T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE I - Sentenza 28 ottobre 2008 n. 18797
Pres. A. Guida, est. P. Corciulo
Ente d’Ambito Ottimale Napoli Volturno (Avv. R. Marone) c. Comune di Pozzuoli (N.C.) |
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Opere Pubbliche – Gestione servizio idrico integrato in Campania – Legge Regionale n. 14/97 – Competenza dell’Ente di ambito (ATO ) – Sussiste - Fattispecie
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Ai sensi dell’art. 12, comma primo della Legge Regione Campania 21 maggio 1997, n. 14, dal momento della costituzione dell'Ente di ambito tutte le funzioni in materia di servizi idrici dei comuni e delle province consorziati sono esercitate dall'Ente di ambito medesimo, restando sottratta agli enti territoriali partecipanti al consorzio obbligatorio l'esercizio di un potere diretto sugli impianti e la possibilità di incidere, con propria autonoma delibera, sulla gestione del servizio (1): nella fattispecie il TAR ha accolto il ricorso avverso l’annullamento del bando di gara per l’affidamento del servizio idrico integrato per incompetenza del Comune convenuto a procedere all’affidamento della gara de quo, trattandosi di competenza propria dell’ATO.
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(1) cfr. TAR Campania Napoli I Sezione 17 giugno 2008 n. 5968; TAR Campania, Napoli, I, 29.12.2005, n. 20674 |
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA
NAPOLI - PRIMA SEZIONE
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nelle persone dei Signori: ANTONIO GUIDA Presidente; PAOLO CORCIULO Consigliere, estensore; CARLO DELL’OLIO Referendario
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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Sul ricorso n. 4952/2008 proposto da
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Ente d’Ambito Ottimale Napoli Volturno in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall’Avvocato Riccardo Marone con domicilio eletto presso quest’ultimo in NAPOLI, via Cesario Console n. 3;
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contro
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Comune di Pozzuoli in persona del Sindaco p.t. non costituito in giudizio;
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per l'annullamento, previa sospensione
- del bando di gara indetto con determinazione dirigenziale in data 20 maggio 2008 n. 741, avente ad oggetto l’affidamento della gestione del ciclo integrato delle acque, i lavori di adeguamento delle rete idrica e fognaria, nonché la progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento della rete idrica e fognaria comunale;
- di tutti gli atti connessi preliminari e conseguenti, ivi compreso il disciplinare di gara di cui al bando impugnato.
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Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Udito il relatore Consigliere Paolo Corciulo;
Uditi alla camera di consiglio del 22 ottobre 2008 gli avvocati di cui al relativo verbale;
Letto l’art. 9 della legge n. 205/2000;
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FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
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Il Comune di Pozzuoli con determinazione dirigenziale n. 741 del 3 20 maggio 2008 indiceva una gara per l’affidamento dell’appalto misto del servizio idrico integrato per la durata di sei anni e per la progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori di adeguamento della rete idrica e di quella fognaria da concludersi entro tre anni.
Tale provvedimento veniva impugnato innanzi a questo Tribunale dall’Ente d’Ambito Ottimale Napoli Volturno che ne chiedeva l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari, deducendo l’incompetenza del Comune a procedere all’affidamento del servizio idrico, trattandosi di competenza propria dell’ATO, nonché rilevando la mancanza di una previa deliberazione di indirizzo da parte del Consiglio Comunale in materia di organizzazione del servizio.
Il Comune di Pozzuoli non si costituiva in giudizio.
Alla camera di consiglio del 22 ottobre 2008, fissata per la trattazione della domanda cautelare, il Tribunale tratteneva la causa per la decisione di merito sussistendo tutti i presupposti per una decisione in forma semplificata.
Il primo motivo di ricorso è fondato.
Invero, costituisce costante orientamento della Sezione, anche recente, da cui il Collegio non ritiene di discostarsi quello secondo cui in base all'art. 12, comma primo della legge Regione Campania 21 maggio 1997, n. 14, dal momento della costituzione dell'Ente di ambito tutte le funzioni in materia di servizi idrici dei comuni e delle province consorziati sono esercitate dall'Ente di ambito medesimo, restando sottratta agli enti territoriali partecipanti al consorzio obbligatorio l'esercizio di un potere diretto sugli impianti e la possibilità di incidere, con propria autonoma delibera, sulla gestione del servizio (TAR Campania Napoli I Sezione 17 giugno 2008 n. 5968; TAR Campania, Napoli, I, 29.12.2005, n. 20674).
Pertanto, sia il bando che il disciplinare di gara devono ritenersi illegittimi, non essendo il Comune di Pozzuoli competente ad adottare provvedimenti volti all’affidamento del servizio idrico integrato, il conseguente l’annullamento dovendo ritenersi relativo a tutta la lex specialis e così anche ai lavori di adeguamento, in considerazione della natura mista dell’appalto e della funzione meramente accessoria di questi ultimi alla stregua dei criteri di cui all’art. 14 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale I Sezione
- accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato ;
- spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
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Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 22 ottobre 2008 dai Magistrati
Antonio Guida Presidente
Paolo Corciulo Consigliere, estensore
Carlo Dell’Olio Referendario
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