REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 175 del 2008, proposto da:
Giuseppeantonio Cappucci, rappresentato e difeso dagli avv. Fabio Buchicchio e Luca Casiccio, con domicilio eletto presso l'avv. Fabio Buchicchio in Perugia, via Baglioni, 10;
contro
Comune di Assisi in persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall'avv. Tosca Molini, con domicilio eletto presso l'avv. Massimo Minciaroni in Perugia, piazza Italia, 11;
nei confronti di
1) Fiorella Sommaruga, rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Figorilli, con domicilio eletto presso lo stesso in Perugia, via Bontempi N. 1; 2) Donatella Neri, 3) Emanuele Neri, 4) Maurizio Neri, tutti quali eredi di Maria Grazia Ravelli, deceduta in corso di giudizio, rappresentati e difesi dagli avv. Stefania Jasonna, Enrico Romano, con domicilio eletto presso l'avv. Massimo Brazzi in Perugia, via E. Toti, 15 5) Gigliola Sommaruga, 6) Eredi Grillotti Pietro; 7) Paolo Cappucci, 8) Silpa di Carloni Marcella Sas
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento di cui alla nota del Responsabile dello Sportello Unico per ('Edilizia e le Attività Produttive del 12.3.2008 prot. 0010741, notificato il 18 successivo, con la quale è stata rigettata la richiesta di agibilità per alcune porzioni dell'edificio denominato "Albergo Ristorante Villa Cherubino" del 20.7.2007, prot. 31079, nonché di ogni altro atto e provvedimento conseguenziale, presupposto e comunque connesso e/o collegato,
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Assisi in Persona del Sindaco P.T.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Fiorella Sommaruga;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Donatella Neri, Emanuele Neri, Maurizio Neri quali eredi di Maria Grazia Ravelli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 08/10/2008 il Pres. Pier Giorgio Lignani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente sig. Cappucci è comproprietario "pro quota" di un fabbricato denominato "Villa Cherubino" in Comune di Assisi.
Sino agli eventi sismici del 1997, egli esercitava in detto edificio (o parte di esso) un'attività di albergo e ristorante. A seguito degli eventi sismici, l'immobile è stato dichiarato inagibile; successivamente è stato ristrutturato con i contributi pubblici. Al fine di svolgere le varie pratiche inerenti alla ristrutturazione ed al conseguimento dei contributi, tutti i comproprietari (incluso il sig. Cappucci) hanno conferito una procura irrevocabile alla comproprietaria titolare della quota maggiore, la signora Fiorella Sommaruga, attuale controinteressata.
Il ricorrente espone, ora, che tutti i lavori sono stati compiuti; che il fabbricato è perfettamente agibile; e che egli ha interesse a riaprire nei locali originari il suo ristorante (che nel frattempo era stato trasferito in una struttura provvisoria).
Espone, altresì, di aver fatto richiesta al Comune di Assisi del "certificato di agibilità", limitatamente al relativo locale; di aver ricevuto dal Comune reiterati inviti a produrre varia documentazione e di averli ogni volta evasi; infine di aver ricevuto un provvedimento di rigetto della domanda.
2. Il sig. Cappucci impugna il provvedimento di diniego, contestandone la legittimità.
Il Comune di Assisi si è costituito opponendosi all'accoglimento dell'impugnazione.
Il ricorso è stato notificato anche alla signora Fiorella Sommaruga, nonché, in corso di giudizio, a tutti gli altri comproprietari dell'immobile, nella loro (supposta) qualità di controinteressati.
Si sono costituiti la signora Sommaruga, nonché gli eredi della signora Maria Grazia Ravelli, deceduta poco dopo la notifica dell'atto d'integrazione del contraddittorio. I controinteressati costituiti si oppongono all'accoglimento del ricorso. Gli altri soggetti nei confronti dei quali il contraddittorio è stato esteso non si sono costituiti.
3. Il provvedimento impugnato (diniego del certificato di agibilità richiesto dal sig. Cappucci) è motivato unicamente con riguardo all'asserito difetto di legittimazione del richiedente. A quanto pare, il Comune non contesta che, sotto ogni altro profilo, vi siano tutti i presupposti per il rilascio del certificato.
La tesi del Comune è che il certificato di agibilità, conseguente a lavori di nuova costruzione o (come nella specie) di ristrutturazione, possa essere richiesto unicamente dall'intestatario del relativo titolo abilitativo (permesso di costruire ovvero concessione edilizia, autorizzazione, d.i.a.).
Nel caso in esame, osserva il Comune, la concessione edilizia era stata rilasciata a nome della signora Fiorella Sommaruga, quale delegata e rappresentante di tutti gli altri comproprietari, in forza di una "procura irrevocabile". Di conseguenza, solo costei avrebbe titolo a chiedere il certificato di agibilità. Pertanto il comproprietario sig. Cappucci non è legittimato a chiedere il certificato.
4. Il Collegio ritiene che la tesi del Comune sia manifestamente infondata.
Si può prescindere dalla circostanza (pure denunciata dal ricorrente) che in una prima fase della vicenda il Comune ha mostrato di ritenere ammissibile la domanda dell'interessato, tanto è vero che gli ha ripetutamente richiesto documenti integrativi, contestando la sua legittimazione solo nel momento in cui tali richieste erano tutte evase e non vi erano più altre ragioni per ritardare il rilascio del certificato.
La considerazione che al Collegio appare risolutiva è che nessuna disposizione riserva ad un unico soggetto il diritto di chiedere ed ottenere il certificato di agibilità.
Le disposizioni invocate dal Comune (t.u. n. 380/2001, artt. 24 e 25; legge regionale n. 1/2004, artt. 29, comma 4, e 30, comma 1) dicono che l'intestatario del titolo edilizio «è tenuto» a chiedere il certificato di agibilità. Ma ciò non significa che altri non possano farlo, volendo.
Sulla differenza fra una norma che impone un obbligo e una che attribuisce una facoltà non sembra il caso di soffermarsi.
5. Conviene sottolineare che qui si discute di un "certificato" e non di un titolo abilitativo (concessione, autorizzazione, licenza, permesso di costruire, etc.).
Il titolo abilitativo è personale, il certificato di agibilità è impersonale.
Il titolo abilitativo amplia la sfera giuridica dell'intestatario attribuendogli il potere di compiere una determinata attività. Esso dunque non può essere conferito che ad un soggetto ben individuato: non sono concepibili licenze e concessioni "in bianco" ovvero "al portatore", e non è possibile che il titolo conferito ad un soggetto sia utilizzato da un altro (salvo il caso di voltura). Del pari non è possibile che si rilascino più titoli abilitativi, con lo stesso oggetto, a più persone; semmai si può intestare il titolo congiuntamente a più persone, ferma restando la sua unicità.
Invece un certificato, per definizione, si limita ad attestare una situazione oggettiva (nel caso del certificato di agibilità «attesta che l'opera realizzata corrisponde al progetto comunque assentito..... nonché attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità degli edifici, di risparmio energetico e di sicurezza degli impianti negli stessi installati»). Pertanto non ha, propriamente parlando, un "intestatario", se con questa parola s'intende il soggetto che è l'unico legittimato ad avvalersene. Al contrario, una volta che il certificato sia stato emesso - e con ciò l'amministrazione abbia espresso il suo giudizio circa l'agibilità dell'edificio - può validamente avvalersene chiunque, a qualsiasi titolo, possa o voglia utilizzare l'edificio stesso.
Ne consegue che il certificato può (deve) essere rilasciato a chiunque - o quanto meno a chiunque abbia un interesse giuridicamente apprezzabile. E nulla vieta, dal punto di vista concettuale, che venga rilasciato reiteratamente, qualora vi sia una molteplicità di richieste (fermo restando, come già detto, che una volta emesso i suoi effetti sono erga omnes).
Ciò a maggior ragione in quanto, com'è ovvio, il rilascio del certificato lascia impregiudicata ogni altra possibile questione, vuoi di diritto privato, vuoi di diritto pubblico, in merito al diritto del richiedente di occupare l'immobile ed alla liceità dell'uso che voglia farne.
6. Nel caso in esame, è chiaro che il ricorrente - pur non identificandosi con il soggetto "tenuto" a richiederlo - ha un interesse giuridicamente apprezzabile ad ottenere il certificato. Lo ha, primo, in quanto comproprietario (non importa di quale quota) e, comunque, detentore; e, secondo, in quanto titolare (come è ragionevole supporre, visto che nessuno glielo contesta) della licenza ad esercitare l'attività di ristorazione in quella ubicazione (legge n. 287/1991).
Il fatto poi che taluno degli altri comproprietari contesti - sul piano privatistico - che l'attuale ricorrente abbia il diritto di occupare quella porzione dell'immobile, o comunque di usarla per gestirvi un ristorante e/o un albergo, è un problema che dovrà essere risolto in altra sede ma è del tutto estraneo al procedimento amministrativo di rilascio del certificato di agibilità, nonché al presente giudizio e alla stessa giurisdizione di questo Tribunale.
E' pure estranea al presente giudizio la questione se sia suscettibile di sanzione il comportamento di chi, essendo "tenuto" a chiedere il certificato di agibilità, ha omesso di farlo
7. In conclusione, il ricorso dev'essere accolto, con l'annullamento dell'atto impugnato.
Ne consegue che il ricorrente può avvalersi del silenzio-assenso formatosi in base all'art. 30 della legge regionale umbra n. 1/2004 - tanto più che il Comune, a parte l'asserito difetto di legittimazione, non ha rappresentato altre cause ostative, né con il preavviso di rigetto, né con l'atto impugnato, né con le difese giudiziali; e che in buona sostanza nessuno nega che l'immobile abbia riacquistato, da anni, la piena ed effettiva agibilità.
Le spese del giudizio debbono essere liquidate in favore del ricorrente, ma pare equo porle a carico solamente del Comune, non avendo i controinteressati concorso all'emanazione dell'atto impugnato.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale accoglie il ricorso annullando, per quanto di ragione, l'atto impugnato. Condanna il Comune di Assisi al pagamento delle spese legali in favore del ricorrente liquidandole in Euro 4.000 oltre agli accessori di legge ed alle spese successive che occorrano.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 08/10/2008 con l'intervento dei Magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente, Estensore
Annibale Ferrari, Consigliere
Carlo Luigi Cardoni, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/10/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)