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| n.11-2008 - © copyright |
T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II TER - Sentenza 3 ottobre 2008 n. 8760
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E’ legittima la delibera dell’amministrazione comunale che ha respinto la richiesta di trasferimento dell’unica farmacia dal centro storico, ad una zona più periferica, ritenendo che lo spostamento non rispondeva alle ragioni di pubblico interesse tutelate dal potere autorizzatorio da essa esercitato, in quanto il centro storico rimane il nucleo demografico di gran lunga più consistente dell’intero territorio comunale rappresentando il punto di riferimento per molte persone che ivi svolgono la propria attività lavorativa, comportando una forte penalizzazione della popolazione esistente nel comune con particolare riferimento agli strati più deboli, quali le persone anziane.
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Rientra nel pieno potere autorizzatorio esercitato dal comune il diniego di trasferimento della sede poiché la localizzazione delle farmacie all’interno del territorio comunale non è libera ma rimessa alla discrezionalità amministrativa del comune che la esercita tenendo presente la tutela degli interessi collettivi della popolazione. Tale potere non comporta la compressione della libera iniziativa imprenditoriale la quale, nel caso di di specie, è subordinata alla cura dell’interesse pubblico locale.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO
SEZIONE II ter
composto dai signori
Michele Perrelli PRESIDENTE
Antonio Vinciguerra COMPONENTE
Germana Panzironi COMPONENTE , relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 11480/06 Reg. Gen., proposto da
Ashenafi Daniel in giudizio con gli avv. Bacigalupo Gustavo, Lucidi Stefano Lopresti Paolo e ed elettivamente domiciliato in Roma, Circ. Clodia n. 80;
contro
Comune di Monopoli in Sabina in persona del Sindaco pro-tempore, costituito in giudizio con l’avv. Venettoni Roberto;
per l'annullamento
della determinazione n. 17/06;
di ogni atto comunque connesso;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione dell’amministrazione;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi all’ udienza del 23-6-2008, relatore il consigliere Panzironi, gli avvocati del ricorrente, come da verbale di udienza.
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato l’istante impugna il provvedimento in epigrafe con cui l’amministrazione comunale ha respinto la richiesta di trasferimento della sede della propria farmacia da via Roma in centro storico, a via Ferruti, zona più periferica.
Deduce il ricorrente l’illegittimità della delibera per eccesso di potere e violazione di legge.
L’amministrazione comunale si è costituita in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso siccome infondato.
All’udienza del 23-6-2008 la causa è andata in decisione.
DIRITTO
Il ricorso non è fondato e deve pertanto essere respinto.
Il ricorrente espone di essere il titolare dell’unica farmacia in Monopoli e che, dato il trasferimento di buona parte della popolazione dal centro verso la periferia, la sua attività era stata gravemente pregiudicata.
Pertanto aveva richiesto di poter trasferire la sede della farmacia, lasciando il centro storico del paese, ma l’amministrazione comunale aveva negato il nulla osta ritenendo che lo spostamento non rispondeva alle ragioni di pubblico interesse tutelate dal potere autorizzatorio da essa esercitato, in quanto il centro storico rimane il nucleo demografico di gran lunga più consistente dell’intero territorio comunale rappresentando il punto di riferimento per molte persone che ivi svolgono la propria attività lavorativa.
L’istante ritiene tale determinazione illegittima in quanto adottata senza una adeguata istruttoria e lesiva del suo diritto di libera iniziativa economica.
Le censure non hanno pregio.
La determinazione impugnata è stata adottata a seguito di una ponderata istruttoria da parte della amministrazione comunale che, come risulta dalla puntuale ed esaustiva motivazione, dimostra la crescita della popolazione del centro storico, citando i dati delle sezioni di censimento comunali.
La consistenza demografica è determinata dal fatto che nel centro storico si svolgono la maggior parte delle attività lavorative del paese, come quella scolastica, degli uffici postali e degli istituti bancari e delle altre strutture pubbliche ed è quindi necessaria la presenza di un presidio farmaceutico.
L’accoglimento della richiesta di trasferimento dell’unica farmacia comporterebbe una forte penalizzazione della popolazione esistente nel Comune con particolare riferimento agli strati più deboli, quali le persone anziane.
Peraltro nella località richiesta dall’istante è già presente un altro presidio farmaceutico.
Da ultimo occorre osservare che rientra nel pieno potere autorizzatorio esercitato dal comune il diniego di trasferimento della sede poiché la localizzazione delle farmacie all’interno del territorio comunale non è libero ma rimesso alla discrezionalità amministrativa del Comune che la esercita tenendo presente la tutela degli interessi collettivi della popolazione. Tale potere non comporta la compressione della libera iniziativa imprenditoriale la quale, nell’ipotesi di specie, è subordinata alla cura dell’interesse pubblico locale.
Tutto ciò premesso il Collegio respinge il ricorso in epigrafe siccome infondato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione II ter, respinge il ricorso in epigrafe.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in € 2000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23-6-2008.
Depositata in segreteria
Il 3 ottobre 2008
ALCESTE SANTUARI
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Le farmacie in primis svolgono una funzione sociale e non commerciale
(nota a TAR Lazio, sez. II ter, 3 ottobre 2008, n. 8760)
Nella sentenza annotata, il Tar del Lazio interviene a ribadire che la “dislocazione” delle farmacie all’interno dei confini comunali non è libera, bensì è soggetta a una valutazione discrezionale del Comune e che questo sceglie in ragione della tutela dell’interesse pubblico locale cui è subordinata la propria azione istituzionale.
Nel caso di specie, si tratta di una richiesta avanzata da un titolare di farmacia di spostare la sede dell’(unica) farmacia esistente dal centro storico ad una zona periferica, in quanto la zona di partenza è stata ed è interessata – a dire del richiedente – da una “migrazione” tale da pregiudicare l’attività economica esercitata.
Il Tar riconosce legittimo l’operato del Comune che, in forza del suo potere in materia di insediamenti farmaceutici sul proprio territorio, ha negato il nulla osta allo spostamento richiesto dal farmacista motivandolo con il fatto che il centro abitato sarebbe rimasto sguarnito di un servizio di interesse pubblico.
Preme, al riguardo, evidenziare che il giudice amministrativo, respingendo il ricorso del titolare, sottolinea i seguenti “tratti inconfondibili” del sistema farmaceutico:
1. il potere autorizzatorio affidato ai Comuni è finalizzato alla tutela dell’interesse pubblico della comunità locale;
2. tale tutela deve essere a fortiori rafforzata laddove – come nel caso in esame – il trasferimento richiesto inciderebbe in modo negativo sugli strati più deboli della popolazione, i quali si troverebbero privi dell’assistenza farmaceutica;
3. la libertà di iniziativa economica è “cedente” rispetto al superiore interesse pubblico.
Da quanto descritto, emerge con chiarezza che il servizio farmaceutico è considerato – ancora una volta – un “comparto” essenziale delle politiche della salute e che, come tale, deve poter contare su un sistema di garanzie idonee ad evitare che l’interesse pubblico ad esso sotteso sia pregiudicato da valutazioni di carattere esclusivamente economico, ancorché il suo perseguimento, secondo un’analisi costi-benefici, possa determinare un danno sotto il profilo imprenditoriale.
L’interpretazione proposta appare vieppiù avvalorata dalla circostanza che il Tar del Lazio valuta altresì il fatto che nella zona periferica in cui il richiedente titolare intende spostare la propria sede di attività è già presente un altro presidio farmaceutico. Il giudice riconosce quindi la valenza sociale e di pubblica utilità del mantenimento del servizio per il centro storico e per la popolazione ivi residente, essendo invece la zona periferica già servita.
In primis, la sentenza merita la nostra attenzione poiché richiama la necessità di collocare il servizio farmaceutico – sia esso pubblico ovvero privato – nel contesto “speciale” del servizio sanitario nazionale e degli interessi pubblici che il servizio medesimo intende preservare e presidiare. In questo senso, le farmacie sul territorio rappresentano un servizio essenziale per la cura e la tutela della salute.
L’approccio è stato ribadito in questi giorni dal Parlamento Europeo, che ha approvato una specifica Relazione (Relazione su “Un impegno comune per la salute: Approccio strategico dell’UE per il periodo 2008-2013” 16 settembre 2008). La Relazione, tra l’altro, impegna Commissione e Stati Membri a considerare “i sistemi di sanità solidali” quali “elemento essenziale del modello sociale europeo e i servizi sociali e sanitari di interesse generale” capaci di adempiere ad un obiettivo di interesse generale, “contribuendo grandemente alla giustizia e alla coesione sociale”.
In secondo luogo, la sentenza appare significativa anche sotto il profilo giuridico-istituzionale, in quanto esprime il “vincolo” che deve intercorrere non solo tra farmacie comunali ed ente Comune, ma anche tra il Comune stesso e le farmacie private. Nemmeno queste ultime si muovono in un “libero mercato”, ma esse operano invece in un sistema in cui l’interesse pubblico prevale sull’interesse – pur necessario e importante – di carattere economico-imprenditoriale. Tra enti locali e servizio farmaceutico deve, pertanto, sussistere un vincolo strumentale.
In questo senso è opportuno ricordare che, soprattutto a seguito del passaggio di competenze, in materia di organizzazione sanitaria e di tutela della salute in capo alle regioni, l’assistenza farmaceutica, in quanto facente parte delle funzioni di programmazione, coordinamento e vigilanza in materia sanitaria, rientra tra le attribuzioni delle Regioni.[1] In questa cornice e per effetto della specifica normativa che informa il servizio farmaceutico in Italia, i Comuni non solo risultano titolari del diritto di impianto e di esercizio delle farmacie e, conseguentemente, ad essi spetta di scegliere la forma di gestione più opportuna ed efficiente/conveniente, ma sono altresì responsabili della definizione della pianta organica. Si tratta tuttavia di un potere che deve essere esercitato all’”interno di un complessivo potere di pianificazione e programmazione, di vigilanza e di revisione della p.o. di spettanza regionale, che [si] esercita anche nei confronti delle farmacie private. Il carattere di servizio pubblico è, quindi, comune alle farmacie pubbliche e private”.[2]
Se ne desume – anche a tacere delle specifiche forme giuridico-organizzative (rectius: farmacie pubbliche ovvero private) impiegate – la funzionalità del servizio farmaceutico rispetto alla tutela della salute. In quanto componente del servizio sanitario nazionale, il servizio farmaceutico, secondo una “longitudine” comunitaria, deve farsi rientrare nella nozione di “servizio di interesse generale” (Sig).[3] In particolare, alla luce delle motivazioni addotte dal Tar Lazio, preme evidenziare che i servizi sanitari sono identificati con i Sig in quanto sono basati sul principio di solidarietà, si concentrano sulla persona e garantiscono che i cittadini possano beneficiare in maniera concreta dei propri diritti fondamentali e contare su un elevato livello di protezione sociale. Inoltre, i servizi sanitari rafforzano la coesione sociale e territoriale. Trattasi di finalità-obiettivi di pubblica utilità cui il potere discrezionale e amministrativo dei comuni deve tendere e che le farmacie, nel caso di specie anche private, sono chiamate a realizzare. |
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[1] Si veda F. MASTRAGOSTINO, La disciplina delle farmacie comunali tra normativa generale sui servizi pubblici e normativa di settore, in D. de PRETIS (a cura di), La gestione delle farmacie comunali: modelli e problemi giuridici, Università degli Studi di Trento – Dipartimento di Scienze Giuridiche, 2006, p. 16.
[2] Ibid., p. 17.
[3] Cfr. Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni che accompagna la comunicazione “Un mercato unico per l’Europa del XXI secolo”. I servizi di interesse generale, compresi i servizi sociali di interesse generale: un nuovo impegno europeo, Bruxelles, 20 novembre 2007 – COM(2007) 725 definitivo. |
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(pubblicato il 5.11.2008) |
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