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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE V - Sentenza 28 ottobre 2008 n. 18879
Pres. A. Onorato, est O. Forlenza
R. D'Angerio (Avv. G. Castelluccio) c. Comune di Serino (Avv. G. Corporente)


Giurisdizione e competenza – Risarcimento del danno – A causa di comportamenti della P.A. – Violazione di diritti soggettivi – Competenza del A.G.O. – Sussiste – Fattispecie.

Nelle controversie proposte per ottenere il risarcimento del danno derivante da comportamenti della pubblica amministrazione, senza che venga impugnato alcun provvedimento amministrativo (e quindi si instaura una controversia afferente a diritti soggettivi senza alcuna connessione con l’esercizio di potere amministrativo), tale controversia non rientra nella giurisdizione amministrativa, afferendo essa più propriamente alla giurisdizione del giudice ordinario (1) (Nella fattispecie il TAR ha declinato la propria giurisdizione a favore di quella ordinaria dal momento che la domanda proposta dalla ricorrente era limitata al riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni derivanti dall’occupazione illegittima delle aree di proprietà).

 

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(1) Corte Cost., 6 luglio 2004 n. 204 e 28 luglio 2004 n. 281; Cass. Sez. Un., ord. 13 giugno 2006 n. 13659


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
sez. V

 

composto dai signori: dott. Antonio Onorato, Presidente; dott. Oberdan Forlenza, Consigliere rel.; dott. Gabriele Nunziata, Primo referendario,

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nella causa di cui al ricorso n. 11753/2002 r.g., proposto da

 

D’Angerio Raffaele, in proprio e quale procuratore dei germani D’Angerio Dario, D’Angerio Silvio, D’Angerio Claudio, rappresentati e difesi dall’avv. Giovanni Castelluccio, con lo stesso elettivamente domiciliati in Napoli, via Kerbaker, 55 , presso l’avv. Bruno Quaglia (m. a m.), e successivamente dagli avv.ti Vincenzo Duello e Raffaella D’Angerio, con domicilio eletto in Napoli, Centro direzionale, Isola E/4, Pal. Fadim;

 

contro

 

il Comune di Serino, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dapprima dall’avv. Giovanni Corporente, con lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli, Riviera di chiaia, 276, e successivamente dall’avv. Ottavio Masucci, con lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli, via Cesare Rossaroll, 70, presso l’avv. Ciro Centore;

 

per la condanna
del Comune di Serino al pagamento dell’indennità di occupazione legittima e illegittima ed al risarcimento dei danni, con rivalutazione ed interessi; nonché al rilascio delle superfici, sovrastanti e circostanti la condotta fognaria, occupate per la realizzazione delle opere;

 

visti il ricorso e gli altri atti di causa;
visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Serino;
relatore alla pubblica udienza del 9 ottobre 2008 il cons. Forlenza;
uditi i difensori delle parti, come da verbale di udienza;
considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

 

FATTO E DIRITTO

 

Con ricorso notificato in data 21 novembre 2002, depositato il successivo 29 novembre, i ricorrenti, premesso di essere proprietari di alcuni terreni nel Comune di Serino, loc. San Biagio, espongono che il Comune ha disposto, con decreto n. 7562/1992, l’occupazione quinquennale di immobili di loro proprietà, realizzando opere consistenti in una condotta fognaria interrata.
Benché con decreto n. 6756/1998 si fosse proceduto alla quantificazione di indennità provvisoria di esproprio, indennità aggiuntiva ed indennità di occupazione, non accettate dai ricorrenti né depositate, il procedimento espropriativo non si è concluso nei termini con l’emissione del decreto di esproprio e il pagamento delle indennità.
Stante la illegittimità dell’occupazione, il ricorrente formula le domande riportate in epigrafe.
Con memoria depositata il 27 settembre 2008, i ricorrenti precisano che la loro domanda “deve intendersi limitata al riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni derivanti dall’occupazione illegittima delle aree di proprietà”, non formando oggetto della domanda né la richiesta di pagamento di indennità per il periodo di occupazione legittima, né la condanna alla restituzione dei beni occupati.
Si è costituito in giudizio il Comune di Serino, che ha concluso per il rigetto del ricorso, stante la sua infondatezza.
All’odierna udienza, la causa è stata riservata in decisione.
Il Tribunale deve dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, in ordine alla presente controversia, riferita alla domanda come precisata dai ricorrenti.
Ed infatti, qualora si intenda proporre domanda di risarcimento del danno derivante da comportamenti della pubblica amministrazione, senza che venga impugnato alcun provvedimento amministrativo (e quindi si instaura una controversia afferente a diritti soggettivi senza alcuna connessione con l’esercizio di potere amministrativo), tale controversia non rientra nella giurisdizione amministrativa, afferendo essa più propriamente alla giurisdizione del giudice ordinario (Corte Cost., 6 luglio 2004 n. 204 e 28 luglio 2004 n. 281; Cass. Sez. Un., ord. 13 giugno 2006 n. 13659).
Per le ragioni esposte, deve dichiararsi il difetto. di giurisdizione del giudice amministrativo. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti spese, diritti ed onorari di giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sez. V, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da D’Angerio Raffaele ed altri, come in epigrafe indicati (n. 11753/2002 r.g.), dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Compensa tra le parti spese, diritti ed onorari di giudizio.

 

Così deciso in Napoli, nella Camera di consiglio del 9 ottobre 2008.



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