Giustizia Amministrativa - on line
 
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T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 9 ottobre 2008 n. 2539
Pres. Bianchi – Est. Graziano
Giuliani (avv. Mastroviti) c. Ministero della Difesa (Avvocatura Distrettuale dello Stato)


1. – Giustizia amministrativa – Giurisdizione – Apparente contrasto tra petitum sostanziale e atto impugnato – Prevale petitum sostanziale

 

2. – Giustizia amministrativa – Posizione di interesse legittimo – Poteri G.A. – Pronuncia di condanna – Esclusione

 

3. - Militare e militarizzato – Rimborso spese di giudizio – Connessione fatti ascritti con espletamento del servizio – Congruità richiesta – Elementi di valutazione

1. – Nei casi in cui venga impugnato un atto amministrativo ma il petitum sostanziale riguardi una posizione di diritto soggettivo, è a quest’ultima posizione che bisogna avere riguardo nel determinare la giurisdizione

 

2. – Il giudice amministrativo, a fronte di posizioni di interesse legittimo, non può pronunciare sentenze di condanna nei confronti della P.A.

 

3. – Ai fini della valutazione di congruità di una richiesta di rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente vittorioso in un contenzioso originato per motivi di servizio, deve tenersi conto dell’importanza e della difficoltà dell’affare trattato e del risultato conseguito


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni, Sul ricorso numero di registro generale 1062 del 2008, proposto da:

 

Vincenzo Giuliani, rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Mastroviti, con domicilio eletto presso la stessa in Torino, corso V. Emanuele II, 170;

contro



Ministero della Difesa
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliato per legge in Torino, corso Stati Uniti, 45; Avvocatura Generale dello Stato, Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli,

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,



della determinazione dirigenziale in data 13 gennaio 2008, notificata al ricorrente il successivo 10 giugno 2008 in uno con la nota prot. n. M_D GMIL_III9/1/0255230 PRU_U_CC/696, emanata dal ministero della Difesa direzione generale per il personale militare III reparto - 9^ Divisione disciplina, con cui è stata rigettata l'istanza presentata dal ricorrente in data 6 giugno 2007 di rimborso delle spese di patrocinio legale, limitatamente alle eccedenze ritenute non congrue dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli;
nonché per l'annullamento della nota CS n. M_D GMIL_III9/1/0255230 PRU_U_CC/696, con cui l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli ha confermato il proprio precedente parere n. 43625 in data 25 ottobre 2007;
nonché per l'annullamento della nota CS n. 12852/07 VIG, con cui l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli ha reso la notula analitica delle competenze professionali delle quali si è chiesto il rimborso, ritenuta congrua nella misura di complessivi euro 2.250,00;
nonché per l'annullamento del preavviso di diniego ex art. 10 bis legge n. 241/1990 prot. M_DGMIL_04 00800113 in data 12 novembre 2007, limitatamente alle eccedenze ritenute non congrue dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli con la nota CS n. 12852/07 VIG in data ottobre 2007;
nonché per l'accertamento della quantificazione del diritto al rimborso delle spese legali nella misura di euro 12.000,00 oltre Iva e Cpa quale parcella corrisposta all'avv. Giulia Bongiorno per l'attività di assistenza legale, ovvero diversa somma ritenuta di giustizia da codesto Tribunale Amministrativo Regionale;
nonché per la condanna del Ministero al pagamento delle somme così accertate.


Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 26/09/2008 il Referendario Avv. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista la memoria di costituzione e difesa depositata dall’Avvocatura Distrettuale per la Camera di Consiglio;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO



1.1. Il Generale di Brigata Dott. Vincenzo Giuliani, Comandante Regione dei Carabinieri delle Regioni Piemonte e Val d’Aosta, ha comandato anni addietro la Compagnia provinciale dei Carabinieri di Napoli.
Nel quadro di una vasta inchiesta penale, mirante a disvelare collusioni tra esponenti della locale criminalità organizzata di stampo camorristico e rappresentanti dell’Arma, il Generale Giuliani fu oggetto di inchieste di competenza della Magistratura ordinaria, che accertavano la totale estraneità dell’Alto Ufficiale ad episodi collusivi.
Nel corso di siffatta attività di intelligence il Generale ebbe a formulare rilievi scritti ad un suo sottoposto, il Ten Col Sementa, Ufficiale delegato con funzioni di P.G. dalla locale Procura ed il predetto sporgeva querela ai danni del Generale per presunte minacce o ingiurie.
La Procura Militare di Napoli, competente ratione qualitatae personae, dopo le necessarie indagini proponeva al GIP istanza di archiviazione degli atti, osservando che “i lamentati ammonimenti ben possono rientrare nelle prerogative dell’azione di guida ed indirizzo spettante al superiore gerarchico”.
Il Sementa tuttavia interponeva opposizione alla richiesta di archiviazione, il che induceva il GIP a fissare l’udienza per l’esame del gravame il 17.5.2007.
Il Generale, pertanto, presentava a mezzo del Legale incaricato, Avv. Giulia Bongiorno, note difensive e partecipava poi alla discussione orale.
Il Gip con Ordinanza del 18.5.2007 disponeva l’archiviazione degli atti.
Il Generale Giuliani rivolgeva pertanto ai sensi dell’art. 18 della L. 135/1997, istanza di rimborso delle spese legali sostenute per difendersi dagli addebiti mossi ai suoi danni, stante l’evidente scaturigine della vicenda penale dall’espletamento delle funzioni correlate al suo rapporto di servizio con il Ministero della Difesa.
L’Amministrazione centrale rivolgeva la richiesta del prescritto parere di congruità all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, la quale riconosceva congrua solo la somma di € 2.250,00.
1.2 Con il gravame in epigrafe il ricorrente impugna tutte le determinazioni, in uno con i pareri dell’Avvocatura, che gli hanno denegato il diritto al rimborso dell’integrale parcella dell’Avv. Bongiorno, la quale risulta agli atti essere stata integralmente onorata dal Generale.
Spiega altresì il ricorrente conseguente domanda di condanna al pagamento delle somme in questione.
Alla Camera di Consiglio del 26.9.2007, su richiesta del ricorrente di emanazione di sentenza succintamente motivata ex art. 21, commi 9 e 10, L. n. 1034/1971 e sulla Relazione del Referendario Avv. Alfonso Graziano il ricorso veniva incamerato per la definitiva decisione di merito.

DIRITTO



1. Col ricorso in epigrafe il Generale Giuliani domanda a questo Tribunale l’annullamento dei provvedimenti epigrafati, reiettivi della sua istanza di rimborso delle spese legali affrontate per la difesa in giudizio per i reati di minaccia e ingiuria a lui ascritti a seguito della querela sporta dal Ten. Col. Sementa.
Il gravame è affidato ad un unico motivo, deduttivo di violazione dell’art. 18 della l. n. 135/1997 nonché di eccesso di potere per irragionevolezza, perplessità, motivazione insufficiente ed incongrua ed altre figure sintomatiche c.d. intrinseche.
Parallela all’azione demolitoria è articolata anche azione di condanna al pagamento delle somme che saranno riconosciute di giustizia.
2.1. Giova premettere in punto di rito che le proposte azioni si inquadrano nell’alveo della giurisdizione esclusiva di questo Giudice in materia di pubblico impiego, originando dal rapporto di servizio, non contrattualizzato, che lega il Generale al Ministero della Difesa.
In siffatto ambito, pertanto, può conoscere il Giudice amministrativo anche di domande di condanna al pagamento di somme conseguenzali o meno all’annullamento di provvedimenti.
Aziona quindi il ricorrente una situazione soggettiva che all’apparenza assume consistenza di diritto soggettivo, veicolata, peraltro, dalla contestuale azione cassatoria, tipica del tradizionale giudizio impugnatorio.
Ha già statuito sul punto la Sezione che pur quando venga formalmente impugnato un provvedimento amministrativo, ma il ricorrente faccia valere una situazione avente consistenza di diritto, è a tale petitum sostanziale che occorre avere riguardo per acclarare la sussistenza o meno della giurisdizione sulla domanda, giurisdizione che va riconosciuta solo allorché si verta in ambiti di giurisdizione esclusiva (T.A.R. Piemonte, Sez. I, 17.7.2008, n. 1662; T.A.R. Piemonte, 19.1.2008, n. 69 ord.).
Tuttavia, stante la discrezionalità che va attribuita all’Amministrazione, per il tramite dell’Avvocatura dello Stato, nel riconoscere o meno determinate somme e titolo di rimborso delle spese legali, può dirsi che la posizione del privato possiede i caratteri dell’interesse legittimo, con il che va esclusa la possibilità per il giudice amministrativo di pronunciare sentenze di condanna, dovendosi il giudicante limitare a compiere un sindacato sulla legittimità o meno del diniego dell’Amministrazione, al lume dei noti canoni del giudizio di legittimità e conseguentemente ad annullare il diniego.
L’Amministrazione, dal canto suo, in ossequio alla portata conformativa del giudicato di annullamento, nella successiva attività rinnovatoria dovrà attenersi ai principi enucleati dal Giudice.
2.2. Nel merito della pretesa il Collegio ritiene che le deduzioni del ricorrente si prestano a positiva considerazione e vanno conseguentemente accolte.
L’analisi deve principiare dall’esame della notula presentata dal Legale del Generale (doc. 6 produz. Ricorrente), la quale appare al Collegio rispecchiare i corrispettivi medi del mercato professionale relativamente ad avvocati penalisti esperti e accreditati, nonché relativamente ad affari aventi una ripercussione sensibile sull’immagine e la posizione dell’indagato.
Non è revocabile in dubbio, invero, che un Alto Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri deve tutelare al massimo grado la sua immagine e correlativamente quella del’Istituzione cui appartiene, ogni qualvolta sua reputazione vangano indubitati mercé la contestazione di fatti di rilevanza penale, per di più ove scaturiti dall’espletamento delle proprie funzioni di istituto.
Sicché non può contestarsi che siccome in base alla tariffa forense, il compenso è ragguagliato anche all’importanza dell’affare trattato, già sotto questo primo profilo di indagine la richiesta di € 12.000 appare congrua.
Ma vi è poi, in radice, la necessaria considerazione del risultato conseguito dal legale patrocinatore.
Non è pure dubitabile che l’aver ottenuto un provvedimento di archiviazione sostanzia un risultato grandemente apprezzabile e probabilmente ancor più satisfattorio che non una sentenza stessa di proscioglimento ex art. 129 c.p.p, dal momento che il provvedimento di archiviazione si arresta in limine litis, evitando all’imputato lo strepitus fori, con il correlativo travaglio psicologico e l’esposizione dell’immagine alla pubblica opinione, le quali, com’è a tutti noto, vulnerano la persona di un incolpato in misura talora ancor più incisiva che non una condanna.
Sotto tale profilo, va ritenuta giustificata la triplicazione dell’onorario, applicata dall’Avv. Bongiorno, ove riguardata nella visuale del risultato conseguito.
3. Osserva, peraltro, il Collegio, che a norma dell’ordinamento forense stesso, il patrono che ottenga un risultato molto vantaggioso per il cliente, può domandare all’assistito anche il riconoscimento di un incremento dell’onorario, denominato palmario, che costituisce un quid pluris, “un compenso straordinario dovuto in aggiunta al compenso ordinario, a titolo di premio per l’importanza e la difficoltà della prestazione” (Consiglio Nazionale Forense, 28.10.2005, n. 218).
Ne consegue che anche ove non dovessero predicarsi sussistere i presupposti per la triplicazione dell’onorario, lo stesso potrebbe comunque essere legittimamente soggetto ad un incremento, in virtù del ricordato compenso aggiuntivo straordinario.
Va anche valorizzato che la stessa Amministrazione centrale ha riconosciuto ammissibile, in generale, la richiesta di rimborso avanzata dal Generale ai sensi dell’art. 18, l. n. 135/1997, stante l’accertata connessione dei fatti ascritti con l’espletamento del servizio.
4. Merita anche la dovuta considerazione la nota (doc. 9 ricorrente) esplicativa redatta dal Legale ed inviata all’Amministrazione, mediante la quale il patrono illustra la delicatezza delle questioni trattate e la gravosità dell’impegno professionale, dovuta anche alla mole di documentazione che ha dovuto esaminare e alle memorie defensionali redatte, nonché alla discussione in sede di udienza di opposizione alla richiesta di archiviazione del P.M.
5. In definitiva, appare, alla luce delle suesposte considerazioni, che il giudizio di non congruità espresso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, si profila immotivato, incongruo e complessivamente illegittimo, dovendo pertanto essere annullato e viziando per invalidità derivata anche il provvedimento ministeriale reiettivo dell’istanza di rimborso avanzata dal deducente.
Ritiene il Tribunale in sostanza che al ricorrente vada riconosciuto l’integrale rimborso delle somme corrisposte all’Avv. Giulia Bongiorno per l’attività di assistenza prestata, apparendo congrua la notula emessa dalla professionista, in rapporto alla delicatezza e importanza delle questioni affrontate, alla mole della documentazione esaminata e all’attività processuale disimpegnata.
L’accoglimento del ricorso e la decisione di annullamento degli atti gravati importano che l’Amministrazione centrale, nella successiva attività rinnovatoria, dovrà attenersi al,principio appena esposto in virtù del noto effetto conformativo del giudicato di annullamento.
Sussistono peraltro eque ragioni per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, Prima Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo Accoglie e per l’effetto annulla, nei sensi tutti di cui in motivazione, i provvedimenti impugnati.
Compensa integralmente le spese di lite.
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del giorno 26/09/2008 con l'intervento dei Magistrati:
Franco Bianchi, Presidente
Ivo Correale, Primo Referendario
Alfonso Graziano, Referendario, Estensore



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