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T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 10 ottobre 2008 n. 2568
Pres. Bianchi - Est. Graziano
Capelli Lavanderia Industriale srl (prof.avv. Gallo, avv. Salerno) c. ASL TO 3 (avv.ti Scaparone, Picco) e Hospital Service srl (prof.i avv.ti Clarizia, Barosio, Moscarini, avv.ti De Virgiliis, Milia, Rostagno)


1. Contratti p.a. – Appalto di servizi – Capacità economico e finanziaria – Dimostrazione – Fatturato globale e specifico.

 

2. Contratti p.a. – Dichiarazione requisiti di ordine generale – Falsità in merito art. 38 lett. c) D.Lgs. 163/06 – Autonoma causa di esclusione.

 

3. Contratti p.a. – Requisiti di ordine generale – Reati incidenti sulla moralità professionale – Valutazione – Competenza della P.A.

 

4. Contratti p.a. – Requisiti di ordine generale – Estinzione del reato – Provvedimento dichiarativo del giudice – Necessità.

1. La capacità economico e finanziaria dei concorrenti ad una gara d’appalto di servizi deve essere dimostrata sia con riferimento al fatturato globale sia con riferimento al fatturato specifico riferito ai servizi analoghi a quelli oggetto di gara.

 

2. La non veridicità della dichiarazione circa la sussistenza di emergenze penali integra una autonoma causa di esclusione dalla gara, a prescindere dalla valutazione in ordine all’idoneità della condanna riportata ad incidere sulla moralità professionale dell’impresa.

 

3. Non spetta alla concorrente valutare se la fattispecie penale consumata incida o meno sulla moralità professionale, trattandosi di valutazione riservata all’Amministrazione.

 

4. Ai fini della rilevanza della causa di estinzione del reato ex art. 445 c.p.p., vi deve essere un provvedimento dichiarativo del giudice dell’esecuzione ex art. 676 c.p.p., senza il quale non opera la causa estintiva.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 02568/2008 REG.SEN.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
Sezione Prima

 

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

 

Sul ricorso numero di registro generale 750 del 2008, proposto da:

 

Cipelli Lavanderia Industriale S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal prof. avv. Carlo Emanuele Gallo e dall’avv. Giuseppe C. Salerno, con domicilio eletto presso il primo in Torino, via Pietro Palmieri, 40;

 

contro

 

Azienda Sanitaria Locale TO 3, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Cinzia Picco, prof. Paolo Scaparone, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Torino, via S. Francesco D'Assisi, 14;

 

nei confronti di

 

Hospital Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Prof. Vittorio Barosio, prof. Angelo Clarizia, Paola De Virgiliis, Giuliano Milia, prof. Lucio V. Moscarini, avv. Simona Rostagno, con domicilio eletto presso Vittorio Barosio in Torino, corso G. Ferraris, 120;

 

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
- della deliberazione n. 412 del 10 aprile 2008, successivamente pubblicata fino al 1° maggio 2008, avuta in copia il 5 maggio 2008, con cui l'Azienda Sanitaria Locale TO 3 (ex A.S.L. n. 10 di Pinerolo) ha determinato di aggiudicare definitivamente ad Hospital Service S.r.l. la procedura aperta per il servizio di noleggio di biancheria piana e confezionata e servizi accessori di lavanderia e guardaroba per i Presidi Ospedalieri ed ambulatoriali dell'ex A.S.L. 10, approvando il verbale di gara, ritenendo "congrue ed accettabili le giustificazioni fornite dalla Ditta aggiudicataria provvisoria, a seguito del procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse, esperito ai sensi degli artt. 86, 87 e 88 del D. Lgs. 163/2006" dando atto che l'appalto ha la durata di 24 mesi a decorrere dal 1° giugno 2008, con possibilità di riaffidamento per ulteriori 24 mesi, disponendo ogni conseguente incombente;
- del verbale gara;
- del punto III.2.2), pag. 2/5, del bando di gara pubblicato il 9 marzo 2007 sulla G.U.U.E. S48 e di tutti gli atti del procedimento ad evidenza pubblica posto in essere per l'aggiudicazione della gara e, in particolare, di tutti gli atti e i provvedimenti, comunque denominati, indicati in premessa nella deliberazione n. 412 del 10 aprile 2008 e delle operazioni di gara e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o collegato ai provvedimenti impugnati;
e per la declaratoria
anche in via incidentale, di illegittimità e/o nullità, inefficacia e/o per l'annullamento dell'eventuale contratto stipulato tra la Stazione appaltante e la ditta Hospital Service S.r.l., nonché, per la condanna dell'Azienda Sanitaria Locale TO 3 (ex A.S.L. n. 10 di Pinerolo) al risarcimento dei danni che potranno derivare alla ricorrente dagli atti e dai provvedimenti adottati dalla Stazione appaltante.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale To 3;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Hospital Service S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'Udienza pubblica del giorno 17/07/2008 il Referendario Avv. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

FATTO

 

L’ASL TO3 con bando di gara pubblicato il 9.3.2007 sulla G.U.U.E. ha indetto una gara a procedu-ra aperta per l’affidamento del servizio di noleggio biancheria piana confezionata e servizi acces-sori di lavanderia e guardaroba. L’import a base d’asta per 48 mesi d servizio è pari ad e € 3.187.323,00 oltre IVA e il criterio di aggiudicazione previsto è il prezzo più basso.
Il punto III.2.2. del Bando, relativamente alla capacità economica finanziaria richiesta, imponeva la presentazione di una dichiarazione autocertificante, concernente il solo fatturato globale dell’impresa nel triennio antecedente.
L’Azienda con l’impugnata deliberazione n. 4120 del 10.4.2008 aggiudicava l’appalto in via defini-tiva alla Hospital Service s.r.l., approvando il verbale di gara e giudicando congrue le giustificazioni fornite in esito al procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse.
Insorgeva avverso siffatti provvedimenti la Cipelli s.r.l. articolando con il primo motivo illegittimità del riportato punto del bando di gara per violazione dell’art. 41, comma 1, lett. c. del Codice dei con-tratti ed eccesso di potere per sviamento, illogicità ed arbitrarietà per avere la stazione committente limitato la capacità economico – finanziaria richiesta ai concorrenti quale requisito di qualificazione, al solo fatturato globale, là dove la violata norma di legge impone il possesso di un fatturato anche-specifico, riferito cioè a servizi o forniture rientranti nel settore oggetto della gara. L’illegittimità del bando infirmerebbe a cascata anche la legittimità dell’aggiudicazione.
Con il secondo motivo si duole invece della mancata esclusione della controinteressata la quale ha dichiarato (doc. 6 produz. ricorrente) di non trovarsi in una delle situazioni di cui all’art. 38 e relati-ve lettere tra cui la c) del d.lgs. n. 163/06, mentre la s.a. ha accertato l’esistenza nel certificato del casellario giudiziale del legale rappresentante ed amministratore unico e del direttore tecnico della controinteressata, di svariati precedenti penali, ancorché nella forma del decreto penale di condanna, riportando tale certificazione, in particolare, a carico dell’amministratore unico, decreti penali emessi nel 1997 e 1999 e a carico del già direttore tecnico molteplici reati incidenti sulla di lui moralità professionale (doc. 9 parte ricorrente).
Pur a fronte di siffatto accertamento la s.a. ha motivato la non esclusione assumendo che i due de-creti penali emessi nei confronti dell’amministratore unico, risoltisi con una multa e la non menzio-ne, non possono incidere sulla sua moralità professionale. Relativamente invece al direttore tecnico Colasante Antonio la s.s. ha – discutibilmente – sostenuto che benché i suoi pregiudizi penali inci-dessero sulla sua moralità professionale, l’intervenuta estinzione ex art. 445 c.p.c. non consentireb-be di escludere l’impresa dalla gara.
Il III motivo sostiene l’irrilevanza della mancata menzione nell’all. 1 al Capitolato d’appalto conte-nente a stampa il modulo di dichiarazione sostitutiva in ordine all’insussistenza di pregiudizi penali, del riferimento anche ai decreti penali di condanna. La censura è dedotta in relazione alla incomple-ta autocertificazione da parte dalla Hospital S. di alcuni decreti penali di condanna emessi a carico dell’amministratore unico, nonché per la rilevata iscrizione nel Casellario giudiziario a carico dell’ex direttore tecnico, di due reati che adire della Hospital sarebbero estinti. Il tutto a fronte della dichiarazione precompilata dalla stazione appaltante nel Modulo All. “E” che non menzionava, tra i pregiudizi da dichiarare, i decreti penali di condanna e peraltro, nonostante un parere dell’Autorità di Vigilanza in cui si precisa che l’art. 38, lett. c), C.d.C. prevede l’obbligo di dichiarare la presenza di decreti penali e inoltre che le cause di estinzione dei reati necessitano secondo la Cassazione, di un provvedimento di estinzione del Giudice dell’esecuzione ex art. 676 c.p.p.
Seguono altri cinque motivi, puntualizzati intorno ai contenuti dell’offerta presentata dalla Hospital Service, i quali contengono censure meno radicali.
Alla Camera di Consiglio del 12.6.2008 la Sezione ha accolto l’incidente cautelare, con Ordinanza n. 529/2008 motivando unicamente riguardo alla violazione dell’art. 41 lett. c del Codice.
Pervenuto l’affare alla pubblica Udienza del 17.7.2008 sulla discussione delle parti e la Relazione del Referendario Avv. Alfonso Graziano il ricorso è stato introitato per la decisione di merito.

 

DIRITTO

 

1.1. Il Collegio non può non ribadire la valutazione di fondatezza del gravame, pur a seguito del suo approfondito esame, proprio della presente fase di giudizio.
Si presta a positiva considerazione a parere del Tribunale l’argomento, costituente il primo motivo di gravame, secondo cui l’art. 42, lett. c del Codice dei contratti impone che l’Amministrazione ri-chieda a prova della capacitò finanziaria ed economica una dichiarazione concernente sia il fatturato globale dell’impresa, sia l’importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, rea-lizzati negli ultimi tre esercizi.
Depone in tal senso vuoi l’ineludibile dato letterale della norma in esame, che contempla, appunto, la “dichiarazione concernente il fatturato globale d’impresa E l’importo relativo ai servizi o fornitu-re nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi”, sia il retroterra giurisprudenzia-le da cui è scaturita la novella previsione sopra riportata.
Quanto alla prima osservazione, non può seriamente revocarsi in dubbio che l’opzione del legislato-re per l’impiego della congiunzione “e” significa senza tema di smentita, che occorre che la dichia-razione, successivamente verificabile ex art. 48 del Codice, inerisca sia al fatturato globale, che ai servizi specifici svolti dalla concorrente nei settori oggetto della gara negli ultimi tre esercizi.
Il Codice vuole cioè che la prova della capacità economico finanziaria venga assolta documentando (inizialmente autocertificando) l’avvenuto espletamento di servizi o forniture assimilabili, uguali, o analoghi a quelli oggetto di gara, e ciò all’intuitivo scopo di selezionare un imprenditore munito di capacità economica e finanziaria specifica.
Quanto alla seconda notazione, il Collegio rammenta che l’ammissibilità della richiesta da parte delle stazioni appaltanti della prova di avvenuta realizzazione di servizi analoghi ha da sempre agitato il dibattito. Nel corso degli anni, si è passati da una quadro iniziale in cui le amministrazioni erano aduse a richiedere la prova di specifici e selettivi, troppo limitanti, requisiti di idoneità, ad una graduale riduzione della discrezionalità ammissibile in siffatti ambiti, per poi approdare a conclusioni ragionevoli, legittimandosi la richiesta di servizi analoghi. Si è affermato dal Consiglio di Stato, infatti, che “non è irragionevole la clausola del bando di gara d'appalto che per l'ammissione alla gara richieda un fatturato relativo a servizi analoghi svolti nell'ambito di un triennio, il cui importo complessivo sia almeno pari a quello dell'appalto, atteso che detta clausola contempera ragionevolmente l'esi-genza della massima partecipazione con quella dello svolgimento del servizio da parte di un im-prenditore in possesso della necessaria esperienza.” (Consiglio Stato, Sez. VI, 26 gennaio 2007, n. 292; in terminis Tar Puglia - Bari, sez. I, 1 ottobre 2002 n. 4133). Servizi analoghi sono stati giudicati richiedibili da T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 05 maggio 2006, n. 3971.
Al riguardo si era anche statuito, nella disciplina ante Codice, che “alla stregua delle disposizioni dettate dagli art. 13 e 14, d.lg. 17 marzo 1995 n. 157, in tema di gare per l'affidamento di appalti per lo svolgimento di pubblici servizi, deve ritenersi legittima la clausola del bando con la quale l'Am-ministrazione, allo scopo di ottenere la dimostrazione della capacità economica, finanziaria e tecni-ca dei partecipanti, limiti l'ammissione ai soli concorrenti che abbiano svolto servizi identici” (T.A.R. Campania - Napoli, sez. II, 4 luglio 2003, n. 7987).
Il legislatore, in recepimento della direttiva, ha introdotto un’innovazione, rendendo non solo am-missibile la richiesta dell’avvenuto svolgimento di servizi o forniture analoghe, ma addirittura imponendola come condizione di legittimità dei bandi di gara.
La norma in scrutinio a parere della Sezione, dunque, obbliga le amministrazioni a parametrare la capacitò economica e finanziaria sul fatturato specifico, riferito ai servizi analoghi a quelli oggetto di gara, e non limitato al fatturato globale.
Ora, è incontestato che il bando di gara all’esame si limitava a richiedere la prova del fatturato glo-bale, tacendo sul fatturato specifico.
Lo stesso provvedimento di aggiudicazione definitiva in questa sede impugnato, sul punto riconosce che “il fatturato minimo richiesto dal Capitolato speciale, non era riferito al fatturato specifico per l’esecuzione di servizi analoghi, ma era riferito al fatturato globale” (Deliberazione n. 412/2008, in atti).
Parimenti incontestata è la circostanza che la Hospital Service ha documentato il solo fatturato glo-bale e non anche quello specifico, riconoscendosi nella citata deliberazione che il fatturato globale è “requisito soddisfatto e documentato dalla Ditta Hospital Service s.r.l”.
Da tutto ciò consegue che la disposizione di cui al punto II.2.2. del bando impugnata, è illegittima per violazione dell’art 41, lett. c. del d.lgs. n. 163/2006 nella parte in cui richiede la prova del solo fatturato globale, omettendo quello specifico riferito ai servizi oggetto della gara.
L’illegittimità del bando appena enucleata determina illegittimità derivata del successivo pedisse-quo provvedimento di aggiudicazione impugnato.
L’accoglimento del primo motivo, involgendo questioni basilari della gara, consentirebbe al Colle-gio di dichiarare assorbiti glia altri, secondari profili di illegittimità denunciati dalla ricorrente.
Tuttavia, ragioni di completezza inducono il Collegio a pronunciarsi quanto meno sui motivi II e III, specie in virtù del fatto che tali motivi erano comuni a quelli dedotti con il ricorso 710/2008, già deciso dal Tribunale all’Udienza pubblica del 3.7.2008 ed avente come controparti private le mede-sime imprese oggi protagoniste della presente controversia. In quella sede sono stati dichiarati assorbiti, ritenendosi quindi opportuno ora affrontarli.

 

1.2. Orbene, le censure in analisi, di cui al II e III motivo, che possono per ragioni di connessione scrutinarsi congiuntamente, vertono sulla rilevanza o meno della dichiarazione, formulata dalla Hospital Service nella documentazione allegata all’offerta, di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38 del Codice, e in particolare in quelle disciplinate dalla lettera c), relativa all’inesistenza di condanne penali. La ricorrente lamenta la mancata esclusione dalla controinteressata, per aver la stessa effettuato una dichiarazione sostanzialmente falsa, posto che dagli accertamenti effettuati dalla P.A. è emersa la sussistenza a carico dell’amministratore unico e del direttore tecnico, di una variegata serie di pregiudizi di polizia, condanne penali, ancorché col beneficio della sospensione condizionale della pena e decreti penali irrevocabili di condanna; il che colorerebbe di falsità la dichiarazione di inesistenza delle condizioni di cui alla lett. c) dell’art. 38 del Codice formulata e prodotta dalla Hospital service.
La difesa dell’amministrazione poggia su un dato, meramente formalistico, fondato sul rilievo che il modulo di autocertificazione di cui al’All. 1 al capitolato non contemplava la menzione anche di de-creti penali di condanna. Parimenti il provvedimento di aggiudicazione definitiva prende posizione sul punto dell’esistenza a carico del sig. Colasante, direttore tecnico della Hospital nel precedente triennio, di diversi reati, ma ne afferma l’irrilevanza per intervenuta estinzione ex art. 445 comma 2, c.p.p. Del pari si sostiene nel provvedimento che i due decreti penali iscritti a carico dell’amministratore unico della Hospital non possono incidere sulla sua moralità professionale.
Il Collegio reputa prive di pregio sia l’affermata estinzione, sia la difesa dell’amministrazione e del controinteressato poc’anzi riassunta, stante la cristallina chiarezza dell’art. 38, lett.c) del dlgs. N. 163/2006 espressamente menzionato nell’autocertificazione prodotta dalla Hospital Service.
Valga sul punto riportare il testo della lettera c) della norma: “c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevoca-bile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale”.
Orbene, la Hospital ha dichiarato di non trovarsi in questa condizione, che è quella di chi ha riporta-to sentenze penali, ancorché a pena patteggiata, ovvero decreti penali di condanna irrevocabili, per reati che incidano sulla moralità professionale. Viceversa dalla semplice lettura dei certificati del casellario giudiziale versati in atti emerge esattamente il contrario, risultando a carico dell’amministratore due decreti penali e a carico del Colasante, Direttore tecnico, una multiforme serie di reati, anche molto gravi, addirittura per turbata libertà degli incanti continuata e frode nelle pubbliche forniture.
Ora, in disparte il delineato rilievo della incisività di tali precedenti penali sulla moralità professionale, va qui valorizzato il dato formale dell’intrinseca falsità della autocertificazione prodotta dalla Hospital service.
Non necessitano particolari defatiganti sforzi ermeneutici per raggiungere la predetta conclusione, bastando all’uopo confrontare la dichiarazione negativa in data 16.4.2007 dell’amministratore uni-co della Hospital (doc. 6 parte ricorrente) con la quale questi autocertificava che la ditta non trova-vasi in alcuna delle condizioni contemplate dall’art. 38, lettera c) del Codice, e le emergenze dei relativi certificati penali per concludere, con la forza della logica aristotelica, che quella dichiara-zione è falsa. Al riguardo sottolinea il Collegio come la gravità dei reati, ben nota al suo autore e alla stessa Azienda concorrente, di cui si è macchiato il Colasante (turbata libertà degli incanti, frode nelle pubbliche forniture, truffa aggravata, abuso d’ufficio etc.) non possono far ritenere che la controinteressata fosse in buona fede quando ha compilato la dichiarazione negativa in questione, atteso che il legale rappresentante della Hospital non poteva non percepire che la natura di quei reati era tale da incidere sulla sua moralità professionale ed affidabilità, trattandosi non di fattispecie bagatellari, ma di delitti il cui bene giuridico protetto è proprio la libertà negoziale della pubblica amministrazione e l’onorabilità del contraente privato.
La Ditta infatti si trova in una situazione di esistenza di svariati pregiudizi penali, ascrivibili a sentenze ordinarie, a sentenze ex art. 444 c.p.c. e a decreti penali di condanna.
Per ciò solo l’impresa doveva essere esclusa dalla gara; ma non perché vi fosse una espressa com-minatoria di esclusione nella lex specialis, ma per carenza dei requisiti di ordine generale afferenti alla moralità dell’impresa e contemplati dall’art. 38, lett. C) del Codice.

 

2. La non veridicità della dichiarazione circa la sussistenza di emergenze penali integra infatti una autonoma causa di esclusione dalla gara, a prescindere dalla valutazione in ordine all’idoneità della condanna riportata ad incidere la moralità professionale dell’impresa. Il Consiglio di Stato ha infatti di recente statuito che “l'esistenza di false dichiarazioni sul possesso dei requisiti, quali la mancata dichiarazione di sentenze penali di condanna, si configura come causa autonoma di esclusione dalla gara.”(Consiglio Stato, Sez. V, 12 aprile 2007, n. 1723; in terminis, anche Consiglio di Stato, Sez. V, 6.6.2002, n. 3183).
Già in precedenza il Giudice d’appello aveva ribadito la cogenza di siffatti principi, affermando che “in sede di procedura di gara d’appalto di opere pubbliche, costituisce dichiarazione non veritiera, e quindi legittima causa di esclusione dalla gara e di non aggiudicazione dell’appalto, quella nella quale l’impresa concorrente omette di indicare, in sede di dichiarazione concernente le eventuali sentenze penali riportate, una sentenza patteggiata ai sensi dell’art. 444 c.p.p. “(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 28 maggio 2004 n. 3466).
A nulla giova alla controinteressata e alla stessa amministrazione, trincerarsi dietro il dato, eminen-temente formalistico, costituito dal fatto che il modulo da utilizzare per l’autocertificazione de qua non contemplava il riferimento ai decreti penali di condanna.
Nemmeno, per altro verso, è luogo ad invocare, come fa la ricorrente, il principio di etero integrazione del bando, più volte utilizzato dalla giurisprudenza per dichiarare la diretta applicabilità di norme di legge. Nel caso all’esame infatti non occorre por mano a siffatto principio per ulteriormente valutare l’illegittimità dell’omessa esclusione della Hospital.
Ciò che rileva, infatti è che la lettera c) dell’art. 38 del Codice sia stata espressamente indicata dalla controinteressata nella dichiarazione del 16.4.2007 tra quelle nelle cui condizioni non si trovava.
E la lettera c) annovera proprio i decreti penali di condanna irrevocabili, per reati che incidano sulla moralità professionale, dai quali è stato raggiunto invece l’amministratore unico.
Non giova nemmeno – e veniamo al terzo motivo – addurre che il predetto amministratore non ha menzionato i due decreti penali pronunciati ai suoi danni in quanto a suo dire trattavasi di reati non incidenti sulla moralità professionale. E ciò, in primo luogo, per la già spiegata percezione che è da ritenere sussistente in capo al medesimo, della gravità di delitti quali turbata libertà degli incanti, frode nel le pubbliche forniture e truffa aggravata; di tal ché egli non può in alcun modo ritenersi versare in buona fede.
In secondo luogo va ricordato che è pacifico il principio per il quale la valutazione di incidenza o meno della fattispecie penale consumata, sulla moralità professionale dell’impresa, pertiene esclusivamente all’amministrazione, rientrando nella sua discrezionalità ritenere o meno sussistente siffatta incidenza (Consiglio di Stato, V, 22.2.2007, n. 945).
Il fatto che poi, ex post, l’amministrazione ritenga che un determinato reato non infirmi la moralità professionale, non autorizza l’impresa partecipante a non dichiaralo, non potendo, all’evidenza, essa sapere se il proprio giudizio di irrilevanza del reato sulla moralità professionale, coincida o meno con quello che opererà l’amministrazione.
A nulla vale altresì, concludendo, anche l’affermazione di cui al provvedimento gravato e alle dife-se dell’ASL e della controinteressata, secondo cui i gravi reati commessi dal Colasante sarebbero irrilevanti siccome estinti ex art. 445, comma 2, c.p.c..
Nelle pubbliche gare, come in ogni altro settore dell’ordinamento, ai fini della rilevanza della causa di estinzione del reato ex art. 445 c.p.c. necessita immancabilmente l’adozione del provvedimento dichiarativo del giudice dell’esecuzione ex art. 676 c.p.c., senza del quale non può ex lege ed auto-maticamente operare l’invocata causa estintiva. (Consiglio Stato, sez. V, 20 marzo 2007, n. 1331) come del resto anche la giurisprudenza di questo T.A.R. afferma pacificamente (T.A.R. Piemonte, Sez. II, 17 setembre 2007, n. 2955; ID, 28.7.2005, n. 2627).
Ne consegue che in sede di procedura di gara d'appalto di opere pubbliche costituisce dichiarazione non veritiera e quindi legittima causa di esclusione dalla gara e non aggiudicazione dell'appalto, quella nella quale l'impresa concorrente omette di indicare, in sede di dichiarazione concernente le eventuali sentenze penali riportate, una sentenza patteggiata ai sensi dell'art. 444 c.p.p., anche atti-nente ad un reato estinto per decorso del termine quinquennale di cui all'art. 445 c.p.p. (Consiglio Stato, sez. V, 25 gennaio 2003, n. 352).
Le censure spiegate sul punto con il II e il III motivo dalla ricorrente meritano dunque condivisione e devono conseguentemente essere accolte, dichiarandosi l’illegittimità della mancata esclusione dalla gara della Hospital Service.
In chiusura, il Collegio non può fare a meno di porre in luce, in punto di fatto, la gravità delle con-danne riportate dal direttore tecnico Colasante Antonio, quali emergenti dal certificato del Casella-rio giudiziale pure acquisito dall’ASL committente (doc. 9 parte ricorrente). Si passa da due decreti penali per violazione di norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro a sentenze, ancorché di patteggiamento, per turbata liberà degli incanti, truffa continuata, abuso d’ufficio continuato, falsità ideologica in atti pubblici, frode nelle pubbliche forniture.
Non è chi possa escludere che una simile congerie di reati attinenti specificamente alla materia dei contratti pubblici, incida sulla moralità e l’affidabilità dell’impresa della quale il Colasante è stato direttore tecnico nell’ultimo triennio antecedente la gara. L’amministratore unico della Hospital, dunque, evidentemente a conoscenza di siffatti pregiudizi di polizia, non poteva dirsi in buona fede.
L’accoglimento dei primi tre motivi di ricorso, involgendo questioni basilari della gara può consen-tire al Collegio di assorbire i residui motivi dedotti intorno al contenuto dell’offerta della Hospital.
La domanda risarcitoria va invece respinta per la mancanza di prova del danno e del suo ammonta-re.
Le spese, debbono seguire la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, dovendo essere poste a carico solidale dell’Amministrazione e della controinteressata.
La motivazione della presente Sentenza è stata rilasciata alla Segreteria attraverso il Nuovo Sistema Informativo della Giustizia Amministrativa in data 29.9.2008.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, Prima Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Respinge la domanda risarcitoria.
Condanna l’ASL TO 3 e la Hospital Service s.r.l., in solido tra loro, al pagamento in favore della ricorrente, delle spese di lite, liquidate in € 5.000,00 oltre IVA e CNAP di legge.
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del giorno 17/07/2008 con l'intervento dei Magistrati:
Franco Bianchi, Presidente
Ivo Correale, Primo Referendario
Alfonso Graziano, Referendario, Estensore

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/10/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)



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