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| n.11-2008 - © copyright |
T.A.R. UMBRIA - PERUGIA - Sentenza 9 ottobre 2008 n. 596
Pres. P.G. Lignani; Est. P. Ungari
M. C. ed E. S. (avv. F. Pasero) c/ l’Istituto d’Istruzione Superiore Commerciale e Industriale di Amelia ed il Ministero della Pubblica Istruzione (Avv. Dist. St.) |
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1. Scuola - Giudizio di non ammissione dell’alunno alla classe successiva – Possibilità di ammissione alla classe successiva con il debito formativo – L. 11 gennaio 2007 n. 1 e successivo D.M. 3 ottobre 2007 n. 80 - Non sussiste
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2. Scuola - Giudizio di non ammissione dell’alunno alla classe successiva – Possibilità di ammissione alla classe successiva con il debito formativo – All’esito della valutazione complessiva dello studente ai fini dell’ammissione ex art. 8 comma 4, O.M. 5 novembre 2007 n. 92 – Non sussiste.
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3. Scuola - Giudizio di non ammissione dell’alunno alla classe successiva – Composizione del Consiglio di classe – Regola dell’alternanza tra membro titolare e membro supplente – E’ applicabile – Art. 8 comma 6, O.M. 5 novembre 2007 n. 92 – Non vi deroga.
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1. In materia di ammissione degli alunni alla classe successiva, la più recente disciplina dettata dalla L. 11 gennaio 2007 n. 1 e dal successivo D.M. 3 ottobre 2007 n. 80, è univoca nel senso di escludere la “promozione a debito” ed il “trascinamento dei debiti” da un anno all’altro; nel nuovo contesto normativo, se la verifica del recupero, effettuata obbligatoriamente prima dell’inizio delle lezioni del nuovo anno, si conclude negativamente (sia pure per una sola materia) riprende piena applicabilità la disposizione (mai abrogata) dell’articolo 193, T.U. approvato con D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, secondo cui basta l’insufficienza in una sola materia per giustificare e, anzi, rendere doverosa la bocciatura.
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2. L’articolo 8 comma 4, dell’O.M. 5 novembre 2007 n. 92, secondo il quale il consiglio di classe, alla luce delle verifiche del recupero, delibera la integrazione dello scrutinio finale, espresso sulla base di una valutazione complessiva dello studente, che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione dello stesso alla frequenza della classe successiva, non richiede una rivalutazione del percorso scolastico complessivo dello studente nell’anno scolastico, all’esito della quale, anche in presenza di un’insufficienza, è possibile ammettere l’alunno alla classe successiva, ma si limita a prevedere, in coerenza con la L. 11 gennaio 2007 n. 1 e dal successivo D.M. 3 ottobre 2007 n. 80, che in sede di integrazione dello scrutinio occorre considerare l’insieme delle attività di recupero (invero, sotto tutti i profili che orientano la valutazione al termine delle lezioni; così che possono assumere rilevanza, la frequenza, la partecipazione, il comportamento, l’impegno, etc., dimostrati durante dette attività), e non soltanto l’esito della prova di verifica finale.
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3. L’articolo 8 comma 6, dell’O.M 5 novembre 2007 n. 92, secondo il quale la competenza alla verifica degli esiti nonché alla integrazione dello scrutinio finale appartiene al consiglio di classe nella medesima composizione di quello che ha proceduto alle operazioni di scrutinio finale, non intende limitare la portata della tradizionale regola dell’alternanza membro titolare / membro supplente (nella specie, il Collegio ha giudicato legittimo l’operato del Consiglio di classe, in un caso in cui, alla verifica dei recuperi aveva preso parte il docente titolare, invece del supplente che lo aveva sostituito al momento dello scrutinio finale).
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 372 del 2008, proposto da:
M.C. ed E.S., rappresentati e difesi dall'avv. Federica Pasero, anche domiciliataria in Perugia, viale Indipendenza n. 49;
contro
l’Istituto d’Istruzione Superiore Commerciale e Industriale di Amelia ed il Ministero della Pubblica Istruzione, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, domiciliata per legge in Perugia, via degli Offici, 14;
per l'annullamento
1) del provvedimento di non ammissione dell’alunno Luca Chieruzzi alla classe III dell’Istituto Tecnico Commerciale di Amelia, comunicato con nota prot. 4265/Fp in data 28 agosto 2008;
2) del “verbale dello scrutinio finale per gli alunni con giudizio sospeso” tenutosi in data 28 agosto 2008 dal consiglio della classe II Sez. A dell’Istituto Tecnico Commerciale di Amelia;
3) del “verbale dell’esame finale per gli alunni con giudizio sospeso” tenutosi in data 27 agosto 2008 per la disciplina di “scienza della natura”;
4) del “verbale dello scrutinio finale” tenutosi in data 11 giugno 2008 dal consiglio della classe II Sez. A dell'Istituto Tecnico Commerciale di Amelia;
5) del verbale n. 2 in data 29 aprile 2008 con cui il “dipartimento disciplinare (Scienza della natura, Scienza della Terra, Scienza della Materia, Fisica e laboratorio)” ha approvato la tipologia di prova da predisporre per la verifica del superamento delle carenze che determinano la sospensione del giudizio allo scrutinio di giugno;
6) di ogni altro atto presupposto e/o connesso e/o consequenziale ai suddetti provvedimenti, anche se al momento non conosciuto, ivi compresi i verbali del Collegio dei docenti n. 6 in data 15 maggio 2008 e n. 3 in data 10 dicembre 2007.
Il tutto con ogni e più ampia riserva di ulteriori motivi aggiunti, anche ai sensi dell’art. 1, L. n. 205/2000, e con riserva altresì di risarcimento del danno.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’ Istituto d’Istruzione Superiore Commerciale e Industriale di Amelia;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Pubblica Istruzione;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24/09/2008 il dott. Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Il figlio minore dei ricorrenti durante l’anno scolastico 2007/2008 ha frequentato la II classe dell’Istituto Tecnico Commerciale di Amelia.
All’esito dello scrutinio finale, svoltosi in data 11 giugno 2008, così com’era avvenuto al termine del primo quadrimestre, ha ottenuto una valutazione insufficiente (5/10) nelle materie di francese e scienza della natura; pertanto, il Consiglio di classe, in applicazione di quanto previsto dal decreto ministeriale 3 ottobre 2007, n. 80 e dall’ordinanza ministeriale 5 novembre 2007, n. 92, ha sospeso il giudizio di ammissione all’anno successivo, provvedendo ad individuare gli strumenti di recupero adeguati.
Per la materia di francese è stata disposta la frequenza al corso di recupero organizzato dalla scuola; per scienza della natura, è stato prescelto lo studio personale, sui contenuti del programma indicati in un’apposita scheda.
All’esito dell’esame finale, svoltosi in data 27 agosto 2008, il ragazzo ha superato la prova scritta di francese (con la votazione di 6/10), mentre nella prova scritta di scienza della natura ha ottenuto una votazione “gravemente insufficiente” (3/10).
Nella seduta del 28 agosto 2008, il Consiglio di classe, effettuata la valutazione delle prove scritte, ha deliberato la non ammissione del ragazzo all’anno successivo “in considerazione del permanere di gravi carenze in una delle materie per cui ha avuto la sospensione del giudizio”.
2. I ricorrenti impugnano la non ammissione, unitamente agli atti presupposti, deducendo le censure appresso sintetizzate.
Resiste per l’Amministrazione scolastica l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, controdeducendo puntualmente.
3. Sotto un primo profilo, i ricorrenti sostengono che la votazione insufficiente conseguita in sede di verifica finale, assunta dal Consiglio di classe quale unico presupposto della non ammissione, non poteva di per sé giustificare l’esito negativo del giudizio finale. Tale giudizio, in base all’articolo 8, comma 4, dell’o.m. n. 92/2007, deve infatti avvenire “sulla base di una valutazione complessiva dello studente”. Vale a dire, considerando, anche in quella sede (come già nello scrutinio finale), i principi e i criteri di valutazione previamente individuati, ai sensi dell’articolo 13 dell’o.m. n. 90/2001, dall’istituzione scolastica; in concreto, quelli stabiliti dal Collegio dei docenti in data 15 maggio 2008, recepiti dal Consiglio di classe : “1) Parametri cognitivi relativi a conoscenze, abilità e competenze nelle varie discipline. 2) Parametri formativi che concorrono alla valutazione finale (…): frequenza, partecipazione, comportamento, impegno, metodo di studio, progressione nell’apprendimento”).
3.1. La tesi dei ricorrenti non può essere condivisa, come dimostra la disamina della disciplina attuale alla luce del contesto normativo come si è evoluto negli ultimi anni.
3.1.1. Com'è noto, sino al 1995 vigeva l'antica e generale regola per cui veniva promosso solo lo studente che avesse riportato la sufficienza in ogni singola materia, eventualmente anche in sede di esami "di riparazione".
Il decreto legge n. 253/95, convertito in legge n. 345/1995, ha abolito gli esami di riparazione ed ha modificato il sistema consentendo al consiglio di classe di deliberare la promozione di uno studente anche se questi allo scrutinio finale è risultato insufficiente in una o più materie. Tuttavia occorre intendersi sul senso e sui limiti di questa innovazione.
In effetti, non è stata mai abrogata la disposizione contenuta nell’articolo 193 del t.u. n. 297/1994, secondo la quale «la promozione è conferita agli alunni che abbiano ottenuto voto non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o in ciascun gruppo di discipline». Tanto è vero che nella prassi è stato ideato l’espediente del c.d. “sei rosso”.
A parte questo aspetto formale, non è stato mai introdotto nell’ordinamento (certo non dal d.l. n. 253/95) un supposto principio per cui l’insufficienza riscontrata in una materia (o più) si possa considerare “tamquam non esset”, ossia irrilevante ovvero compensata dai risultati di altre materie. E non è mai stata abolita la necessità di un recupero.
L’abolizione, nel 1995, degli esami “di riparazione” voleva significare, ed ha significato, semplicemente una modifica nei tempi e nei modi della (sempre doverosa) verifica del recupero. Questa non si sarebbe svolta più nella forma tradizionale dell’”esame di riparazione”tenuto immediatamente prima dell’inizio del nuovo anno scolastico, e sarebbe stata differita nel corso di quest’ultimo con modalità rimesse all’autonomia degli organi scolastici.
Correttamente, dunque, nella prassi è invalsa l’espressione “promozione a debito” che è tutt’altra cosa rispetto a quello che in altri campi viene chiamato “condono tombale”. Il concetto di “debito” implica l’obbligo di un adempimento, sia pure futuro, ma non rinviabile all’infinito.
3.1.2. Sicché, anche prima delle ultime modifiche, era insito nel sistema normativo il principio che potesse e dovesse essere “bocciato” lo studente che non avesse “saldato il debito” entro l’anno scolastico immediatamente successivo.
Si può ammettere che, de facto, questo principio sia stato applicato con un certo lassismo e che talune scuole abbiano, sempre de facto, consentito il “trascinamento del debito” da un anno all’altro, ma non era questo lo spirito dell’ordinamento.
3.1.3 Ciò è confermato anche dalla legge n. 1/2007, che ha modificato la disciplina degli esami di stato, dettata dalla legge n. 425/1997.
Com’è noto, la legge del 1997 aveva fra l’altro soppresso il tradizionale giudizio di ammissione agli esami, disponendo che fossero ammessi, di diritto, tutti coloro che avessero frequentato l’ultimo anno di studi. La legge del 2007 ha ripristinato il giudizio di ammissione disponendo che sono ammessi all’esame coloro che non solo abbiano frequentato l’ultimo anno di studi ma altresì «siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».
In sostanza questa disposizione ha confermato, da un lato, che la promozione “a debito” non assolve lo studente dall’obbligo di recupero; e dall’altro lato ha fissato una scadenza ultima ed inderogabile oltre la quale la verifica del “saldo” non può essere più differita (fermo restando che essa, secondo la normativa anteriore, doveva o comunque poteva essere stata già fatta)
3.1.4. La legge n. 1/2007, tuttavia, è andata oltre: essa infatti ha disposto che la verifica del “saldo dei debiti” venga fatta «secondo modalità definite con decreto del Ministro della pubblica istruzione».
Il Ministro ha adempiuto tale previsione con il d.m. n. 80/2007, nel cui preambolo egli afferma di avere «considerato opportuno che il recupero dei debiti venga effettuato entro la conclusione dell'anno scolastico in cui questi sono stati contratti affinché, oltre a sviluppare negli studenti una maggiore responsabilizzazione rispetto ai traguardi educativi prefissati, garantisca la qualità del percorso formativo e la corrispondenza, rispetto agli obiettivi del piano dell'offerta formativa, dei livelli di preparazione raggiunti dalla classe, come prerequisito per la programmazione didattica dell'anno scolastico successivo, favorendo negli studenti stessi un compiuto e organico proseguimento del proprio corso di studi, in coerenza con gli obiettivi formativi specifici per ciascun anno dell'indirizzo seguito».
3.1.5. Coerentemente con questo “considerato”, l’art. 6 del d.m. dispone che «... di norma entro il 31 agosto dell’anno scolastico di riferimento, salvo particolari esigenze organizzative delle istituzioni scolastiche, e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo, il Consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, procede alla verifica dei risultati conseguiti e alla formulazione del giudizio definitivo che, in caso di esito positivo, comporta l’ammissione dell’alunno alla frequenza della classe successiva».
La norma secondaria appare dunque inequivocabile nel senso che non è più possibile la “promozione a debito”, tanto meno il “trascinamento dei debiti” da un anno all’altro.
Ne consegue che se la verifica del recupero, effettuata obbligatoriamente prima dell’inizio delle lezioni del nuovo anno, si conclude negativamente (sia pure per una sola materia) riprende piena applicabilità quella disposizione (mai abrogata) dell’articolo 193 del t.u. n. 297/1994, secondo la quale «la promozione è conferita agli alunni che abbiano ottenuto voto non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o in ciascun gruppo di discipline».
Che è quanto dire che basta l’insufficienza in una sola materia per giustificare e anzi rendere doverosa la bocciatura.
3.1.6. Se si ritenesse diversamente, si otterrebbe un risultato paradossale: lo studente che venisse promosso pur avendo riportato una o più insufficienze non sarebbe più tenuto, diversamente che nel passato, a “saldare il debito” per la ragione che non esiste più la promozione a debito e quindi scompare anche il concetto di un debito da saldare nel nuovo anno scolastico. L’insufficienza, non potendo essere trasformata in debito da saldare sarebbe puramente e semplicemente “condonata”. Ma si è visto che il “condono” era estraneo allo spirito della riforma del 1995 e pertanto deve esserlo, e a maggior ragione, anche allo spirito della riforma del 2007, la quale, come chiaramente detto dal “considerato” del d.m. n. 80/2007, si propone di introdurre maggior rigore e non certo maggiore lassismo.
3.1.7. Così ricostruito il sistema normativo derivante dalla norma primaria (legge n. 1/2007) e da quella secondaria (decreto ministeriale n. 80/2007), ci si deve dar carico dell’interpretazione di quella fonte ulteriormente subordinata che è l’ordinanza ministeriale applicativa, n. 92/2007. E’ evidente che data la sua collocazione nel sistema delle fonti quest’ordinanza non può essere interpretata che in coerenza con le fonti sovraordinate.
La coerenza, tuttavia è piena ed evidente, per quanto riguarda l’articolo 6 dell’ordinanza. Esso prevede che lo scrutinio finale dell’anno scolastico possa portare, per il singolo studente, a tre esiti diversi: la promozione immediata, per chi può essere giudicato sufficiente in tutte le materie; la bocciatura immediata, per coloro che presentino insufficienze non recuperabili nel breve periodo; la “sospensione del giudizio” per coloro le cui insufficienze siano considerate recuperabili nel breve periodo.
La formulazione dell’articolo 8, comma 4, invocato dai ricorrenti, è suscettibile di essere interpretata in modo meno univoco.
Detta disposizione prevede che «Il consiglio di classe, alla luce delle verifiche effettuate secondo i criteri di cui ai precedenti commi, delibera la integrazione dello scrutinio finale, espresso sulla base di una valutazione complessiva dello studente, che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione dello stesso alla frequenza della classe successiva. In tale caso, risolvendo la sospensione di giudizio di cui al comma 1 del precedente articolo, vengono pubblicati all'albo dell'istituto i voti riportati in tutte le discipline con la indicazione ”ammesso“. In caso di esito negativo del giudizio finale, sulla base di una valutazione complessiva dello studente, il relativo risultato viene pubblicato all'albo dell'istituto con la sola indicazione ”non ammesso”».
Il riferimento alla “valutazione complessiva dello studente” non compare altrove, nella disciplina concernente il recupero dei debiti formativi.
Ad esso, potrebbe anche attribuirsi il significato di richiedere una rivalutazione del percorso scolastico complessivo dello studente nell’anno scolastico (è, in sostanza, la tesi dei ricorrenti).
Ma in tale ipotesi, il comma 4 si porrebbe in aperta contraddizione con la disciplina dei debiti formativi e delle attività di recupero, la cui portata è quella esposta ai punti precedenti.
Infatti - riassumendo - da un lato, viene previsto che l’ammissione alla classe successiva richieda, prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico, il raggiungimento di una votazione sufficiente in tutte le materie; che al riscontro di un insufficiente rendimento (anche soltanto in una materia) consegua, nel corso dell’intero anno scolastico, l’attivazione di interventi volti al recupero; che, qualora al termine delle lezioni la votazione sia insufficiente (in misura tale da non comportare direttamente la non ammissione), in sede di scrutinio per le relative materie il giudizio venga sospeso e vengano individuate specifiche modalità di recupero; che, per ciascuna delle materie nelle quali si sia verificata l’insufficienza, venga effettuata una prova di verifica finale dei risultati ottenuti attraverso le attività di recupero. Dall’altro – secondo l’interpretazione in esame – il giudizio finale andrebbe oltre rispetto alla considerazione dell’elemento sopravvenuto, costituito dalle attività di recupero, e finirebbe col risolversi in un riesame dei giudizi già formulati in sede di scrutinio finale; dando luogo ad una valutazione eccedente quella “integrazione” dello scrutinio che la normativa richiede e che discende dalla valutazione delle attività di recupero e delle verifiche relative a quelle materie (e soltanto a quelle) per le quali il giudizio sia stato sospeso.
Pertanto, il riferimento alla “valutazione complessiva” contenuto nel comma 4, deve essere inteso (non nel senso predetto, bensì) nel senso che in sede di integrazione dello scrutinio occorre considerare l’insieme delle attività di recupero (invero, sotto tutti i profili che orientano la valutazione al termine delle lezioni; così che possono assumere rilevanza, la frequenza, la partecipazione, il comportamento, l’impegno, etc., dimostrati durante dette attività), e non soltanto l’esito della prova di verifica finale.
Ciò, tuttavia, con riferimento ad ogni singola materia oggetto della sospensione del giudizio, delle attività di recupero e della verifica finale, senza la possibilità che (in caso, ad esempio, di esito positivo della verifica finale per una materia, e negativo per l’altra) venga operata una compensazione tra le materie da recuperare, che renda irrilevante l’esito negativo in una o più di esse (per la ragione, si ripete, che anche una sola insufficienza preclude l’ammissione alla classe successiva).
3.2. Quanto esposto conduce dunque ad individuare per il comma 4 un significato compatibile con i principi espressi dalla normativa ed altresì coerente con la funzione di attuazione demandata all’ordinanza ministeriale.
Del resto, l’o.m. n. 92/2007 menziona nel preambolo il d.m. n. 80/2007, e concerne le “modalità” di recupero dei debiti scolastici, con ciò confermando che non vi era l’intenzione di modificare alcun principio qualificante espresso dalla normativa vigente, ma soltanto quella di organizzarne l’attuazione concreta.
Occorre pertanto concludere che, nel caso concreto, la valutazione effettuata dal consiglio di classe non è illegittima.
Infatti, poiché le attività di recupero per la materia scienza della natura consistevano (secondo quanto consentito dalla normativa, per quanto si dirà appresso) esclusivamente nello studio personale, la valutazione richiesta non poteva che risolversi nella valutazione dell’esito della prova di verifica finale. Ed il risultato di detta prova appare univoco.
La prova consisteva in un questionario formato da 10 domande a risposta multipla (5 punti ciascuna) e 5 domande a risposta “aperta”, nonché “breve”, dato il limitato spazio a disposizione per la risposta (10 punti ciascuna),
L’alunno ha risposto esattamente a 2 sole domande a risposta multipla, sbagliando le altre 8, ed omettendo di rispondere adeguatamente alle domande a risposta aperta; così ottenendo 10 punti, sui 100 disponibili, e riportando la seguente votazione/giudizio : «10/100 – 3 - Scarsa conoscenza del linguaggio scientifico. Conoscenze frammentarie dei principali argomenti del programma. Scarsa capacità di applicare le conoscenze ai casi concreti. Gravemente insufficiente».
3.3. Può aggiungersi che, dall’esame degli atti, non si evincono elementi di differenza o discontinuità tra detta valutazione e quelle riportate dall’alunno per la materia di scienza della natura nel corso dell’anno scolastico.
Risulta che il profitto del ragazzo sia stato segnalato come insufficiente, anche nella materia delle scienza della natura, fin dal Consiglio di classe del 29 novembre 2007; che nello scrutinio intermedio (I quadrimestre) abbia riportato, tra le cinque insufficienze, anche quella in scienza della natura, così da venire individuato, come intervento della scuola per tale materia, l’ “intervento mirato in classe da parte del docente”; anche nel Consiglio di classe del 31 marzo 2008, veniva ribadita per le scienza della natura la necessità del predetto “intervento mirato” e dello “sportello” (consistente in un attività di recupero pomeridiano svolta dalla scuola per gruppi di studenti aventi carenze in una specifica materia); nel Consiglio di classe del 5 maggio 2008, emergeva che il ragazzo era tra gli allievi i quali non avevano saldato il debito relativo all’anno scolastico precedente, anche in scienza della natura (e, si badi, quest’ultima circostanza sarebbe stata idonea a giustificare una bocciatura anche secondo il sistema anteriore alla riforma del 2007).
Le valutazioni trovano conferma nell’esito delle prove effettuate nel corso dell’anno, che registrano le votazioni di 5, 5, 5, 3, 4, 4, 5 (prove scritte/pratiche) e 4, 6-, 4, 5, 6 (prove orali).
4. Un secondo ordine di censure riguarda la circostanza che alla prova di verifica finale ed al giudizio di non ammissione abbia partecipato, per la materia di scienza della natura, il professore titolare dell’insegnamento, mentre allo scrutinio finale egli era stato sostituito da un supplente, trovandosi assente per malattia.
Ciò, a dire dei ricorrenti, comporterebbe incompetenza e violazione del comma 6, del citato articolo 8 dell’o.m. n. 92/2007, secondo il quale «La competenza alla verifica degli esiti nonché alla integrazione dello scrutinio finale appartiene al consiglio di classe nella medesima composizione di quello che ha proceduto alle operazioni di scrutinio finale. Nel caso in cui le operazioni di verifica e di integrazione dello scrutinio finale abbiano luogo, in via eccezionale, dopo la fine dell'anno scolastico di riferimento, ai componenti il consiglio di classe eventualmente trasferiti in altra sede scolastica o collocati in altra posizione o posti in quiescenza, è assicurato il rimborso delle spese. Al personale docente nominato fino al termine delle lezioni o dell'anno scolastico è conferito apposito incarico per il tempo richiesto dalle operazioni succitate. In ogni caso l'eventuale assenza di un componente del consiglio di classe dà luogo alla nomina di altro docente della stessa disciplina secondo la normativa vigente».
In altre parole, secondo i ricorrenti alla verifica dei recuperi avrebbe dovuto partecipare il supplente che aveva rappresentato il titolare allo scrutinio finale, ancorché la supplenza si fosse ormai conclusa. Ciò per assicurare il principio della “medesima composizione”.
Il Collegio osserva che in realtà la regola generale e tradizionale in questa materia è quella contraria a quella invocata dai ricorrenti.
Nella composizione del consiglio di classe, l’alternanza (o fungibilità) fra l’insegnante titolare della materia e un suo supplente o sostituto pro tempore è stata sempre considerata fisiologica, tanto che non è rara l’evenienza di supplenti nominati con il compito esclusivo di partecipare alle sedute di scrutinio, per far fronte ad una improvvisa assenza del titolare. Ma se è legittimo che, dandosene il caso, partecipi ad una seduta di scrutinio un supplente che al limite potrebbe non avere svolto neanche un giorno d’insegnamento, a maggior ragione è legittimo che in una seduta successiva riprenda il suo posto l’insegnante titolare, ove sia cessato il suo impedimento.
L’ordinanza ministeriale in esame, nella parte in cui sancisce la regola della “medesima composizione” non vuole affatto contraddire questi tradizionali (e ragionevoli) princìpi, e non si riferisce al problema dell’alternanza titolare/supplente, bensì ad un problema diverso, derivante dalla circostanza che le verifiche dei recuperi si svolgono in concomitanza con la fine di un anno scolastico e l’inizio di un altro, o addirittura quando l’anno scolastico nuovo è già formalmente iniziato ancorché non siano iniziate le lezioni. Ora, è ben noto che in tale passaggio molti docenti cambiano classe, o vengono trasferiti, etc., sicché la composizione dei consigli di classe viene notevolmente alterata. E’ questo il problema di cui l’ordinanza si occupa, e lo fa disponendo, ragionevolmente, che per la verifica dei recuperi è competente il consiglio di classe “vecchio”, ossia uscente, e non quello “nuovo”, ossia entrante, e ciò anche se la verifica ha luogo quando il nuovo anno scolastico è già iniziato. A tal fine l’ordinanza dispone che siano comunque riconvocati i professori trasferiti ad altra sede o ad altra posizione o collocati a riposo (eventi tutti che hanno decorrenza dal 1° settembre) avendo in tal caso diritto al rimborso delle spese; e che siano altresì riconvocati (mediante un incarico “ad hoc” e “ad tempus” che implica il diritto alla retribuzione) gli incaricati annuali cessati dal servizio. Si realizza così una “prorogatio” del consiglio di classe, ma ciò non ha nulla a che fare con l’alternanza fra un titolare e il suo supplente. Tanto è vero che l’ordinanza precisa che qualora uno degli aventi titolo risulti assente (ad es. per malattia o altro legittimo impedimento) si procede alla sostituzione secondo le regole ordinarie: disposizione, quest’ultima, che conferma nel modo più lampante che la regola dell’alternanza (fungibilità) titolare/supplente permane.
Alla luce di queste considerazioni, il Collegio non ravvisa alcun vizio per il fatto che alla verifica dei recuperi abbia preso parte il docente titolare, invece del supplente che lo aveva sostituito al momento dello scrutinio finale.
Anche il motivo in esame va dunque respinto.
5. Inoltre, i ricorrenti lamentano che – in violazione degli articoli 1 e 5 del d.m. n. 80/2007, 2, 4 e 6 dell’o.m. n. 92/2007 e dei principi stabiliti nel P.O.F. approvato in data 14 aprile e 15 maggio 2008 - la scuola non abbia predisposto alcuno strumento per eliminare le carenze del ragazzo nella materia scienza della natura, sebbene queste fossero state rilevate già al termine del primo quadrimestre.
In particolare, che non siano stati organizzati corsi di recupero anche per detta materia, e non siano stati indicati né le carenze rilevate nella preparazione, né gli argomenti da affrontare nello studio individuale.
Al riguardo, va sottolineato che lo “studio personale svolto autonomamente”, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, dell’o.m. n. 92/2007, è una delle modalità che la scuola può individuare ai fini del recupero delle materie oggetto di sospensione del giudizio.
La scheda trasmessa ai ricorrenti evidenziava la necessità di integrare la preparazione per tutti gli argomenti del programma, in quanto era stata riscontrata una generale carenza (come evidenziato dai voti riportati).
In ogni caso, anche qualora potesse ravvisarsi un comportamento inadeguato della scuola nel corso dell’anno scolastico, per non aver posto in essere tutte le iniziative di sostegno utili a prevenire l’insuccesso scolastico – ciò che, si ripete, non trova riscontro negli atti – da tale circostanza non deriverebbe l’illegittimità della non ammissione, ma semmai, in via di mera ipotesi, potrebbero derivare responsabilità e conseguenze di tipo risarcitorio.
6. Infine, i ricorrenti contestano le modalità della prova di verifica finale, sostenendo che, in conformità ai programmi ministeriali, avrebbe dovuto essere disposta anche una prova orale.
Il Collegio ritiene sufficiente osservare che nessuna disposizione prevede che la verifica finale debba comprendere una prova orale.
Del resto, una prova scritta come quella effettuata (15 domande con le caratteristiche sopra indicate, in 1 ora), consente allo studente di riflettere, distribuire il tempo a disposizione e correggere eventuali errori, e garantisce così una valutazione della preparazione più attendibile, riducendo l’influenza di fattori contingenti, anche di carattere emozionale. In altri termini, appare tendenzialmente idonea a produrre risultati valutabili in modo più oggettivo e verificabile.
Come sembra essere correttamente avvenuto nel caso in esame.
Del resto, non sono stati contestati il contenuto o la struttura logica delle domande, né la sufficienza del tempo assegnato.
7. In conclusione, il ricorso è infondato e deve pertanto essere respinto.
Le spese possono essere compensate, tenuto conto che al centro della controversia vi sono disposizioni nuove e formulate in termini oggettivamente poco perspicui.
P.Q.M.
Respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 24/09/2008 con l'intervento dei Magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente
Annibale Ferrari, Consigliere
Pierfrancesco Ungari, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/10/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
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