REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 199/2002 proposto da
D. C. rappresentato e difeso dagli avv.ti Marzio Vaccari e Francesco Salvatori con domicilio eletto presso il primo difensore in Perugia, Via Baglioni n. 10
CONTRO
il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, ed ex lege domiciliato in Perugia, Via degli Offici n. 14;
per l’ annullamento
ricorso principale:del provvedimento di congedo assoluto del Reparto Sanità “Centauro” notificato al ricorrente il 31 gennaio 2002 con decorrenza 7 novembre 2001 nonché di tutti gli atti collegati, connessi, conseguenti, compresa la Direttiva dell’Ispettorato Logistico dell’Esercito – Dipartimento di Sanità e Veterinaria – del 13 aprile 2000 prot.n. 477745/41.2/1-0-150
e in ogni caso per l’accertamento del diritto
al risarcimento del danno del ricorrente in virtù dell’illegittimo provvedimento impugnato
motivi aggiunti: del provvedimento del Ministero della Difesa – Dir. Gen. per il Personale Militare – DGPM/1/3/1809 datato 31 maggio 2002 e notificato al ricorrente in data 7 giugno 2002 con il quale il medesimo ricorrente veniva escluso dal concorso per titoli a 5475 posti di volontario di truppa in servizio permanente dell’Esercito nonché di tutti gli atti collegati, connessi, conseguenti
ed in ogni caso per l’accertamento del diritto
al risarcimento del danno del ricorrente in virtù dell’illegittimo provvedimento impugnato.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Data per letta alla pubblica udienza del giorno 10 gennaio 2007 la relazione del Dott. Carlo Luigi Cardoni e uditi i difensori delle parti come da verbale
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto:
FATTO E DIRITTO
1- Con il provvedimento oggetto del ricorso principale il ricorrente, Caporal Maggiore dell'Esercito in ferma breve triennale, è stato congedato per inabilità fisica giacchè ritenuto affetto da ipertiroidismo.
Con l'atto impugnato con i motivi aggiunti, il ricorrente stesso è stato poi escluso dal concorso per titoli a 5475 posti di volontari di truppa in servizio permanente nell'Esercito poiché ritenuto non idoneo dal punto di vista sanitario in virtù dell’ infermità che aveva già provocato il congedo.
Nel ricorso si formulano articolate censure di eccesso di potere e violazione di legge sostenendo, in estrema sintesi, che il provvedimento di congedo era stato adottato senza il previo interpello della Commissione Medica di seconda istanza ed in base ad accertamenti clinici insufficienti.
Tali vizi affliggerebbero in via derivata il provvedimento di non ammissione al concorso.
Si chiede anche il risarcimento del danno.
L'Amministrazione si è costituita in giudizio.
2- Il Tribunale ha disposto accertamenti istruttori con Decreto Presidenziale 2 maggio 2003 n. 14 e con Ordinanza Collegiale 23 giugno 2004 n. 21.
Da detti accertamenti (relazione del 13 maggio 2003), in primo luogo, è emerso che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il provvedimento di congedo venne adottato dopo la conferma del giudizio dell'Organo di primo grado (Centro Militare di Medicina Legale di Roma) e il fatto non è stato smentito.
3- In secondo luogo, il Direttore del Dipartimento di Medicina Interna dell'Università degli Studi di Perugia, incaricato dell'istruttoria con la citata Ordinanza Collegiale n. 21/2004, ha stabilito (relazione del 10 settembre 2004) che “Gli accertamenti clinici svolti sul ricorrente di per sé non sono stati idonei per definire la natura patogenetica dell’affezione e per documentare l'eventuale guarigione o persistenza della malattia.”
È stata anche esattamente indicata la procedura diagnostica che sarebbe stata necessaria per giungere ad una diagnosi meditata e risolutiva.
Il Tribunale non ha alcuna ragione per discostarsi dall’esito degli accertamenti.
4- Invero, non persuadono le controdeduzioni dell'Ispettorato Logistico dell'Esercito (nota del primo dicembre 2004 n. 112978).
Difatti, diversamente da quanto detto Organo sembra ritenere, non si trattava qui d’effettuare una nuova valutazione medico legale della patologia, ma soltanto di verificare la congruità del procedimento diagnostico, in base ai criteri tecnici normalmente accettati.
Del pari non è rilevante, ai fini che qui interessano, il fatto, invero non controverso, che il ricorrente fosse realmente affetto dalla patologia in discorso al momento della diagnosi formulata dagli Organi Militari. Perché si potesse legittimamente procedere al congedo assoluto sarebbe stato necessario accertare, invece, che quella patologia fosse permanente o, comunque, non guaribile antro il tempo massimo del congedo per malattia.
Per vero, solo nel caso di malattia permanente è logico formulare un giudizio d’inidoneità che comporta la risoluzione del rapporto di servizio.
Orbene, un procedimento diagnostico insufficiente, quale è stato riconosciuto quello adottato nella fattispecie, non consente di formulare un giudizio di tale gravità con la ponderatezza imposta sia dai doveri di buona amministrazione statuiti dall'art. 97 Cost., sia dalla elevata rilevanza delle conseguenze del giudizio stesso.
5 - Il ricorso dev’essere pertanto accolto con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.
6. Per quanto riguarda le conseguenze giuridiche di tale annullamento, si deve distinguere fra quelle che si riferiscono al primo degli atti impugnati, e quelle che si riferiscono al secondo. Il primo ha prodotto la risoluzione (illegittima) del rapporto d’impiego in corso; il secondo invece solo la mancata ammissione ad una procedura selettiva di esito obiettivamente incerto. Nel primo caso, vi era una posizione giuridica consolidata, nel secondo una mera aspettativa.
Il tutto va considerato alla luce delle risultanze dell’accertamento istruttorio disposto da questo Tribunale. Come già si è accennato, il verificatore incaricato non ha positivamente accertato (e non era suo compito farlo) se il ricorrente fosse attualmente idoneo al servizio, ma si è limitato a stabilire che gli accertamenti effettuati dagli organi della Sanità militare erano incompleti, con particolare riferimento al problema del carattere permanente o meno di quella patologia la cui manifestazione è, per il resto, incontroversa.
7. Ora, per quanto riguarda la risoluzione del rapporto d’impiego in corso, l’accertata illegittimità del relativo provvedimento comporta, come logica conseguenza, il diritto alla restitutio in integrum ossia reintegrazione nel rapporto “ora per allora”.
Ne consegue il diritto del ricorrente alla corresponsione degli emolumenti arretrati ed il riconoscimento di ogni altro beneficio (economico e non economico) inerente alla prestazione del servizio, con la fictio iuris che esso sia stato effettivamente prestato per l’intero periodo triennale nelle condizioni e nelle modalità previste.
Sui compensi arretrati saranno calcolati gli interessi nonché, nei limiti di legge, la rivalutazione monetaria.
Per quanto riguarda il primo degli atti impugnati (congedo e cessazione della ferma triennale) non si ravvisano danni ulteriori suscettibili di risarcimento.
8. Altra questione è quella delle conseguenze dell’annullamento dell’atto impugnato con i motivi aggiunti, vale a dire l’esclusione dal concorso per titoli a 5475 posti di volontari di truppa in servizio permanente nell'Esercito.
Qui non si discute più della (illegittima) risoluzione di un rapporto d’impiego in atto, bensì della perdita di mere aspettative.
Tali aspettative erano (e sono) soggette ad una duplice incertezza. La prima incertezza riguarda l’esito stesso del concorso: vero è che si trattava di un concorso per titoli, ma il ricorrente, nel suo atto d’impugnazione (motivi aggiunti) non ha dato elementi che possano far ritenere più o meno probabile una sua utile collocazione in graduatoria, in relazione all’entità dei titoli da lui posseduti.
La seconda incertezza riguarda il possesso dell’idoneità fisica, visto che, come già detto, le verificazioni istruttorie hanno lasciato impregiudicato questo punto.
9. Ciò premesso, il Collegio ritiene che l’effettività della tutela giurisdizionale spettante al ricorrente sia da perseguire mediante una parziale rinnovazione del procedimento, secondo le prescrizioni che seguono.
Innanzi tutto, l’Amministrazione militare dovrà procedere alla valutazione “ora per allora” dei titoli presentati dal ricorrente, onde stabilire il punteggio concorsuale a lui spettante, e la relativa collocazione in graduatoria.
Nell’ipotesi che risulti un punteggio sufficiente per una utile collocazione in graduatoria, l’Amministrazione militare dovrà procedere ad una nuova valutazione dell’idoneità fisica, riferita allo stato attuale. Qualora tale valutazione abbia esito positivo, il ricorrente dovrà essere assunto in servizio, sul primo posto che risulti vacante e con decorrenza retroattiva (ai soli fini giuridici e non economici) dal momento in cui sarebbe stato assunto se non fosse stato escluso al concorso.
Non si ravvisano gli estremi per il risarcimento di danni ulteriori.
Beninteso, se l’una o l’altra delle due valutazioni avrà esito sfavorevole al ricorrente, nulla sarà dovuto.
10. In conclusione, il ricorso va accolto nei sensi e nei limiti sopra precisati. Saranno a carico dell’Amministrazione soccombente le spese legali della controparte, come liquidate in dispositivo, nonché quelle per la verificazione istruttoria, che il Collegio si riserva di liquidare con separato provvedimento, a domanda, qualora non vi sia accordo fra la parte obbligata e l’avente diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo dell'Umbria accoglie il ricorso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese legali in favore della controparte, liquidandole in Euro 2.000 oltre agli accessori di legge ed alle spese successive che occorrano; nonché al pagamento delle spese d’istruttoria, con le modalità di cui in motivazione.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia, nelle camere di consiglio del 10 gennaio 2007 e del 9 luglio 2008 con l'intervento dei signori:
Avv. Pier Giorgio Lignani - Presidente
Avv. Annibale Ferrari - Consigliere
Dott. Carlo Luigi Cardoni - Consigliere, estensore