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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE VI - Sentenza 9 ottobre 2008 n. 14156
Pres. F. Giamportone, est. A. Pagano
V. Guardascione, G. Guardascione, A. Di Meo (Avv.ti B. Cavallo e R. Cuocilo) c. Comune di Bacoli (N.C.)


Edilizia – Bene in comproprietà – Installazione di un cancello - Legittimazione del singolo comproprietario ad avviare il procedimento di DIA - Sussiste – Condizioni - Fattispecie

Tra le facoltà di uso della cosa comune attribuite al comproprietario dall'art. 1102 c.c. rientrano l'installazione di un cancello sul passaggio comune, con consegna delle chiavi agli altri comproprietari, nonché l'apertura di un varco nella recinzione comune (con apposizione di un cancello) effettuata per mettere in comunicazione uno spazio condominiale con una strada aperta al passaggio pubblico, sia pedonale che meccanizzato: ne consegue l’affermazione – sul versante amministrativistico – che il singolo comproprietario ha sicura legittimazione per avviare il procedimento DIA al fine di realizzare le predette opere (nella specie, cancelli) al fine di apportare le modificazioni necessarie al miglior godimento della cosa comune, senza alterarne la destinazione e senza impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso (1): Nella fattispecie il TAR ha accolto il ricorso in quanto è dimostrato che, all’esito dei lavori di DIA, le chiavi del cancello sono state date a tutti i comproprietari).

 

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(1) Cassazione Civile, Sez. II, 20 giugno 2000, n. 8394


R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
Napoli - sezione VIª

 

composto da: Filippo Giamportone –Pres.; Alessandro Pagano Cons. rel. est.; Roberta Cicchese –Ref.

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso nr. 4726/2008 proposto da:

 

Guardascione Vincenzo, Guardascione Gabriele, Anna di Meo, rappresentati e difesi dall'avv.to Bianca Cavallo e Rosaria Cuocolo con cui domiciliano in Napoli, v. Rimini nr. 49;

 

contro

 

il Comune di Bacoli, in persona del legale rappresentante p.t.,

 

per l’annullamento
del provvedimento nr. 18381 del 9.7.2008 con il quale è stato revocata l’autorizzazione ex art. 151 Dlgs. n. 490/1999 rilasciata ai ricorrente in data 30.06.2004;
dell’ordinanza di demolizione nr. 163 del 17.9.2008;

 

visti tutti gli atti e documenti di causa;
uditi all’udienza dell’8.10.2008 –rel. il cons. A. Pagano– gli avv.ti: come da verbale di udienza;

 

Ritenuto in fatto e Considerato in diritto

 

1.– La parte ricorrente si duole che il Comune di Bacoli abbia revocato in autotutela l’autorizzazione rilasciata ex art. 151 Dlgs n 490/1999 in data 30 giugno 2004 rilasciata per la posa in opera di cancelli su di un viale privato (v. F. Caracciolo nr. 17) di quel Comune; lamenta inoltre l’illegittimità della conseguente demolizione disposta con provvedimento nr. 163 del 17.9.2008.
Articola pertanto sei motivi con cui deduce la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto molteplici profili.

 

2.– L’amministrazione non ha provveduto a costituirsi.

 

3. – La causa è stata trattenuta per la decisione nel merito all’udienza cautelare, sussistendo i presupposti di cui all’art. 21 L. 1034/1971 (cfr., in arg., CdS IV sez., 14 dicembre 2004 nr. 7940).

 

4.– Il Tribunale giudica il ricorso fondato.

 

4.1.– I fatti di causa possono così riepilogarsi.
Gli attuali istanti ebbero ad apporre dei cancelli in un viale privato in cui sussiste anche la comproprietà di Onorato Vincenzo: tale delimitazione fu effettuata sulla base del rilascio della autorizzazione paesaggistica in data 30.6.2004 ed a seguito di procedimento DIA (DIA prot. n. 18381 del 20.10.2004), con completamento delle opere il 30.01.2005.
A seguito di un nutrito contenzioso fra i predetti, il Comune, su istanza dell’Onorato, ha proceduto alla adozione degli atti qui contestati.
In particolare, ha revocato, in autotutela la autorizzazione rilasciata ex art. 151 del Dlgs. n. 490/1999, dichiarando “inoperante” la DIA.
A sostegno di tale determinazione –seguita dall’ordine demolitorio– il Comune ha evidenziato che risultava mancante “l’assenso” di tutti i comproprietari (nella specie, dell’Onorato) sicchè l’amministrazione aveva il dovere di procedere a tale forma di autotutela, avendo i Guardascione/di Meo presentato la loro richiesta in autonomia.
Tale motivazione è errata e rende illegittime sia la revoca che la consequenziale demolizione.

 

4.2.– Come deve ritenersi pacifico in diritto, tra le facoltà di uso della cosa comune attribuite al comproprietario dall'art. 1102 c.c. rientrano, secondo la giurisprudenza, l'installazione di un cancello sul passaggio comune, con consegna delle chiavi agli altri comproprietari (Cass. civ. IIª 20 giugno 2000 n. 8394), nonché l'apertura di un varco nella recinzione comune (con apposizione di un cancello) effettuata per mettere in comunicazione uno spazio condominiale con una strada aperta al passaggio pubblico, sia pedonale che meccanizzato (Cass. civ. IIª 30 maggio 2003 n. 8808): ne consegue l’affermazione –sul versante amministrativistico– che il singolo comproprietario ha sicura legittimazione per avviare il procedimento DIA al fine di realizzare le predette opere (nella specie, cancelli) al fine di apportare le modificazioni necessarie al miglior godimento della cosa comune, senza alterarne la destinazione e senza impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso (nella specie, è certo che gli istanti offrirono le chiavi dei cancelli all’Onorato: cfr., provvedimento del giudice civile del 4 aprile 2005).
Al momento quindi della iniziale richiesta, il procedimento fu a buon diritto instaurato, sussistendo il presupposto soggettivo della dominicalità in capo ai ricorrenti per presentare la DIA, non essendo nel contempo necessaria –ripetesi– la contestuale sottoscrizione della richiesta da parte degli altri comproprietari.
Ne consegue, in termini dirimenti, che l’amministrazione non poteva negare in allora tale presupposto legittimante e, soprattutto, non poteva rimetterlo in discussione dopo anni dalla realizzazione delle opere: non sussiste alcun interesse pubblico a tale esplicazione del potere di autoannullamento e la motivazione è palesemente erronea ove confonde “gli atti di assenso eventualmente necessari” che l’art. 23 c. 5 T.U. dell'edilizia 380/2001 riferisce a quelli inerenti ai vari interessi pubblicistici nell’eventualità implicati nella formazione del “titolo” DIA, con l’assenso dei comproprietari che la norma, all’evidenza, non considera e che, nel caso specifico, (ripetesi) non è necessario, atteso che potestativamente i comproprietari soggiacciono all’iniziativa migliorativa del singolo comproprietario sulla cosa comune.
Il ricorso è pertanto da accogliere, in adesione ai motivi unitariamente interpretati, non potendo “degradare” l’autotutela della p.A., in sede di gestione del territorio, ad attività di risoluzione di conflitti di interesse fra parti private: gli atti gravati sono, di conseguenza, da annullare.

 

5.– Le spese di causa non si liquidano stante la mancata costituzione della amministrazione intimata.

 

p.q.m.

 

Il Tribunale Amministrativo della CampaniaNapoli (sezione sesta) pronunciando sul ricorso summenzionato, così provvede:
Accoglie il ricorso nr. 4726/2008 e per l’effetto annulla gli atti impugnati.
Nulla spese.
Ordina all’amministrazione di uniformarsi.

 

Così deciso in Napoli, l’8.10.2008, nella camera di consiglio del TAR.



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