Ildegonda Capoccia, rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Mastroviti, con domicilio eletto presso Francesca Mastroviti in Torino, corso V. Emanuele II, 170;
contro
Inpdap -Direzione Comp.Le Liguria P.Te e V. Aosta -S.C.I.P. Srl-, rappresentato e difeso dagli avv. Giorgio Ruta, Michela Foti, con domicilio eletto presso Giorgio Ruta in Torino, corso Vittorio Emanuele II, 3;
nei confronti di
S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Giorgio Ruta, Michela Foti, con domicilio eletto presso Giorgio Ruta in Torino, corso Vittorio Emanuele II, 3; Consorzio G1, rappresentato e difeso dagli avv. Marco Feroci, Luigi Giorgi, con domicilio eletto presso Luigi Giorgi in Torino, via Paolo Sacchi, 44; Natalino Quagliarella;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento prot. n. 2853/GT/ps emanato dall'Inpdap - Direzione Compartimentale Liguria Piemonte Valle d'Aosta - Ufficio II - Gestione Patrimoniale ed Approvvigionamenti, notificato alla ricorrente in data 19 marzo 2008, avente ad oggetto: "Asta del 15/01/2008 - lotto n. 80093 - via Pomaretto, 5 sc. B int. 30 p° 3 - Torino", con cui è stata disposta l'annullamento dell'asta e della conseguente aggiudicazione in favore della ricorrente;
nonchè per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 2200/GT/ps in data 20 febbraio 2008 emanato dall'Inpdap - Direzione Compartimentale Liguria Piemonte Valle d'Aosta - Ufficio II - Gestione Patrimoniale ed Approvvigionamenti, avente ad oggetto "Asta del 15/01/2008 - lotto n. 80093 - via Pomaretto, 5 B int. 30 p° 3, con cui si è disposta la sospensione della procedura di vendita dell'immobile in questione;
nonchè per l'aanullamento
di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale e per ogni ulteriore statuizione.
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Inpdap -Direzione Comp.Le Liguria P.Te e V. Aosta -S.C.I.P. Srl-;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Consorzio G1;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12/06/2008 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che il ricorso incidentale appare infondato poiché dal verbale notarile relativo alle operazioni di gara risulta che l’offerta della ricorrente era contenuta in un’unica busta chiusa conformemente alle prescrizioni della lex specialis della procedura e controfirmata sui lembi, conseguendone che non può essere contestato quanto accertato ed attestato dal notaio, stante la natura di atto pubblico fidefaciente fino a querela di falso ex art. 2700 c.c. del predetto verbale (Cons. di Stato, Sez. V, 27.4.2006, n. 2372);
ritenuto, quanto alla censura relativa alla regolare costituzione della cauzione, che l’invocata disposizione della lex specialis sanzionata con l’esclusione, debba essere interpretata secondo canoni di ragionevolezza, salvaguardando il principio del favor admissionis, e appurando se la loro presunta violazione violi le finalità della procedura (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III – quater, 5.6.2008, n. 5491) conseguendone che la prescrizione appare soddisfatta attraverso la produzione in sede di offerta dell’originale della conferma d’ordine proveniente dalla banca, attestante tra l’altro l’effettività e il compimento dell’operazione costitutiva della cauzione, in uno con la copia dell’ordine di bonifico, posto che lo stesso riporta chiaramente, come del resto l’originale documento bancario predetto, la data della valuta dell’operazione, risultando quindi smentita ex actis la perplessità avanzata sul punto dal notaio;
reputato,pertanto, conclusivamente che si profila illegittimo l’annullamento dell’aggiudicazione dell’asta conseguita dalla ricorrente nel rispetto della lex specialis di gara e che, pertanto, il ricorso appare assistito da significativi elementi di fondatezza, mentre il periculum in mora è in re ipsa;
atteso che sussistono quindi i presupposti richiesti dall’art. 21 della l. n. 1034/1971 come modificato dalla l.n. 205/2000 per la concessione della sospensione interinale dei provvedimenti impugnati;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Prima Sezione, Accoglie l’istanza incidentale di sospensione degli impugnati provvedimenti e, per l’effetto, Sospende gli stessi.
La presente Ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del giorno 12/06/2008 con l'intervento dei Magistrati:
Franco Bianchi, Presidente
Ivo Correale, Primo Referendario
Alfonso Graziano, Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/06/2008