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T.A.R. VENETO - SEZIONE I - Sentenza 27 ottobre 2008 n. 3294


Contratti della pubblica amministrazione - Aggiudicazione della gara – Termine di decadenza.

Il termine decadenziale per l’impugnazione non decorrere dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione definitiva alla parte controinteressata, ai sensi dell’art. 79 del medesimo D.L.vo 163 del 2006, in quanto il relativo obbligo che incombe sulla stazione appaltante non può ragionevolmente rendere del tutto ininfluente la già materialmente conseguita conoscenza, da parte del concorrente non aggiudicatario, degli atti che ledono la propria sfera giuridica.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Sent. n. 3294/08
Ricorso n. 1504/2008

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
prima sezione

 

con l’intervento dei magistrati Elvio Antonelli - Presidente f.f.; Italo Franco - Consigliere; Fulvio Rocco - Consigliere, relatore

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 1504/2008, proposto da

 

Nuove Energie S.r.l. in proprio e quale mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo d’imprese con Ecoveneta S.p.a., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avv. Sergio Dal Prà e Davide Furlan, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell'art. 35 R.D. 26.6.1924 n. 1054,

 

contro

 

- A.V.S. - Alto Vicentino Servizi S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Rosaria Jevolella, Sebastiano Artale e Giuliano Neri, con elezione di domicilio presso lo studio della prima in Venezia, San Marco n. 4325;

 

nei confronti

 

- Iteco S.r.l. in proprio e quale capogruppo del costituendo raggruppamento temporaneo di impresa con Idrosid S.r.l. in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’avv. Beatrice Tomasoni, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 35 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054,

 

- Acqua S.p.a. e Siba S.p.a. in persona dei legali rappresentanti pro tempore, non costituite in giudizio;

 

e con controricorso e ricorso incidentale

 

di Siemens Water Technologies S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Bonatti, Lorella Fumarola e Giorgio Orsoni, con elezione di domicilio presso lo studio dell’ultimo in Venezia, S. Croce 205,

 

per l’annullamento
del verbale del 28 gennaio 2008 e dei provvedimenti ivi contenuti con cui la commissione giudicatrice ha formulato la graduatoria della procedura di gara per l’affidamento dell’appalto misto per la fornitura delle apparecchiature e l’esecuzione dei lavori accessori per la realizzazione di nuova filtrazione finale dell’impianto di depurazione di Trissino indetta dalla parte intimata con bando n. F/02/2007, e ha disposto l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto a Siemens Water Technologies spa; nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto, inclusa l’aggiudicazione definitiva dell’appalto a favore di Siemens.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
visto il ricorso incidentale di Siemens Water Technologies S.p.a.;
visti gli atti di costituzione in giudizio di A.V.S. - Alto Vicentino Servizi S.p.a. e di Iteco S.r.l. in proprio e quale capogruppo del costituendo raggruppamento temporaneo di impresa con Idrosid S.r.l.,
visti gli atti tutti di causa;
uditi all’udienza camerale del 22 ottobre 2008 (relatore il Consigliere Fulvio Rocco), gli avvocati: Furlan per la parte ricorrente, Neri per A.V.S. - Alto Vicentino Servizi S.p.a., Bonatti per Siemens Water Technologies S.p.a. e Tomasoni per Iteco S.r.l. in proprio e quale capogruppo del costituendo raggruppamento temporaneo di impresa con Idrosid S.r.l.;

 

considerato

 

che, per il combinato disposto dell’art. 23, XI comma, e dell’ art. 26, IV e V comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, nella camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare, il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio, verificato che non v’è necessità di procedere ad adempimenti istruttori e sentite sul punto le parti presenti, può definire il giudizio con sentenza succintamente motivata;
che, nel corso dell’udienza camerale fissata nel giudizio in epigrafe, il Collegio ha comunicato alle parti presenti come, all’esito, avrebbe potuto essere emessa decisione in forma semplificata, e queste non hanno espresso rilievi o riserve;
che sussistono i presupposti per pronunciare tale sentenza nella presente controversia.
Considerato quanto segue.
Il ricorso principale proposto da Nuove Energie va dichiarato irricevibile, in quanto:
1) in data 7 febbraio 2008 Nuove Energie è stata notiziata con comunicazione scritta da parte della stazione appaltante dell’esito (cfr. nota Prot. n. 726 dd. 7 febbraio 2008, doc. 3 di parte resistente);
2) in data 22 febbraio 2008 la medesima Nuove Energie ha presentato domanda di accesso alla documentazione di gara (cfr. ibidem, doc. 16);
3) in data 17 marzo 2008 Nuove Energie ha acquisito la conoscenza di tutti gli atti da essa chiesti (cfr. ibidem, doc. 17);
4) l’atto introduttivo del presente giudizio è stato - nondimeno - notificato in data 19 luglio 2008, ossia oltre la scadenza dei 60 giorni decadenziali contemplati dall’art. 21, primo comma, della L. 6 dicembre 1971 n. 1034, come sostituito dall’art. 1 della L. 21 luglio 2000 n. 205.
Va soggiunto che, a’ sensi di quanto disposto dall’art. 12, comma 1, del D.L.vo 12 aprile 2006 n. 13, dopo il decorso dei 30 giorni dalla data di aggiudicazione provvisoria e in assenza di ulteriori comunicazioni che ne sospendano, anticipino o posticipino i termini, l’aggiudicazione provvisoria diviene automaticamente definitiva.
Né giova, in tale contesto, l’assunto della ricorrente, secondo la quale il termine decadenziale per l’impugnazione decorrerebbe, in realtà, dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione definitiva alla parte controinteressata, a’ sensi dell’art. 79 del medesimo D.L.vo 163 del 2006 in quanto il relativo obbligo che incombe sulla stazione appaltante non può ragionevolmente rendere del tutto ininfluente la già materialmente conseguita conoscenza, da parte del concorrente non aggiudicatario, degli atti che ledono la propria sfera giuridica.
Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto da Nuove Energie consegue l’improcedibilità del ricorso incidentale proposto da Siemens per sopravvenuta carenza di interesse alla sua decisione.
Le spese gli onorari del giudizio possono, peraltro, essere integralmente compensate tra le parti.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, prima Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara irricevibile il ricorso principale proposto dalla Nuove Energie S.r.l.; dichiara improcedibile il ricorso incidentale proposto da Siemens Water Technologies S.p.a..
Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 22 ottobre 2008.



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