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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III TER - Sentenza 5 novembre 2008 n. 9732
Pres. Riggio, est. Ferrari
Wind Telecomunicazioni S.p.a. (Avv.ti M. Clarich, R. Cassano e C. Carli) c. Poste Italiane S.p.a. (Avv.ti F. Satta, M. Filippetto e A. Sandulli), PosteMobile s.p.a. (Avv. A. Clarizia) e altri


1. Contratti della P.A. – Telecomunicazioni – Telefonia mobile – Contratto – Parti - Società costituita da organismo di diritto pubblico – D.Lgs. 163/2006 – Inapplicabilità – Ragioni – Natura privata della società - Conseguenze – Controversie – Giurisdizione del G.A. – Esclusione

 

2. Contratti della P.A. – Impresa pubblica – Operatività definizione - Evidenza pubblica – Applicabilità – Limiti – Solo nei settori speciali

1. La società costituita appositamente da una amministrazione aggiudicatrice (nel caso di specie Poste Italiane S.p.a., da considerare organismo di diritto pubblico) per lo svolgimento di attività economiche non di interesse generale (nel caso di specie servizi di telefonia mobile) ha natura privata e non può nemmeno considerarsi organismo di diritto pubblico - considerato proprio lo svolgimento di attività non finalizzate al soddisfacimento di interessi generali - . Di conseguenza i contratti affidati da tale società non rientrano nell’ambito d’applicazione delle norme del D.Lgs. 163/2006 e le relative controversie non rientrano nella giurisdizione del G.A.

 

2. L’impresa pubblica è soggetta alle regole dell’evidenza pubblica solo nei settori speciali, non essendo essa annoverata tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli altri soggetti aggiudicatori ex art. 32 D.Lgs. 163/2006 nei settori ordinari.


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