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T.A.R. UMBRIA - PERUGIA - Sentenza 28 ottobre 2008 n. 674
Pres. P.G. Lignani; Est. C.L. Cardoni
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia (avv.ti A. Lagonegro e G. Ramaccioni) c/ Ato Umbria 3 - Autorita' di Ambito Umbria 3 (avv. M. Mariani) e nei confronti di Valle Umbra Servizi Spa


Processo – Processo amministrativo – Ordini professionali – Interessi della categoria – Interessa alla censura – Insussistenza – Fattispecie

E’ inammissibile, per difetto di un interesse giuridicamente apprezzabile, il ricorso dell’Ordine degli Ingegneri contro il provvedimento con il quale l'Autorità dell’Ambito Territoriale Ottimale ha impartito al gestore del servizio idrico integrato direttive in merito alle spese tecniche correlate ai lavori previsti dal piano di ambito, ponendo limiti di spesa cui il gestore si dovrà attenere nel commissionare determinate prestazioni professionali (progettazione, direzione lavori, redazione dei piani di sicurezza, etc.).


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente


SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 129 del 2008, proposto da:

 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Lagonegro, con domicilio eletto presso Giulio Ramaccioni in Perugia, via Danzetta N. 7;


contro



Ato Umbria 3 -Autorita' di Ambito Umbria 3, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Mariani, con domicilio eletto presso T.A.R. Umbria in Perugia, via Baglioni, 3;


nei confronti di



Valle Umbra Servizi Spa;


per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,



della deliberazione 15.01.2008, n. 1 contenente direttive in materia di spese tecniche.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ato Umbria 3 -Autorita' di Ambito Umbria 3;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24/09/2008 il dott. Carlo Luigi Cardoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO



1- Con il provvedimento impugnato l'Autorità dell’Ambito Territoriale Ottimale Umbria 3 (d'ora in poi ATO) ha impartito al gestore del servizio idrico integrato, Valle Umbra Servizi s.p.a., (d'ora in poi V.U.S. s.p.a ) direttive in merito alle spese tecniche correlate agli interventi previsti dal piano di ambito.
In sintesi, l’ATO ha stabilito dei limiti di spesa cui la V.U.S. s.p.a. si dovrà attenere nel commissionare determinate prestazioni professionali (progettazione, direzione lavori, redazione dei piani di sicurezza, etc.) correlate ai lavori programmati dalla stessa V.U.S. quale gestore del servizio idrico integrato. Distinguendo tali lavori in scaglioni, a seconda dell’importo, per ciascuno scaglione l’ATO ha stabilito l’incidenza massima delle spese tecnico-professionali sul totale dell’importo dell’opera. Così, per le opere d’importo fino a 500.000 euro, le spese professionali non potranno superare l’11,1% del costo dell’opera; per quelle d’importo fino a 1.000.000 euro, non potranno superare il 9,05%; e così via.
La delibera è impugnata dall’Ordine degli Ingegneri di Perugia.
Nel facondo ricorso si formulano articolate censure di violazione di legge (art. 2233 CC, art. 2 L. 4 agosto 2006 n. 248, art. 35 Cost, principi giuridici sulla tutela del lavoro ecc), di eccesso di potere (difetto di motivazione, illogicità, iniquità), illustrati anche in una pure diffusa memoria.
In estrema sintesi, l'Ordine sostiene che l'atto impugnato, stabilendo i compensi massimi che il suddetto gestore può corrispondere ai progettisti, in relazione all'ammontare dei lavori, avrebbe in realtà illegittimamente dettato delle tariffe professionali, stabilendo in più compensi irrazionali sia perché modesti, sia perché rapportati all'importo massimo dei lavori e non all'impegno professionale;il tutto, segnatamente, in violazione anche dell'articolo 2233, 2°, CC.
2- L'Amministrazione si è costituita controdeducendo ed eccependo altresì il difetto di giurisdizione di questo Tribunale nonché l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, giacché l’atto impugnato sarebbe confermativo di altri precedenti e non avversati.
3- Il Collegio ritiene opportuno fare alcune precisazione circa la natura e gli effetti delle “tariffe professionali”, nonché circa la natura e gli effetti del provvedimento impugnato.
3.1. Secondo l’art. 2233 del codice civile, il compenso delle prestazioni d’opera relative alle professioni intellettuali è rimesso essenzialmente all’autonomia contrattuale delle parti (professionista e committente). Nella disposizione le “tariffe professionali” sono menzionate unicamente come un possibile mezzo d’integrazione del contratto, ove le parti abbiano omesso di pattuire il compenso. In questo contesto la norma non attribuisce alle tariffe alcun valore cogente, né diretto né indiretto: le parti possono sempre accordarsi su importi comunque diversi.
E’ tuttavia possibile che gli ordinamenti speciali delle singole professioni attribuiscano alle tariffe (determinate dagli ordini oppure dall’autorità statale) una efficacia più penetrante, vale a dire in qualche misura limitativa dell’autonomia contrattuale delle parti. In tal modo le tariffe assumono un valore cogente, che però può essere differenziato a seconda della fonte normativa e del suo disposto.
Il massimo livello di imperatività si ha quando le tariffe limitano l’autonomia contrattuale di entrambe le parti (ovviamente, solo se emanate con legge o in forza di previsione di legge) e la limitano nel senso che il patto contrario è nullo, con sostituzione automatica della relativa clausola. Altrimenti limitano l’autonomia contrattuale del solo professionista, non producendo effetti nei confronti della controparte; in tal caso, l’eventuale violazione non incide sulla validità e sull’efficacia del contratto, ma comporta solo l’applicazione di una sanzione disciplinare a carico del professionista.
3.2. Ora, nel caso in esame, appare evidente che l’ATO non ha inteso limitare l’autonomia contrattuale dei professionisti; e del resto, quand’anche l’avesse voluto, le disposizioni dettate in tal senso sarebbero state totalmente prive di effetti nei loro confronti. Essi infatti non sono destinatari del provvedimento, né sono soggetti in alcun modo all’autorità dell’ATO.
Ciò rende del tutto improponibile l’assimilazione del provvedimento impugnato ad un provvedimento tariffario.
Ma vi è di più. La direttiva dell’ATO non limita neppure l’autonomia contrattuale della V.U.S. s.p.a.. Infatti è evidente che qualora la V.U.S. pattuisca compensi professionali eccedenti i limiti dettati dall’ATO, il patto sarà interamente valido tra le parti.
La violazione della direttiva avrà rilievo solo nei rapporti interni fra l’ente pubblico (ATO) ed il gestore del servizio (V.U.S. s.p.a.). Non è ora compito di questo Collegio stabilire quali siano le possibile conseguenze nei rapporti interni, ma si può ipotizzare, ad es., che le spese eccedenti non saranno riconosciute dall’ATO in sede di rendiconto.
4. Fatte queste precisazioni, risulta innanzi tutto infondata l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’ATO.
Ed invero, se si ha riguardo alla posizione giuridica soggettiva della parte ricorrente (l’Ordine professionale) è certo che essa non ha la consistenza del diritto soggettivo (si vedrà poi se abbia la consistenza dell’interesse legittimo), e tanto basta per escludere, sotto questo profilo, che la controversia appartenga alla giurisdizione del giudice ordinario.
Se, invece, la tesi della resistente è che la giurisdizione civile sussiste in quanto oggetto della contestazione sarebbe una (supposta) carenza assoluta di potere in ordine all’emanazione delle tariffe, allora l’eccezione è ugualmente infondata, in quanto, come si è visto, l’atto impugnato non ha né la natura né gli effetti di un provvedimento tariffario, e l’autorità emanante non ha affatto inteso far uso di un potere che, pacificamente, non le appartiene e che neppure rivendica.
E’ dunque evidente la sussistenza di tutti i connotati della giurisdizione di legittimità sotto il profilo del petitum (annullamento di un provvedimento) e della causa petendi (interesse legittimo al corretto esercizio di una potestà).
Si tratta di nozioni istituzionali che non occorre, quindi, illustrare ulteriormente.
4- Se infondata è dunque l'eccezione di difetto di giurisdizione, fondata è invece quella di difetto di interesse, “rectius” difetto di un interesse giuridicamente tutelato.
Questo, non perché la delibera impugnata sia confermativa di altre non avversate (come sostiene la resistente), quanto perché, come rileva il Collegio d'ufficio, l'ordine ricorrente non è titolare di una posizione giuridica lesa dall'atto impugnato.
Infatti, la delibera avversata, come quelle che l'hanno preceduta in materia, si profila come una direttiva interna al complesso amministrativo costituito dall’ATO e dalla V.U.S. s.p.a.
5- Con essa, per vero, si stabiliscono le linee guida dell’azione amministrativa (segnatamente in materia di oneri per incarichi professionali) così emanando una norma d’azione, non di relazione.
Non si incide, cioè, sui rapporti fra l’Amministrazione ed i terzi (segnatamente gli ingegneri) giacché non si pone, né si potrebbe farlo, alcun obbligo a loro carico.
Essi, invero, non sono destinatari della deliberazione impugnata, ma lo è solo il gestore del servizio.
Ne consegue che quest'ultimo è tenuto ad attenersi ai criteri stabiliti dalla delibera, ma il riflesso della loro applicazione sugli ingegneri é solo indiretto.
Difatti, questi si porranno come interlocutori negoziali del gestore il quale contratterà con loro tenendo conto, fra l'altro, anche della delibera in questione. Peraltro gli ingegneri non sono assolutamente da essa vincolati e potranno liberamente accettare o meno le proposte negoziali del gestore.
Il tutto appare palese, a maggior ragione, ove si tenga conto dell’abolizione dei minimi tariffari ex art. 2 D.L. n. 223/2006 convertito nella L.. n. 248/2006 cit.
6- Ciò posto, non sfugge certo che gli ingegneri e per essi l'ordine che li rappresenta, abbiano un concreto interesse a che il gestore sia libero di spendere somme superiori a quelle indicate nella delibera avversata, ma è chiaro che si tratta di un interesse di mero fatto, come tale non tutelabile in questa sede.
Per fare un esempio è come se un costruttore di automobili (o la sua associazione di categoria) si lamentasse del fatto che un consumatore importante (ad es. una compagnia di autonoleggio) decida di autolimitarsi determinando a priori le somme che è disposto a spendere per l’acquisto di automobili in relazione alla loro cilindrata.
Quel consumatore si rivolgerà al mercato e acquisterà solo gli automezzi rispondenti ai propri parametri, oppure cambierà questi ultimi ove si rivelino inattuabili in relazione all’offerta del mercato.
Non si vede proprio come questo possa essere oggetto di un giudizio in assenza di un contrastante precetto contrattuale o normativo.
Non vi è altro da aggiungere.
7- Da quanto sin qui esposto il Collegio ritiene che l’Ordine ricorrente non sia titolare di alcun interesse giuridicamente apprezzabile, dal che consegue l’inammissibilità del ricorso.
Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza..


P.Q.M.



Il Tribunale dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, complessivamente liquidate in € 4.000 (quattromila).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 24/09/2008 con l'intervento dei Magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente
Annibale Ferrari, Consigliere
Carlo Luigi Cardoni, Consigliere, Estensore


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/10/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)





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