T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II QUATER - Sentenza 17 ottobre 2008 n. 9011
Pres.Tosti Est. Santoleri
M.J.(Avv.ti V. Ciaffi e F.De Benedictis) c/ Prefettura di Roma;Questura di Roma; Ministero dell'Interno(Avv. Gen. Stato) |
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1. Extracomunitari - Espulsione - Impugnazione - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Ragioni – Equiparazione opposizione.
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2. Giurisdizione amministrativa - Difetto - Rimessione al Giudice ordinario - Effetti - Condizioni
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1. Le controversie sul provvedimento prefettizio di diniego di revoca del precedente decreto di espulsione devono essere conosciute dal giudice ordinario, poichè i cittadini extracomunitari, in base all'art. 2 del D.Lgs. 286/98, hanno parità di trattamento rispetto ai cittadini appartenenti all'Unione Europea relativamente alla tutela dei diritti e degli interessi legittimi nei rapporti con la P.A. e, conseguentemente, ragioni di coerenza sistematica e di effettività della tutela dei diritti soggettivi impongono che, al pari delle opposizioni avverso i decreti di espulsione, anche i ricorsi avverso il diniego di revoca di detti decreti, debbano essere soggetti al controllo del giudice ordinario nelle forme statuite dagli artt. 13 e 13 bis del D.Lgs. 25/7/98 n. 286.
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2. Qualora il Collegio rimetta le parti dinanzi al giudice ordinario sono salvi gli effetti sia sostanziali che processuali della domanda proposta dinanzi al giudice incompetente, a condizione che la causa venga riassunta, in analogia con quanto disposto dall'art. 50 c.p.c. per la competenza, entro il termine di sei mesi dalla data di comunicazione o se anteriore, della notificazione della sentenza.
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(1) Cass. Sez. Civ. I 20/12/03 n. 19580; Cass. SS.UU. n. 6635/03; 25/13/02; 11725/02; T.A.R. Liguria sez. II 19/12/02 n. 1202; T.A.R. Lombardia Sez. I Milano, 16/9/05 n. 3662; T.A.R. Campania Sez. VI Napoli 19/6/08 n. 6006; Cons. Stato sez. IV 13/4/05 n. 1693.
(2) Cons. Stato Sez. VI 19/6/08 n. 3065. |
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
- Sezione Seconda Quater -
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composto dai signori magistrati: Dott. Lucia Tosti Presidente; Dott. Renzo Conti Consigliere; Dott. Stefania Santoleri Consigliere, relatore
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 5521/08, proposto da
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MASHA JONUZ, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Vincenzo Ciaffi e Francesco De Benedictis ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Roma, Via Aurelia n. 424.
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contro
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la PREFETTURA DI ROMA in persona del legale rappresentante p.t.,
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la QUESTURA DI ROMA in persona del legale rappresentante p.t.,
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il MINISTERO DELL’INTERNO in persona del Ministro p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliati presso i suoi uffici siti in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 .
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per l'annullamento, previa sospensione
del provvedimento emesso dalla Prefettura di Roma il 5 marzo 2008 prot. n. 23476/08, con il quale è stata negata la revoca e/o l’annullamento in autotutela dei seguenti provvedimenti, anch’essi oggetto del presente gravame e pertanto meritevoli di annullamento:
- provvedimento di diniego di nulla osta alla regolarizzazione del cittadino straniero Masha Jonuz emesso dalla Questura di Roma;
- decreto di espulsione del ricorrente adottato dal Vice Prefetto di Roma Dott. Angelo Malandrino
atti in forza ed in dipendenza dei quali è stato negato al ricorrente, pur avendone tutti gli altri requisiti, il rinnovo e/o il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro dipendente.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente;
Visti tutti gli atti di causa;
Udita alla Camera di Consiglio del 15 ottobre 2008 la relazione della Dott.ssa Stefania Santoleri, e uditi, altresì, per le parti costituite gli avvocati come da verbale di udienza allegato agli atti del giudizio;
Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all’art. 26 comma 4 della L. 1034/71, come modificato dall’art. 9 della L. 205/00;
Avvertite le parti sulla possibilità di adottare una decisione semplificata in ordine al ricorso in epigrafe;
Considerato che oggetto del presente giudizio è l’impugnazione del provvedimento datato 5/3/08, con il quale la Prefettura di Roma ha respinto l’istanza presentata dal ricorrente e diretta ad ottenere la revoca del decreto di espulsione in data 14/11/03;
Rilevato che secondo il costante orientamento della giurisprudenza (Cass. Sez. Civ. I 20/12/03 n. 19580; Cass. SS.UU. n. 6635/03; 25/13/02; 11725/02; T.A.R. Liguria sez. II 19/12/02 n. 1202; T.A.R. Lombardia Sez. I Milano, 16/9/05 n. 3662; T.A.R. Campania Sez. VI Napoli 19/6/08 n. 6006; Cons. Stato sez. IV 13/4/05 n. 1693), le controversie sul provvedimento prefettizio di diniego di revoca del precedente decreto di espulsione devono essere conosciute dal giudice ordinario: i cittadini extracomunitari, infatti, in base all’art. 2 del D.Lgs. 286/98 hanno parità di trattamento rispetto ai cittadini appartenenti all’Unione Europea relativamente alla tutela dei diritti e degli interessi legittimi nei rapporti con la P.A. e, conseguentemente, ragioni di coerenza sistematica e di effettività della tutela dei diritti soggettivi impongono che, al pari delle opposizioni avverso i decreti di espulsione, anche i ricorsi avverso il diniego di revoca di detti decreti, debbano essere soggetti al controllo del giudice ordinario nelle forme statuite dagli artt. 13 e 13 bis del D.Lgs. 25/7/98 n. 286;
Ritenuto, quindi, che il ricorso esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo, rientrando in quella del giudice ordinario;
Pertanto, in applicazione di quanto precisato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 77/07, il Collegio rimette le parti dinanzi al giudice ordinario con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta dinanzi al giudice incompetente, a condizione che la causa venga riassunta, in analogia con quanto disposto dall’art. 50 c.p.c. per la competenza, entro il termine di sei mesi dalla data di comunicazione o se anteriore, della notificazione della sentenza (Cons. Stato Sez. VI 19/6/08 n. 3065);
Ritenuto di poter disporre la compensazione delle spese di lite, ricorrendone giusti motivi.
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P. Q. M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Seconda Quater -
dichiara inammissibile
il ricorso in epigrafe indicato in considerazione del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Rimette le parti davanti al giudice ordinario per l’instaurazione del giudizio di merito, fissando per la riassunzione il termine di mesi sei dalla data di comunicazione, o se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
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Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 ottobre 2008.
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