequenziale, direttamente o indirettamente correlato a quelli espressamente impugnati.
Visto il ricorso introduttivo, con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Sicilia e dell’Ispettorato provinciale dell’agricoltura di Agrigento;
Vista l’ordinanza cautelare n. 1229/2006 di accoglimento della domanda di sospensiva;
Relatore il Primo Referendario Giovanni Tulumello;
Uditi, alla pubblica udienza del 18 settembre 2008, i procuratori delle parti come da verbale;
Letti ed esaminati gli scritti difensivi e i documenti prodotti dalle parti;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
FATTO E DIRITTO
1. Con il ricorso in esame, ritualmente notificato e depositato, il signor Mauro Albertini ha chiesto l’annullamento dei provvedimenti indicati in epigrafe, deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi:
1) “Eccesso di potere per incompetenza e contrasto con norma di legge e regolamento comunitario”.
2) “Eccesso di potere per violazione di legge, per difetto di motivazione, di ponderazione e di istruttoria ai sensi della L. 241/90 e succ. mod. e int. nonché della L.R. Sicilia n. 10/91”.
Si sono costituiti in giudizio, per resistere al ricorso, l’Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Sicilia, e l’Ispettorato provinciale dell’agricoltura di Agrigento.
Con ordinanza n. 1229/2006, è stata accolta la domanda di sospensione cautelare degli effetti dei provvedimenti impugnati.
Il ricorso è stato definitivamente trattenuto in decisione all’udienza del 18 settembre 2008.
2. Viene contestata in via principale nel presente giudizio la legittimità di provvedimenti puntuali che non hanno consentito il trasferimento e l’esercizio, al di fuori del territorio della Regione Sicilia, dei diritti di reimpianto di vigneti, in attuazione di atti generali (i D.A. 8 novembre 2002 e 3 giugno 2003), pure essi impugnati, aventi peraltro natura regolamentare, in quanto volti a dettare limitazioni generali ed astratte all’esercizio di tale diritto.
In particolare, il diniego impugnato trova motivazione e fondamento nel contenuto dei richiamati atti regolamentari, che limitano all’ambito infraregionale la possibilità di trasferire i diritti di reimpianto originati da vigneti estirpati nel territorio della regione Sicilia.
Sul punto deve anzitutto osservarsi, sul piano processuale, che il D.A. 8 novembre 2002 è stato successivamente revocato con D.A. 30 novembre 2006, emanato successivamente alla proposizione del ricorso in esame: il regolamento revocato, tuttavia, risulta applicabile alla fattispecie dedotta in virtù del principio tempus regit actum, onde la citata revoca non produce alcuna refluenza sull’interesse della parte ricorrente a coltivare il presente giudizio, sia in relazione al provvedimento di natura generale in base al quale sono stati emanati i singoli atti applicativi ritenuti lesivi, la cui efficacia è cessata a partire dalla revoca e dunque solo ex nunc; sia, a fortiori, in relazione ai predetti atti applicativi, limitativi dell’esercizio del diritto, che non risultano comunque revocati (ma solo sospesi interinalmente in via cautelare da questo Tribunale, fino alla pronuncia di merito conclusiva del presente giudizio).
3. Con il primo motivo di ricorso si deduce, fra l’altro, la violazione dei Regolamenti comunitari 822/1987 e 1493/1999.
Si contesta, inoltre, sempre con detta censura, la legittimità dei predetti atti amministrativi generali, emanati da un’organo regionale, in relazione all’efficacia degli stessi nello spazio, per come dagli stessi regolata, e in particolare si contesta la competenza territoriale dei citati decreti, emanati da un assessore della Regione Sicilia, a regolare assetti di interessi localizzati nella sfera di competenza territoriale di altre amministrazioni locali.
La censura è fondata.
Nel merito della richiamata censura, osserva il collegio che la fattispecie è regolata da fonte comunitaria, e precisamente dal Regolamento del Consiglio 17 maggio 1999 n. 1493 (pubblicato nella G.U.C.E. 14 luglio 1999, ed entrato in vigore il successivo 21 luglio).
L’indicata normativa comunitaria, cui a livello statale è stata data attuazione con il decreto 27 luglio 2000 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali (emanato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome), non consente ulteriori delimitazioni su base territoriale al trasferimento dei diritti di reimpianto dei vigneti, ed al relativo esercizio, all’interno dei singoli Stati membri.
La riferita conclusione, già affermata da questa Sezione nell’ordinanza cautelare n. 1076 del 23 aprile 2004, si impone per effetto della ricostruzione della disciplina comunitaria richiamata.
4. L’art. 4, paragrafo 3 del citato regolamento 1493/1999 stabilisce la regola della limitazione pubblicistica dell’esercizio dei diritti di reimpianto dei vigneti all’interno della medesima azienda “per la quale sono stati assegnati”, facoltizzando gli Stati a restringere ulteriormente l’ambito di esercizio del reimpianto “solo sulle superfici in cui ha avuto luogo l’estirpazione” (i limiti sono individuati, dunque, o all’interno dell’azienda, ovvero – più restrittivamente – all’interno della medesima superficie aziendale).
In esito a tale disciplina i diritti di reimpianto si qualificano dunque come beni soggetti a regime amministrativo non solo nel momento dell’esercizio, ma anche in relazione al profilo della circolazione giuridica (solitamente regolata unicamente dal diritto civile), nella misura in cui questa comporti una significativa – secondo il duplice e progressivo criterio normativo - modificazione della localizzazione territoriale dell’esercizio del diritto.
Il successivo par. 4 tuttavia introduce una disciplina testualmente definita derogatoria (ma in realtà più esattamente qualificabile come eccezionale rispetto ad una regola a sua volta limitativa dell’esercizio della libertà di circolazione dei beni suddetti), nel senso della libera circolazione dei diritti fra aziende, all’interno dello stesso Stato membro, e per l’ipotesi di cessione d’azienda o di ramo d’azienda, purché:
a) nei limiti della superficie trasferita;
b) ovvero, in caso di destinazione delle superfici dell’azienda acquirente dei diritti a particolari produzioni vitivinicole.
La disciplina comunitaria contenuta nel citato par. 4, dunque, sia pure in termini di deroga al più restrittivo regime posto dal par. 3, consente, in presenza delle condizioni enucleate, la libera circolazione infrastatuale dei diritti di reimpianto, ed il relativo esercizio, secondo la disciplina posta dalle norme interne, cui lo stesso regolamento rinvia per “l’applicazione delle deroghe” consentite dal medesimo par. 4.
Fermo restando l’obiettivo comunitario esplicitato dallo stesso regolamento (evitare che l’applicazione delle deroghe comporti un “aumento globale del potenziale produttivo” riferito al territorio nazionale), alla normativa interna è attribuita unicamente una funzione attuativa: tale, pertanto, da non poter introdurre limiti alla circolazione dei diritti di reimpianto, diversi ed ulteriori rispetto a quelli individuati – nei termini sopra precisati - dalla norma comunitaria citata (art. 4, paragrafo 4).
Ne consegue che poiché il citato par. 4 individua chiaramente lo spazio di libera circolazione, facendolo coincidere con la dimensione territoriale infrastatuale, nell’ambito della delimitazione della fattispecie sopra segnalata - cui si riferiscono i provvedimenti impugnati - la norma comunitaria predetta non può tollerare ulteriori restrizioni geografiche all’intero del territorio statale.
5. In sede di attuazione statale della richiamata disciplina comunitaria, come ha osservato la sentenza del T.A.R. Marche n. 159 del 14 aprile 2004, “l’art. 4, comma 6, del D.M. 27 luglio 2000 (….) consente alle regioni ed alle province autonome di limitare l'esercizio del diritto di reimpianto sulla sola superficie oggetto dell'estirpazione, oppure ad ambiti territoriali omogenei e limitati al fine di tutelare le viticolture di qualità e salvaguardare gli ambienti orograficamente difficili. L’inequivoco tenore letterale della norma non pone alcun limite territoriale al trasferimento del diritto di reimpianto dei vigneti nell’ambito del territorio dello Stato, ed anzi preclude alle Regioni ed alle Province autonome la possibilità di imporre un divieto generalizzato di trasferimento di tale diritto al di fuori dei rispettivi territori, poiché eventuali deroghe alla libera circolazione del reimpianto possono essere apposte entro margini ben precisi (esercizio del diritto sulla sola superficie oggetto dell'estirpazione, oppure in ambiti territoriali omogenei e limitati al fine di tutelare le viticolture di qualità e salvaguardare gli ambienti orograficamente difficili)”.
Inoltre, l’art.4, comma 9 del citato D.M. stabilisce che “le Regioni e Province autonome tengono una registrazione di tutti i casi in cui applicano il presente articolo e di tutti i casi in cui avviene un trasferimento del diritto di reimpianto dandone comunicazione alla fine della campagna di riferimento al Ministero delle politiche agricole e forestali. Nel caso in cui il trasferimento avvenga tra aziende di diverse regioni, sarà cura della regione in cui viene esercitato il diritto tenere la contabilizzazione e comunicare tale situazione di fatto al Ministero delle politiche agricole e forestali”: il che equivale a dire che in caso di trasferimento dei diritti tra aziende agricole appartenenti a diverse regioni l’unico potere pubblicistico riconosciuto alle regioni non è un potere conformativo o limitativo del diritto di reimpianto, ma unicamente un potere-dovere di contabilizzazione e di comunicazione al competente Ministero.
6. Nessun diverso rilievo, in senso ostativo alla fondatezza della censura in
esame (in relazione all’ampiezza dei poteri limitativi del diritto di reimpianto siccome riconosciuti dalla norma comunitaria), assume la circostanza che la materia in esame, come espressamente affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 12 del 2004, rientra nella competenza residuale regionale in materia di agricoltura, cui afferisce anche l’attuazione del citato regolamento comunitario n. 1493/1999 (attrazione di competenza residuale di cui possono evidentemente giovarsi, in forza della clausola di maggior favore di cui all’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, e dunque anche oltre le previsioni statutarie, le Regioni a statuto speciale, come la Regione intimata).
L’individuazione di siffatto titolo competenziale – sul piano delle funzioni legislative: cui accede, ai sensi della legge n. 11 del 2005, l’individuazione della competenza attuativa nella c.d. fase discendente del diritto comunitario – non toglie infatti che l’attuazione della disciplina comunitaria, anche se di competenza regionale, debba soggiacere comunque ai precisi limiti posti dalla normativa da attuare.
Se può infatti convenirsi in astratto, sul piano della individuazione delle fonti applicabili, con l’affermazione della inidoneità della normativa regolamentare statale - di attuazione della normativa comunitaria sul reimpianto dei vigneti - a ledere o limitare le competenze delle regioni a Statuto speciale in detta materia (Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sez. giurisdizionale, ordinanza n. 424 del 20 maggio 2005), rimane tuttavia il dato incontestabile che anche l’attuazione regionale – legislativa o regolamentare – deve rimanere nei limiti propri della c.d. fase discendente del diritto comunitario, ossia all’interno del contenuto precettivo della norma comunitaria attuanda.
La disciplina regolamentare statale, se non ha l’efficacia formale di parametro normativo rispetto agli impugnati atti regionali, ha tuttavia, nel caso di specie, un indubbio valore di tertium comparationis, nel senso che il suo contenuto – in punto di delimitazione geografico-territoriale dell’esercizio del diritto di reimpianto - è l’unico compatibile con la fonte primaria comunitaria.
Ne consegue, pertanto, che il carattere concretamente anticomunitario delle impugnate norme regolamentari regionali non è scriminato dal fatto che in astratto la competenza attuativa nella relativa materia si radichi in capo alla Regione intimata, piuttosto che in capo allo Stato, che ha emanato una normativa di segno diverso, fondata su di una delimitazione territoriale dell’esercizio del diritto compatibile con il regime comunitario di libera circolazione per l’ipotesi di cessione d’azienda.
7. La fondatezza della censura in esame riveste carattere assorbente.
Il ricorso dev’essere pertanto accolto.
Sussistono tuttavia giusti motivi,avuto riguardo alla relativa novità delle questioni dedotte, per la compensazione fra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe, e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 18 settembre 2008.