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T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 25 settembre 2008 n. 2080
Pres. Bianchi – Est. Correale
Miroglio spa (avv.ti Golinelli, Martino) c. Comune di Cuneo (prof. avv. Barosio, avv. Dell’Anna)


1. – Edilizia ed urbanistica – Piano regolatore – Progetto preliminare - Ripubblicazione – Condizioni.

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Piano regolatore – Modifiche che non necessitano di ripubblicazione – Fattispecie.

1. – Il progetto preliminare del piano regolatore necessita di ripubblicazione soltanto quando l’accoglimento delle osservazioni dei soggetti interessati o le modifiche regionali abbiano comportato una profonda deviazione dei criteri posti a base del piano, tale da riguardare tutto il piano e non soltanto una parte di esso.

 

2. – Non costituiscono rilevanti modifiche, tali da comportare la necessità di ripubblicazione del piano, l’avere sottoposto un’area a strumento urbanistico esecutivo di iniziativa pubblica anziché di iniziativa privata, avere modificato la localizzazione della viabilità interna e degli spazi per servizi pubblici di una determinata area.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente


SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 562 del 2005, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

 

MIROGLIO S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Piero Golinelli e Gianni Martino, con domicilio eletto presso lo studio dei medesimi in Torino, via Stefano Clemente, 22;


contro



il Comune di Cuneo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti prof. Vittorio Barosio e Fabio Dell'Anna, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Torino, corso G. Ferraris, 120;


per l'annullamento



1) quanto al ricorso:
- della deliberazione n. 147/2004, assunta in data 21.12.2004, del Consiglio Comunale di Cuneo, con la quale è stato adottato il progetto definitivo del nuovo Piano Regolatore Generale Comunale; e conseguentemente dell’adozione del progetto definitivo medesimo;
- della deliberazione n. 79/2004, assunta in data 29.6.2004, del Consiglio Comunale di Cuneo, recante decisione in ordine all’osservazione n. 54 al progetto preliminare di nuovo P.R.G.C.;
- di ogni altro provvedimento precedente o successivo o comunque connesso con quelli impugnati;
nonché per la condanna
del Comune di Cuneo al risarcimento del danno;

2) quanto ai motivi aggiunti:
- della deliberazione del Consiglio Comunale 21.3.2007, n. 41, recante controdeduzioni alle osservazioni regionali al progetto definitivo di piano regolatore generale comunale;
- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale.

Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione del Comune di Cuneo, con la relativa documentazione;
Visti i motivi aggiunti notificati dalla società ricorrente;
Vista l’ordinanza istruttoria di questa Sezione n. 27/08 del 7 aprile 2008;
Viste le memorie difensive delle parti e l’ulteriore documentazione prodotta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 12 giugno 2008 il Primo Referendario Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel relativo verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO




Il Comune di Cuneo, con deliberazione di C.C. n. 147 del 21 dicembre 2004, adottava il progetto definitivo del nuovo P.R.G.C. Per quel che rileva, il progetto in questione considerava anche un’area di circa 112.000 mq. appartenente alla Miroglio s.p.a., ubicata nei pressi del quartiere denominato “Madonna delle Grazie”, posto alle porte della città.
Nel precedente P.R.G.C., risalente al 1986, l’area in questione era inserita in zona produttiva denominata “P2B”, con destinazione industriale e artigianale, mentre il progetto preliminare del “nuovo” P.R.G.C. denominava una parte dell’area “APT2.12”, quale area di trasformazione per funzioni produttive e terziarie con realizzazione di impianti produttivi artigianali e industriali, commerciali e direzionali; altra parte dell’area era qualificata come agricola, altra come fascia di ambientazione stradale, inedificabile, e altra era individuata con valenza paesaggistica ed ambientale.
Su tali trasformazioni la Miroglio s.p.a. aveva proposto osservazioni, le quali erano state parzialmente accolte con deliberazione consiliare n. 82 del 1 luglio 2004 ma in misura ritenuta non soddisfacente dalla suddetta società perché, con il progetto definitivo di cui alla deliberazione consiliare n. 147/04 sopra richiamata, si vincolavano le tre restanti parti dell’area secondo quanto sopra riportato, inserendo solo la residua parte in zona denominata “APT2.0G3” e comunque imponendo di concentrare l’edificazione sul 30% della superficie territoriale, destinando a verde privato altro 30% ed a verde pubblico il restante 40%, fissando l’indice di utilizzazione in 0,50 metri quadrati di superficie territoriale, limitando a 9 metri l’altezza massima degli edifici, permettendo di destinare a funzioni commerciali/direzionali solo il 20% della Superficie Utile Lorda (SUL) con imposizione di uno strumento urbanistico di iniziativa pubblica.
Ritenendo anche che molte limitazioni poste con il progetto definitivo non erano state poste nel progetto preliminare avverso il quale la stessa aveva proposto a suo tempo osservazioni, la Miroglio s.p.a., con ricorso a questo Tribunale notificato il 14 aprile 2005 e depositato il successivo 28 aprile 2005, chiedeva l’annullamento delle deliberazioni consiliari sopra riportate, con riserva di risarcimento del danno, lamentando, in generale, “Irrazionalità, travisamento dei fatti, violazione di legge e degli obblighi procedimentali”.
Ritenendo di individuare uno “sfondo” alle decisioni dell’amministrazione comunale sostanzialmente estraneo a logiche di corretta programmazione urbanistica, legate alla chiusura di uno stabilimento industriale da parte della società ricorrente, quest’ultima evidenziava che il progetto definitivo – con riferimento all’ambito “AP2.0G3” – conteneva una serie di statuizioni e limitazioni che non comparivano nel progetto preliminare e sulle quali, quindi, la medesima società non aveva potuto formulare osservazioni e che, comunque, il progetto definitivo in questione necessitava allo scopo di una ripubblicazione perchè dava luogo a varianti urbanistiche di notevole entità.
Infatti, la società ricorrente rilevava che l’area in questione era stata inserita tra quelle soggette a strumento urbanistico di iniziativa pubblica mentre nel progetto preliminare era ammesso invece qualsiasi tipo di strumento, anche di iniziativa privata.
Il vincolo al solo strumento di iniziativa pubblica appariva illogico alla società ricorrente, atteso che la sola area privata inserita nell’ambito urbanistico in questione era quella della Miroglio s.p.a. che, dovendo attendere l’iniziativa pubblica, comunque attuabile solo dopo l’approvazione dello strumento urbanistico, subiva però immediatamente la misura di salvaguardia.
Inoltre l’assetto dell’ambito Miroglio risultava sostanzialmente ridisegnato con l’adozione del progetto definitivo, rispetto al preliminare, perché, senza idonea motivazione e senza osservazioni sul punto dei privati interessati: a) era stata variata la localizzazione della viabilità interna; b) era stata variata la localizzazione degli spazi per servizi pubblici, nel preliminare esterni alla proprietà Miroglio e dopo ampiamente interni; c) era stata spostata la porzione di ambito nella quale doveva concentrarsi l’edificazione; d) erano stati introdotti maggiori vincoli di inedificabilità per distacco dalla viabilità; e) era stato riproposto un territorio a valenza ambientale e paesaggistica largo cento metri posto al confine.
In più, la società ricorrente osservava che mentre il progetto preliminare prevedeva una serie di destinazioni d’uso ammesse, ma senza disporre limitazioni quantitative riferite alle singole destinazioni, il progetto definitivo adottato limitava al 20% del totale la superficie utile lorda suscettibile di essere destinata a commercio ed attività direzionali; che l’art. 66.02 delle N.T.A. era stato radicalmente modificato rispetto al preliminare, con l’illegittima introduzione di possibilità ablative attraverso norma di piano regolatore; che l’art. 79 delle N.T.A. come scaturito dal progetto definitivo adottato consentiva nelle zone a valenza ambientale e territoriale solo interventi di recupero su edifici agricoli e strutture agricole mentre nel preliminare tale limite non era inserito.
La società ricorrente, quindi, insisteva nel rilevare che nel passaggio dal progetto preliminare al definitivo era intervenuta una rielaborazione complessiva del Piano che imponeva la rinnovazione delle formalità connesse all’atto di adozione, secondo precedenti giurisprudenziali richiamati, anche perché nelle more dell’adozione del progetto definitivo erano state adottate ben sei varianti “in itinere” che risultavano confluite in quest’ultimo e risultava che il dirigente apicale del Settore Programmazione Territorio, pur facendo parte del gruppo di progettazione del Piano, aveva presentato un’osservazione accolta “in toto” dal Consiglio Comunale con ulteriore conseguente modifica del progetto preliminare.
La Miroglio s.p.a. evidenziava anche con le varianti suddette, tra cui la più evidente era la n. 6, erano state introdotte modifiche alle previsioni del “preliminare” relativamente a tutta una serie di aree tra le più significative della città, che elencava.
Tali varianti, pur pubblicate singolarmente, erano confluite tutte nel definitivo ma senza dare un’immagine di insieme che avrebbe potuto far riconoscere una modifica sostanziale al progetto preliminare e che avrebbe consentito ai privati di proporre le proprie osservazioni, come rilevato, a titolo esemplificativo, dalla modifica completa del testo degli artt. 36 e 44 delle N.T.A.
Altre illegittimità erano individuate dalla società ricorrente nella previsione di cessione gratuita al Comune di aree da destinare alla soddisfazione del fabbisogno pregresso di servizi a all’edilizia residenziale pubblica nonché nel mancato rispetto dell’art. 20 l.r. n. 49/1998, in quanto la compatibilità ambientale non era stata affatto considerata in sede di progettazione, e nella mancata congrua motivazione della sostanziale reiezione (qualificata come accoglimento parziale) delle osservazioni da lei presentate.
Si costituiva in giudizio il Comune di Cuneo, rilevando l’inammissibilità e infondatezza del ricorso.
La società ricorrente depositava successivamente una memoria, con allegata documentazione, contenente un confronto tra le norme di attuazione allegate al progetto preliminare e quelle allegate al definitivo.
In prossimità della pubblica udienza del 13 dicembre 2006 sia la società ricorrente che il Comune resistente depositavano una memoria insistendo nelle proprie tesi difensive ma a tale udienza, su richiesta di parte, era disposta la cancellazione della causa dal ruolo.
La società ricorrente, quindi, notificava motivi aggiunti in data 4 giugno 2007, chiedendo l’annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 21 marzo 2007, nel frattempo intervenuta, recante controdeduzioni alle osservazioni regionali al progetto definitivo di P.R.G.C., ritenuta provvedimento ulteriore adottato in pendenza del ricorso tra le stesse parti.
La Miroglio s.p.a., quindi, riportava integralmente il testo del ricorso introduttivo e quello della memoria per la pubblica udienza del 13 dicembre 2006, ritenendo la deliberazione impugnata con i motivi aggiunti viziata da illegittimità derivata e chiedendo anche l’acquisizione, in via istruttoria, di ulteriore documentazione dal Comune di Cuneo.
In prossimità della pubblica udienza del 20 marzo 2008 il Comune di Cuneo depositava una memoria in cui richiamava i precedenti scritti difensivi ed a tale udienza la causa era trattenuta in decisione.
Con l’ordinanza istruttoria indicata in epigrafe, questa Sezione riteneva necessario acquisire in giudizio ulteriore documentazione consistente in: 1) copia del testo completo del piano regolatore vigente; 2) copia del testo completo del progetto preliminare di nuovo P.R.G.; 3) copia del testo definitivo completo del P.R.G. adottato con la delibera impugnata; 4) copia integrale della documentazione relativa alla verifica della compatibilità ambientale ex l. r. n. 40/1998; 6) copia degli atti delle procedure relative alle sei varianti in itinere adottate dal Comune di Cuneo successivamente all’adozione del progetto preliminare di P.R.G.; 7) copia dell’osservazione n. 274 al progetto preliminare ed eventuali allegati della stessa nonché della documentazione relativa all’istruttoria sull’osservazione medesima.
Il Comune di Cuneo ottemperava all’ordine depositando copiosa documentazione in data 14 maggio 2008.
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta nuovamente in decisione.


DIRITTO



Il Collegio rileva, in primo luogo, che il ricorso introduttivo mira all’annullamento, oltre che della deliberazione consiliare n. 147/2004 con cui è stato adottato il progetto definitivo del P.R.G.C., anche della deliberazione consiliare n. 79/2004 recante decisione in ordine all’osservazione n. 54 al progetto preliminare del P.R.G.C. in questione proposta dalla società ricorrente.
Ebbene, limitatamente a tale provvedimento, il ricorso si palesa inammissibile in quanto la fase delle osservazioni/controdeduzioni è meramente interna al procedimento di adozione dello strumento urbanistico e priva di effetti immediati, con la conseguenza che l’impugnativa di atti di questa fase risulta inammissibile, dovendo eventuali doglianze essere fatte valere solo nei confronti della delibera di approvazione dello strumento medesimo (TAR Sicilia-Pa, Sez. I, 21.1.08, n.66; TAR Em.Rom.-Bo, Sez. I, 19.12.07, n. 4481 e TAR Lazio, Sez. I, 25.1.07, n. 553).
Chiarito ciò il Collegio deve soffermare la sua attenzione sulle censure del ricorso avverso la deliberazione di adozione del progetto definitivo – riprese nei motivi aggiunti per ritenuta illegittimità derivata dei provvedimenti ivi impugnati – secondo la prospettazione della società ricorrente.
Questa si duole, in sostanza, che tra il progetto preliminare e il progetto definitivo siano intercorse modifiche tali da stravolgere l’impostazione del Piano, senza nuova ripubblicazione che avrebbe consentito ulteriori osservazioni ai privati e senza che, comunque, la specifica scelta programmatoria, comunque ritenuta illogica in ordine all’area di sua proprietà, fosse congruamente motivata, anche in relazione all’(apparente) accoglimento parziale delle osservazioni proposte.
Per tale ragione questa Sezione, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha ritenuto di acquisire, su impulso della stessa società ricorrente, ulteriore documentazione consistente proprio in quella necessaria a confrontare i diversi strumenti urbanistici succedutisi, compresi le varianti, e le relative impostazioni programmatorie.
Tale acquisizione ha consentito di verificare come infondate le doglianze proposte dalla società ricorrente.
Infatti, sotto il primo profilo legato alla ritenuta violazione degli obblighi procedurali di ripubblicazione, in considerazione della sopravvenute variazioni ritenute di rilevante entità tra il progetto preliminare e quello definitivo, il Collegio osserva quanto segue.
Sul punto opera il principio giurisprudenziale, condiviso, secondo il quale, nel procedimento di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale, la pubblicazione è finalizzata alla presentazione delle osservazioni da parte dei soggetti interessati al progetto di piano adottato dal Comune al fine di mero apporto collaborativo ma, di regola, non è richiesta per le successive fasi del procedimento, anche se il piano originario risulti modificato a seguito dell’accoglimento di talune osservazioni (o di modifiche in sede di approvazione regionale), con l’unica deroga a tale principio qualora l’accoglimento delle osservazioni (o l’intervento regionale) abbiano comportato una profonda deviazione dai criteri posti a base del piano stesso, nel qual caso occorre una nuova pubblicazione e la conseguente raccolta delle nuove osservazioni (TAR Em.Rom-Bo, Sez. I, 19.12.07, n. 4481).
La profonda deviazione dai criteri posti a base del Piano stesso – aggiunge il Collegio – deve riguardare, però, tutto il Piano e non solo una parte di esso, anche se relativo alla (quasi) totalità di un’area di privata proprietà, come avvenuto nel caso di specie e confermato dai precedenti giurisprudenziali richiamati nel ricorso introduttivo che hanno previsto l’obbligo di ripubblicazione solo per l’accertata presenza di modifiche sostanziali dell’intero strumento urbanistico, secondo la sua impostazione di base, e non solo di parte di esso.
Nel caso di specie - ritenuta indimostrata e priva di qualunque supporto probatorio la conclusione della società ricorrente per la quale la nuova pianificazione territoriale seguirebbe una sorta di volontà punitiva nei suoi confronti per ragioni legate a passate decisioni di tipo imprenditoriale - il Collegio rileva che il primo “indice” da cui la Miroglio s.p.a. desume la rilevante entità delle modifiche subentrate tra progetto preliminare e definitivo è quello legato all’inserimento dell’area di sua proprietà tra quelle soggette a strumento urbanistico esecutivo di iniziativa pubblica e non più anche di iniziativa privata.
Sul punto, premesso quanto sopra, il Collegio osserva che la modifica non stravolge l’intero Piano ma, semmai, la sola modalità di sfruttamento dell’area in questione. Riconoscendo, inoltre, ampia discrezionalità all’amministrazione nelle scelte dei tempi e delle modalità di attuazione dello strumento urbanistico generale (TAR Campania-Na, Sez. I, 10.5.06, n. 4104), il Collegio rileva anche che la stessa società ricorrente afferma che gli altri ambiti urbanistici elencati nella medesima disposizione censurata – di cui all’art. 53.06 delle N.T.A. – sono tutti di proprietà pubblica o di società pubblico-private controllate a livello pubblico e ciò non appare idoneo affatto a configurare quella evidente illogicità che potrebbe indurre a censurare tale disposizione, tenuto conto proprio della omogeneità di destinazione e della possibilità di edificazione comunque astrattamente riconosciuta all’area in questione.
Si ricorda, infatti, il principio generale per il quale il privato conserva soltanto una aspettativa generica a non riformare in peggio la destinazione di zona o le modalità di sfruttamento della stessa senza alcuna posizione giuridica qualificata all’immutabilità della disciplina relativa (di questo Tribunale, Sezione I, 12.7.05, n. 2488) né è dimostrata l’effettiva illogicità, in concreto, della scelta di ricorre al SUE di iniziativa pubblica, tenuto anche conto che non risultavano in atto iniziative della società ricorrente a riguardo, penalizzate dalla misura di salvaguardia.
Inoltre, la relazione al progetto preliminare, di cui alla relativa pag. 31, evidenziava proprio che “…il trattamento perequato cancellerà in primo luogo la vecchia disparità fra aree a destinazione privata e aree a destinazione pubblica; confermerà in secondo luogo la parità fra aree dello stesso comparto di intervento indipendentemente dalla localizzazione degli edifici; in terzo luogo ridurrà al massimo le disparità fra le diverse zone del piano, cancellando le evidenti disparità fra quelle appartenenti alla stessa condizione urbanistico-giuridica…”, per cui il progetto definitivo non ha fatto altro che dare esecuzione alle prospettive già comprese nel progetto preliminare.
Un secondo “indice” su cui si sofferma la società ricorrente è quello legato alla variazione della localizzazione della viabilità interna della zona.
Tale caratteristica, di per sé, non appare di carattere sostanziale e non riguarda i criteri di impostazione del Piano, desumibili anche dalle relazioni al progetto preliminare e a quello definitivo.
Il terzo indice, legato alla localizzazione degli spazi per servizi pubblici è pur sempre limitato all’area della società ricorrente e non stravolge l’impostazione del Piano. Infatti, dalla lettura delle stesse relazioni al progetto preliminare e a quello definitivo (depositate in giudizio in seguito all’ordinanza istruttoria collegiale ricordata in narrativa) si evince che lo sviluppo dei servizi costituisce un punto centrale del Piano, come evidenziato a pag. 18-19 di entrambe le relazioni che coincidono sul punto. Inoltre, come osservato dal Comune resistente nei suoi scritti difensivi, l’ambito da destinare a servizi pubblici è stato incrementato, tra preliminare e definitivo, solo del 10%.
Il quarto “indice”, che si sofferma sullo spostamento da un’area vicino alla via Bovesana ad altra più distante della porzione di ambito su cui deve essere concentrata l’edificazione, pur non chiarendo come possa incidere sull’impostazione generale del Piano, entra nel merito delle scelte discrezionali dell’amministrazione, limitandosi la società ricorrente ad affermare genericamente che la precedente allocazione era la “sola adatta”, senza accompagnare tale conclusione con elementi concreti su cui verificare l’eventuale palese illogicità della scelta dell’amministrazione.
Il quinto “indice”, in ordine all’introduzione di maggiori vincoli di inedificabilità per distacco dalla viabilità, oltre ad essere genericamente indicato, appare conseguente della riorganizzazione della stessa viabilità cittadina, illustrata in maniera evidente e concordante nelle due relazioni ai progetti di Piano del 2002 e del 2004 (in entrambe a pag. 16) che prevedevano un potenziamento mirato della viabilità medesima.
Sul sesto “indice”, che riguarda la riproposizione (immotivata) di un territorio a valenza ambientale e paesaggistica sul confine opposto alla via Bovesana, il Collegio rileva la genericità della doglianza di carenza di motivazione in considerazione della ampia impostazione del Piano legata all’innovazione ecologico-ambientale pianificata, evidenziata sin dalla relazione al progetto preliminare del 2002, punto 1.4. depositata in giudizio. In assenza di approfondimenti della società ricorrente sul punto, non evince il Collegio carenza di motivazione in ordine alla specifica scelta contestata, comunque di limitata portata sull’area Miroglio, derivante dalla discrezionalità della scelta dell’amministrazione comunale.
Il settimo “indice”, legato alla limitazione al 20% del totale della superficie utile lorda suscettibile di essere destinata a commercio e attività direzionali, che sarebbe stato inserito solo nel progetto definitivo mentre in quello preliminare non erano previsti limiti quantitativi per le singole destinazioni, non appare idoneo a configurare stravolgimento dell’impostazione del Piano, atteso che nella stessa relazione al progetto preliminare era precisato che “…il PRG vigente presentava un residuo di previsioni per insediamenti artigianali e terziari assai elevato, pari a 380 ettari, che il nuovo progetto di piano ha dovuto vagliare, selezionare, specializzare, integrare per circa 70 ettari cancellare. Il nuovo assetto sceglie, pertanto, i luoghi più idonei per la crescita delle nuove attività all’interno di uno scenario di medio periodo-lungo periodo, in cui vedrà completato l’intero nuovo assetto infrastrutturale. Tale scelta, che in questo senso può essere realmente considerata strutturale, consentirà di rafforzare gradualmente il tessuto produttivo della città all’interno di un disegno di sviluppo più ampio e di lungo termine, che consente parallelamente di indirizzare e concentrare correttamente gli interventi per le attività preservando definitivamente le grandi risorse agricole, ambientali e paesaggistiche del territorio extraurbano”. Tale impostazione, condivisa nella relazione al progetto definitivo (pag. 35), non stride con la meditata riduzione della superficie utile lorda destinata a commercio e attività direzionale.
Alquanto generica ed oscura è anche la doglianza della società ricorrente, secondo cui l’art. 66.02 delle N.T.A. sarebbe stato modificato, nel definitivo, con l’introduzione di possibilità ablative non prevedibili in norme di piano regolatore, in quanto rientra proprio nella potestà pianificatoria del Comune la possibilità di introdurre in astratto la previsione di procedure ablatorie per la realizzazione di interventi di pubblica utilità e ciò vale anche in relazione alla censura avverso gli artt. 79.03 e 6 delle medesime N.T.A.
Inammissibile, invece, è la censura riferita agli artt. 36 e 44 delle N.T.A. in questione, in quanto riguardanti aree estranee a quelle di proprietà della società ricorrente, inerenti al centro storico della città, del tutto avulso dalle (eventuali) aspettative della società ricorrente, e su cui eventuali osservazioni non avrebbero potuto essere pertinenti.
In relazione alle sei varianti “in itinere” che sarebbero state trasfuse nel progetto definitivo, il Collegio rileva di avere chiesto l’acquisizione della relativa documentazione per permettere di individuare in dettaglio le specifiche contestate. In assenza di deduzioni sul punto posteriori all’istruttoria in questione da parte della società ricorrente il Collegio, esaminata la copiosa documentazione, non ha rilevato la confluenza integrale nel progetto definitivo idonea a qualificarla come segnale di modifica sostanziale dell’impostazione del Piano (di cui al progetto preliminare), atteso anche che le aree indicate dalla Miroglio s.p.a. (“piccolo arsenale”, foro boario, sferisterio, stadio di calcio, area “ex F5”) non sono di sua proprietà ed eventuali osservazioni non sarebbero state pertinenti e considerando che, comunque, le sei varianti risultavano regolarmente pubblicate.
In più la società ricorrente non dimostra la diversità di impostazione tra il progetto preliminare e le sostanziali modifiche all’impianto del Piano derivanti dalla comparazione tra le sei varianti e il progetto definitivo approvato.
Ugualmente indimostrata, in ordine alla sostanziale modifica dell’impostazione del Piano, è la censura sulla presentazione di un’osservazione, da parte del dirigente apicale dell’Ufficio urbanistico comunale, poi accolta dal Consiglio comunale, in quanto l’accoglimento rientra nella facoltà discrezionale del Comune e non è indicato, in concreto, quale nocumento avrebbe subito la collettività dall’accoglimento di tale osservazione e come essa abbia portato alla modifica sostanziale del Piano.
Infondata è, poi, al doglianza di mancata motivazione dell’accoglimento solo parziale dell’osservazione della società ricorrente in quanto, come noto, le osservazioni al P.R.G.C. dei privati costituiscono meri apporti collaborativi alla formazione dello strumento urbanistico e non danno luogo a peculiari aspettative, per cui la loro reiezione – e ancor di più un loro accoglimento parziale come nel caso di specie – non richiede una specifica motivazione e ciò quand’anche esse siano state accettate con deliberazione del consiglio comunale (TAR Sicilia-Pa, Sez. I, 21.1.08, n. 66).
In più, come già accennato, in sede di pianificazione urbanistica, le scelte dell’amministrazione sono di natura ampiamente discrezionale e non necessitano di apposita motivazione, se non negli specifici casi in cui siano sorte qualificate aspettative sulla base di preesistenti accordi di lottizzazione, di giudicati di annullamento, di dinieghi di concessioni edilizie e di situazioni di analoga qualificazione (Cons. St., Sez. IV, 13.4.04, n. 1743 e 25.11.03, n. 7771; TAR Campania-Sa, Sez. I, 13.3.08, n. 292).
Per quel che riguarda, infine, la censura relativa al mancato rispetto dell’art. 20 della l.r. n. 40/98, il Collegio ne rileva l’inammissibilità per genericità, in quanto la società ricorrente non specifica per quale ragione sia riscontrato tale mancato rispetto, dato che la relazione al progetto definitivo indica esplicitamente, a pag. 43, che “L’Analisi di compatibilità ambientale è stata redatta ai sensi dell’art. 20 della l.r. 40/98…e con riferimento alla Circolare del Presidente della Giunta Regionale 13 Gennaio 2003, n. 1/PET. Essa si presenta come elaborato esterno alla Relazione di piano del Progetto preliminare di PRG…essa si è avvalsa di consulenti esperti esterni al gruppo dei progettisti del nuovo PRG…”.
In assenza di ulteriori specificazioni sul punto da parte della società ricorrente, in relazione alla documentazione successivamente acquisita in giudizio, il Collegio non può che rilevare la genericità della censura.
Alla luce di quanto illustrato, quindi, il ricorso – ed i motivi aggiunti che integralmente lo riprendono ritenendo illegittimità derivata dei provvedimenti ivi impugnati – deve essere dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato.
Sussistono comunque giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti, in ragione della peculiarità della vicenda.


P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, Sezione 1^ in parte dichiara inammissibili il ricorso ed i motivi aggiunti in epigrafe ed in parte li rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 12 giugno 2008 con l'intervento dei Magistrati:

Franco Bianchi, Presidente
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Primo Referendario
Ivo Correale, Primo Referendario, Estensore


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/09/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)





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