T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 25 ottobre 2008 n. 2687
Pres. Bianchi - Est. Graziano
Cooperativa Animazione Valdocco - Società Coop. Sociale Onlus (avv. Carapelle) c. Comune di Castagnole delle Lanze (avv. Venturino) |
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1. Contratti della p.a. – Bando – Individuazione del CCNL – Scelta dei concorrenti – Illegittimità.
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2. Contratti della p.a. – Bando – Costo del lavoro – CCNL di categoria – Individuazione.
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1. L’obbligo di assicurare parità di condizioni a tutti i partecipanti ad una gara d’appalto, impedisce di allestire un bando che lasci liberi i concorrenti di formulare l’offerta facendo riferimento ad un CCNL di propria scelta.
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2. L’Amministrazione nel fissare il corrispettivo da porre a base di gara deve tenere in considerazione il rispetto del costo del lavoro derivante dalla contrattazione collettiva di categoria riferito alla generalità delle imprese che ordinariamente esercitano l’attività costituente l’oggetto dell’appalto.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N. 02687/2008 REG.SEN.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
Sezione Prima
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ha pronunciato la presente
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SENTENZA
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Sul ricorso numero di registro generale 831 del 2008, proposto da:
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Cooperativa Animazione Valdocco -Societa' Coop. Sociale Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Carapelle, con domicilio eletto presso lo stesso in Torino, via San Pio V, 20;
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contro
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Comune di Castagnole delle Lanze, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Venturino, con domicilio eletto presso Pietro Rossanigo in Torino, via Stampatori, 9;
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per l'annullamento
- del bando di gara indetto in data 23.4.2008 dal Comune di Castagnole delle Lanze per l'affidamento del servizio di gestione del micro-nido comunale denominato "Pollicino" e di eventuali servizi educativi integrativi per bambini di età compresa tra i sei mesi (in alcuni casi da tre mesi) e tre anni, nella parte in cui prevede che l'ammontare annuo presunto dell'appalto - per la sola gestione di una sezione del nido - è pari ad euro 86.000,00 IVA;
- di tutti gli atti presupposti, connessi, consequenziali e, comunque, lesivi degli interessi della ricorrente.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Castagnole delle Lanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'Udienza pubblica del giorno 23/10/2008 il Referendario Avv. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
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FATTO e DIRITTO
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1. Nell’imminenza dell’Udienza pubblica i patroni delle parti hanno rappresentato al Collegio che il Comune resistente si è conformato all’orientamento della Sezione, espresso sia pure in grandi linee con l’Ordinanza cautelare di accoglimento dell’incidente cautelare, revocando gli atti di indizione della gara con delibera di Giunta n. 67/2008.
Ne consegue che è cessata la materia del contendere.
Tuttavia il legale di parte ricorrente ha insistito per la pronuncia di condanna alle spese di lite. Resiste l’Amministrazione comunale.
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2. 1. Ritiene il Collegio che debba ai fini della decisione in ordine alle spese debba essere delibata la c.d. soccombenza virtuale. All’uopo non può il Collegio, sia pure a grandi linee, non confermare la precedente sommaria valutazione di fondatezza del gravame, alla luce anche di un recent pertinente precedente della giurisprudenza, secondo il quale “nel procedere alla determinazione delle condizioni economiche da porre a base d’asta, è tenuta a garantire un livello idoneo a consentire il rispetto del costo del lavoro risultante dalla contrattazione collettiva di categoria, riferito alle imprese che esercitano ordinariamente l’attività che costituisce oggetto dell’appalto”, in quanto “l’obbligo di assicurare parità di condizioni a tutti i partecipanti, impedisce di allestire un bando di gara che lasci liberi i concorrenti di formulare l’offerta facendo riferimento ad un CCNL di propria scelta” (T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. III, 6 novembre 2006, n. 2102).
L’amministrazione dunque, in sede di fissazione del corrispettivo da porre a base della gara, deve tenere in considerazione il rispetto del costo del lavoro derivante dalla contrattazione collettiva di categoria riferito alla generalità delle imprese che ordinariamente esercitano l’attività costituente l’oggetto dell’appalto, conseguendone che vanno presi in considerazione i costi della manodopera risultanti dai contratti collettivi applicabili a tutte le imprese che, in quanto ordinariamente esercitanti l’attività dedotta in gara, sono potenzialmente partecipanti ala medesima, vale a dire a tutti i soggetti ammessi a partecipare alla gara de qua.
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2.2. Opina il Collegio di dover far propria siffatta tesi, peraltro già anticipata nella sede delibativa cautelare, rilevando, in puncto facti che irrefutabile è il dato che le società cooperative, a norma della lex specialis, erano ammesse a partecipare alla gara. Ne deriva che l’Amministrazione doveva tenere nel debito conto il costo de lavoro stabilito dalla contrattazione collettiva applicabile alle cooperative, non potendo consentire al singolo partecipante, di scegliersi il contratto collettivo, per poi parametrare il costo minimo e quindi il prezzo a base di gara, sul costo della manodopera stabilito dal contratto collettivo prescelto dal singolo concorrente, come nella specie vorrebbe il Comune.
Tanto più ove si consideri che nel caso all’esame il costo del lavoro prescritto dalla contrattazione per le cooperative sociali è anche vantaggioso per l’Amministrazione, posto che le cooperative sociali beneficiano delle agevolazioni fiscali stabilite dalla legge.
In definitiva il ricorso sarebbe stato da accogliere, conseguendone la soccombenza dell’Amministrazione e la conseguente condanna alle spese, che peraltro, possono essere contenute in virtù della rapida definizione della lite per via dell’adottata revoca dell’impugnato bando di gara.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, Prima Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara estinto per cessazione della materia del contendere.
Condanna il Comune di Castagnole delle Lanze a pagare a parte ricorrente le spese di lite, contenute e liquidate in € 2.500, oltre IVA e CNAP su € 500, atteso che € 2.000,00 costituiscono il contributo unificato.
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
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Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del giorno 23/10/2008 con l'intervento dei Magistrati:
Franco Bianchi, Presidente
Ivo Correale, Primo Referendario
Alfonso Graziano, Referendario, Estensore
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/10/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
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