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T.A.R. UMBRIA - PERUGIA - Sentenza 24 ottobre 2008 n. 664
Pres. ed est. P.G. Lignani
S. M. (avv. M. Rampini) c/ Ufficio Scolastico Regionale dell'Umbria; Ministero Istruzione, Universita' e Ricerca Scientifica (Avv. Dist. St.) e nei confronti di B. O. e altri (Omissis)


Insegnante nelle scuole medie – Concorso – Servizi valutabili – Servizio presso scuola elementare speciale per ciechi – Non è valutabile

In sede di valutazione dei titoli di servizio in un concorso pubblico per l’insegnamento dell’educazione musicale nelle scuole medie, il servizio prestato nelle scuole elementari speciali per ciechi non può essere assimilato a quello prestato nelle scuole medie, in assenza di disposizioni normative che sanciscano l’equipollenza fra i due tipi d’insegnamento.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)




ha pronunciato la presente


SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 479 del 2003, proposto da:
Spaterna Michela, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Rampini, con domicilio eletto presso Mario Rampini in Perugia, viale Indipendenza, 49;


contro



Ufficio Scolastico Regionale dell'Umbria; Ministero Istruzione,Universita' e Ricerca Scientifica; rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Perugia, via degli Offici, 14;


nei confronti di



Blasi Omero, Daniela Rossi, Silvia Pelliccia, Francesca Ceccarelli, Maria Perri, Paola Battistoni, Francesca Rinchi, Paolo Tacconi, Paola Raponi, Vladimiro Vagnetti, Alceste Innocenzi, Natalia Benedetti, Filippo Salemmi, Fedele Ciccarino, Rosalba Musumeci;


per l'annullamento



della graduatoria permanente per l’assunzione a tempo indeterminato nella classe di concorso A032-terza fascia, per l’anno scolastico 2003/4, nella Provincia di Perugia; nonché degli atti presupposti con particolare riferimento ai decreti ministeriali concernenti l’attribuzione dei punteggi nella parte in cui non prevedono la computabilità dei titoli di servizio della ricorrente.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ufficio Scolastico Regionale dell'Umbria;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Istruzione,Universita' e Ricerca Scientifica;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 08/10/2008 il Pres. Pier Giorgio Lignani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO



1. La ricorrente prof. Michela Spaterna espone di essere abilitata all’insegnamento di educazione musicale nella scuola media; e di essere inserita nella graduatoria provinciale per l’assunzione a tempo indeterminato nella relativa classe di concorso (classe A032).
La ricorrente espone, altresì, di essere stata per alcuni anni, e ancora al momento del ricorso, incaricata dell’insegnamento della musica e del canto nella scuola elementare speciale per ciechi di Assisi. Il servizio prestato in detta scuola tuttavia non viene considerato ai fini del punteggio per la graduatoria di cui sopra. Ciò in quanto la graduatoria riguarda la scuola media, mentre il servizio prestato riguarda la scuola elementare.
La ricorrente non contesta, in linea di principio, la legittimità di questo criterio di assegnazione dei punteggi, in quanto riferito al servizio prestato nella generalità delle scuole elementari. Sostiene, però, che il servizio prestato nelle scuole elementari speciali per ciechi meriti una valutazione diversa, e più precisamente debba essere assimilato, ai fini di cui si discute, a quello prestato nelle scuole medie.
Donde il presente ricorso, rivolto contro la graduatoria, nonché, per quanto di ragione, contro gli atti regolamentari contenenti le tabelle di valutazione dei titoli.
2. L’Amministrazione si è costituita e resiste argomentatamente.
Non si sono costituiti i controinteressati ai quali il ricorso è stato notificato.
3. Come si è già detto, la ricorrente non contesta la regola per cui ai fini del punteggio per le graduatorie della scuola media non si tiene conto del servizio prestato nelle scuole elementari, ma sostiene che per il servizio prestato nelle scuole elementari speciali per ciechi debba valere il principio contrario.
La tesi della ricorrente si basa sulla considerazione che i titoli per l’insegnamento di musica e canto nelle scuole elementari non corrispondono a quelli richiesti per l’insegnamento di educazione musicale nella scuola media; mentre, al contrario, quelli richiesti per l’insegnamento della stessa materia nelle scuole elementari per ciechi corrispondono a quelli richiesti per la scuola media ordinaria.
Di conseguenza, conclude la ricorrente, il servizio prestato nelle scuole elementari speciali dovrebbe essere equiparato a quello prestato nelle scuole medie; e i decreti ministeriali che non ammettono tale equiparazioni sono illegittimi.
4. Il Collegio osserva che la tesi esposta dalla ricorrente, benché suggestiva, non può essere condivisa.
Essa sarebbe fondata se l’equipollenza fra i due tipi d’insegnamento (scuola media ordinaria, e scuola elementare speciale per ciechi) trovasse riscontro in disposizioni normative diverse da quei decreti ministeriali che la ricorrente impugna nella parte in cui non la prevedono. Ad esempio, in disposizioni che prevedessero un ruolo unico, o quanto meno una graduatoria unica per l’accesso ai rispettivi ruoli (ovvero per il conferimento di incarichi e supplenze); o, ancora, disposizioni che esplicitamente prevedessero l’abilitazione per le scuole medie quale requisito per l’insegnamento nelle scuole elementari per ciechi.
Non si rinvengono, peraltro, disposizioni di questo genere. La disciplina dell’insegnamento musicale nelle scuole elementari per ciechi è contenuta in un testo “ad hoc”, la legge n. 190/1960, la quale ha istituito il relativo ruolo, ha disciplinato i titoli e le modalità per l’accesso allo stesso ruolo nonché per il conferimento di incarichi temporanei; e lo ha fatto senza alcun richiamo o rinvio alla normativa concernente l’insegnamento musicale nelle scuole medie.
5. E’ vero che il legislatore del 1960 ha ritenuto opportuno chiedere ai candidati all’insegnamento nelle scuole per ciechi una preparazione differenziata rispetto a quella richiesta per l’analogo insegnamento nelle scuole elementari ordinarie – e approssimativamente corrispondente a quella richiesta per l’insegnamento nella scuola media. Ma questo solo fatto non sembra risolutivo per far ritenere logicamente necessaria e giuridicamente doverosa (tanto da rilevare ai fini del sindacato di legittimità dei decreti ministeriali) l’equiparazione dei due tipi d’insegnamento ai fini di cui ora si discute.
A tacer d’altro, va notato che i titoli di servizio (giacché è di questi che si discute) sono riconosciuti non tanto in ragione degli studi fatti “prima” del servizio (i quali sono semmai un requisito per l’ammissione e comunque vengono valutati a parte) quanto in ragione dell’esperienza professionale maturata “durante” il servizio. Ora, stabilire se sia più o meno equiparabile all’esperienza maturata in una scuola media quella maturata in una scuola elementare per ciechi (laddove è pacifico che quella maturata in una scuola elementare ordinaria non lo è) è una questione opinabile, e non si può dire che sia “ictu oculi” manifesta la (supposta) irrazionalità della normativa che dispone negativamente.
6. Non si vuole negare che esista il problema di assicurare uno “status” equo e ragionevole agli incaricati dell’insegnamento musicale nelle scuole elementari per ciechi (anche perché, qualora non siano ciechi essi stessi, hanno precluso a priori l’inserimento nel relativo ruolo, mentre i loro titoli di servizio sono inutili per l’inserimento nel ruolo della scuola media, e i loro titoli di studio sono inutili per l’insetrimento in quelli della scuola elementare ordinaria).
Ma, ad avviso del Collegio, è un problema può trovare una soluzione solo “de iure condendo”, eventualmente anche attraverso una modifica della legge n. 190/1960. Non può essere risolto, invece, nell’ambito del presente giudizio. Non si riscontrano neppure gli estremi per sollevare una questione di costituzionalità, giacché gli eventuali vizi della legge del 1960 non sono rilevanti ai fini della decisione.
7. In conclusione, il ricorso va respinto; ma si ravvisano giusti motivi per compensare le spese.


P.Q.M.



il Tribuinale amministrativo regionale rigetta il ricorso. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 08/10/2008 con l'intervento dei Magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente, Estensore
Annibale Ferrari, Consigliere
Carlo Luigi Cardoni, Consigliere


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/10/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)





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