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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE V - Sentenza 24 ottobre 2008 n. 18136
Pres. A. Onorato, est. G. Nunziata
S. Leone (Avv.ti R. Elio e P. Caruso) c. Comune di Napoli (Avv.ti G. Tarallo, B. Accattatis C. d'Oranges, A. Andreottola, E. Carpentieri, B. Crimaldi, A. Cuomo, A. Furnari, G. Pizza, A. Pulcini, B. Ricci e G. Romano) c. Regione Campania (Avv. S. Colosimo) c. M. Castaldo (Avv.ti A. Abbamonte e A. Chiosi)


1. Autorizzazioni e concessioni – Trasferimento di farmacia – Nell’ambito della stessa zona di competenza – Discrezionalità della P.A. a concedere o negare l’autorizzazione – Limiti – Sussistono.

 

2. Autorizzazioni e concessioni – Farmacie – Trasferimento - Distanze ex art. 1 della legge n. 475/1968 – Criteri di localizzazione – Valutazione dell'esigenza preminente di garantire il servizio agli abitanti della zona - Necessità – Sussiste

 

3. Autorizzazioni e concessioni – Farmacie – Trasferimento – Art. 1 L. 475/1968 – Applicazione automatica – Non Sussiste – Ragioni

 

4. Autorizzazioni e concessioni – Farmacie – Trasferimento – Diniego – Motivazione - Mancato rispetto della distanza minima ex art. 1 L. 475/1968 –– Illegittimità – Sussiste - Nel caso nella precedente esercizio nel caso in cui già nella precedente ubicazione l’esercizio farmaceutico non rispettava la distanza di mt. 200.

1. La facoltà del titolare di esercizio farmaceutico di scegliere l'ubicazione dell'esercizio all'interno della sede, ossia zona, di competenza, costituisce espressione dei generali diritti di libertà dell'iniziativa economica e dell'esercizio della professione, ancorché subordinata all'autorizzazione dell'autorità competente la quale, ove non sussistano cause ostative al rilascio dell'autorizzazione, non può negarla, non competendole un apprezzamento delle ragioni per le quali il farmacista sceglie una sede anziché un'altra (1).

 

2. In tema di distanze tra le farmacie l'articolo 1 della legge n. 475/1968 (Norme concernenti il servizio farmaceutico) prevede, fra l'altro, che chi intende trasferire una farmacia in un altro locale nell'ambito della sede per la quale fu concessa l'autorizzazione deve farne domanda all'autorità sanitaria competente per territorio e che, in ogni caso, ogni nuovo esercizio di farmacia deve essere situato ad una distanza dagli altri non inferiore a 200 metri e comunque in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona. In sostanza, tale norma stabilisce che in sede di istituzione di una farmacia, oltre a considerare il numero degli abitanti, si deve pur sempre, nella localizzazione (anche per trasferimento) e nella determinazione dell'ambito territoriale delle circoscrizioni, tenere conto dell'esigenza preminente di garantire il servizio agli abitanti della zona (2).

 

3. L’art. 1 della Legge 475/1968, il quale prevede distanze minime tra farmacie non può trovare applicazione automatica, in quanto ogni diversa distribuzione deve tener conto dell’assetto attuale delle farmacie sul territorio (3).

 

4. Il mancato rispetto della distanza minima dei duecento metri tra soglia e soglia delle farmacie non rileva e non è ostativo al trasferimento della farmacia nei nuovi locali, qualora già nella precedente ubicazione l’esercizio farmaceutico fosse collocato a distanza inferiore ai duecento metri, ed a maggior ragione l’eventuale diniego al trasferimento sarebbe illegittimo quando la nuova sistemazione viene a comportare l’allontanamento degli esercizi (4)

 

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(1) cfr. T.A.R. Calabria, Catanzaro, II, 6.5.2005, n.763; Cons. Stato, IV, 7.3.1994, n. 217;
(2) T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, I, 25.10.2006, n. 2816;
(3) T.A.R. Campania, Napoli, I, 22.6.2000, n. 2408;
(4) T.A.R. Puglia, Bari, I, 4.4.2005, n.1357


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA
SEDE DI NAPOLI – V^ SEZIONE

 

composto dai Signori Magistrati: - ANTONIO ONORATO Presidente; - OBERDAN FORLENZA Consigliere; - GABRIELE NUNZIATA Primo Referendario Estensore

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sui ricorsi riuniti nn.7191-10601/1999 R.G. proposti dal

 

Sig. Leone Stefano, rappresentato e difeso dall’Avv. Elio R. P. Caruso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli, Via P. Castellino n. 141;

 

CONTRO

 

Comune di Napoli in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso Avv. Giuseppe Tarallo, Barbara Accattatis Chalons d’Oranges, Antonio Andreottola, Eleonora Carpentieri, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza, Anna Pulcini, Bruno Ricci e Gabriele Romano ed elettivamente domiciliato in Piazza S. Giacomo presso l’Avvocatura Municipale;

 

E

 

Regione Campania in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Salvatore Colosimo ed elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura Regionale in Napoli, Via S. Lucia n.81;

 

E

 

Castaldo Marianna, rappresentata e difesa dagli Avv. Andrea Abbamonte e Augusto Chiosi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Napoli, Via Palepoli n.20;

 

PER L’ANNULLAMENTO
Quanto al ricorso n.7191/1999:
previa sospensione, del provvedimento del Comune di Napoli n.134/R del 20/4/1999 di autorizzazione dell’apertura da parte della contro interessata della farmacia in Piazza Largo al Mercato n.3;
Quanto al ricorso n.10601/1999:
del provvedimento della Regione Campania n.13633 del 2/9/1999 di autorizzazione dell’apertura da parte della contro interessata della farmacia in Piazza Largo al Mercato n.3;

 

Visti i ricorsi con i relativi allegati e le relazioni tecniche;
Viste le costituzioni del Comune con deposito di documentazione;
Viste le costituzioni con memoria della Regione Campania;
Viste le costituzioni con memoria e documentazione della controinteressata;
Vista l’ordinanza di questo Tribunale n.3942 del 1999, quale resa sul ricorso n.7191/1999, di rigetto della domanda di sospensione;
Viste le memorie depositate da parte ricorrente;
Viste le memorie depositate dal Comune di Napoli;
Viste le memorie depositate dalla controinteressata;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il Primo referendario Gabriele Nunziata per la pubblica udienza del 23 ottobre 2008, ed ivi uditi gli Avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 

F A T T O

 

Quanto al ricorso 7191/1999:
Espone in fatto l’odierno ricorrente di essere proprietario e gestore dell’omonima farmacia alla Via Lavinaio n.161 e di essere venuto a conoscenza, attraverso la nota impugnata, del parere favorevole rilasciato al trasferimento della farmacia della controinteressata Castaldo Marianna da Via G. Savarese n.75 a Piazza Largo al Mercato n.3, a distanza notevolmente ravvicinata e comunque inferiore a 200 metri dal luogo in cui è ubicata la farmacia di parte ricorrente.
Quanto al ricorso 10601/1999:
Richiamate le circostanze di cui al precedente ricorso, espone in fatto il ricorrente che, con il provvedimento impugnato, la Regione Campania ha autorizzato il trasferimento della farmacia della controinteressata Castaldo Marianna da Via G. Savarese n.75 a Piazza Largo al Mercato n.3.
Il Comune si è costituito depositando documentazione, mentre la Regione Campania ha sottolineato che il suo unico adempimento era di richiedere al Comune la verifica dell’esatta distanza; la controinteressata ha evidenziato l’infondatezza del ricorso anche perché la precedente ubicazione era a distanza ancora inferiore rispetto alla farmacia del ricorrente.
Alla pubblica udienza del 23 ottobre 2008 le cause sono state chiamate e trattenute per la decisione, come da verbale.

 

D I R I T T O

 

1.Con i ricorsi in esame il ricorrente lamenta la violazione dell’art.1 della Legge n.475/1968 ed il travisamento dei fatti.

 

2. Il Collegio ritiene preliminarmente di disporre la riunione dei ricorsi attesa la connessione oggettiva e soggettiva.

 

3. Ancora in via preliminare occorre muovere dal dato normativo, ossia dall’art. 1 della Legge n.475/1968 come modificato dall'art. 1 della Legge n.362/1991, per cui “Chi intende trasferire una farmacia in un altro locale nell'ambito della sede per la quale fu concessa l'autorizzazione deve farne domanda all'autorità sanitaria competente per territorio. Tale locale, indicato nell'ambito della stessa sede ricompresa nel territorio comunale, deve essere situato ad una distanza dagli altri esercizio non inferiore a 200 metri”.

 

3.1 Naturalmente occorre stabilire quali siano i margini di discrezionalità attribuiti alla Autorità sanitaria per concedere o negare il trasferimento di sede, nonché l'interesse pubblico alla luce del quale esercitare la discrezionalità stessa: la giurisprudenza sul punto afferma che “La facoltà del titolare di esercizio farmaceutico di scegliere l'ubicazione dell'esercizio all'interno della sede, ossia zona, di competenza, costituisce espressione dei generali diritti di libertà dell'iniziativa economica e dell'esercizio della professione, ancorché subordinata all'autorizzazione dell'autorità competente la quale, ove non sussistano cause ostative al rilascio dell'autorizzazione, non può negarla, non competendole un apprezzamento delle ragioni per le quali il farmacista sceglie una sede anziché un'altra” (cfr. T.A.R. Calabria, Catanzaro, II, 6.5.2005, n.763; Cons. Stato, IV, 7.3.1994, n.217). L'Autorità sanitaria dovrà pertanto, nell'attribuire o negare l'autorizzazione al trasferimento, valutare se il trasferimento sia concretamente conciliabile con la possibilità di fruizione del servizio da parte degli abitanti residenti nella sede, ma nel fare ciò dovrà tenere presente una presunzione di idoneità di tutte le ubicazioni possibili all'interno del comune o della zona potendo fare riferimento, in caso di rigetto dell'autorizzazione, solo alla situazione oggettiva del locale che renda lo stesso eventualmente inidoneo.
In altri termini, non solo in sede di elaborazione della pianta organica, ma anche in sede di localizzazione conseguente a trasferimento, si deve tenere conto dell'interesse preminente degli abitanti della zona : la localizzazione e la determinazione dell'ambito territoriale delle circoscrizioni non può dunque assolutamente prescindere dall'esigenza preminente di garantire il servizio agli abitanti della zona (T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, I, 25.10.2006, n.2816).

 

4. Nella fattispecie in esame il Collegio osserva che alla controinteressata venne inizialmente assegnata la sede farmaceutica, contrassegnata dal n.125 della pianta organica del Comune di Napoli, alla Via G. Savarese n.75 nell’ambito della circoscrizione territoriale di sua spettanza; a seguito di sua istanza di trasferimento, le vennero rilasciati i pareri contemplati dalla normativa vigente al fine del trasferimento nella sede di Piazza Largo al Mercato n.3, autorizzato definitivamente con il provvedimento della Regione Campania oggetto di impugnazione con il ricorso n.10601/1999. Parte ricorrente, titolare di farmacia in Via Lavinaio n.161, civico rientrante nel comprensorio della sede n.125 pur essendo affidatario della sede farmaceutica n.123, si duole della circostanza che la nuova sede sarebbe situata a distanza notevolmente ravvicinata, e comunque inferiore a 200 metri dal luogo in cui è ubicata la farmacia di parte ricorrente.

 

4.1 Ora, non va intanto ignorato che la sopracitata disposizione di cui all’art.1 della Legge n.475/1968 in tema di distanza tra le farmacie non può trovare applicazione automatica, in quanto ogni diversa distribuzione deve tener conto dell’assetto attuale delle farmacie sul territorio (T.A.R. Campania, Napoli, I, 22.6.2000, n.2408); inoltre non può essere trascurato, per come esibito agli atti di giudizio e non contestato da parte ricorrente, che la distanza tra la prima ubicazione della farmacia della controinteressata e quella del ricorrente (ml.165) era sicuramente inferiore a quella intercorrente tra quest’ultima ed il nuovo locale (ml.175).
Anche a voler tacere che la misura della via pedonale tra soglia e soglia dalla farmacia di parte ricorrente a quella della controinteressata sarebbe superiore ai m.l. duecento, la giurisprudenza (T.A.R. Puglia, Bari, I, 4.4.2005, n.1357) sul punto ha significativamente affermato che il mancato rispetto della distanza minima dei duecento metri tra soglia e soglia delle farmacie non rileva e non è ostativo al trasferimento della farmacia nei nuovi locali, qualora già nella precedente ubicazione l’esercizio farmaceutico fosse collocato a distanza inferiore ai duecento metri, ed a maggior ragione l’eventuale diniego al trasferimento sarebbe illegittimo quando la nuova sistemazione viene a comportare l’allontanamento degli esercizi.

 

4.2 Ciò comporta la constatazione dell’infondatezza delle censure quali dedotte da parte ricorrente, atteso che anche il definitivo provvedimento adottato dalla Regione Campania, nel senso di autorizzare il trasferimento dell’esercizio farmaceutico in contestazione nei nuovi locali, ha dato atto che risultano soddisfatte le esigenze degli abitanti della zona e che è stata espletata la prescritta istruttoria, tutto ciò per tacere di ogni questione circa la sussistenza di un effettivo interesse all’azione giudiziale da parte del ricorrente.

 

5. Sulla base di tali premesse i ricorsi in argomento, previa riunione, devono essere rigettati.
Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese processuali.

 

P.Q.M.

 

Il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA – Sede di Napoli – V^ Sezione – previa riunione rigetta i ricorsi come in epigrafe proposti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

 

Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 23 ottobre 2008.



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