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T.A.R. PUGLIA - LECCE - SEZIONE III - Sentenza 30 ottobre 2008 n. 3131
Antonio Cavallari – Presidente, Silvia Cattaneo – Estensore
IGECO Costruzioni s.p.a. (avv.ti A. Cancrini e C. De Portu) c. Provincia di Lecce (avv.ti G. Angelastri e F. Trane), CO.CE.MER. s.p.a. e altro (avv.ti P. Quinto, R.G. Marra e L. Quinto), CO.VE.CO e Monticava Strade s.r.l. (avv.ti R. Barsi, N. Creuso e S. Lago), Comune di Casarano (avv. G. Mormandi) [interveniente ad opponendum]


1. Contratti della pubblica amministrazione – Aggiudicazione della gara – Pubblicazione sul sito internet della Stazione appaltante – Conoscenza del provvedimento – Art.79 comma 5, d.lg. n.163 del 2006 – Conoscenza individuale.

 

2. Contratti della pubblica amministrazione – Aggiudicazione della gara – Pubblicazione sul sito internet della Stazione appaltante – Previsione nel bando di gara – Legittimità.

1. In forza dell’art.79 comma 5, d.lg. 12 aprile 2006 n.163, la p.a. ha l’onere di effettuare una comunicazione individuale dell’atto di aggiudicazione, sicché la conoscenza del provvedimento in capo ai concorrenti non può essere ricondotta alla data di pubblicazione dello stesso sul sito internet della stazione appaltante.

 

2. E’ legittima la norma del bando di gara secondo cui la pubblicazione sul sito internet della Stazione appaltante costituisce adempimento di quanto dovuto ai sensi degli artt. 11 e 79, d.lg. 12 aprile 2006 n.163, in quanto da intendersi quale previsione di un adempimento ulteriore rispetto a quello di comunicazione individuale dell’atto di aggiudicazione, previsto dal codice degli appalti.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA PUGLIA
LECCE - TERZA SEZIONE




Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Terza Sezione di Lecce, nelle persone dei Signori:
ANTONIO CAVALLARI Presidente
TOMMASO CAPITANIO Primo Ref.

SILVIA CATTANEO Ref., relatore
ha pronunciato la seguente

SENTENZA



Visto il ricorso n. 439/2008 proposto da

IGECO COSTRUZIONI S.P.A., rappresentata e difesa dagli Avv. Arturo Cancrini e Claudio De Portu, elettivamente domiciliata in Lecce, Via G. D’Annunzio n. 73, presso lo studio dell'avv. G. Messuti

contro




PROVINCIA DI LECCE, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Giuditta Angelastri e Francesa Trane, elettivamente domiciliata in Lecce, presso l’amministrazione provinciale di Lecce – settore avvocatura


e nei confronti di



CO.CE.MER. SPA e PAL STRADE SRL
rappresentate e difese dagli avv. Pietro Quinto, Roberto Gualtiero Marra e Luigi Quinto, con domicilio eletto in Lecce, Via Garibaldi, n.43, presso lo studio dell'avv.P. Quinto;

CO.VE.CO. E MONTICAVA STRADE SRL, rappresentata e difesa dagli avv. Rodolfo Barsi, Nicola Creuso e Stefania Lago, con domicilio eletto in Lecce, Viale Oronzo Quarta, n. 16, presso lo studio dell'avv.BARSI

e con l'intervento ad opponendum del

COMUNE DI CASARANO, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Mormandi, con domicilio eletto in Lecce, Via F. Rubichi, 23, presso la segreeteria del Tar


per l'annullamento, previa sospensione dell’esecuzione



-
della deliberazione n. 156 del 27.12.2007 con cui la Provincia di Lecce – Settore Appalti e Mobilità – Servizio Gare Appalti ed Espropri – con cui l’Amministrazione procedente ha disposto di “approvare gli esiti della gara, quali risultanti dal verbale del 18.12.2007, conclusivo dei lavori della commissione, … e conseguentemente, l’aggiudicazione dell’appalto dei “Lavori di completamento della Circonvallazione di Casarano, I e II lotto”, in favore dell’A.T.I. Co.ce.mer. S.p.A. + Pal strade s.r.l. da Soleto (LE) per l’importo complessivo di Euro 9.121.293,27, come da relativi verbali di incanto pubblico”;
- dei verbali della Commissione aggiudicataria preposta alla valutazione delle offerte;
- ove, occorra, in subordine, del Bando di incanto pubblico con cui l’Amministrazione ha indetto la procedura per l’appalto dei “Lavori di completamento della Circonvallazione di Castrano, I e II lotto”;
- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, anche se attualmente non conosciuti.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Provincia di Lecce; Co.ce.mer. Spa/Pal Strade; Co.ve.co./Monticava Strade Srl;
Visto l’intervento ad opponendum del Comune di Casarano;
Visti i motivi aggiunti depositati dalla ricorrente principale in data 8 aprile 2008;
Visto il ricorso incidentale presentato dalla Co.ce.mer/Pal Strade, proposto con note depositate l’8 aprile 2008 ed il 18 aprile 2008;
Visti i motivi aggiunti depositati dalla ricorrente incidentale in data 14 maggio 2008;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito, alla pubblica udinenza del 15 ottobre 2008, il relatore Ref. Silvia Cattaneo e uditi, altresì, per le parti, gli avv. Bonanni (in sostituzione di Cancrini e De Portu), Angelastri, Marra, Luigi Quinto (anche in sostituzione di Pietro Quinto), Barsi (anche in sostituzione di Creuso e Lago) e Mormandi;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue


FATTO




1. Con bando di gara pubblicato sulla G.u.c.e. n. S107 del 7.6.2007, la Provincia di Lecce ha indetto una procedura di gara aperta per l’affidamento dell’appalto dei “lavori di completamento della circonvallazione di Casarano, I e II lotto”, per un importo a base d’asta di 9.307.016,11.
1.1. Con deliberazione n. 156 del 27.12.2007, la Provincia di Lecce ha approvato gli esiti della gara - che hanno visto l’Ati Co.ce.mer./Pal Strade prima classificata, con 83,137 punti, seguita dall’Ati Co.ve.co/Monticava Strade, con 74,242 punti e da Igeco con 71,363 punti - ed ha aggiudicato l’appalto a favore dell’Ati Cocemer s.p.a./Pal Strade.
2. Con il presente ricorso la Igeco s.p.a. afferma l’illegittimità dell’operato della stazione appaltante appaltante e della commissione giudicatrice per i seguenti motivi.
2.1. Violazione del d.m. 5.11.2001, recante norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade; violazione dell’art. 2, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada): in base alle prescrizioni del decreto ministeriale 5.11.2001, sostiene la ricorrente, la geometria della sezione stradale in rilevato di una strada di categoria C1 deve avere una larghezza non inferiore a 13 m. (3,75 m. le corsie, 1,50 m. le banchine, 0,75 m. gli arginelli e 0,50 gli elementi di raccordo con la scarpata, e quindi 6,50 m. x 2 corsie = 13 m.).
Le offerte proposte dall’Ati Co.ce.mer e dall’Ati Co.ve.co violano le disposizioni del d.m. 5.11.2001: in esse la sezione stradale in rilevato è di larghezza complessiva pari a 12 m., non essendo previsti gli elementi di raccordo con la scarpata.
Ad avviso della società ricorrente, il sottodimensionamento dell’elemento marginale non consente la piena deformabilità dell’elemento di ritenuta (guard rail in acciaio), ponendo a rischio la sicurezza degli utenti.
2.2. Il progetto dell’Ati Co.ce.mer è inficiato dalla previsione di muretti a secco che non possono assolvere alla funzione di contenimento del rilevato stradale.
2.3. I progetti delle Ati classificatesi al primo ed al secondo posto sono gravemente fallaci sotto il profilo della gestione delle acque: la previsione di griglie e pozzetti lungo i tratti in rilevato su strade a scorrimento non consente di evitare il fenomeno dell’acqua planning e la sedimentazione di materiale con conseguente pericolo per gli automobilisti; pone in essere una situazione pericolosa in caso di danneggiamento o di chiusura difettosa; comporta maggiori oneri di manutenzione.
Anche la previsione di un pozzetto di raccolta delle acque in sede stradale è inammissibile in ambito extraurbano in quanto costituirebbe motivo di continuo intervento di manutenzione per la riparazione degli inevitabili assestamenti differenziali che subisce il terreno in prossimità del pozzetto.
Parimenti erronea, ad avviso della ricorrente, è la gestione delle acque sui viadotti, realizzata dalle controinteressate con tubazioni in acciaio alloggiate sotto l’impalcato del ponte: tali tubazioni non risultano accessibili per la necessaria manutenzione ordinaria e straordinaria.
2.4. In via subordinata, nell’ipotesi in cui le offerte delle controinteressate fossero ritenute conformi alla lex specialis, la ricorrente solleva la censura di illegittimità del bando per violazione del d.m. 5.11.2001 e dell’art. 2, d.lgs. n. 285/1992.
2.5. Sempre in via subordinata la Igeco lamenta la violazione dell’art. 3, l. n. 241/1990; eccesso di potere per difetto e insufficienza della motivazione in ordine all’attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche: il punteggio numerico non è sufficiente a motivare gli elementi dell’offerta non avendo l’amministrazione previamente individuato specifici e puntuali criteri di valutazione.
2.6. Ad avviso della società ricorrente, la valutazione di anomalia dell’offerta dell’Ati Co.ce.mer è viziata per difetto di motivazione.
2.7. La Igeco deduce, infine, la violazione dei principi generali della pubblicità e della trasparenza dell’attività amministrativa, degli artt. 11, c.10 e 79, c.5, d.lgs. n. 163/2006, dell’art. 24, c.10, l. n. 62/2005 e degli artt. 1, 2 e 10, l. n. 241/1990 per avere l’amministrazione omesso di comunicare il provvedimento di aggiudicazione definitiva.
2.7.1. Contestualmente la Igeco impugna la clausola del bando, ai sensi della quale la pubblicazione sul sito internet della Provincia di Lecce costituisce adempimento di quanto dovuto ai sensi degli artt. 11 e 79, d.lgs. n. 163/2006, per violazione degli artt. 11, c.10 e 79, c.5, d.lgs. n. 163/2006, ove tale modalità di comunicazione sia intesa come sostitutiva anziché come integrativa di quelle inderogabilmente prescritte dalla legge.
3. Con motivi aggiunti depositati in data 8 aprile 2008, la Igeco censura i provvedimenti impugnati per le seguenti ulteriori ragioni.
3.1. Violazione della lex specialis di gara; violazione del criterio della par condicio tra i concorrenti; eccesso di potere; difetto di istruttoria; contraddittorietà ed irragionevolezza delle valutazioni operate; ingiustizia manifesta: l’offerta tecnica dell’Ati Co.ce.mer./Pal Strade, nel prevedere la realizzazione di un sistema di piste ciclabili, viola le prescrizioni del bando che vietano di alterare le caratteristiche geometriche dell’opera.
3.2. Violazione del principio della par condicio tra i concorrenti; violazione e falsa applicazione art. 38, d.lgs. n. 163/2006; violazione della lex speciali di gara; eccesso di potere; difetto di istruttoria: l’ati Co.ce.mer avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara poiché la Pal Strade s.r.l., mandante dell’ati aggiudicataria, non ha dichiarato che la carica di Presidente del c.d.a. della società era ricoperta dal sig. Giuseppe Negro, per il quale non ha presentato il certificato del casellario giudizial, come prescritto dal bando a pena di esclusione.
3.2.1. Anche la mandataria Co.ce.mer ha omesso di dichiarare l’esistenza di un amministratore e direttore tecnico (il sig. Alberto Bustini) cessato dalla carica nel triennio antecedente la pubblicazione del bando.
4. Si sono costituite in giudizio la Provincia di Lecce e le controinteressate Co.ce.mer. s.p.a /Pal Strade s.r.l. e Co.ve.co./Monticava Strade s.r.l.
Il Comune di Casarano ha proposto intervento ad opponendum.
4.1. Le controinteressate Co.ce.mer/Pal Strade eccepiscono preliminarmente l’irricevibilità del ricorso per tardività poiché la determina di aggiudicazione della gara è stata pubblicata sul sito internet della provincia in data 7 gennaio 2008.
4.1.1. In ogni caso, afferma l’ati controinteressata, i motivi aggiunti proposti dalla Igeco sono tardivi avendo la ricorrente acquisito la piena conoscenza del provvedimento di aggiudicazione definitiva nel corso dell’accesso agli atti svoltosi in data 18 gennaio 2008.
4.1.2. La controinteressata Co.ve.co. eccepisce la tardività dell’impugnazione del bando di gara: essendo l’evenutale violazione immediatamente percepibile, il termine di decadenza non può che decorrere dalla data di pubblicazione del bando.
4.2. Con ricorso incidentale depositato in data 8 aprile 2008, le controinteressate Co.ce.mer/Pal Strade impugnano gli atti di gara, nella parte in cui la stazione appaltante non ha disposto l’esclusione della Igeco, per i seguenti motivi.
4.2.1 La soluzione progettuale di un tracciato stradale della larghezza complessiva di 13 m., prescelta dalla Igeco, comporta variazioni planimetriche del tracciato che richiederebbero l’approvazione di una variante urbanistica, espressamente vietata dal bando.
Anche ove non dovesse essere escluso per tale ragione, il progetto della Igeco avrebbe dovuto conseguire un punteggio per l’offerta tecnica pari a zero.
4.2.2. La modifica dell’altimetria della strada, operata dalla Igeco, comporta una modifica geometrica dell’opera: il progetto avrebbe dovuto conseguire zero punti in quanto il bando di gara vieta le varianti che concernono il tracciato e investono le caratteristiche geometriche dell’opera.
4.2.3. Il progetto della Igeco, ad avviso dell’ati controinteressata, doveva essere escluso in quanto presenta insanabili elementi di contrasto tra le tavole tecniche.
4.3 Con un ulteriore ricorso incidentale, depositato in data 18 aprile 2008, Co.ce.mer/Pal Strade impugnano gli atti di gara, nella parte in cui la stazione appaltante non ha disposto l’esclusione della Igeco, per i seguenti, ulteriori, motivi.
4.3.1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 7, c.2, delle n.t.a. del P.a.i. Puglia; violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara nella parte in cui impone la presentazione di tutti gli elaborati previsti dalla normativa: l’offerta tecnica della Igeco è priva della verifica di compatibilità con il P.a.i. Puglia (piano di assetto idrogeologico) e, in ogni caso, è comunque irrealizzabile per contrasto con tale piano.
4.3.2. Violazione dell’art. 34, d.lgs. n. 163/2006: dal confronto degli elaborati progettuali si evince la sussistenza di un’ipotesi di collegamento sostanziale tra le concorrenti Igeco e Conscop che avrebbe dovuto portare all’esclusione di entrambe.
4.4 Con motivi aggiunti, depositati in data 14 maggio 2008, le controinteressate Co.ce.mer/Pal Strade impugnano il bando di gara nella parte in cui richiede, a pena di esclusione, il certificato generale del casellario giudiziale per i soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, per i seguenti motivi: 1. falsa applicazione dell’art. 38, d.lgs. n. 163/2006; eccesso di potere per irrazionalità e illogicità manifesta, violazione dei principi del favor partecipationis; violazione del principio di proporzionalità; violazione dei principi della par condicio; eccesso di potere per violazione dei principi di economicità e buon andamento dell’azione amministrativa.
5. Alla pubblica udienza del 15 ottobre 2008, la causa è stata trattenuta per la decisione di merito.


DIRITTO



1.
Il Collegio esamina preliminarmente l’eccezione di tardività del ricorso.
1.1. Ad avviso dell’ati Co.ce.mer/Pal Strade il ricorso è tardivo in quanto la notificazione si è perfezionata dopo il termine di sessanta giorni decorrente dalla pubblicazione dell’atto impugnato sul sito internet della Provincia di Lecce, avvenuta in data 7.1.2008: è da tale data che decorre il termine decadenziale di impugnazione poiché il bando di gara prevede che la pubblicazione sul sito internet della Provincia di Lecce costituisce adempimento di quanto dovuto ai sensi degli artt. 11 e 79, d.lgs. n. 163/2006.
1.2. L’eccezione non può essere accolta.
1.3. Le modalità con le quali le stazioni appaltanti devono portare a conoscenza dei concorrenti l’intervenuta aggiudicazione trovano la propria regola nell’art. 79, c. 5, d.lgs. n. 163/2006 ai sensi del quale “in ogni caso l'amministrazione comunica d’ufficio: a) l'aggiudicazione, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, nonché a coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare detta impugnazione”.
1.4. La norma è chiara nel porre in capo all’amministrazione l’onere di effettuare una comunicazione individuale dell’atto di aggiudicazione: da ciò consegue che la conoscenza del provvedimento in capo ai concorrenti non può essere ricondotta alla data di pubblicazione dello stesso sul sito internet della stazione appaltante (Cons. Stato, sez. VI, 2 maggio 2006, n. 2445 e Cons. Stato, sez. VI, 25 gennaio 2008, n. 213).
1.5. La disposizione del bando di gara, ai sensi della quale la pubblicazione sul sito internet della Provincia di Lecce costituisce adempimento di quanto dovuto ai sensi degli artt. 11 e 79, d.lgs. n. 163/2006, deve essere, pertanto, intesa quale previsione di una forma di pubblicità ulteriore rispetto all’onere di comunicazione individuale dell’atto di aggiudicazione previsto dal codice degli appalti.
2. Appurata la ricevibilità del ricorso, il Collegio passa all’esame del merito.
2.1. Con il primo motivo di ricorso, la Igeco contesta la violazione, da parte delle offerte predisposte dalle controinteressate Co.ce.mer./Pal Strade e Co.ve.co/Monticava Strade, del d.m. 5.11.2001, recante norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade, e dell’art. 2, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada).
In base alle prescrizioni del decreto ministeriale 5.11.2001, sostiene la ricorrente, la geometria della sezione stradale in rilevato di una strada di categoria C1 deve avere una larghezza non inferiore a 13 m. (3,75 m. le corsie, 1,50 m. le banchine, 0,75 m. gli arginelli e 0,50 gli elementi di raccordo con la scarpata, e quindi 6,50 m. x 2 corsie = 13 m.).
Le offerte proposte dall’Ati Co.ce.mer e dall’Ati Co.ve.co violano le disposizioni del d.m. 5.11.2001: in esse la sezione stradale in rilevato è di larghezza complessiva pari a 12 m., non essendo previsti gli elementi di raccordo con la scarpata.
2.1.1 Il motivo è infondato.
2.1.2. Dalla lettura congiunta della disposizione di cui al punto 4.3.4 del capitolo IV del d.m. 5.11.2001 e della tabella di cui al punto 4.3.4./d, si evince la non obbligatorietà della previsione - nel margine esterno della sede stradale - di un elemento che raccordi l’arginello con la scarpata, costituito da un arco le cui tangenti siano di lunghezza non inferiore a 0.50 m. ciascuna.
La norma di cui al punto 4.3.4. del capitolo IV del d.m. 5.11.2001 dispone che: “le banchine devono essere raccordate con gli elementi marginali contigui dello spazio stradale (scarpate, cunette, marciapiedi ecc.) mediante elementi di raccordo che possono essere costituiti, a seconda delle situazioni, da arginelli, o fasce di raccordo (cigli), destinati ad accogliere eventuali dispositivi di ritenuta o elementi di arredo. In taluni casi detti elementi di raccordo possono anche mancare. Le dimensioni di tali elementi sono precisate nelle Figg. 4.3.4.a/b/c/d.
L'arginello dovrà avere una altezza rispetto la banchina di 5 10 cm; sarà raccordato alla scarpata mediante un arco le cui tangenti siano di lunghezza non inferiore a 0.50 m. […]
”.
La portata del secondo comma della norma è precisata dalla tabella di cui al punto 4.3.4/d.: in essa l’elemento di raccordo con la scarpata è indicato, nella dimensione di 1 m., per le sole strade in cui sia stato previsto.
Il margine esterno della sede stradale è, quindi, composto da un arginello (anche se, in alcuni casi, anche questo elemento può mancare: si veda, al riguardo la fig. 4.3.4./b), e, solo facoltativamente, dall’ulteriore elemento di raccordo con la scarpata.
Legittimamente, pertanto, i progetti predisposti dalle controinteressate indicano, quale raccordo tra le banchine e gli elementi marginali contigui dello spazio stradale, i soli arginelli, della dimensione minima di 0,75 m., prevedendo quindi una larghezza complessiva della sezione stradale pari a 12 m..
2.1.3. Il Collegio non condivide, poi, l’affermazione della società ricorrente, secondo cui il sottodimensionamento dell’elemento marginale non consente la piena deformabilità dell’elemento di ritenuta, ponendo a rischio la sicurezza degli utenti.
Come previsto dal punto 4.3.4. del capitolo IV del d.m. 5.11.2001 e dalla tabella di cui al punto 4.3.4/d, l’arginello (elemento che svolge la funzione di accogliere il dispositivo di ritenuta) deve avere una dimensione - nella misura minima di 0,75 m. - che dipende dallo spazio richiesto per il funzionamento del dispositivo di ritenuta.
Il d.m. 5.11.2001 lega, dunque, la deformabilità del dispositivo di ritenuta alle dimensioni dell’arginello e non alla sussistenza dell’elemento di raccordo con la scarpata.
Pertanto, la disposizione, citata dalla ricorrente, di cui al punto 4.3.7. del capitolo IV del d.m. 5.11.2001 (che prevede la necessità per il progettista stradale, di verificare sempre e comunque che le condizioni di installazione delle barriere di sicurezza siano tali da consentirne il corretto funzionamento, adottando, se necessario, per il margine interno, il margine laterale o il margine esterno dimensioni maggiori delle minime previste dalla presente norma) non può che essere coordinata con la norma di cui al punto 4.3.4. del capitolo IV che, nel disciplinare gli elementi del margine esterno, collega al funzionamento del dispositivo di ritenuta la dimensione del solo arginello e non la previsione di un raccordo con la scarpata.
I progetti delle controinteressate (e, d’altro canto, anche il progetto della stessa Igeco) prevedono un arginello di 0,75 m., e rispettano, dunque, la dimensione minima prevista dal d.m. 5.11.2001.
2.2. Per queste stesse ragioni è, parimenti, infondata la censura di illegittimità del bando di gara per violazione del d.m. 5.11.2001 e dell’art. 2, d.lgs. n. 285/1992.
2.3. E’, invece, inammissibile per carenza di interesse la censura con cui la ricorrente lamenta come il progetto dell’Ati Co.ce.mer/Pal Strade sia inficiato dalla previsione di muretti a secco che non possono assolvere alla funzione di contenimento del rilevato stradale.
Poiché tale censura si appunta unicamente sul progetto presentato della prima classificata, e non lambisce invece la posizione dell’ati Co.ve.co/Monticava Strade, anche in caso di accoglimento, la ricorrente non potrebbe, difatti, risultare aggiudicataria.
2.4. La ricorrente lamenta, poi, l’erroneità dei progetti delle Ati classificatesi al primo ed al secondo posto sotto il profilo della gestione delle acque: la previsione di griglie e pozzetti lungo i tratti in rilevato su strade a scorrimento non consente di evitare il fenomeno dell’acqua planning e la sedimentazione di materiale con conseguente pericolo per gli automobilisti; pone in essere una situazione pericolosa in caso di danneggiamento o di chiusura difettosa; comporta maggiori oneri di manutenzione.
Anche la previsione di un pozzetto di raccolta delle acque in sede stradale è inammissibile in mabito extraurbano in quanto costituirebbe motivo di continuo intervento di manutenzione per la riparazione degli inevitabili assesatamenti differenziali che subisce il terreno in prossimità del pozzetto.
Parimenti erronea, ad avviso della ricorrente, è la gestione delle acque sui viadotti, realizzata dalle controinteressate con tubazioni in acciaio alloggiate sotto l’impalcato del ponte: tali tubazioni non risultano accessibili per la necessaria manutenzione ordinaria e straordinaria.
2.4.1. Anche questa censura non merita accoglimento.
2.4.2. Le valutazioni tecniche di una commissione di gara, presentando inevitabilmente margini di opinabilità, non possono essere sostituite con le diverse valutazioni del ricorrente, ma possono essere sindacate dal giudice amministrativo, se del caso con c.t.u., solo se presentino margini di illogicità manifesta, irragionevolezza, travisamento.
Non è, pertanto, sufficiente contrapporre al giudizio dell'amministrazione una propria autonoma valutazione, senza individuare elementi oggettivi dai quali sia possibile desumere, in maniera indubitabile, l'illogicità od incoerenza della valutazione dell'amministrazione.
Nel caso di specie, la ricorrente si è, invece, limitata ad affermare la generica pericolosità o inadeguatezza delle soluzioni progettuali accolte dalle controinteressate e ad evidenziarne gli svantaggi rispetto ad altre scelte tecniche ma non ha affatto provato la sussistenza di indici sintomatici del non corretto esercizio del potere.
2.5. La Igeco lamenta, poi, la violazione dell’art. 3, l. n. 241/1990; eccesso di potere per difetto e insufficienza della motivazione in ordine all’attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche: il punteggio numerico non è sufficiente a motivare gli elementi dell’offerta non avendo l’amministrazione previamente individuato specifici e puntuali criteri di valutazione.
2.5.1. La censura non è fondata.
2.5.2. La giurisprudenza maggioritaria ritiene soddisfatto l’onere motivazionale con l’attribuzione di un punteggio numerico purché i criteri di massima posti nella "lex specialis" di gara, per come eventualmente integrati dalla stessa Commissione giudicatrice, siano predeterminati rigidamente in un momento anteriore a quello di valutazione delle offerte e non si risolvano in espressioni generiche (Cons. Stato, sez. V, 6.10.2003, n. 5899 e 10.1.2003, n. 67).
La possibilità di utilizzare il punteggio numerico in luogo della motivazione non deve, quindi, essere valutata "in astratto", ma deve essere verificata "in concreto", con specifico riferimento ai criteri adottati.
Nel caso di specie, i criteri di valutazione delle offerte tecniche previsti dal bando di gara (1. Completezza progettuale delle proposte migliorative o in variante offerte; 2. Misure di mitigazione dell’impatto ambientale; 3. Riduzione dei disagi alla circolazione stradale in fase esecutiva, specificati in ulteriori otto sottocriteri) appaiono sufficientemente precisi e dettagliati dimodo da rendere percepibile l’iter logico seguito dall’amministrazione nell’attribuzione del punteggio numerico.
Né, d’altro canto, la ricorrente ha deduotto alcuna apprezzabile divergenza tra i contenuti delle offerte e i punteggi concretamente attribuiti, in relazione agli indicati criteri di valutazione.
2.6 E’, invece, inammissibile per carenza di interesse la censura con cui la ricorrente afferma l’illegittimità della valutazione di anomalia dell’offeta dell’Ati Co.ce.mer/Pal Strade per difetto di motivazione, poiché, anche in caso di annullamento degli atti di gara per tale ragione, la ricorrente non risulterebbe aggiudicataria.
2.7. La Igeco deduce, infine, la violazione dei principi generali della pubblicità e della trasparenza dell’attività amministrativa, degli artt. 11, c.10 e 79, c.5, d.lgs. n. 163/2006, dell’art. 24, c.10, l. n. 62/2005 e degli artt. 1, 2 e 10, l. n. 241/1990 per avere l’amministrazione omesso di comunicare il provvedimento di aggiudicazione definitiva.
2.7.1. Contestualmente la Igeco impugna la clausola del bando, ai sensi della quale la pubblicazione sul sito internet della Provincia di Lecce costituisce adempimento di quanto dovuto ai sensi degli artt. 11 e 79, d.lgs. n. 163/2006, per violazione degli artt. 11, c.10 e 79, c.5, d.lgs. n. 163/2006, ove tale modalità di comunicazione sia intesa come sostitutiva anziché come integrativa di quelle inderogabilmente prescritte dalla legge.
2.7.2. Il motivo non è fondato.
2.7.3. L’obbligo per le stazioni appaltanti di procedere alla comunicazione individuale ai concorrenti dell'atto di aggiudicazione assume rilievo ai soli fini della conoscenza del provvedimento di aggiudicazione definitiva – che, come si è visto, non può essere ricondotta alla data di pubblicazione dello stesso - e, quindi, della decorrenza del termine per impugnare ma non è, di per sé, idoneo a portare, ove non adempiuto, all’illegittimità del provvedimento (Tar Lecce, sez. III, 15 settembre 2008, n. 2549).
2.7.4. La norma del bando, ai sensi della quale la pubblicazione sul sito internet della Provincia di Lecce costituisce adempimento di quanto dovuto ai sensi degli artt. 11 e 79, d.lgs. n. 163/2006, è, pertanto, legittima, in quanto da intendersi, come si è già precisato, quale previsione di un adempimento ulteriore rispetto a quello di comunicazione individuale dell’atto di aggiudicazione, previsto dal codice degli appalti.
3. Il Collegio non si sofferma sull’eccezione di irricevibilità dei motivi aggiunti - per avere la ricorrente acquisito la piena conoscenza del provvedimento di aggiudicazione definitiva nel corso dell’accesso agli atti svoltosi in data 18 gennaio 2008 - stante la loro inammissibilità.
3.1. Il ricorso per motivi aggiunti è, difatti, inammissibile per carenza di interesse in quanto con esso la ricorrente lamenta illegittimità che involgono la posizione della sola aggiudicataria e non, anche, della seconda classificata: pur in caso di accoglimento, quindi, la ricorrente non ricaverebbe alcun vantaggio.
4. Per le ragioni esposte, il ricorso è dunque in parte infondato ed in parte inammissibile.
5. L’infondatezza e l’inammissibilita del ricorso principale privano il ricorrente incidentale di interesse alla decisione del suo gravame.
6. Cosiderata la complessità della controversia, ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti.


P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Terza Sezione di Lecce:
- in parte rigetta e in parte dichiara inammissibile il ricorso principale, nei sensi di cui in motivazione;
- dichiara inammissibile il ricorso per motivi aggiunti;
- dichiara inammissibile il ricorso incidentale.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 15 ottobre 2008.


Pubblicato mediante deposito
in Segreteria il 30.10.2008





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