T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 13 settembre 2008 n. 1893
Pres. Bianchi - Est. Graziano
Terzoli (avv. Mastroviti) c. Regione Piemonte (avv. Scollo) e De Santis (prof.avv. Barosio, avv. Dell'Anna) e Compagnia di San Paolo - Torino (avv. Montanaro) |
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Giustizia amministrativa – Annullamento da parte P.A. dell’atto impugnato – Estinzione del giudizio – Cessazione materia del contendere.
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L’annullamento da parte dell’Amministrazione di un atto nei confronti del quale pende ricorso giurisdizionale, comporta l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, in quanto viene meno l’oggetto stesso del giudizio.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N. 01893/2008 REG.SEN.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
Sezione Prima
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ha pronunciato la presente
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SENTENZA
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Sul ricorso numero di registro generale 533 del 2008, proposto da:
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Luigi Terzoli, rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Mastroviti, con domicilio eletto presso la stessa in Torino, corso V. Emanuele II, 170;
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contro
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Regione Piemonte, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna Scollo, con domicilio eletto presso la medesima in Torino, piazza Castello, 165; Presidente Consiglio Regionale Piemonte;
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nei confronti di
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Giuseppina De Santis, rappresentata e difesa dagli avv. Vittorio Barosio, Fabio Dell'Anna, con domicilio eletto presso Vittorio Barosio in Torino, corso G. Ferraris, 120; Compagnia di San Paolo – Torino, rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Montanaro, con domicilio eletto presso di lui in Torino, via del Carmine, 2;
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per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,
del decreto n. 126 del 7 aprile 2008 con cui il Presidente del Consiglio Regionale ha designato la dottoressa Giuseppina De Santis quale membro del Consiglio Generale della Compagnia di San Paolo; nonché per l'annullamento di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale e per ogni ulteriore statuizione.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Piemonte;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Giuseppina De Santis;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Compagnia di San Paolo -Torino-;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'Udienza pubblica del giorno 17/07/2008 il Referendario Avv. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
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FATTO
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Con Ordinanza cautelare n. 370 in data 8.5.2008 la Sezione ha accolto la domanda incidentale di sospensione dell’esecutività dell’impugnato decreto di nomina del rappresentante regionale nella Fondazione S. Paolo di Torino, ravvisando i profili di violazione dell’art. 18, comma 5 della L. Reg. Piemonte n. 39/1995.
Pervenuto l’affare all’Udienza pubblica del 17.7.2008, in data 13.7.2008 la Regione resistente depositava un’istanza di improcedibilità, basata sul Decreto n. 127/2008 assunto dal Presidente del Consiglio Regionale, con il quale detto Organo procedeva all’annullamento in via di autotutela decisoria del pregresso suo Decreto n. 126 del 7.4.2008 fatto oggetto del ricorso in epigrafe, esitato nella suindicata ordinanza sospensiva di accoglimento dell’incidente cautelare.
Detto nuovo decreto recepiva in parte motiva le argomentazioni giuridiche poste dalla Sezione a supporto della decisione cautelare.
L’Avvocatura Regionale, con la nota predetta domandava a questo Tribunale la declaratoria di improcedibilità del ricorso “per sopravvenuta carenza di interesse, essendo venuta meno la materia del contendere”.
Alla pubblica Udienza del 17.7.2008, sulla Relazione del Referendario Avv. Alfonso Graziano, il gravame veniva introitato per la decisiva decisione.
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DIRITTO
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1. La decisione che il Collegio dovrà assumere è, all’evidenza, una pronuncia di rito, essendo stato in corso di causa, adottato un contrarius actus dal medesimo organo emanante il provvedimento oggetto del presente gravame, con il quale l’Amministrazione ha rimosso, in via di autotutela decisoria, la sua precedente determinazione impugnata in questa sede e sospesa dalla Sezione con l’Ordinanza n. 370/2008.
Il ricorso dovrà pertanto dichiararsi estinto per cessazione della materia del contendere, e non, come richiesto dalla difesa della Regione, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
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2. Come in altre occasioni, per fattispecie analoghe, già sottolineato dalla Sezione, infatti, l’annullamento vero e proprio, avente effetti ex nunc – come quello all’esame, che all’oggetto del provvedimento di ritiro reca expressi verbis la locuzione “annullamento del Decreto n. 126 del 7 aprile 2008 – produce nel giudizio l’avverarsi di una causa di estinzione e non di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse all’azione.
Invero, è pacifico insegnamento in dottrina e in giurisprudenza che là dove l’Amministrazione adotti un provvedimento di secondo grado con il quale proceda all’annullamento, con il tradizionale effetto ex tunc, di un provvedimento per cui pende giudizio impugnatorio, la causa di estinzione che viene in linea di conto è la cessazione della materia del contendere, e non la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse venendo meno l’oggetto stesso del giudizio, che è il provvedimento impugnato - e il sindacato di legittimità dello stesso – (in giurisprudenza, per tutte, Consiglio di Stato, Sez. V, 11 aprile 1990, n. 365; ma già Cons. Stato, VI, 2 maggio 1983, n. 302).
Va quindi dichiarata l’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, Prima Sezione, dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
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Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del giorno 17/07/2008 con l'intervento dei Magistrati:
Franco Bianchi, Presidente
Ivo Correale, Primo Referendario
Alfonso Graziano, Referendario, Estensore
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/09/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
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