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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II - Sentenza 31 ottobre 2008 n. 9516
Pres. Tosti Est. Toschei
Ghenzi G. (Avv. F. Tedeschini) c/ Equitalia Gerit S.p.a. (Avv. G. Mantellini) ed altri


1. Accesso agli atti amministrativi - Procedimento tributario – Diritto d’accesso – In pendenza del procedimento – Esclusione – A procedimento concluso – Sussiste

 

2. Procedimento amministrativo – Servizio pubblico – Gestore privato – Atti - Accesso – Ammissibilità – Ragioni

1. Ai sensi dell’art.24 lett. b) l. n.241/90, è escluso l’accesso agli atti del procedimento tributario adottati nel corso di formazione del provvedimento, prima che lo stesso sia emanato, ed ai documenti inerenti l’attività della P.A. diretta all’emanazione di atti preparatori nel corso della formazione di provvedimenti conclusivi, cioè di atti propedeutici alla emanazione del provvedimento terminale. Di conseguenza deve riconoscersi il diritto di accesso qualora l’Amministrazione abbia concluso il procedimento, con l’emanazione del provvedimento finale e quindi, in via generale, deve ritenersi sussistente il diritto di accedere agli atti di un procedimento tributario ormai conclusosi con l'adozione dell'atto di accertamento(1).

 

2. Il gestore privato di un pubblico servizio – nella specie una Società di riscossione dei tributi - non può addurre la sua natura privata per sottrarsi all’obbligo di esibire gli atti e i documenti richiesti. Infatti, ai sensi dell’art. 22 della l. n. 241 del 1990 lettera e), ai fini dell’accesso per 'pubblica amministrazione' si intendono anche i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario(2).

 

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1) Cfr. Consiglio di Stato-Sez. IV, Sentenza 21 ottobre 2008, n. 5144

 

2) Cfr. anche T.A.R. Veneto, Sez. I, 23 novembre 2006 n. 3899.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione Seconda



composto dai Signori:
Luigi TOSTI - Presidente
Carlo MODICA de MOHAC - Componente;
Stefano TOSCHEI - Estensore;
ha pronunciato la seguente

SENTENZA



sul ricorso n. R.g 7253 del 2008 proposto da

GHENZI Giovanna, rappresentata e difesa dall’avv. Federico Tedeschini, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, Largo Messico n. 7;

contro



 l’AGENZIA DELLE ENTRATE
, in persona del Direttore pro tempore, non costituita in giudizio;

la EQUITALIA GERIT S.p.a.-Agente della riscossione per la Provincia di Roma, in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Gianluca Mantellini, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere Flaminio n. 18;


per l’annullamento



del silenzio-rigetto formatosi in data 30 giugno 2008 sull’istanza di accesso notificata alla Agenzia delle entrate-Ufficio Roma 1 il 30 maggio 2008 ed alla Gerit S.p.a. il 29 maggio 2008

e per la declaratoria



del diritto di prendere visione ed acquisitre copia di tutta la documentazione relativa al calcolo degli interessi applicati ai pretesi crediti di cui al preavviso di fermo dei veicoli n. 097.2006.000208292 del 16 febbraio 2007, inviato alla ricorrente, con particolare riferimento alle somme richieste con le cartelle esattoriali n. 097 2005 0110785609 e n. 097 2005 0202506956.

Visto il ricorso con i documenti allegati;
Vista la costituzione in giudizio della Gerit ed i documenti prodotti;
Esaminate le ulteriori memorie depositate;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla camera di consiglio del 22 ottobre 2008 il dott. Stefano Toschei; presente per la parte ricorrente l’avv. Paola Conticiani, delegata dall’avv. Tedeschini e, per la società Gerit, l’avv. Mantellini;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO E DIRITTO



1. –
La Signora Ghenzi ha presentato istanza sia all’Agenzia dell’entrate sia alla Gerit. S.p.a. al fine di ottenere l’accesso alla documentazione riguardante il calcolo degli interessi applicati ai pretesi crediti di cui al preavviso di fermo veicoli n. 097.2006.000208292 del 16 febbraio 2007.
La ricorrente riferiva che il preavviso di fermo sarebbe collegato ad un preteso credito di € 10.862,69 costituito da tributi iscritti a ruolo ed oneri accessori elencati nel suddetto preavviso e riferiti al mancato pagamento di alcune cartelle esattoriali. Da qui la richiesta di ostensione degli atti che avevano consentito l’individuazione del ridetto credito che tuttavia restava senza alcuna risposta.

2. – Il richiesto accesso documentale ha per oggetto - in disparte la dichiarazione del difensore della Gerit, ribadita in Camera di consiglio, secondo il quale non esisterebbero gli atti richiesti giacché il computo degli interessi viene effettuato automaticamente e per effetto dell’utilizzo di programmi informatici, evenienza che, semmai, è riferibile solo al meccanismo di acquisizione della documentazione e non alla accessibilità della stessa, visto che è comunque sempre possibile riprodurre in stampa i processi informatici svolti nel corso della procedura – atti che sono riconducibili ad un procedimento tributario.
Infatti la lett. e ter), aggiunta all'art. 19, comma 1, del decreto legislativo n. 546 del 1992, dall'art. 35 comma 26 quinquies della legge n. 248 del 2006 di conversione del decreto legge n. 223 del 2006 (c.d. decreto Bersani), deve interpretarsi nel senso che ha devoluto alla giurisdizione tributaria esclusivamente la cognizione dei provvedimenti di fermo amministrativo di beni mobili registrati emessi in relazione a carichi esattoriali scaduti aventi natura tributaria, dovendo escludersi l'attribuzione al giudice tributario della giurisdizione assoluta e generale sui provvedimenti di fermo, quale che sia la natura del carico iscritto a ruolo. Nondimeno appartengono alla giurisdizione tributaria le controversie che, con o senza impugnazione dell'atto di accertamento, attengono in via diretta ed immediata all'esistenza dell'obbligazione tributaria ed alla sua misura, con esclusione di quelle che riguardino unicamente la legittimità o meno di un atto successivo alla notifica della cartella di pagamento e che non può più involgere l'esame di questioni che afferiscono al credito sottostante. Da ciò consegue che sono impugnabili davanti al giudice tributario esclusivamente i provvedimenti di fermo che siano stati disposti a seguito del mancato pagamento di tributi iscritti a ruolo, comunque denominati.

3. – Precisato quanto sopra il Collegio ritiene che, nonostante la loro natura, i documenti richiesti possano essere considerati accessibili, non essendo applicabile nella specie la causa di esclusione delineata nell’art. 24, comma 1 lett. b), della legge 7 agosto 1990 n. 241.
Come già precisato in altre occasioni dalla giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 9 luglio 2002 n. 3825, il potere di verifica fiscale è istituzionalmente esercitabile in funzione strumentale all’accertamento tributario e la relativa attività - avendo ontologicamente una funzione preparatoria del futuro provvedimento definitivo - di norma non fa sorgere il diritto di accesso ai documenti in relazione alla chiusura delle operazioni di verifica ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990, nel caso in cui non si sia stato ancora notificato alcun avviso di accertamento e, cioè, non sia stato adottato alcun atto di imposizione. Deve tuttavia deve ritenersi consentito il diritto dell'interessato di accedere agli atti del procedimento tributario nel momento in cui - conclusosi tale procedimento - sia stato adottato l’atto impositivo, potendo quest’ultimo essere, in astratto, immediatamente lesivo di posizioni giuridiche e, quindi, impugnabile, ancor prima che in sede giudiziaria. Nello stesso senso e più di recente, successivamente rispetto alla novella del 2005, si è espresso il Consiglio. Stato, Sez. IV, 21 ottobre 2008 n. 5144 secondo cui la norma contenuta nell’art. 24, comma 1, lett. b) della legge n. 241 del 1990, in base ad una lettura della disposizione costituzionalmente orientata, deve essere intesa nel senso che la inaccessibilità agli atti di cui trattasi sia temporalmente limitata alla fase di pendenza del procedimento tributario, non rilevandosi esigenze di "segretezza" nella fase che segue la conclusione del procedimento con l’adozione del procedimento definitivo di accertamento dell’imposta dovuta sulla base degli elementi reddituali che conducono alla quantificazione del tributo (…) Diversamente opinando si perverrebbe alla singolare conclusione che, in uno Stato di diritto, il cittadino possa essere inciso dalla imposizione tributaria – pur nella più lata accezione della "ragion fiscale" – senza neppure conoscere il perchè della imposizione e della relativa quantificazione”).
La norma surriportata esclude pertanto dall’accesso solo gli atti del procedimento tributario adottati nel corso di formazione del provvedimento, prima che lo stesso sia emanato, con la conseguenza che tale causa di esclusione opera con riguardo a documenti inerenti l’attività della Pubblica amministrazione diretta all’emanazione di atti preparatori nel corso della formazione di provvedimenti conclusivi e relativi al procedimento tributario, cioè di atti propedeutici alla emanazione del provvedimento terminale ed allorché sia ancora in corso il procedimento.
In ragione di ciò deve riconoscersi il diritto di accesso qualora l’Amministrazione abbia concluso il procedimento, con l’emanazione del provvedimento finale e quindi, in via generale, deve ritenersi sussistente il diritto di accedere agli atti di un procedimento tributario ormai conclusosi con l'adozione dell'atto di accertamento.

4. – Né alcun rilievo può assumere nella specie, al fine di escludere il diritto di accesso documentale, la circostanza che gli atti sarebbero detenuti da una Società di riscossione dei tributi e quindi siano in possesso di un soggetto privato, atteso che, come ha chiarito l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nella decisione 5 settembre 2005 n. 5, “sin dall’indomani della emanazione dell’art. 23 della legge n. 241 del 1990, (…) le regole in tema di trasparenza si applicano oltre che alle pubbliche amministrazioni anche ai soggetti privati chiamati all’espletamento di compiti di interesse pubblico (concessionari di pubblici servizi, società ad azionariato pubblico etc). La detta linea interpretativa ha ottenuto conferma legislativa con le modifiche apportate all’art. 23 dalla citata legge n. 241 del 1990 dalla legge 3 agosto 1999 n. 265 e, più ancora, con la recente legge n. 15 del 2005 che si è spinta fino ad iscrivere - agli effetti dell’assoggettamento alla disciplina sulla trasparenza - tra le pubbliche amministrazioni anche i soggetti che svolgono (come nella specie) “attività di pubblico interesse”. Ciò conduce a poter sostenere che l’affermazione secondo la quale il gestore privato di un pubblico servizio non può addurre la sua natura privata per sottrarsi all’obbligo di esibire gli atti e i documenti richiesti vale a maggior ragione oggi dopo che l’art. 15 della legge 11 febbraio 2005 n. 15 ha sostituito l’art. 22 della l. n. 241 del 1990 prevedendo alla lettera e) che ai fini dell’accesso per "pubblica amministrazione" si intendono anche "i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario” (cfr. anche T.A.R. Veneto, Sez. I, 23 novembre 2006 n. 3899). Tale è, d’altronde, l’attività svolta dalla Società resistente nel servizio di riscossione dei tributi.

5. - Deriva da quanto sopra l’accessibilità degli atti richiesti e, di conseguenza, l’accoglimento del ricorso proposto con condanna nei confronti della EQUITALIA GERIT S.p.a.-Agente della riscossione per la Provincia di Roma a consentire l’accesso documentale richiesto in favore della ricorrente Signora Ghenzi Giovanna.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in complessivi € 2.000,00 (euro duemila).

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, pronunciando in via definitiva sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, dispone che la Società EQUITALIA GERIT S.p.a.-Agente della riscossione per la Provincia di Roma, in persona del dirigente dell’Ufficio competente, consenta l’accesso documentale richiesto in favore della Signora Ghenzi Giovanna.
Condanna la Società EQUITALIA GERIT S.p.a.-Agente della riscossione per la Provincia di Roma, in persona del rappresentante legale pro tempore, e rifondere le spese di giudizio in favore di Ghenzi Giovanna, nella misura complessiva di € 2.000,00 (euro duemila), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 22 ottobre 2008.

Il Presidente - Il relatore ed estensore
Luigi Tosti - Stefano Toschei



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