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T.A.R. VENETO - SEZIONE II - Sentenza 24 ottobre 2008 n. 3274


Ambiente e territorio - Caccia e pesca – Piccioni “inselvatichiti” – Specie selvatica.

La fauna selvatica non deve intendersi limitata alle specie propriamente selvatiche, ma estesa più in generale anche agli animali di tipo selvatico. Pertanto, in riferimento ai “piccioni inselvatichiti” (vale a dire che di fatto hanno assunto un sistema di vita quanto meno simile a quello selvatico), deve applicarsi il regime di contenimento proprio delle specie selvatiche, che per legge non può che attuarsi con metodi ecologici, quale certamente non è la caccia.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Sent 3274/08
Ric. n. 1757/2008

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
seconda Sezione

 

con l’intervento dei signori magistrati: Giuseppe Di Nunzio Presidente; Claudio Rovis Consigliere, relatore; Domenico Landi Consigliere

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 1757/2008 proposto dalla

 

LAC – LEGA PER L'ABOLIZIONE DELLA CACCIA, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Rizzato, con domicilio presso la segreteria del T.A.R. ai sensi dell'art. 35 del R.D. 26.6.1924 n. 1054;

 

CONTRO

 

il Comune di Ronco all'Adige in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

 

e nei confronti

 

di A.N.U.U. di Ronco all'Adige, in persona del Presidente pro tempore, non costituito in giudizio;

 

PER l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
del provvedimento comunale 6.6.2008 n. 867 che ordina ai cacciatori di abbattere i piccioni presenti sul territorio comunale secondo il calendario venatorio.

 

Visto il ricorso, notificato il 17.9.2008 e depositato presso la Segreteria l'1.10.2008, con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti di causa;
Udito alla camera di consiglio del 22 ottobre 2008, convocata a’ sensi dell’art. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 - relatore il Consigliere Claudio Rovis - l’avv. Sorrentino, in sostituzione dell'avv. Rizzato, per la parte ricorrente;
Rilevata, a’ sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;

 

FATTO

 

L’associazione ricorrente ha contestato, ritenendola illegittima per violazione, tra l’altro, dell’art. 19 della legge n. 157/92, l’epigrafata ordinanza con cui il Comune di Ronco all’Adige, affermando finalità di contenimento della specie, ha autorizzato i cacciatori ad abbattere, all’interno del territorio comunale, i colombi in conformità con il calendario venatorio.

 

DIRITTO

 

Secondo il Comune, l’art. 19 della legge n. 157/92 non sarebbe applicabile ai “piccioni di città” in quanto, non essendo questi classificabili tra le specie selvatiche – ma, anzi, dovendosi considerare “alla stregua di animali domestici”, rientrerebbero nel patrimonio disponibile del proprietario, e cioè, nel caso di specie, del Comune stesso -, non potrebbero beneficiare della tutela prevista per tali specie.
Premesso che non si intende qui (né rientra nei poteri cognitivi di questo Tribunale) entrare in problematiche di classificazione zoologica, va osservato che la sussistenza della “categoria” in questione, rappresentando un fatto incontestato e non essendo parimenti prevista dalla legge, nonchè in assenza delle necessarie specificazioni di competenza provinciale, non può che trovare la propria disciplina di contenimento in quella disposizione di tutela che sul piano analogico più le si avvicina.
D’altra parte la stessa giurisprudenza in materia di protezione della fauna selvatica ha già formulato il principio generale che questa non deve intendersi limitata alle specie propriamente selvatiche, ma estesa più in generale anche agli animali di tipo selvatico (cfr Cass. sez. III, 18.2.1994 e sez IV, 26.9.1997).
Pertanto, il Collegio – in coerenza, peraltro, con la propria, precedente sentenza n. 862/08 - ritiene di dover applicare alla fauna di cui si tratta, costituita dai “piccioni inselvatichiti” (vale a dire che di fatto hanno assunto un sistema di vita quanto meno simile a quello selvatico), il regime di contenimento proprio delle specie selvatiche, che per legge non può che attuarsi con metodi ecologici, quale certamente non è la caccia, peraltro operata al di fuori dei suoi ordinari limiti normativi (cfr. l’art. 19, II comma, che prevede che le Regioni possono autorizzare, ricorrendone i presupposti, piani di abbattimento da attuarsi dalle guardie venatorie dipendenti dalle Amministrazioni provinciali).
Rispetto a tali principi, pertanto – alla stregua dei quali occorre previamente verificare l’inadeguatezza dei metodi ecologici (ritenuti dalla legge prioritari rispetto all’abbattimento) e, ciò verificato, autorizzare all’abbattimento esclusivamente i soggetti indicati dalla legge -, l’impugnata ordinanza risulta illegittima per violazione dell’art. 19 della legge n. 157/1992.
Conclusivamente, dunque, il ricorso deve essere accolto.
Le spese possono essere compensate.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Seconda Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnato provvedimento.
Compensa le spese e competenze del giudizio fra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 22 ottobre 2008.



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