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n.11-2008 - © copyright

T.A.R. EMILIA ROMAGNA - PARMA - Sentenza 28 ottobre 2008 n. 411
L. Papiano Pres. I. Caso Est.
G. Maleti (Avv.ti L. Pastorelli G.L. Della Fontana) contro il Comune di Scandiano (Avv. M. Riccio) e nei confronti della Commissione provinciale determinazione valori agricoli medi, indennità definitive esproprio e valori costruzioni abusive ed altre (non costituite)


1. Edilizia ed urbanistica - Sanzioni pecuniarie conseguenti alla commissione di abusi edilizi – Natura e funzione - Vincolo della solidarietà - Fa gravare l’obbligazione non solo sul beneficiario del titolo edilizio ma anche sulle altre categorie di soggetti indicate dalla legge – Direttore dei lavori – Vi rientra

 

2. Edilizia ed urbanistica – Immobili vincolati - Abusi edilizi - Demolizione – Rischio di pregiudizi strutturali e funzionali per il manufatto interessato – Sanzione pecuniaria - Artt. 14 e 15 della L.R. Emilia Romagna. n. 23 del 2004 - Applicabilità

 

3. Edilizia ed urbanistica - Applicazione della sanzione pecuniaria per abuso edilizio - Revoca dell’originaria richiesta di conversione della sanzione principale in quella sostitutiva - Irrilevanza

1. Le sanzioni pecuniarie conseguenti alla commissione di abusi edilizi, invero, non sono sanzioni punitive, ma costituiscono misure con finalità ripristinatorie, di carattere patrimoniale, e presentano perciò caratteristiche in tal senso comuni alle sanzioni demolitorie, ovvero mirano, per quanto possibile, alla reintegrazione della legalità violata. In particolare, quando la conversione della sanzione demolitoria in sanzione pecuniaria è dovuta all’oggettiva impossibilità di riduzione in pristino dell’immobile interessato dall’abuso o comunque la valutazione dell’interesse pubblico sotteso alla reintegrazione dei valori danneggiati dall’intervento abusivo consiglia l’Amministrazione di prescindere dalla demolizione, il vincolo della solidarietà che fa gravare l’obbligazione non solo sul beneficiario del titolo edilizio (o sul committente, se difetta il titolo abilitativo), ma anche sulle altre categorie di soggetti indicate dalla legge, tra cui rientra il Direttore dei lavori, non si differenzia in alcun modo dall’analogo vincolo che sorge a seguito dell’obbligo di versamento all’Amministrazione dell’importo corrispondente alle spese per l’esecuzione d’ufficio della demolizione. Né, d’altra parte, si può ipotizzare un ingiustificato vantaggio per il proprietario del bene (il quale conserverebbe le opere abusive senza neppure risponderne in via patrimoniale), tenuto conto da un lato che il ricorso alla sanzione sostitutiva, anche se su richiesta di parte, è legato ad esigenze oggettive e non alla libera volontà del privato, tenuto conto dall’altro lato che, ove pure non abbiano dimostrato all’Amministrazione di non essere responsabili dell’abuso (e non siano stati perciò esonerati dal pagamento della sanzione), gli altri soggetti conservano in ogni caso il diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e/o di chi fra loro porti, in tutto o in parte, la responsabilità effettiva della violazione della normativa urbanistico-edilizia o ne debba comunque rispondere nella misura eventualmente fissata dai rapporti interni.

 

2. L’esigenza di salvaguardia degli “edifici vincolati” ha sì indotto il legislatore regionale ad alzare la soglia di tutela di simili immobili – con la preclusione di quegli interventi ripristinatori che si risolvano nell’ulteriore lesione anziché nella protezione dei valori alla cui difesa è preordinato il regime vincolistico – ma non ha fatto evidentemente venire meno la necessità minima che la rimozione delle opere abusive sia consentita solo e soltanto in assenza di pregiudizi strutturali e funzionali per il manufatto interessato, come si ricava dagli artt. 14 e 15 della L.R. Emilia Romagna. n. 23 del 2004.

 

3. Ai fini dell’applicazione della sanzione pecuniaria per abuso edilizio è irrilevante la sopraggiunta revoca dell’originaria richiesta di conversione della sanzione principale in quella sostitutiva. Difatti la circostanza che l’art. 10, comma 2, della L.R. Emilia Romagna. n. 23 del 2004 preveda che il sub-procedimento in esame sia promosso dal privato non ne lascia la prosecuzione alla libera scelta dello stesso soggetto, come se egli fosse titolare dell’unico o prevalente interesse da tutelare. In realtà, essendo chiamata l’Amministrazione alla verifica della necessaria salvaguardia dei valori sottesi al regime vincolistico, oltre che alla cura dell’interesse pubblico a che la rimozione delle opere abusive non determini oggettivi pregiudizi strutturali e funzionali alle restanti parti del fabbricato, appare evidente che, una volta che l’Autorità competente sia stata investita della questione, l’esercizio della funzione di sua pertinenza prescinde da eventuali ripensamenti del privato, con l’obiettivo di provvedere unicamente al soddisfacimento delle esigenze pubbliche che rilevano nel singolo caso.







REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso n. 332 del 2007 proposto da

Maleti Gianluca, rappresentato e difeso dall’avv. Luca Pastorelli e dall’avv. Giovan Ludovico Della Fontana, ed elettivamente domiciliato in Parma, via Garibaldi n. 23, presso lo studio dell’avv. Alberto Rondani;

contro



il Comune di Scandiano, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Mario Riccio ed elettivamente domiciliato in Parma, vicolo dei Mulini n. 6, presso lo studio dell’avv. Maurizio Palladini;

nei confronti di



Commissione provinciale determinazione valori agricoli medi, indennità definitive esproprio e valori costruzioni abusive, Provincia di Reggio Emilia e Four Group S.r.l., non costituite in giudizio;

per l'annullamento



dell’ordinanza dirigenziale n. 219 del 6 settembre 2007, con cui il Comune di Scandiano (3° Settore - Uso e Assetto del territorio, U.O. Territorio e Ambiente) ha irrogato al ricorrente, in solido con altri soggetti, la sanzione pecuniaria di € 444.160,00;
di ogni altro atto presupposto e conseguente, ed in particolare della nota prot. n. 6951 del 17 marzo 2006 del Comune di Scandiano (3° Settore - Uso e Assetto del territorio, U.O. Territorio e Ambiente), nonché della determinazione n. 24/07 del 12 marzo 2007 della “Commissione provinciale determinazione valori agricoli medi, indennità definitive esproprio e valori costruzioni abusive”;
per la condanna
del Comune di Scandiano al risarcimento del danno.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Scandiano;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore il dott. Italo Caso;
Uditi, per le parti, alla pubblica udienza del 7 ottobre 2008 i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO



Con ordinanza dirigenziale n. 219 del 6 settembre 2007 il Comune di Scandiano (3° Settore - Uso e Assetto del territorio, U.O. Territorio e Ambiente) irrogava al ricorrente, in solido con altri soggetti, la sanzione pecuniaria di € 444.160,00, ai sensi dell’art. 10, comma 2, della legge reg. n. 23 del 2004.
Destinatario della misura sanzionatoria in quanto “direttore dei lavori” nell’intervento interessato dall’abuso edilizio, il ricorrente impugna l’ordinanza e gli atti collegati, deducendo:
1) Violazione ed erronea applicazione dell’art. 8 della legge reg. n. 23/2004.
Quando la sanzione pecuniaria viene applicata in sostituzione della demolizione, i destinatari della misura sono i soli soggetti che, per essere partecipi del diritto di proprietà e di disposizione del suolo, sarebbero stati tenuti alla demolizione delle opere abusive. Il direttore dei lavori, invece, è sottoposto unicamente al pagamento delle sanzioni pecuniarie irrogate in via principale.
2) Violazione dell’art. 10 della legge reg. n. 23/2004. Eccesso di potere per errore sui presupposti.
Il ricorrente è del tutto estraneo alla richiesta di applicazione della sanzione pecuniaria in luogo della demolizione, né è stato coinvolto nel relativo procedimento, delle cui conseguenze gravissime egli viene però a subire gli effetti. Peraltro, l’Amministrazione comunale ha richiamato l’art. 10 della legge reg. n. 23 del 2004 – che si riferisce all’ipotesi di impossibilità di riduzione in pristino a causa della compromissione di beni vincolati –, mentre ha in concreto giustificato la preclusione della demolizione con il pregiudizio strutturale e funzionale che verrebbe arrecato alle parti residue del complesso immobiliare, ed ha cioè fatto riferimento a situazioni contemplate dai successivi artt. 14 e 15.
3) Violazione dell’art. 10 della legge reg. n. 23/2004. Eccesso di potere per errore sui presupposti e travisamento.
L’art. 10 della legge reg. n. 23 del 2004 subordina l’applicazione della sanzione sostitutiva ad un’apposita richiesta dell’interessato. Nella circostanza, tuttavia, il proprietario aveva ritirato la sua originaria domanda (limitatamente al fabbricato B) e l’Amministrazione comunale ha illegittimamente escluso la possibilità di ripensamento da parte del privato, nell’erroneo presupposto che una simile revoca fosse inammissibile o comunque tardiva, e senza considerare che le opere abusive avrebbero potuto essere eliminate in modo da non creare pericoli di cedimento strutturale o di crolli per il restante edificio, tanto più che la norma richiamata dall’Amministrazione riguarda il diverso caso della compromissione di un bene vincolato.
4) Violazione dell’art. 39 della legge reg. n. 23/2004; erronea applicazione e comunque violazione degli artt. 10, 13 e 14 della legge reg. n. 23/2004. Violazione degli artt. 31, 33 e 34 del d.P.R. n. 380/2001. Eccesso di potere per errore sui presupposti e di istruttoria.
La normativa in epigrafe prevede l’applicazione delle sanzioni ivi previste esclusivamente agli illeciti commessi dopo la sua entrata in vigore, e sarebbe spettato all’Amministrazione comunale accertare l’epoca di realizzazione dell’abuso in questione. In ogni caso, dai rilievi fotografici allegati al verbale della Polizia municipale del 30 luglio 2005 e dagli altri atti prodotti in giudizio emerge con evidenza come l’abuso risalga ad epoca anteriore alla legge reg. n. 23 del 2004, con la conseguenza che la sanzione pecuniaria avrebbe dovuto essere ragguagliata al “costo di produzione” determinato secondo le modalità di cui alla legge n. 392 del 1978 (ai sensi degli artt. 31, 33 e 34 del d.P.R. n. 380/2001) e non al “valore venale” del bene.
5) Violazione dell’art. 21 della legge reg. n. 23/2004 e degli artt. 31, 33 e 34 del d.P.R. n. 380/2001.
Poiché l’art. 21 della legge reg. n. 23 del 2004 affida alla Giunta regionale la fissazione dei criteri per la determinazione del valore venale degli immobili abusivi e conserva validità “medio tempore” ai criteri previgenti, la circostanza che non fosse ancora intervenuta la disciplina giuntale avrebbe dovuto costituire un ulteriore motivo per assumere a riferimento, quanto all’entità della sanzione pecuniaria, il “costo di produzione” determinato secondo le modalità di cui alla legge n. 392 del 1978.
6) Eccesso di potere per errore sui presupposti, travisamento, contraddittorietà, illogicità, nonché difetto o insufficienza della motivazione.
Benché la “Commissione provinciale determinazione valori agricoli medi, indennità definitive esproprio e valori costruzioni abusive” avesse dichiarato di avere ricavato il valore unitario di mercato dai dati riportati dall’Osservatorio immobiliare dell’Agenzia del Territorio di Reggio Emilia, risulta in realtà che l’area interessata dall’abuso rechi un valore venale di molto inferiore a quello preso in considerazione dalla Commissione, e ciò alla luce di quanto si evince dal sito Internet del medesimo Osservatorio immobiliare. Né, d’altra parte, emerge il richiamo ad altri criteri di stima, con conseguente difetto o insufficienza della motivazione.
7) Incompetenza. Violazione del principio di inammissibilità della motivazione postuma dell’atto amministrativo. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà, travisamento ed errore sui presupposti.
L’Amministrazione comunale ha illegittimamente tentato di integrare la motivazione della determinazione n. 24/07 del 12 marzo 2007 della Commissione provinciale per la determinazione dei valori agricoli medi, indennità definitive esproprio e valori costruzioni abusive. Inoltre, la valutazione dell’ing. Dallari, richiamata nell’ordinanza dirigenziale, è riferita ad immobili di nuova costruzione in zona B2, con evidente alterazione di un calcolo che dovrebbe invece tenere conto del deprezzamento proprio degli interventi sull’esistente, e che risulta comunque errato, anche a ritenere corretti i parametri utilizzati, per portare al valore finale di € 2.010-2.094/mq anziché al valore di € 1.589,30/mq.
8) Violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990.
In quanto soggetto nei confronti del quale il provvedimento finale era destinato a produrre effetti diretti, il ricorrente aveva titolo alla comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge n. 241 del 1990. Né gli è stata data notizia della richiesta di determinazione dell’ammontare della sanzione, inviata dall’Amministrazione comunale alla Commissione provinciale.
Conclude dunque il ricorrente per l’annullamento degli atti impugnati e per la condanna dell’Amministrazione locale al risarcimento del danno.
Si è costituito in giudizio il Comune di Scandiano, resistendo al gravame.
L’istanza cautelare del ricorrente veniva respinta dalla Sezione alla Camera di Consiglio del 20 novembre 2007 (ord. n. 246/07), ma poi accolta dal giudice d’appello (v. Cons. Stato, Sez. IV, ord. 18 dicembre 2007 n. 6693).
All’udienza del 7 ottobre 2008, ascoltati i rappresentanti delle parti, la causa è passata in decisione.

DIRITTO



La controversia ha ad oggetto la sanzione pecuniaria (€ 444.160,00) irrogata dal Comune di Scandiano, ai sensi dell’art. 10, comma 2, della legge reg. n. 23 del 2004, in sostituzione della riduzione in pristino di un complesso immobiliare interessato da opere abusive. Il ricorrente, chiamato al pagamento della sanzione – in solido con altri – quale “direttore dei lavori”, censura sotto più profili le relative determinazioni; in particolare, assume indebitamente coinvolta la sua persona in una misura che, in quanto disposta in via sostitutiva, avrebbe dovuto riguardare esclusivamente i soggetti destinatari della sanzione principale, deduce l’erronea applicazione dell’art. 10 della legge reg. n. 23 del 2004 ad un caso che non attiene alla rilevata “compromissione” di beni vincolati, imputa all’Amministrazione comunale di avere illegittimamente negato rilevanza al ritiro dell’originaria richiesta del proprietario circa l’applicazione della sanzione pecuniaria in luogo della demolizione (limitatamente ad uno degli edifici interessati) e di avere ingiustificatamente fatto derivare dalla rimozione delle opere abusive l’insorgere del pericolo di cedimenti strutturali del fabbricato, fa valere l’indebita applicazione della legge reg. n. 23 del 2004 ad un abuso risalente ad epoca anteriore alla sua entrata in vigore e la conseguente determinazione dell’entità della sanzione secondo parametri erroneamente ragguagliati alla nuova disciplina (anziché alla normativa previgente) – anche in ragione dell’omessa fissazione dei prescritti “criteri” generali da parte della Giunta regionale –, lamenta in ogni caso la non corretta e immotivata individuazione del valore di mercato dei beni similari a quello in esame nonché l’inadeguata determinazione finale dell’incremento di valore degli immobili (viziata altresì dalla parziale usurpazione delle attribuzioni dell’apposita Commissione provinciale), addebita infine all’Amministrazione comunale di non avere provveduto alla comunicazione di avvio del procedimento. Di qui la richiesta di annullamento degli atti impugnati e di risarcimento del danno subito in ragione della loro adozione.
Il Collegio ritiene che il ricorso vada respinto.
Lamenta innanzi tutto il ricorrente che gli è stata irrogata una sanzione pecuniaria che, per essere sostitutiva della restituzione in pristino, avrebbe dovuto in realtà riguardare gli stessi soggetti interessati dalla sanzione principale. Sul “direttore dei lavori”, invece, graverebbero le sole sanzioni pecuniarie applicate in via diretta.
La censura è priva di fondamento.
Dispone l’art. 8, comma 1, della legge reg. n. 23 del 2004 che il “titolare del titolo abilitativo, il committente e il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nella presente legge, della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché, unitamente al direttore dei lavori, alle prescrizioni e alle modalità esecutive stabilite dal titolo abilitativo. Essi sono, altresì, tenuti solidalmente al pagamento delle sanzioni pecuniarie e alle spese per l’esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell’abuso o che l’abuso sia stato realizzato dopo la consegna dell’immobile”. Il tenore della norma non ammette distinzioni tra le diverse tipologie di sanzioni pecuniarie, e ciò appare sufficiente per ritenervi ricomprese sia quelle deliberate in via principale sia quelle applicate in via sostitutiva; in mancanza, dunque, di indicazioni testuali coerenti con la tesi del ricorrente, non è consentito all’interprete introdurre differenziazioni che si tradurrebbero, a ben vedere, in una “interpretatio abrogans”, sia pure parziale, della normativa medesima (alla luce del noto brocardo “ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus”).
Del resto, anche la “ratio” della norma induce alle conclusioni contestate dal ricorrente. Le sanzioni pecuniarie conseguenti alla commissione di abusi edilizi, invero, non sono sanzioni punitive, ma costituiscono misure con finalità ripristinatorie, di carattere patrimoniale, e presentano perciò caratteristiche in tal senso comuni alle sanzioni demolitorie, ovvero mirano, per quanto possibile, alla reintegrazione della legalità violata. In particolare, quando la conversione della sanzione demolitoria in sanzione pecuniaria è dovuta all’oggettiva impossibilità di riduzione in pristino dell’immobile interessato dall’abuso o comunque la valutazione dell’interesse pubblico sotteso alla reintegrazione dei valori danneggiati dall’intervento abusivo consiglia l’Amministrazione di prescindere dalla demolizione, il vincolo della solidarietà che fa gravare l’obbligazione non solo sul beneficiario del titolo edilizio (o sul committente, se difetta il titolo abilitativo), ma anche sulle altre categorie di soggetti indicate dalla legge, non si differenzia in alcun modo dall’analogo vincolo che sorge a seguito dell’obbligo di versamento all’Amministrazione dell’importo corrispondente alle spese per l’esecuzione d’ufficio della demolizione; non si comprende, quindi, perché in quest’ultimo caso – che riguarda pur sempre la sanzione demolitoria – si estenda espressamente ad altri la responsabilità patrimoniale, e la stessa cosa non debba invece avvenire allorché la sanzione pecuniaria sia irrogata in via meramente sostitutiva. Né, d’altra parte, si può in tal modo ipotizzare un ingiustificato vantaggio per il proprietario del bene (il quale conserverebbe le opere abusive senza neppure risponderne in via patrimoniale), tenuto conto da un lato che il ricorso alla sanzione sostitutiva, anche se su richiesta di parte, è legato ad esigenze oggettive e non alla libera volontà del privato, tenuto conto dall’altro lato che, ove pure non abbiano dimostrato all’Amministrazione di non essere responsabili dell’abuso (e non siano stati perciò esonerati dal pagamento della sanzione), gli altri soggetti conservano in ogni caso il diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e/o di chi fra loro porti, in tutto o in parte, la responsabilità effettiva della violazione della normativa urbanistico-edilizia o ne debba comunque rispondere nella misura eventualmente fissata dai rapporti interni.
Quanto, poi, all’addotta insussistenza dei presupposti di applicazione dell’art. 10, comma 2, della legge reg. n. 23 del 2004 (“Qualora le opere abusive siano state eseguite su immobili vincolati in base alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali, lo Sportello unico per l’edilizia ordina la sospensione dei lavori e dispone, acquisito il parere della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile dell’abuso … Su richiesta motivata dell’interessato presentata a seguito della avvenuta sospensione dei lavori, lo Sportello unico per l’edilizia irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento del valore dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere … qualora accerti, con apposita relazione tecnica, l’impossibilità della restituzione in pristino a causa della compromissione del bene tutelato …”), per avere l’Amministrazione comunale disposto la misura alternativa della sanzione pecuniaria in ragione del paventato pregiudizio strutturale e funzionale a carico dell’immobile e non già in conseguenza dell’avvenuta “compromissione” del medesimo bene, osserva il Collegio che l’esigenza di salvaguardia degli “edifici vincolati” ha sì indotto il legislatore regionale ad alzare la soglia di tutela di simili immobili – con la preclusione di quegli interventi ripristinatori che si risolvano nell’ulteriore lesione anziché nella protezione dei valori alla cui difesa è preordinato il regime vincolistico –, ma non ha fatto evidentemente venire meno la necessità minima che la rimozione delle opere abusive sia consentita solo e soltanto in assenza di pregiudizi strutturali e funzionali per il manufatto interessato, come si ricava dagli artt. 14 e 15 della medesima legge. Donde l’infondatezza della censura.
Quanto, ancora, alla lamentata applicazione della sanzione pecuniaria nonostante la sopraggiunta revoca (limitatamente al fabbricato B) dell’originaria richiesta di conversione della sanzione principale in quella sostitutiva, osserva il Collegio che la circostanza che l’art. 10, comma 2, della legge reg. n. 23 del 2004 prevede che il sub-procedimento in esame sia promosso dal privato non ne lascia la prosecuzione alla libera scelta dello stesso soggetto, come se egli fosse titolare dell’unico o prevalente interesse da tutelare. In realtà, essendo chiamata l’Amministrazione alla verifica della necessaria salvaguardia dei valori sottesi al regime vincolistico, oltre che alla cura dell’interesse pubblico a che la rimozione delle opere abusive non determini oggettivi pregiudizi strutturali e funzionali alle restanti parti del fabbricato, appare evidente che, una volta che l’Autorità competente sia stata investita della questione, l’esercizio della funzione di sua pertinenza prescinde da eventuali ripensamenti del privato, con l’obiettivo di provvedere unicamente al soddisfacimento delle esigenze pubbliche che rilevano nel singolo caso; il che è quanto accaduto nella fattispecie, a fronte dell’accertato pericolo per la statica del fabbricato nell’ipotesi di rimozione dell’intervento abusivo, con il fondato rischio di cedimento dell’intera struttura e la conseguente concreta minaccia per l’incolumità pubblica, ivi compresa quella delle maestranze.
Altre doglianze muovono dall’asserita indebita applicazione del regime sanzionatorio di cui alla legge reg. n. 23 del 2004, e ciò sia per risalire l’abuso ad epoca anteriore a detta normativa, sia per difettare la disciplina regolamentare alla cui adozione è stata subordinata l’operatività del nuovo regime. Sennonché, stante il disposto dell’art. 39, comma 2 (“Le sanzioni previste dal titolo I della presente legge si applicano agli illeciti commessi in data successiva all’entrata in vigore”), può considerarsi definitivamente posto in essere l’illecito edilizio solo nel momento in cui vengono completate le relative opere, da intendere quale fase temporale in cui il manufatto assume le sue definitive caratteristiche – anche estetiche –, mentre non è pertinente il richiamo alla speciale disciplina di cui all’art. 31 della legge n. 47 del 1985 (e ai criteri ivi fissati per la determinazione della data di ultimazione delle opere suscettibili di condono edilizio), attesa la peculiarità del contesto normativo in cui essa opera; in assenza, pertanto, di contestazioni circa l’avvenuta ultimazione dei lavori in data successiva all’entrata in vigore della normativa regionale, appare corretta nella fattispecie la decisione di considerare applicabile il nuovo regime sanzionatorio, anche se l’abuso riguarda solo una parte del complesso immobiliare interessato (sopraelevazione del tetto dei fabbricati A e B in difformità dalla concessione edilizia). Quanto, invece, alla disposizione di cui all’art. 21, comma 2, della legge reg. n. 23 del 2004 (“Ai fini del calcolo delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, stabilisce i criteri per la determinazione del valore venale degli immobili e delle opere in relazione ai valori medi riscontrati nel mercato immobiliare, tenendo conto dell’eventuale aumento del valore complessivo dell’immobile. Le Commissioni provinciali per la determinazione del valore agricolo medio provvedono all’aggiornamento annuale del valore venale degli immobili per l’ambito di competenza. Fino all’approvazione della deliberazione della Giunta regionale, le sanzioni sono calcolate secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, come specificato e integrato dall’articolo 25, comma 2, lettera e), della legge regionale 19 dicembre 2002, n. 37”), e alla conseguente invocata operatività – in carenza dei criteri regionali – del meccanismo di determinazione della sanzione pari al doppio del “costo di produzione” delle opere abusive, come previsto per gli edifici ad uso abitativo dagli artt. 33 e 34 del d.P.R. n. 380 del 2001, osserva il Collegio che il generico rinvio operato dalla normativa regionale a quella statale non consente l’integrale sostituzione dell’un regime all’altro, in quanto la disciplina statale reca un duplice ordine di parametri (costo di produzione, valore venale) mentre quello regionale un unico parametro (valore venale), ed inoltre le due discipline contemplano fattispecie sanzionatorie non omogenee, onde l’interprete deve verificare caso per caso in quali termini sia applicabile la regolamentazione statale; in particolare, prevedendo l’art. 10 della legge reg. n. 23 del 2004 un apposito e specifico regime sanzionatorio per gli abusi, di qualunque tipo, commessi sugli “edifici vincolati” (ipotesi oggetto della presente controversia), difetta una corrispondente fattispecie normativa in sede statale (ove si prendono esplicitamente a riferimento gli edifici vincolati sia negli “interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità” di cui all’art. 33, sia negli “interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività e accertamento di conformità” di cui all’art. 37, con applicazione nel primo caso del parametro del costo di produzione e nel secondo caso del parametro del valore venale), sicché appare coerente con la “ratio” della normativa regionale salvaguardare per gli “edifici vincolati” il criterio-base del “valore venale” – che in sede statale concorre invece con quello del “costo di produzione” in una pluralità di fattispecie –, posto che il rinvio alla disciplina statale intende solo recepire le concrete modalità di calcolo delle sanzioni pecuniarie (in attesa che vi si provveda in via regolamentare), non anche alterare i tratti caratteristici dell’assetto sanzionatorio stabilito in sede regionale.
Contesta, inoltre, il ricorrente la quantificazione dell’incremento di valore venale degli immobili interessati dalle opere abusive, stante l’errata ed immotivata individuazione del valore-base di mercato e il non corretto procedimento di determinazione dell’importo finale, asseritamente viziato peraltro dall’indebita parziale sostituzione dell’Amministrazione comunale alla Commissione provinciale a ciò competente.
Le questioni non sono fondate.
Quanto al valore di mercato di beni similari fissato in € 2.000,00/mq, la circostanza che l’Osservatorio immobiliare dell’Agenzia del Territorio di Reggio Emilia, benché richiamato, rechi importi decisamente inferiori a quelli considerati dalla Commissione provinciale non costituisce indice di per sé significativo del cattivo esercizio della funzione amministrativa, scaturendo un simile accertamento dal vaglio di una pluralità di indicatori – in vista della determinazione del valore più prossimo alla realtà del mercato –, tanto è vero che lo stesso proprietario del bene ha proposto un valore di € 1.300,00/mq, anch’esso significativamente più elevato di quanto emergerebbe dai soli dati dell’Osservatorio. Né può essere imputato all’Amministrazione comunale di avere illegittimamente ovviato ad una presunta carenza motivazionale della Commissione provinciale – la quale non era invero tenuta ad un’analitica illustrazione di tutti gli elementi istruttori impiegati essendo sufficiente l’indicazione dei dati essenziali utilizzati allo scopo –, giacché l’invito a presentare osservazioni circa le determinazioni assunte dalla Commissione provinciale aveva indotto il proprietario degli immobili a formulare rilievi cui il Comune di Scandiano ha correttamente ritenuto di replicare, in qualità di Autorità che assume la decisione finale; nel far ciò, in particolare, l’Amministrazione locale ha promosso un’ulteriore verifica attraverso un tecnico, giungendo alle medesime conclusioni della Commissione provinciale, le cui competenze non risultano dunque in alcun modo violate. Quanto, poi, a tale operazione, non convincono le obiezioni del ricorrente, giacché la circostanza che si tratti di restauro/ristrutturazione di edifici preesistenti non dà luogo ad un automatico minor valore rispetto ad immobili di nuova costruzione, quanto meno ai fini della determinazione dell’importo-base, che deve prendere a riferimento i valori medi di mercato delle costruzioni della zona; per il resto, viene proposto un diverso meccanismo di calcolo (v. pagg. 12-13 del ricorso), che applica, tra l’altro, una indebita riduzione del 30% al costo di costruzione, così ridimensionando il reale valore del bene.
Un’ultima censura è imperniata sulla mancata comunicazione di avvio del procedimento. Tuttavia – osserva il Collegio – il ricorrente risulta destinatario della notifica dell’atto con cui l’Amministrazione locale aveva comunicato agli interessati l’esito dell’accertamento compiuto dalla Commissione provinciale in ordine all’incremento del valore venale del bene e li aveva invitati a presentare le loro osservazioni entro i successivi dieci giorni, con la conseguenza che, seppure in un momento successivo all’effettivo inizio del procedimento, egli ha ricevuto notizia dell’iter in corso ed è stato anche ammesso ad intervenirvi, quando ancora la decisione conclusiva non era stata assunta. Attesa, dunque, la necessità di privilegiare un profilo non meramente formale dell’adempimento di cui all’art. 7 della legge n. 241 del 1990, va ritenuto che, quando la prescritta comunicazione interviene, seppure tardivamente, e l’Amministrazione può ancora prendere in considerazione le eventuali osservazioni del privato, non si verifichi una concreta e sostanziale lesione dell’interesse procedimentale di quest’ultimo, comunque posto nelle condizioni di partecipare al procedimento; né rileva che, circa la conversione della demolizione in sanzione pecuniaria, l’Amministrazione comunale sembrava già avere nella circostanza adottato una sua decisione, perché solo il provvedimento conclusivo ha poi reso definitiva quella determinazione, in realtà ancora astrattamente suscettibile di esito diverso a fronte di possibili rilievi del privato in tal senso convincenti.
Per le esposte considerazioni, il ricorso va respinto.
La peculiarità delle questioni esaminate induce a disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione di Parma, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio del 7 ottobre 2008, con l’intervento dei Magistrati:

Luigi Papiano, Presidente
Umberto Giovannini, Consigliere
Italo Caso, Consigliere, Estensore



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