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T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE II - Sentenza 22 ottobre 2008 n. 4444
G. Mozzarelli Pres. - B. Lelli Est.
A. Montanari (Avv. P. Tornambe') contro il Comune di Bologna (Avv.ti A. Cupello Castagna e G. Carestia)


1. Edilizia ed urbanistica – Condono - Parere di cui all’art. 32 della L. n. 47/1985 – Impugnazione - Necessità

 

2. Edilizia ed urbanistica - Realizzazione di una appendice ad uso magazzino con annesso portico al servizio di locali adibiti a ristorante - Costituisce una nuova costruzione - Divieto di cui all’art. 96 lett. f) del R.D. n. 523/1904 che riguarda le costruzioni poste a meno di dieci metri dalle sponde degli alvei dei corsi d’acqua – Applicabilità

1. Il parere di cui all’art. 32 della L. n. 47/1985, essendo obbligatorio e vincolante, nel procedimento di condono assume carattere di atto con autonoma capacità lesiva dell’interesse del soggetto interessato alla sanatoria. Pertanto deve essere impugnato con ricorso da notificare all’Autorità che l’ha adottato.

 

2. L’intervento edilizio di realizzazione di una appendice ad uso magazzino con annesso portico al servizio di locali adibiti a ristorante costituisce una nuova costruzione (ampliamento) con conseguente applicazione del divieto di cui all’art. 96 lett. f) del R.D. n. 523/1904 che riguarda le costruzioni poste a meno di dieci metri dalle sponde degli alvei dei corsi d’acqua senza eccezioni per le opere di natura pertinenziale (peraltro non sussistenti nella specie per la non coincidenza tra la nozione di pertinenza urbanistica e civilistica).


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)



ha pronunciato la presente


SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 1913 del 1998, proposto da:

 

Montanari Alessandro, rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Tornambe', con domicilio eletto presso Leonarda Genna in Bologna, via della Zecca N.2;


contro




Comune di Bologna, rappresentato e difeso dagli avv. Annamaria Cupello Castagna, Giulia Carestia, con domicilio eletto presso Comune Di Bologna Ufficio Legale in Bologna, piazza Galileo 4;


per l'annullamento



del provvedimento del 4/9/1998 concernente il diniego di condono di opere abusive consistenti nell’ampliamento di un fabbricato insistente sul demanio fluviale del Canale Navile, comune di Bologna.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Bologna;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16/10/2008 il dott. Bruno Lelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO



1. Con il ricorso in epigrafe viene impugnato il provvedimento del 4/9/1998 concernente il diniego di condono di opere abusive consistenti nell’ampliamento di un fabbricato insistente sul demanio fluviale del Canale Navile, comune di Bologna.
Tale diniego viene motivato col fatto che la Regione Emilia-Romagna, ente preposto alla tutela del vincolo fluviale insistente sull’area interessata, ha comunicato il proprio parere negativo (richiesto ai sensi dell’art. 32 della L. n. 47/1985) al condono in quanto il fabbricato si trova ad una distanza dal ciglio fluviale inferiore a quella minima consentita dall’art. 96 lett. f) del R.D. n. 523/1904 e, quindi, ostacola il passaggio del mezzi necessari per le operazioni di ordinaria manutenzione.
Avverso il suddetto diniego vengono dedotte censure di violazione di legge e di eccesso di potere sotto vari profili.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
2. L’art. 32 della L. n. 47/1985, per le opere costruite su aree sottoposte a vincoli, prevede che la sanatoria possa essere rilasciata solo quando l’amministrazione preposta alla tutela del vincolo esprime parere favorevole.
Ciò posto è fondata l’eccezione di inammissibilità delle censure avverso il parere negativo della Regione Emilia-Romagna, ente preposto alla tutela del vincolo fluviale insistente sull’area interessata.
Invero, la giurisprudenza, pur non univoca in punto di immediata impugnabilità del parere dell’Amministrazione preposta alla tutela del vincolo, ritiene comunque che questo, in quanto atto autonomo costituente presupposto della successiva decisione conclusiva del procedimento, deve comunque essere impugnato con censure separate rispetto a quelle concernenti il provvedimento conclusivo.
Il parere di cui all’art. 32 della L. n. 47/1985, essendo obbligatorio e vincolante, nel procedimento di condono assume carattere di atto con autonoma capacità lesiva dell’interesse del soggetto interessato alla sanatoria; pertanto deve essere impugnato con ricorso da notificare all’Autorità che l’ha adottato, nel caso di specie la Regione Emilia-Romagna.
Poiché ciò non è accaduto risultano inconferenti le considerazioni del ricorrente in ordine all’eventuale impugnazione implicita del parere della Regione, in quanto, in ogni caso, anche a voler seguire la prospettazione del ricorrente, l’inammissibilità discende comunque dalla mancata notifica del ricorso all’autorità emanante (TAR Napoli, IV, n. 7596/2003).
Si deve aggiungere che, nel merito, le censure avverso il parere della Regione sono infondate, in quanto il manufatto, come risulta dalla stessa istanza di sanatoria, consiste in una appendice ad uso magazzino con annesso portico al servizio di locali adibiti a ristorante.
Quindi si tratta di nuova costruzione (ampliamento) con conseguente applicazione del divieto di cui all’art. 96 lett. f) del R.D. n. 523/1904 che riguarda le costruzioni poste a meno di dieci metri dalle sponde degli alvei dei corsi d’acqua senza eccezioni per le opere di natura pertineziale ( che peraltro nel caso non sussistono per l’impossibilità di estendere alla materia urbanistica la nozione civilistica di pertinenza – TAR Emilia-Romagna, Bologna, II n. 2286/2007).
Per quanto sopra il parere negativo della Regione Emilia-Romagna, atto presupposto, risulta valido ed efficace.
Ciò posto risulta esente dai vizi dedotti l’impugnato provvedimento di diniego di condono adottato dal comune di Bologna che non poteva discostarsi dal parere di cui all’art. 32 della L. n. 47/1985.
Ne in contrario rilevano le censure con cui il ricorrente deduce che il manufatto sarebbe stato costruito anteriormente al 1904, in quanto ai fini del condono rilevano i vincoli presenti al momento dell’esame della domanda (C.St. VI n. 5918/03).
Per quanto sopra il ricorso in epigrafe è infondato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.


P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna - Bologna, Sezione II rigetta il ricorso in epigrafe.
Condanna il ricorrente al pagamento a favore del comune di Bologna della somma complessiva di Euro 2500,00 (duemilacinquecento/00) a titolo di spese, competenze ed onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 16/10/2008 con l'intervento dei Magistrati:

Giancarlo Mozzarelli, Presidente
Bruno Lelli, Consigliere, Estensore
Ugo Di Benedetto, Consigliere


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/10/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)





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