Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n.10-2008 - © copyright

T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 25 settembre 2008 n. 2085
Pres. Bianchi – Est. Correale
Binelli (avv.ti Alessandro e Pedrini) c. Comune di Vinzaglio (avv. Pagani) e Provincia di Novara (avv.ti Pozzi, Fiorentino)


1. – Edilizia ed urbanistica – Variante P.R.G. – Incidenza su specifiche aree – Impugnazione – Termine per diretti interessati – Piena conoscenza.

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Variante P.R.G. – Conoscenza legale – Trattative per cessione bonaria – Irrilevanza.

 

3. – Giustizia amministrativa – Atto amministrativo – Assenza motivazione – Termine per impugnare – Dalla comunicazione motivazione.

 

4. – Edilizia ed urbanistica – Delibera di variante P.R.G. – Periodo di deposito e affissione – Art. 17, c. 7, LR Piemonte 56/77.

 

5. – Edilizia ed urbanistica – Variante P.R.G. - Motivazione specifica – Condizioni.

 

6. – Edilizia ed urbanistica – Variante P.R.G. - Motivazione – Mutamento destinazione area agricola – Art. 25 L.R. Piemonte 56/77 - Necessità.

 

7. – Giustizia amministrativa – Impugnazione atto - Termine di decorrenza – Deposito atti in giudizio – Mancata decorrenza per la parte.

1. – I termini per l’approvazione di una variante al P.R.G. che opera solo su specifiche aree del territorio, decorrono, per i diretti interessati, dal momento in cui costoro ne abbiano acquisto piena conoscenza, a nulla rilevando che vi sia stata la pubblicazione all’Albo comunale.

 

2. – Ai fini della conoscenza legale di una delibera di variante al P.R.G. non sono rilevanti le precedenti comunicazioni generiche relative alla eventuale cessione bonaria del bene su cui incide la variante.

 

3. – Nel caso in cui l’Amministrazione comunichi il provvedimento sfavorevole senza la motivazione, l’interessato ha una mera facoltà di impugnare l’atto e poi articolare i motivi aggiunti, potendo invece attendere la comunicazione della motivazione per proporre un’unica impugnativa.

 

4. – Ai sensi dell’art. 17, comma 7, L.R. Piemonte n. 56/77, la delibera di adozione della variante di P.R.G. deve essere sia depositata in Segreteria sia affissa all’Albo pretorio per trenta giorni.

 

5. – Il principio secondo il quale le scelte pianificatore contenute nel piano regolatore non necessitano di specifica motivazione, viene derogato nei casi in cui sono presenti posizioni qualificate dei privati interessati o la legislazione regionale preveda specifici presupposti per derogare alle destinazioni di zona.

 

6. – Poiché l’art. 25 legge regionale Piemonte n. 56/77 pone dei vincoli molto ristretti per l’utilizzo delle aree agricole destinate a colture specializzate, la variante di piano regolatore che preveda un mutamento di destinazione deve essere congruamente motivata.

 

7. – La conoscenza degli atti realizzata soltanto attraverso il difensore costituito in giudizio non fa decorrere per la parte interessata il termine per l’impugnazione ai sensi dell’art. 21 L. 1034/1971.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente


SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 788 del 2006, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

 

Nicoletta BINELLI, rappresentata e difesa dagli avv.ti Barbara Alessandro e Raffaella Pedrini, con domicilio eletto presso l’avv. Silvia Bertone in Torino, via Claudio Beaumont, 2;


contro




- il Comune di Vinzaglio, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Ignazio Pagani, con domicilio eletto presso il medesimo in Torino, via S. Francesco D'Assisi n.14 (Studio prof. avv. Paolo Scaparone);

 

- la Provincia di Novara, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Edoardo Pozzi, con domicilio eletto presso l’avv. Marco Fiorentino in Torino, piazza Castello, 9;


per l'annullamento



1) quanto al ricorso:
- della deliberazione di Consiglio Comunale di Vinzaglio n. 29 del 27.9.2005, avente ad oggetto Variante P.R.G.C. ex art. 17 L.R. n. 56/77 ss.mm. per trasformazione uso terreno, conosciuta a seguito di accesso agli atti del 10.5.2006 e dei relativi allegati, ad oggi non conosciuti e sui quali ci si riserva ulteriori motivi di impugnazione;
- della deliberazione della Giunta Provinciale di Novara n. 599 del 24.11.2005, avente ad oggetto Variante P.R.G.C. vigente del Comune di Vinzaglio, adottata con provvedimento del C.C. n. 29 del 27.9.2005, parere della Provincia ai sensi ex art. 17 comma 7 L.R. n. 56/77 s.m.e.i. conosciuta a seguito di accesso agli atti del 10.5.2006;
- della deliberazione di Consiglio Comunale di Vinzaglio n. 39 del 30.11.2005 avente ad oggetto variante P.R.G.C. ex art. 17 L.R. n. 56/77 ss.mm.ii. per trasformazione uso terreno - approvazione definitiva conosciuta a seguito di accesso agli atti del 10.5.2006;
- della deliberazione, non conosciuta e per la quale si propone istanza di accesso agli atti, con la quale il Comune ha eventualmente approvato il Progetto preliminare relativo al "Centro raccolta Comunale";
- del Progetto preliminare relativo al "Centro raccolta Comunale" conosciuto a seguito di accesso agli atti, con comunicazione del 10.4.2006 ed inviata in data 11.4.2006, ove approvato;
- di tutti gli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi, anche non conosciuti;

2) quanto ai primi motivi aggiunti:
- della deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Vinzaglio n. 12 del 22.3.2007, conosciuta a seguito di accesso agli atti del 4.7.2007, avente ad oggetto: "Progetto preliminare finalizzato alla realizzazione di una stazione di conferimento rifiuti in Vinzaglio. Esame ed approvazione";
- del Progetto preliminare allegato alla suddetta deliberazione;
- della comunicazione di avvio del procedimento del 29.6.2007, ricevuta in data 2.7.2007;
- di tutti gli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi, anche non conosciuti;

3) quanto ai secondi motivi aggiunti:
- della determinazione del Comune di Vinzaglio, Ufficio Lavori Pubblici, n. 305 del 26.10.2007, con la quale il responsabile del servizio ha approvato il Progetto Definitivo/Esecutivo lavori di realizzazione Stazione di Conferimento Rifiuti in Vinzaglio e relativi allegati;
- di tutti gli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi, anche non conosciuti.

Visto il ricorso e i due atti contenenti motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Vinzaglio, con la relativa documentazione;
Vista la memoria di costituzione della Provincia di Novara, con la relativa documentazione;
Vista l’ordinanza istruttoria di questa Sezione n. 28/08 del 7 aprile 2008, ottemperata dal Comune di Vinzaglio in data 21 maggio 2008;
Viste le memorie difensive delle parti e l’ulteriore documentazione depositata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 3 luglio 2008 il Primo Referendario Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel relativo verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO




La signora Nicoletta Binelli, con ricorso a questo Tribunale notificato il 10 giugno 2006 e depositato il successivo 26 giugno 2006, esponeva di essere proprietaria di terreno sito in Comune di Vinzaglio, originariamente destinato secondo le previsioni di PRGC ad uso agricolo ed effettivamente affittato a tale scopo in quanto inserito nel contesto di una più ampia zona coltivata a risaie.
La ricorrente ricordava che, tra il 2005 e il 2006, si svolgevano con il Comune trattative per l’eventuale cessione bonaria dei terreno in questione, che l’amministrazione aveva individuato come idoneo per la realizzazione di un centro comunale di raccolta rifiuti, ma che esse non giunsero a buon fine.
Solo a conclusione delle stesse, il 3 marzo 2006, il Comune di Vinzaglio comunicava alla signora Binelli che l’amministrazione comunale aveva mutato la destinazione di tale area, da agricola ad “Area ecologica per stoccaggio ingombranti”, mediante approvazione definitiva della necessaria variante al PRGC, con deliberazione consiliare n. 39 del 30 novembre 2005.
In seguito a richiesta di accesso agli atti, la ricorrente apprendeva, poi, nel maggio 2006, che la deliberazione in questione era stata affissa all’Albo pretorio comunale per quindici giorni, dal 16 dicembre 2005 – ed era stata preceduta dalla deliberazione consiliare n. 29 del 27 settembre 2005, di adozione della variante, pure affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni, dal 1 ottobre 2005, e dalla deliberazione della Giunta provinciale di Novara n. 599 del 24 novembre 2005, che esprimeva parere positivo in merito alla compatibilità della deliberazione in questione con i progetti sovracomunali approvati e con il Piano territoriale provinciale.
La signora Binelli, quindi, chiedeva l’annullamento di tali provvedimenti, oltre quelli indicati in epigrafe, lamentando quanto segue.
“1. Violazione di legge – art. 17, comma 7 della Legge Regionale n. 56/1977, come sostituito dalla legge Regionale n. 41/1997”.
Tale disposizione di legge, come aggiornata dalla l.r. n. 41/1997, prevede che le deliberazioni di adozione di varianti al PRGC siano in visione presso la Segreteria comunale e pubblicate presso l’Albo pretorio comunale e che dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione chiunque abbia interesse può presentare osservazioni, sulle quali il Consiglio comunale delibera entro trenta giorni dallo scadere del termine di pubblicazione medesimo.
La ricorrente rilevava che sia la deliberazione n. 29/05 che la deliberazione n. 39/05 erano state pubblicate mediante affissione all’Albo pretorio comunale per soli quindici giorni, invece dei trenta previsti ai sensi della disposizione normativa in questione, e che la deliberazione n. 39/05 era stata assunta oltre il termine di scadenza di trenta giorni dall’ultimo di pubblicazione, dando così luogo ad illegittima compressione della partecipazione al procedimento di tutti i soggetti interessati.
“2. Violazione di legge, art. 3 della legge n. 241/1990, per carenza di motivazione; violazione di legge, art. 25 della Legge regionale n. 56/1977, eccesso di potere per irragionevolezza, carenza di istruttoria ed erroneità dei presupposti”.
Le delibere comunali impugnate non risultavano in alcun modo motivate in relazione alla localizzazione di un’area ecologica per lo stoccaggio di rifiuti in un’area ad attività agricola – utilizzata in concreto per culture specializzate, fortemente irrigata e dotata di attrezzature e impianti per l’agricoltura - e in relazione alla comparazione di interessi in ordine alla specifica localizzazione su un terreno già oggetto di trattativa per l’acquisizione bonaria.
L’art. 25 l.r. n. 56/77, infatti, prevede la possibilità di destinazione ad usi extra agricoli solo in via eccezionale, quando manchino possibilità localizzative alternative, per intereventi strettamente necessari alla realizzazione di servizi pubblici e di edilizia residenziale pubblica o di riqualificazione edilizia e di completamento. Nel caso di specie, non era stato considerato che esisteva altra area di proprietà comunale, offerta alla stessa ricorrente, situata vicino all’autostrada, in un contesto certamente meno pregiudizievole per l’ambiente circostante rispetto a quello poi prescelto.
Si costituiva in giudizio il Comune di Vinzaglio, rilevando l’inammissibilità e/o infondatezza del ricorso.
Si costituiva anche la Provincia di Novara evidenziando le medesime conclusioni del Comune.
Con memoria del 2 ottobre 2006 la ricorrente provvedeva al deposito di ulteriore documentazione e, con successivi motivi aggiunti, notificati il 15 ottobre 2007, venuta a conoscenza che nel frattempo la Giunta Comunale di Vinzaglio, con deliberazione n. 12 del 22 marzo 2007, aveva esaminato ed approvato il progetto preliminare finalizzato alla realizzazione di una stazione di conferimento rifiuti, chiedeva l’annullamento anche di tale provvedimento, lamentando:
“1. Illegittimità della Deliberazione n. 12/07 e dell’allegato Progetto Preliminare per carenza di istruttoria e di motivazione; eccesso di potere per irragionevolezza ed erroneità dei presupposti”.
La ricorrente rilevava che già la progettazione preliminare era inficiata da una grave carenza istruttoria, in quanto la collocazione della stazione di conferimento rifiuti, con la presenza di cinque contenitori metallici scarrabili e l’ubicazione di un box di rifiuti pericolosi, risultava in area di sofferenza idrogeologica e le misure di sicurezza previste assolutamente irrealizzabili. Infatti l’area in esame, secondo la relativa relazione idrogeologica, era soggetta a inondazione per piena catastrofica ed a fenomeni di rigurgito delle acque del reticolato idrografico minore. Ciò era confermato dalla circostanza per cui l’area della ricorrente era stata interessata, anche di recente, da ripetute esondazioni della Roggia Gamarra che avevano raggiunto, nel 1968, anche il livello di m. 1,60 sul piano strada.
Ne conseguiva che l’innalzamento del piano di calpestio sino ad una quota di sicurezza, come previsto nel progetto, doveva ergersi alla irrealizzabile quota di m. 1,32 sul piano stradale, comunque non sufficiente.
Con ulteriori motivi aggiunti, notificati il 25 febbraio 2008, la ricorrente chiedeva anche l’annullamento delle determinazione dirigenziale n. 305 del 26 ottobre 2007, successivamente intervenuta e conosciuta dalla signora Binelli in data 25 gennaio 2008, con cui il Responsabile del Servizio approvava il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di realizzazione della stazione di conferimento rifiuti in questione, lamentando quanto segue.
“A) Illegittimità autonoma della Determinazione del Responsabile del Servizio n. 305 del 26.10.2007.
1. Violazione di legge: art. 25 della Legge regionale n. 56/77; art. 3 della legge n. 241/1990;
2. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti, contraddittorietà con le risultanze della Relazione geologica allegata alla deliberazione di approvazione della Variante a PRG;
3. Violazione dei criteri regionali fissati con Deliberazione di Giunta Regionale 23 dicembre 2003 n. 93-11429”.
Richiamando le censure di cui al ricorso e ai precedenti motivi aggiunti, la signora Binelli evidenziava che le relative illegittimità inficiavano direttamente anche gli atti di approvazione del Progetto definitivo/esecutivo.
Inoltre l’amministrazione non aveva tenuto conto di quanto rappresentato nelle osservazioni proposte in sede di approvazione del progetto definitivo/esecutivo in ordine al pericolo di inondazione delle aree prescelte.
In più, il progetto in questione contrastava con i criteri regionali dettati dalla deliberazione di Giunta richiamata in epigrafe, secondo cui i centri di raccolta devono in ogni caso servire un bacino minimo di utenza pari ad almeno 1.000 abitanti mentre, nel caso di specie, il bacino di utenza di riferimento era limitato a soli 624 abitanti.
“B) Illegittimità derivata.”.
La ricorrente trascriveva integralmente i vizi di legittimità evidenziati nel ricorso ritenendo che viziassero, in via derivata, anche l’ultimo provvedimento dirigenziale approvato.
Con memoria depositata in prossimità della pubblica udienza del 20 marzo 2008, il Comune di Vinzaglio specificava ulteriormente le sue tesi difensive.
In particolare, il Comune eccepiva l’irricevibilità del ricorso introduttivo per tardiva impugnazione delle tre delibere ivi censurate.
Infatti, la deliberazione n. 29/2005 era stata pubblicata dal 1 al 31 ottobre 2005 mediante affissione di avvisi e nessuna osservazione era stata presentata e così pure per le deliberazione della Giunta provinciale collegata. La stessa deliberazione n. 39/05 di approvazione definitiva della variante era stata affissa all’Albo pretorio dal 16 al 30 dicembre 2005 senza alcuna impugnazione nei termini di legge, dato che solo con il ricorso introduttivo, notificato il 10 giugno 2006, la ricorrente si era attivata.
In secondo luogo il Comune resistente eccepiva anche l’inammissibilità del ricorso per deposito dello stesso oltre il termine dimidiato, di 15 giorni dall’ultima notifica di cui all’art. 23 bis l.n. 1034/71, applicabile alla fattispecie in quanto relativo ad impugnazione avente ad oggetto la realizzazione di un’opera pubblica e relativa procedura di occupazione e espropriazione.
Il ricorso risultava depositato il 26 giungo 2006, corrispondente al sedicesimo giorno susseguente la notifica dello stesso, con conseguente violazione del suddetto termine processuale dimidiato.
Nel merito, il Comune rilevava comunque l’infondatezza del ricorso e dei motivi aggiunti.
In più, il Comune resistente rilevava comunque l’inammissibilità per carenza di interesse del primo motivo aggiunto nonché la tardività dei secondi motivi aggiunti, atteso che la determinazione dirigenziale impugnata era stata già depositata in copia dall’amministrazione come documento n. 17 del fascicolo di parte, sin dal 15 novembre 2007, con conseguente termine per l’impugnazione scaduto il 15 gennaio 2008.
Parimenti tardiva, per il Comune, era l’impugnazione della comunicazione di avvio del procedimento, risalente al 29 giugno 2007.
Anche la Provincia di Novara depositava una memoria in cui preliminarmente rilevava l’irricevibilità per tardività del ricorso e l’infondatezza dello stesso.
La ricorrente, dal canto suo, depositava anch’essa una memoria a confutazione delle eccezioni sollevate e ad ulteriore illustrazione delle proprie tesi difensive.
All’udienza pubblica del 20 marzo 2008 la causa era trattenuta in decisione.
Con l’ordinanza collegiale indicata in epigrafe, questa Sezione disponeva di acquisire in giudizio la documentazione ivi indicata e il Comune resistente ottemperava in data 21 maggio 2008.
In prossimità della nuova udienza pubblica del 3 luglio 2008 sia la ricorrente che il Comune resistente depositavano ulteriori memorie a sostegno delle proprie tesi in relazione all’ultimo deposito documentale.
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
In data 17 luglio 2007 è stato pubblicato il dispositivo della presente sentenza.


DIRITTO



Il Collegio deve esaminare preliminarmente le eccezioni sollevate dalle parti intimate.
Una prima eccezione, propria tanto del Comune resistente quanto della Provincia di Novara, rileva la tardività del ricorso per essere stato notificato oltre il sessantesimo giorno dall’ultimo di pubblicazione delle relative delibere impugnate.
Il Collegio rileva che l'eccezione è tuttavia infondata per quanto sarà dedotto.
Il Collegio è, infatti, ben consapevole dell'orientamento generale della giurisprudenza, per il quale l'atto di approvazione dei piani regolatori generali o di loro varianti, che abbiano contenuto generale o riguardino ampie zone e comparti territoriali, deve essere impugnato nel prescritto termine di decadenza decorrente dall’ultimo giorno di pubblicazione (in quanto non ne sarebbe richiesta la notificazione individuale agli interessati), con conseguente tardività del ricorso che sia stato proposto oltre il suddetto termine (per tutte: Cons.Stato, Sez. IV, 19 luglio 2004, n. 5225 e TAR Marche, 4.6.1993, n. 381).
Ritiene tuttavia che tale orientamento, laddove si tratti, come nella specie, di varianti che abbiano comportato un vincolo preordinato all'esproprio, secondo quanto ammesso anche dallo stesso Comune di Vinzaglio, ovvero una diversa destinazione urbanistica del bene, non possa essere condiviso, in quanto contrastante con il dato normativo.
A tal fine, deve infatti essere considerato che l'art. 11 D.P.R. n. 327/01, nell'imporre - in caso di adozione di una variante al piano regolatore per la realizzazione di un'opera pubblica - l'obbligo di avviso dell'avvio del relativo procedimento al proprietario del bene sul quale si intende apporre il vincolo preordinato all'esproprio, evidentemente presuppone la necessità che anche il provvedimento finale sia comunicato al diretto interessato.
Non solo, ma l'art. 21 bis della legge n. 241/1990, inserito dall'articolo 14 della legge n. 15/2005 (recependo un consolidato orientamento giurisprudenziale) ha formalizzato il principio secondo cui qualsiasi atto limitativo della sfera giuridica di un soggetto debba essergli comunicato personalmente, ai fini dell'efficacia del provvedimento stesso, e quindi della decorrenza del relativo termine di impugnazione.
Il Collegio è, in conclusione, dell'avviso che i termini per l'impugnazione della delibera di approvazione di una variante al P.R.G. che individua (ed opera solo su )specifiche aree del territorio decorrono, per i diretti interessati, dal momento in cui costoro ne abbiano acquisito piena conoscenza (in conformità alla regola generale stabilita dall'articolo 21, comma 1, della legge n. 1034/1971), mentre la semplice pubblicazione all'Albo dell'atto amministrativo ha la funzione di portare a conoscenza della delibera i soggetti che non sono direttamente contemplati da essa (TAR Campania-Na, Sez. IV, 7.5.08, n. 3550).
In tali sensi, del resto, depone ormai la più recente giurisprudenza, sia di primo che di secondo grado.
A tale proposito si richiama Cons. Stato, Sez. V, 19 febbraio 2008, n. 568, secondo cui “il termine per l'impugnazione degli atti amministrativi generali, che incidano sulla sfera giuridica di singoli destinatari, decorre dalla data in cui gli stessi ne hanno avuto piena e sicura conoscenza, a nulla rilevando che detti atti siano stati assoggettati a forme di pubblicità nei confronti della generalità indistinta dei destinatari”; nonché: Cons. Stato, Sez. VI, 3 agosto 2007, n. 4326, secondo cui “in caso di ricorso proposto contro una variante di piano regolatore generale il termine per l'impugnazione non può essere fatto decorrere dalla data della sua pubblicazione se la nuova disciplina di piano, pur afferendo ad un'area territorialmente ben definita, non la riconsidera nella sua globalità ma incide in concreto solo su un determinato immobile, richiedendosi in tal caso la notifica individuale” (in argomento, ex plurimis, in primo grado: Tar Veneto, Sez. I, 10 ottobre 2007, n. 3235; Tar Toscana, Sez. I, 21 agosto 2007, n. 2032; Tar Puglia, Lecce, Sez. I, 4 aprile 2006, n. 1835; TAR Lombardia, Brescia, 31 marzo 2004, n. 371).
Nella fattispecie in esame, quindi, il termine di impugnazione non decorreva dall’ultimo giorno di pubblicazione delle delibere in questione, sia perché l'impugnata variante ha comportato un vincolo preordinato all'espropriazione sull'area in questione, sia perché - conseguentemente - la ricorrente è configurabile come soggetto direttamente interessato dall'apposizione di tale vincolo, in quanto, pur non essendo nominativamente contemplata nell'atto, è tuttavia titolare di una situazione giuridica su cui l'atto stesso direttamente incide in senso pregiudizievole evidenziando esplicitamente l’area oggetto di cambio di destinazione di uso in frazione Torrione di Vinzaglio, direttamente ascrivibile alla ricorrente e non ad altri.
Nel caso di specie la signora Binelli ha dimostrato in giudizio di avere avuto piena conoscenza dei provvedimenti in questione solo in seguito a richiesta di accesso del 10 maggio 2006, non potendo considerarsi rilevanti le precedenti comunicazioni generiche relative alla eventuale cessione bonaria del bene, in quanto il loro contenuto non era idoneo ad integrare gli estremi della "conoscenza legale" dei provvedimenti impugnati, peraltro mai menzionati prima della comunicazione del 3 marzo 2006 comprensiva solo degli estremi del provvedimento n. 39/2005.
È noto infatti che, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza, con cui il Collegio concorda, la "piena conoscenza" del provvedimento non può identificarsi con il momento in cui l'interessato ha ricevuto la mera comunicazione di taluni elementi esteriori del provvedimento, quali numero, data e generico contenuto dispositivo, ma richiede una conoscenza estesa a tutti gli elementi dell'atto qualificabili come essenziali e individuabili nella sua motivazione (Cons. Stato, Sez. VI, 26 novembre 2007, n. 6029).
Né era possibile obbligare ad un immediato ricorso in seguito alla conoscenza della nota comunale del 3 marzo 2006 sopra ricordata, in quanto si rileva che sul tema della impugnazione di atti c.d. "al buio" (di cui, vale a dire, non si conosca ancora la concreta motivazione), la giurisprudenza, per ragioni sostanzialmente legate ad economia processuale, si è recentemente attestata su posizioni di maggiore favore per le ragioni del ricorrente - che il Collegio condivide - esonerandolo dall'onere di una doppia impugnazione (prima con il ricorso introduttivo e poi con eventuali motivi aggiunti) ed affermando invece il principio secondo il quale, nel caso in cui l'amministrazione comunichi l'esistenza del provvedimento sfavorevole, senza comunicarne la motivazione, il destinatario ha una mera facoltà, non un onere, di impugnare subito l'atto e poi articolare i motivi aggiunti, ben potendo attendere di conoscere la motivazione dell'atto per valutare se impugnarlo o meno per la prima volta: ciò in quanto, ai sensi dell'articolo 3 della legge 241 del 1990, la motivazione non ha carattere opzionale ma è obbligatoria, sicché la mera notizia che “esiste” un provvedimento non può essere equiparata alla piena conoscenza del provvedimento medesimo (Cons. Stato, Sez. VI, 8 febbraio 2007, n. 522 e TAR Campania-Na, Sez. IV, n. 3550/08 cit.).
L'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per tardività deve quindi essere disattesa, in quanto la piena conoscenza degli atti impugnati si è avuta soltanto con il riscontro all’istanza di accesso del 10 maggio 2006.
Parimenti disattesa deve essere anche l’ulteriore eccezione di inammissibilità del ricorso per deposito (tardivo) oltre il termine dimidiato di 15 giorni di cui all’art. 23 bis l.n. 1034/1971, applicabile al caso di specie riguardando il contenzioso procedura di occupazione e espropriazione delle aree destinate ad opera pubblica(pag 7 memoria del Comune per l’udienza del 20 marzo 2008).
Il Collegio, pur concordando con il Comune di Vinzaglio in ordine all’applicabilità alla presente fattispecie dell’art. 23 bis cit. rileva, però, che il Comune – come obiettato dalle difese della ricorrente – non ha tenuto conto che l’ultimo giorno dei quindici considerati, il 25 giugno 2006, cadeva di domenica per cui è applicabile la disposizione di cui all’art 155, quarto comma, c.p.c. e il ricorso risulta depositato nei termini (dimidiati) di legge.
Passando al merito del ricorso introduttivo, il Collegio rileva che, con il primo motivo, la signora Binelli lamenta la mancata pubblicazione per trenta giorni consecutivi all’Albo pretorio della deliberazione di adozione di variante (n. 29/05), affissa invece per soli quindici giorni, nonché il mancato rispetto del termine di trenta giorni successivo allo scadere del periodo di pubblicazione, per l’approvazione definitiva della variante, avvenuta con la deliberazione n. 39/05.
In merito il Collegio rileva che dalla ricostruzione dei fatti emersa in giudizio, risulta che, per ammissione dello stesso Comune di Vinzaglio, la delibera n. 29/05 è stata affissa in copia all’Albo Pretorio comunale dal 1 ottobre 2005 per i successivi quindici giorni e che solo il relativo avviso era stato depositato presso la Segreteria Comunale per ulteriori quindici. Tale modalità di conoscibilità della deliberazione in questione avrebbe, secondo il Comune, rispettato la prescrizione di legge, contenendo l’avviso in Segreteria l’indicazione della possibilità di presentare osservazioni e controdeduzioni e dato che vi è sostanziale differenza tra il periodo di pubblicazione della delibera (conforme a legge per i quindici giorni di cui all’art. 124 d.lgs. n. 267/2000) e quello di deposito presso la Segreteria comunale, essendo il primo utile alla formazione della legale conoscenza e, il secondo, utile per la presentazione delle osservazioni.
Il Collegio non condivide la pur suggestiva tesi del Comune resistente.
Infatti, dall’esame del testo di riferimento, di cui all’art. 17, comma 7, l.r. n. 56/77, si rileva che
il legislatore regionale ha previsto che “La delibera di adozione è depositata in visione presso la segreteria comunale ed è pubblicata presso l’Albo Pretorio del Comune. Dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, chiunque ne abbia interesse, compresi i soggetti portatori di interessi diffusi, può presentare osservazioni e proposte anche munite di supporti esplicativi…”.
Ebbene è lo stesso testo normativo – osserva il Collegio – ad indicare che la delibera deve tanto essere depositata presso la Segreteria comunale quanto essere “pubblicata” presso l’Albo Pretorio. Ma proprio l’adozione del termine “pubblicazione” di cui all’espressione “Dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione” fa ritenere che il legislatore abbia ritenuto di inserire un termine più lungo, appunto di trenta giorni, anche per la pubblicazione all’Albo e non solo per il deposito presso la Segreteria comunale.
Proprio per la differenza segnalata dal Comune di Vinzaglio, secondo cui la “pubblicazione” è utile alla formazione della legale conoscenza mentre il deposito è utile per la presentazione di osservazioni, il Collegio rileva che il legislatore regionale, nel caso di specie, aveva proprio inteso introdurre un termine lungo, di trenta giorni, per la legale conoscenza. Se avesse voluto procedere alla divisione concettuale prospettata dal Comune avrebbe dovuto usare l’espressione “Dal quindicesimo al trentesimo giorno di deposito”; avendo usato invece l’espressione “Dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione”, il Collegio ritiene che il legislatore regionale abbia inteso proprio mantenere la pubblicazione, intesa quale affissione all’Albo pretorio comunale, per trenta giorni, consentendo le osservazioni a partire dal quindicesimo giorno.
Poiché, nel caso di specie, la pubblicazione, così intesa, è durata solo quindici giorni, la censura della ricorrente è fondata.
Al contrario è infondata la seconda censura, relativa all’adozione della successiva delibera n. 39/05 oltre il termine di trenta giorni dallo scadere del termine di pubblicazione, dato che non si rinvengono nel testo normativo elementi per dedurre che tale termine sia da considerarsi perentorio.
Fondato appare anche il secondo motivo di ricorso con il quale la signora Binelli lamenta, in sostanza, carenza di motivazione in ordine alla specifica scelta dell’area in questione.
In effetti, nuovamente ricorrendo all’esame della l.r. n. 56/77, si evince che il relativo art. 25, che riguarda “Norme per la aree destinate ad attività agricole”, pone dei vincoli molto ristretti per l’utilizzo delle stesse, imponendo essenzialmente il recupero e la valorizzazione del patrimonio agricolo, con specifici indici di densità fondiaria.
Come osservato dalla ricorrente, poi, le destinazioni extra agricole dei suoli utilizzati per colture specializzate (a risaie nel caso di specie) sono ammesse solo “in via eccezionale” e “quando manchino le possibilità di localizzazione alternativa”, per interventi strettamente necessari per la realizzazione di infrastrutture pubbliche.
Pur volendo far rientrare la progettata stazione di conferimento tra le infrastrutture pubbliche, il richiamo del legislatore alla “eccezionalità” della procedura di destinazione extra agricola, in caso di assenza di localizzazione alternativa, imponeva una congrua motivazione della specifica scelta, derogatoria della regola generale di cui all’art. 3 l.n. 241/90, secondo la quale non è richiesta motivazione per gli atti normativi e di portata generale.
Così pure, se non si ignora la conclusione, di matrice giurisprudenziale, secondo la quale il piano regolatore (e le sue varianti) non necessita(no) di una motivazione specifica oltre quella che può evincersi dai criteri generali di ordine tecnico-discrezionale rinvenibili nella relazione di accompagnamento al progetto di piano medesimo, in ragione dell’ampia discrezionalità amministrativa riconoscibile all’amministrazione comunale in materia (ex plurimis: Cons. Stato, Sez. IV, 22.6.04, n. 4400 e 15.11.04, n. 7452; TAR Sicilia-Pa, Sez. I, 21.1.08, n. 66 e TAR Campania-Sa, Sez. I, 13.3.08), si rileva anche che tale conclusione è derogabile ogni qual volta siano presenti posizioni qualificate dei privati interessati o, come nel caso di specie, la legislazione regionale preveda specifici presupposti per derogare alle destinazioni di zona.
Nel caso di specie, riguardando la scelta dell’amministrazione una parte molto puntuale del territorio comunale, con mutamento di destinazione di una zona agricola sottoposta a culture specializzate, era necessaria una congrua motivazione sulle ragioni della scelta medesima e sull’impossibilità di trovare una localizzazione alternativa, motivazione che, invece, è mancata.
E’ vero, dunque, quanto affermato dal Comune resistente nelle sue difese, secondo cui l’art. 25 cit. non comprime in alcun modo la discrezionalità amministrativa riconosciuta all’amministrazione – ed infatti la norma consente comunque, in astratto, la destinazione extra agricola – ma è altrettanto vero che proprio la stessa disposizione normativa pone dei vincoli ben precisi entro cui esercitare tale discrezionalità, da legittimare con idonea motivazione che, invece, nel caso di specie è appunto mancata.
Inoltre, il Collegio osserva che anche sotto un profilo sostanziale l’intervento cui hanno dato luogo le deliberazioni impugnate non appare sorretto da idonea istruttoria.
Sul punto il Comune di Vinzaglio, nelle sue deduzioni difensive, rappresenta che “…gli acquisiti pareri di ASL e ARPA prodotti ai documenti 15 e 16 indicano che anche da un punto di vista sanitario ed ambientale l’intervento non interferisce con le destinazioni agricole prospicienti…” (pag. 10 memoria per l’udienza del 20 marzo 2008).
Il Collegio ha valutato tali richiamati documenti ma ha riscontrato che essi erano relativi alle sole richieste di parere ad ASL ed ARPA del 7 novembre 2007, comunque ben successive alle deliberazioni impugnate che risalivano al 2005, per cui si deduce, in primo luogo, che l’intervento è stato adottato in assenza di pronuncia di ASL e ARPA, coinvolte solo dopo la pendenza del presente contenzioso.
Per approfondire comunque tale aspetto, ben rilevante al fine del decidere, il Collegio ha pronunciato l’ordinanza istruttoria in epigrafe, con la quale ha chiesto al Comune di Vinzaglio di depositare in giudizio il parere reso dall’ARPA, dato che la ricorrente stessa aveva allegato, tra la sua documentazione, copia del parere reso dall’ASL che, però, contrariamente a quanto dedotto dal Comune, era di contenuto negativo, in quanto, con nota del 19 novembre 2007, l’ASL 11 così rispondeva alla richiesta del 7 novembre 2007: “Con riferimento alla pratica in oggetto, di cui è stato richiesto esame con Vs. nota del 07.11.2007 prot. 4715 ed atti in data 15.11.2007, si è proceduto a valutazione di merito per quanto attiene alle specifiche competenze e attribuzioni. A seguito di esame degli elementi prodotti si esprime la seguente valutazione:…gli interventi di progetto non sono ritenuti ammissibili poiché in contrasto con le seguenti disposizioni in materia come di seguito riportato: il bacino di utenza (n. 624 abitanti circa) fruitore dell’opera in progetto risulta inferiore a 1.000 abitanti che è considerato il parametro minimo perché possa essere realizzato un centro di raccolta comunale di rifiuti urbani. Tale indice è riportato nella Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte 23 dicembre 2003, n. 93-11429 in cui vengono fissati i criteri per la realizzazione e la gestione nel territorio piemontese dei centri di raccolta comunali e/o consortili dei rifiuti urbani e delle aree ecologiche comunali. Per quanto sopra rappresentato si esprime parere NON FAVOREVOLE”.
Alla luce di tale chiaro pronunciamento non si vede come il Comune posa arrivare alla conclusione per la quale il parere ASL – come quello dell’ARPA - avrebbe indicato che l’intervento non interferisce con le destinazioni agricole prospicienti, quando il contenuto di tale parere è “non favorevole” per tutt’altre ragioni.
Né può dirsi che l’ASL abbia riveduto in seguito tale orientamento - anche se i pareri di ASL e ARPA dovevano comunque logicamente essere acquisiti prima quantomeno delle determinazione finale del novembre 2005 e non chiesti due anni dopo - in quanto anche la nota 22 febbraio 2008 dell’ASL n. 11 di Vercelli, depositata in giudizio alla pubblica udienza del 3 luglio 2008, in riscontro ad una nuova richiesta del 17 gennaio 2008, precisava che “…per la realizzazione e la gestione delle aree ecologiche comunali nonché dei centri di raccolta comunali e/o consortili dei rifiuti urbani valgono i criteri stabiliti dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte 23 dicembre 2003 n. 93-11429 a tutt’oggi in vigore e alla quale si rimanda. Si invita pertanto il Comune di Vinzaglio (No) all’osservanza delle norme e al rispetto dei criteri, definiti nella predetta normativa, volti alla tutela della salute pubblica.”.
Per quel che riguarda l’ARPA, poi, in seguito all’ottemperanza all’ordinanza istruttoria sopra ricordata, sono state depositate in giudizio due note: la prima, del 31 dicembre 2007, è meramente soprassessoria in quanto richiedeva integrazione documentale in ordine all’impatto acustico, la seconda, del 9 marzo 2008 (emessa quindi a soli undici giorni dalla prima udienza pubblica del 20 marzo 2008), si limita a verificare l’assenza di particolari criticità ambientali sotto il profilo dell’impatto acustico, dando comunque luogo a prescrizioni orientate al monitoraggio fonometrico.
Ne consegue, ad opinione del Collegio, che nel caso di specie esiste solo un parere che potrebbe definirsi “favorevole”, sotto i solo aspetti acustici, ma è stato pronunciato in data 9 marzo 2008, ben due anni e mezzo dopo l’adozione delle delibere impugnate, per le quali, quindi, non vi era stata la necessaria istruttoria, non sapendo il Comune, al novembre 2005, quantomeno quale era l’impatto acustico dell’intervento.
A ciò si aggiunga che non esiste alcun parere favorevole dell’ASL, che ancora nel febbraio 2008 ribadiva quanto aveva già illustrato nel novembre 2007 in ordine al contenuto “non favorevole” della sua determinazione, per le medesime ragione legate alla tutela della salute pubblica, ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione di giunta Regionale ivi richiamata.
Per quanto dedotto, quindi, il ricorso è fondato e deve essere accolto, con annullamento delle tre deliberazioni impugnate - avendo gli altri atti genericamente richiamati in epigrafe contenuto endoprocedimentale non lesivo – compresa la deliberazione della Giunta provinciale viziata per illegittimità derivata dalla illegittimità della deliberazione consiliare comunale n. 29/05.
Con i primi motivi aggiunti la signora Binelli ha poi chiesto l’annullamento delle deliberazione di Giunta comunale n. 12 del 22 marzo 2007 avente ad oggetto l’approvazione del progetto preliminare della stazione di conferimento rifiuti in questione, nonché dell’allegato progetto preliminare e della comunicazione di avvio del procedimento.
Evidenziando l’inammissibilità dei motivi aggiunti rivolti nei confronti di tali due ultimi provvedimenti, perché atti non lesivi della sfera giuridica della ricorrente, il Collegio rileva in primo luogo, che non sono condivisibili le eccezioni preliminari svolte dal Comune resistente.
La prima rilevava l’inammissibilità dei motivi aggiunti per inammissibilità derivata da quella del ricorso introduttivo ma – per quanto sopra dedotto – tale inammissibilità del ricorso non è stata riscontrata dal Collegio e alle deduzione sopra illustrate si rimanda.
Generica, poi, appare la seconda eccezione con cui si rilevava carenza di interesse perchè la ricorrente non sarebbe portatrice di un interesse protetto, dato che il progetto in questione, sia pure preliminare, incide su aree di sua proprietà mutandone la destinazione irreversibilmente.
Nel merito il Collegio rileva nuovamente la carenza di istruttoria e motivazione dedotte, perché non è condivisibile quanto affermato dal Comune secondo cui la scelta sarebbe stata approvata dalla Provincia, dall’ARPA e dalla ASL e l’istruttoria si sarebbe perfezionata con l’acquisizione dei pareri di ASL e ARPA, dato che – per quanto illustrato in precedenza – non esiste comunque nessun parere positivo della ASL e, ad ogni modo, sia l’ARPA che la ASL sono state interpellate solo nel novembre 2007, ben successivamente all’adozione dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e con i primi motivi aggiunti, con ciò evidenziando l’evidente carenza di istruttoria e, di conseguenza, di motivazione, anche in ordine alla potenziale pericolosità idrogeologica del sito.
Anche i primi motivi aggiunti, quindi, devono essere accolti.
In relazione ai secondi motivi aggiunti, il Collegio rileva che non sono condivisibili le censure di inammissibilità sollevate dal Comune resistente per ritenuta inammissibilità derivata (dall’inammissibilità del ricorso introduttivo) e per tardività, in quanto copia della determinazione n. 305/07 sarebbe stata depositata in giudizio sin dal 15 novembre 2007.
Sotto il primo profilo si richiama quanto sopra illustrato in ordine alla ammissibilità e tempestività del ricorso introduttivo.
Sotto il secondo profilo, il Collegio richiama l’orientamento giurisprudenziale più recente, che condivide e da cui non rileva ragioni per discostarsi, secondo cui la conoscenza degli atti realizzata solo attraverso il difensore costituito in giudizio non fa decorrere per la parte interessata il termine per l’impugnazione ai sensi dell’art. 21 l.n. 1034/1971 (Cons. Stato, Sez. VI, 21.5.07, n. 2542 e 15.3.04, n. 1322).
Nel caso di specie la ricorrente ha dimostrato di avere avuto piena conoscenza del provvedimento in questione solo a seguito di accesso agli atti in data 25 gennaio 2008 per cui anche i secondi motivi aggiunti sono tempestivi, nonché fondati.
Con essi la ricorrente chiede l’annullamento della determinazione dirigenziale del Comune di Vinzaglio n. 305 del 26 ottobre 2007, con cui era approvato il progetto definitivo della stazione di conferimento rifiuti in questione.
In primo luogo tali motivi aggiunti sono certamente fondati per illegittimità derivata, per quanto dedotto in precedenza, ai sensi della censura di cui alla lettera B) dei medesimi.
In più, il Collegio rileva come fondata anche la doglianza esposta con il primo di tali motivi aggiunti, laddove si evidenzia la violazione dei criteri fissati con deliberazione della Giunta Regionale 23 dicembre 2003 n. 93-11429 in ordine al bacino di utenza di riferimento (minimo 1.000 abitanti ove nel caso di specie questo ammonta a 624 abitanti), riscontrata per ben due volte anche dalla ASL n. 11 di Vercelli in seguito alla richiesta di parere (tardivamente) avanzata dal Comune di Vinzaglio, e su cui nulla ha dedotto il Comune resistente.
Inoltre, è assente ogni profilo motivazionale in ordine alle osservazioni proposte dalla ricorrente nel corso del procedimento in merito alla potenziale pericolosità idrogeologica dell’area.
Anche i secondi motivi aggiunti devono quindi essere accolti e deve essere annullata la determinazione dirigenziale impugnata.
Alla luce di quanto dedotto, quindi, il ricorso e i motivi aggiunti devono essere accolti, con conseguente annullamento dei provvedimenti sopra indicati.
Sussistono comunque giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti costituite, attesa la peculiarità e complessità della vicenda.


P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, Sezione 1^ accoglie il ricorso e i motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 3 luglio 2008 con l'intervento dei Magistrati:

Franco Bianchi, Presidente
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Primo Referendario
Ivo Correale, Primo Referendario, Estensore


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/09/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)





Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento