CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 28 ottobre 2008 n. 5385
es. La Medica, Est. Capuzzi.
Ricorsi riuniti: Comune di Montoro Inferiore (Avv. L. Lentini) c/ Consorzio Smaltimento Rifiuti AV1 (Avv.ti B. Meoli, A. Di Lieto), Società l’Igiene Urbana (Avv.ti P. Ferrara, P. Tesauro). |
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1. Giustizia amministrativa – Contratti della p.a. – Bando – Ricorso – Aggiudicazione definitiva – Omessa impugnazione – Ammissibilità – Sussiste – Condizione.
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2. Contratti della p.a. – Servizio di raccolta r.s.u. – Gara – Legittimità – In attesa dell’istituzione dell’Autorità d’ambito – Sussiste.
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1. L’omessa impugnazione dell’aggiudicazione definitiva non determina l’improcedibilità del ricorso proposto avverso il bando di gara e, mediante motivi aggiunti, la sola aggiudicazione provvisoria, ove, come nella specie, l’affidamento si atteggi a mero atto consequenziale rispetto al bando di gara, in assenza di nuove e ulteriori valutazioni di interessi, intendendo il ricorrente contestare non già gli esiti dell’aggiudicazione ma la stessa indizione della procedura di evidenza pubblica.
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2. In materia di affidamento dei servizio di raccolta rifiuti solidi urbani, in base all’art. 204 d.lgs. 152/06 (T.U. ambiente), spetta a chi esercita il servizio alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, continuare la gestione fino alla istituzione ed organizzazione del servizio di gestione integrata da parte della costituenda Autorità d’ambito, alla quale sono trasferite le competenze in materia di rifiuti. Pertanto, è legittima la scelta dell’ente locale, titolare del servizio de quo alla data di entrata in vigore di detto decreto, di affidare la gestione dello stesso ad un soggetto da individuarsi mediante procedura ad evidenza pubblica, in attesa dell’istituzione della predetta Autorità. (In particolare, nella specie, il comune titolare del servizio ed aderente ad un consorzio istituito per l’esercizio in forma associata delle funzioni amministrative in materia di rifiuti, ha legittimamente deciso, scaduto il contratto intercorrente con un terzo, di affidarne la gestione ad un soggetto individuato a mezzo di gara, piuttosto che devolvere tale funzione, in via diretta ed esclusiva, al predetto consorzio, peraltro non qualificabile come Autorità d’ambito, stante l’inosservanza, ai fini della sua istituzione, della disciplina di cui all’art. 201 d.lgs. 152/06).
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N. 5385/08 REG.DEC.
N. 9263 – 9298 REG.RIC.
ANNO 2007
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Quinta Sezione
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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Sui ricorsi in appello:
I) n. 9263 del 2007 del 27.11.2007 proposto dal
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Comune di Montoro Inferiore in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocato Lorenzo Lentini ed elettivamente domiciliato in Roma, via della Cosseria n.2 presso lo studio Giuseppe Placidi;
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CONTRO
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Consorzio Smaltimento Rifiuti AV1 in persona del legale rappresentante p.t.rappresentato e difeso dall’Avv.to Bruno Meoli e dal Prof. Andrea Di Lieto del Foro di Salerno ed elettivamente domiciliato in Roma nello studio Sica, piazza della Libertà n.20;
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Società L’Igene urbana – in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita;
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II) n. 9298 del 2007 del 27.11.2007, proposto da
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s.r.l. L’Igiene Urbana in persona del suo rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocato Paola Ferrara e dall’Avvocato Paolo Tesauro elettivamente domicliata in Roma, Largo Messico n.7 presso l’avvocato Paolo Tesauro;
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CONTRO
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Comune di Montoro Inferiore in persona del Sindaco p.t, non costituito;
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Consorzio Smaltimento Rifiuti AV1 in persona del legale rappresentante p.t.rappresentato e difeso dall’Avv.to Bruno Meoli e dal Prof. Andrea Di Lieto del Foro di Salerno ed elettivamente domiciliato in Roma nello studio Sica, piazza della Libertà n.20;
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PER L’ANNULLAMENTO
della sentenza del TAR Campania, Salerno n.1991/2007 , resa tra le parti, concernente l’affidamento della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani;
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Visti gli appelli del Comune di Montoro Inferiore e dell’Igiene Urbana s.r.l. con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consorzio Smaltimento Rifiuti;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Visto l’art.23 bis della legge 6 dicembre 1971, n.1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n.205;
Uditi alla pubblica udienza del 10 Giugno 2008 , relatore il Consigliere Roberto Capuzzi , gli avvocati F. Ferrentino, per delega di Lentini, A. Di Lieto anche per delega di Meoli, e P. Ferrara;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue.
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FATTO
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La vicenda puo’ così sintetizzarsi.
Il Consorzio smaltimento rifiuti AV1 aveva presentato ricorso al TAR Campania, sede di Salerno, avverso la delibera di Giunta Municipale n. 148 del 5.7.2006 con cui era stato approvato il capitolato di oneri inerente la procedura di pubblico incanto per l’aggiudicazione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, raccolta differenziata e servizi connessi e indetta la relativa gara per l’affidamento del servizio nonchè avverso la relazione istruttoria e lo schema di contratto allegato alla medesima delibera, infine avverso il bando finalizzato alla scelta dell’impresa aggiudicataria ed eventuali verbali di aggiudicazione provvisoria o definitiva della gara.
Con successivi motivi aggiunti il Consorzio aveva impugnato il verbale di aggiudicazione provvisoria dell’appalto del servizio di igiene urbana del giorno 13 ottobre 2006, adottato dalla Commissione di gara nominata ai sensi della delibera di G.M. di Montoro Inferiore n. 194 del 4.10.2006 nella procedura bandita giusta la menzionata delibera di G.M..
Il ricorrente Consorzio aveva esposto nel ricorso in primo grado di essere uno dei Consorzi già istituiti ai sensi della L.R. 10.2.1993 n. 10, ai quali, con ordinanza n. 319/2002 del Presidente della Giunta Regionale Campania - Commissario di Governo delegato per l’emergenza rifiuti - era stata attribuita la qualifica di soggetto di cooperazione per l’esercizio in forma associata delle funzioni amministrative in materia di rifiuti allo scopo di realizzare la gestione unitaria dei relativi servizi.
In particolare, al Consorzio Cosmari AV1, l’assegnazione della predetta qualifica era avvenuta in forza dell’ordinanza commissariale n. 35/2003 con la quale gli era stata attribuita la privativa dei rifiuti urbani in tutta l’area di sua pertinenza.
Al Consorzio stesso, ha aderito, fin dalla sua costituzione, anche il Comune di Montoro Inferiore il cui territorio è compreso nel Bacino di competenza dell’Ente consortile.
L’Amministrazione del Comune intimato tuttavia, venuto a scadenza il rapporto contrattuale instaurato con la società che aveva precedentemente gestito il servizio in questione, invece di conferirlo al Cosmari ha indetto, mediante gli atti di cui in epigrafe (delibera di G.M. n. 148 del 5.7.2006), una gara per l’individuazione di un nuovo affidatario.
Il Consorzio ricorrente ha impugnato in primo grado tali atti, deducendo i seguenti vizi:
a) violazione di legge. Violazione dell’art. 23 D.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22. Violazione degli artt. 1 e ss. L.R. 10.2.1993 n. 10. Violazione delle ordinanze nn. 319 del 30/9/2002 e 35 del 2474/2003 del Commissario per l’Emergenza Rifiuti in Campania. Incompetenza. Violazione delle specifiche norme in materia di procedimento, in quanto, attraverso gli atti impugnati l’Amministrazione ha violato la privativa che al Consorzio è stata attribuita dal Commissario di Governo per l’emergenza rifiuti in Campania, al fine di una gestione unitaria del servizio in oggetto, che pertanto andava conferito al Consorzio;
b) Violazione, travisamento e falsa applicazione dell’art. 204 D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152; eccesso di potere;
c) Violazione dell’art. 3 dello Statuto consortile. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza ed arbitrarietà. Immotivato contrasto con precedenti determinazioni stante la precedente adesione del Comune di Montoro Inferiore al Consorzio ricorrente.
Con motivi aggiunti notificati il 7 novembre 2006 e depositati il 15 novembre successivo, il Consorzio ricorrente ha impugnato gli atti sopravvenuti della gara con i quali ha avuto luogo l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto in favore della ditta “l’Igiene Urbana S.r.l.”, in tale sede deducendo il vizio di invalidità derivata dalle censure già articolate mediante il ricorso introduttivo.
Alla udienza del 21 giugno 2007, con la sentenza n.1991/2007, il TAR campano ha respinto l’eccezione con la quale il Comune resistente ha eccepito l’omessa impugnativa dell’aggiudicazione definitiva.
Nel merito il TAR ha ritenuto illegittimo l’affidamento della gestione del servizio in discorso ad un soggetto da individuarsi per mezzo di una procedura ad evidenza pubblica, anziché devolvere tale funzione, in via diretta ed esclusiva, al Consorzio ricorrente.
Cio’ in relazione alla interpretazione dell’atto costitutivo del Consorzio, delle obbligazioni ivi dedotte e delle ordinanze commissariali e presidenziali invocate nei motivi di gravame formulati dalla parte ricorrente.
La sentenza ha richiamato precedenti pronunzie del TAR Campania che concludevano in senso conforme alle deduzioni sostenute nel ricorso e quindi ha accolto il medesimo ricorso opinando per la sussistenza di un vero e proprio obbligo giuridico degli Enti comunali aderenti ai Consorzi (come il Comune di Montoro Inferiore) di affidare, una volta scaduto il precedente contratto intercorrente con un terzo, il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani (e quelli connessi) al citato Consorzio di appartenenza.
Con distinti atti di appello sia il Comune di Montoro Inferiore, sia la società l’Igiene Urbana, aggiudicataria del servizio, hanno impugnato la sentenza del TAR Campania.
Gli appellanti ripropongono le censure disattese dal Tribunale in primo grado dolendosi anche che il medesimo TAR abbia accolto il ricorso presentato dalla società Falsarano con la sentenza n.1992/2007 assunta alla medesima udienza pubblica ed avente per oggetto la medesima gara pur essendo i motivi di impugnativa del tutto antitetici, riconoscendo il diritto alla rinnovazione della gara nel ricorso proposto dalla società Ecologica Falzarano ed il diritto all’affidamento ex lege al Consorzio Cosmari.
Dopo la discussione orale all’udienza del 10 giugno 2008 le due cause sono state trattenute dal Collegio per la decisione.
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DIRITTO
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1.Gli appelli sono rivolti contro la stessa sentenza e pertanto se ne dispone la riunione a norma dell’art. 335 cod. proc. civ..
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2. Per un necessario raccordo con i paralleli appelli aventi ad oggetto il medesimo servizio di raccolta differenziata dei rifiuti nel Comune di Montoro Inferiore, (nn.9262/2007 e 9297/2007) è bene subito premettere che l’appello del Comune di Montoro (9263/2007) è meritevole di accoglimento e per l’ effetto va annullata l’impugnata sentenza del TAR Campania, mentre l’appello dell’Igiene Urbana (n.9298/2007), attesa la decisione assunta nella medesima udienza del 10 giugno 2008 che ha annullato il bando di gara emanato dal Comune, deve essere dichiarato improcedibile per carenza di interesse in quanto il bando di gara e la gara medesima, in virtù di tale decisione, dovranno essere integralmente rinnovati.
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3. La Sezione si deve far carico della eccezione di inammissibilità avanzata in primo grado e respinta dal primo giudice, per omessa impugnativa dell’aggiudicazione definitiva avendo proposto il Consorzio ricorrente in primo grado, ricorso per motivi aggiunti avverso la sola aggiudicazione provvisoria e non anche avverso la aggiudicazione definitiva.
Secondo gli appellanti il provvedimento di aggiudicazione definitiva è un nuovo autonomo atto che non è automaticamente travolto dall’annullamento del bando di gara o dal provvedimento di aggiudicazione provvisoria, entrambi non idonei ad impedire il consolidamento della posizione contrattuale della Igiene Urbana, ditta affidataria del servizio.
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4. La doglianza non merita accoglimento e le argomentazioni del primo giudice per respingere la eccezione vengono ribadite dalla Sezione.
Ed invero il Consorzio ha impugnato il bando di gara adducendo motivi che riguardano in radice il potere stesso del Comune di Montoro Inferiore di procedere all’affidamento del servizio secondo una libera gara.
Il Consorzio, in altri termini, non contesta gli esiti dell’aggiudicazione sostenendo che la stessa andava attribuita ad altro concorrente, ma afferma che il Comune non avrebbe giammai potuto bandire la gara e per tale motivo ha impugnato il bando di gara rispetto il quale l’affidamento si atteggia come un mero atto conseguenziale la cui impugnazione è irrilevante ai fini della procedibilità del ricorso deciso dal TAR Salerno.
L’orientamento giurisprudenziale fatto proprio numerose volte da questo Consiglio, richiamato dal giudice di prime cure, è nel senso che l’impugnazione del bando con cui la stazione appaltante fissa le regole di gara, vale a radicare in capo al ricorrente l’interesse alla caducazione di tutti gli atti successivi della procedura, senza bisogno della loro impugnazione e della notifica di ulteriori ricorsi per motivi aggiunti ai controinteressati successivi, da intendersi adeguatamente tutelati dallo strumento di opposizione di terzo ( Cons. Stato, sez. V, 25.3.2002 n.1687; Sez. IV, 7.9.2004 n.5768).
Più precisamente, secondo tale orientamento, l’impugnazione dell’atto finale non è necessaria se, impugnato quello presupposto, fra i due atti vi sia un rapporto di presupposizione–consequenzialità immediata, diretta e necessaria, nel senso che l’atto successivo si pone come inevitabile conseguenza di quello precedente, perché non vi sono nuove e ulteriori valutazioni di interessi, né del destinatario dell’atto presupposto, né di altri soggetti (Cons. Stato, Sez. V, 23 marzo 2004 n. 1519; 11 novembre 2004 n. 7346; 4 maggio 2005 n. 2168).
Con l’effetto che in tali ipotesi: ”.... l’annullamento del bando di gara non può non travolgere l’aggiudicazione, sicché la mancata impugnazione di quest’ultima non determina l’improcedibilità del ricorso” (Cons. Stato, Sez. V, n.4207 dell’8 agosto 2005).
In conclusione la eccezione deve essere respinta.
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5. Puo’ ora esaminarsi la principale questione concernente la legittimità del bando e dunque della scelta operata dall’Amministrazione comunale di affidare la gestione del servizio ad un soggetto da individuarsi per mezzo di una procedura ad evidenza pubblica anziché devolvere tale funzione, in via diretta ed esclusiva, al Consorzio ricorrente.
La sentenza appellata ha motivato l’accoglimento del ricorso sulla base del generico richiamo alla normativa di settore statale e regionale, alla normativa emergenziale di cui alla O.M. 3100/00 e O.C. 319/02 e O.C. 35/2003 ed infine alla giurisprudenza del TAR campano.
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6. Al riguardo ritiene la Sezione che il punto nodale è quello della esatta interpretazione della disciplina posta dall’art. 204 del d.lgs. 152/06.
Sostengono gli appellanti che posto che il Comune era titolare del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani alla data indicata dal primo comma dell’articolo 204 di cui sopra, lo stesso doveva proseguire nella gestione del servizio fino alla costituzione dell’ATO (ambiti territoriali ottimali) ed all’affidamento del servizio in favore del gestore unico.
La doglianza è fondata.
L’articolo 204 da coordinarsi con il 198 persegue la finalità di stabilire un termine finale per la erogazione del servizio da parte degli enti attualmente titolari dello stesso, termine individuato nel momento del suo affidamento da parte della costituenda Autorità d’Ambito al c.d. gestore unico.
Ed invero, ai sensi di tali norme, spetta a chi esercita il servizio alla data di entrata in vigore del decreto medesimo continuare la gestione fino alla istituzione ed organizzazione del servizio di gestione integrata da parte dell’autorità d’ambito ed una volta istituita l’Autorità si determina il trasferimento a tale nuovo ente delle competenze in materia di rifiuti. Ora risulta pacifico anche per lo stesso Consorzio appellato che il servizio non è mai stato preso in carico dal Consorzio ricorrente in primo grado, rimasto inerte anche di fronte alle numerose proroghe concesse dal Comune di talchè quest’ultimo è il soggetto che al momento della indizione della gara lo gestiva. Nè il Consorzio può configurarsi come autorità d’ambito in quanto osta ad un tale riconoscimento la previsione dell’articolo 201 del d.lgs. 152/2006 che definisce la complessa ed articolata disciplina del nuovo organismo.
Deve quindi concludersi, come peraltro già rilevato dalla Sezione in sede cautelare con ord.ze nn.672/2006 e 676/2006, che con riferimento al quadro normativo in esame, non sussistevano ragioni perchè il Comune dovesse derogare all’obbligo di affidare il servizio mediante gara.
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7. La sentenza in primo grado ha motivato l’accoglimento del ricorso sulla base del generico richiamo alla normativa di settore statale e regionale (art.22 d.leg.vo n.22 del 1997, art.31 d.legs.vo 267/00, art.6 l.r.Campania n.10/93), alla normativa emergenziale (O.M. 3100/00, O.C. 319/02 e O.C. 35/2003) ed alla giurisprudenza (TAR Campania n.1597/01).
Al riguardo va osservato che l’art. 22 d. leg.vo 22 del 1997 demanda a Piani da predisporsi da parte delle Regioni la gestione dei rifiuti, mentre il successivo art. 23 prevede che i Comuni provvedano alla gestione dei rifiuti urbani mediante le forme,anche obbligatorie, previste dalla l. 142 del 1990, come integrata dall’art. 12 L. 498 del 1992 (oggi sostituito dal d. leg.vo 267 del 2000).
L’art. 31 d.leg.vo 267 del 2000, il quale ha recepito l’art. 25 l. 142/1990, dispone che gli enti locali, per la gestione associata di uno o più servizi e l’esercizio associato di funzioni, possono costituire un Consorzio, aggiungendo al co. 7° che, in caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di Consorzi obbligatori per l’esercizio di determinate funzioni e servizi.
L’art. 6 della l. reg. Campania 10 del 1993 (intitolata “Norme e procedure per lo smaltimento dei rifiuti in Campania”) prevede che i soggetti attuatori del Piano di smaltimento dei rifiuti sono i Comuni, i Consorzi di Comuni e le Comunità Montane, precisando al successivo co. 4° che nei casi in cui i Comuni non provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a costituire gli organismi consorziali per la costituzione e la gestione associata degli impianti di smaltimento dei bacini individuati del Piano, ed ove i comportamenti omissivi degli Enti obbligati determinino grave pregiudizio alla tutela della salute pubblica o dell’ambiente, la Giunta Regionale vi provvede, in via sostitutiva, entro 90 giorni.
L’Ordinanza n° 3100 in data 22.12.2000 del Ministro dell’Interno, delegato al coordinamento per la protezione civile, all’art. 4 co. 4° attribuisce al Commissario Delegato il compito di promuovere ed organizzare una gestione unitaria dei rifiuti e di individuare e attuare le forme e i modi della cooperazione tra i Comuni in ciascun ambito territoriale ottimale per l’esercizio in forma associata delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti; all’art 5 prevede che i Prefetti, avvalendosi dei Consorzi di cui alla l. reg. 10 del 1993, provvedono al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti urbani che residuano dalla raccolta differenziata.
L’ordinanza Commissariale n° 319 del 30.9.2002 istituisce i soggetti di Cooperazione dei Comuni con il compito di gestire amministrativamente, in forma associata, la raccolta integrata dei rifiuti urbani assumendone la privativa e istituisce gli EPAR a livello provinciale, con il compito di gestire le fasi di trasporto, trattamento, recupero, smaltimento del ciclo integrato dei rifiuti urbani a valle della raccolta.
Ancora, l’ordinanza commissariale n° 35 del 24.4.2003 ha disposto che, a partire dal 23.4.2003 il Consorzio di Bacino AV/1 sia il Soggetto di Cooperazione dei Comuni per l’intero territorio del proprio bacino ed acquisisca la privativa dei rifiuti urbani dei Comuni che ne fanno parte; che entro il 30.5.2003 detto Consorzio avrebbe dovuto acquisire la gestione dei contratti in essere dei Comuni del bacino con soggetti terzi per il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, e che alla scadenza dei contratti esso avrebbe organizzato il servizio nelle forme individuate dall’ordinanza n° 319 del 2002; nonché che, nelle more di una assunzione definitiva da parte dell’EPAR, i servizi di trasporto, trattamento, recupero e smaltimento per il bacino AV/1 sarebbero stati gestiti amministrativamente appunto dal Consorzio di bacino AV/1.
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8. Tale essendo il quadro normativo di riferimento, e attesa l’avvenuta adesione al Consorzio Smaltimento Rifiuti AV/1 del Comune di Montoro Inferiore, secondo la tesi del Consorzio fatta propria dal TAR, il Comune illegittimamente avrebbe adottato le delibere impugnate, poiché finalizzate a sottrarsi all’obbligo di affidare, una volta scaduto il precedente contratto intercorrente con un terzo, il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani (e quelli connessi) al citato Consorzio di appartenenza.
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9. Rileva tuttavia la Sezione che il TAR non ha tenuto conto che la sopra citata O.M. 3100/00 per l’esercizio in forma associata delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti (sulla cui base sono state assunte le due ordinanze commissariali n.319 del 30.9.2002 e n.35 del 24.4.2003) è stata annullata dalla sentenza del Consiglio di Stato, V Sez., 13 novembre 2002 n.6280, passata in giudicato, sul presupposto che l’articolo 4 della stessa Ordinanza ha introdotto un deroga al regime delle competenze, generica ed indeterminata nei contenuti perchè il riferimento alla dizione “funzioni amministrative relative alla gestione dei rifiuti”, con cui si è inteso delimitare l’ambito della deroga è omnicomprensivo e trasferisce al Commissario un settore d’amministrazione non solo ampio ma non esattamente definito nei suoi contorni e nei suoi limiti di contenuto.
L’Ordinanza, a tenore della decisione di cui sopra, ha: “..finito per estromettere completamente i Comuni e quindi le comunità locali che esprimono le amministrazioni di livello locale dalla gestione di un così significativo aspetto della vita delle comunità medesime”.
L’annullamento della OM 3100/00 limitato al solo art. 4 comma IV, ma con portata generale, che è la fonte delle attribuzioni amministrative in capo al Commissario Delegato anche alla luce della nuova formulazione del titolo V della Costituzione (che all’art. 118 ha attribuito competenze amministrative ai Comuni), viene a privare gli atti applicativi (ordinanza commissariale n.319 del 2002 istitutiva dei soggetti di cooperazione e la ordinanza commissariale n.35/2003 di affidamento al Consorzio di bacino AV1 della privativa dei Comuni) del necessario supporto di legittimazione in quanto l’annullamento della fonte attributiva dei poteri comporta il travolgimento anche degli atti applicativi derivati ex art. 21 septies della legge n.241 del 1990.
Vanno, quindi, accolte le censure dedotte dal Comune di Montorio Inferiore avverso la sentenza impugnata e riconducibili alla carenza ed erroneità della motivazione.
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10. In conclusione l’appello del Comune di Montoro Inferiore (9263/2007) è meritevole di accoglimento e per l’ effetto va annullata l’impugnata sentenza del TAR Campania, l’appello dell’Igiene Urbana (n.9298/2007), attesa la decisione assunta nella medesima udienza del 10 giugno 2008 che ha annullato in toto la gara indetta dal Comune, deve essere dichiarato improcedibile per carenza di interesse in quanto la gara di che trattasi, in virtù di tale decisione, dovrà essere integralmente rinnovata.
Spese ed onorari dei due gradi di giudizio, atteso il carattere controverso delle questioni involte, possono essere integralmente compensati tra le parti.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, riuniti i ricorsi in appello, accoglie l’appello r.g.n. 9263/2007 del Comune di Montoro Inferiore e, per l’effetto annulla la sentenza di 1° grado; dichiara improcedibile per carenza di interesse il ricorso r.g.n. 9298/2007 della Società “L’Igiene Urbana” S.r.l..
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 10 Giugno 2008 con l’intervento dei Sigg.ri:
Pres. Domenico La Medica
Cons. Marzio Branca
Cons. Vito Poli
Cons. Francesco Caringella
Cons. Roberto Capuzzi Est.
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/10/08
(Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186)
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