T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 27 ottobre 2008 n. 2690
Pres. Bianchi - Est. Graziano
Asprella (avv.ti Eoli, Picco) c. Comune di Lesa (avv.ti Sicher, Pittaluga) |
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1. Edilizia ed urbanistica – Misure di salvaguardia – Sospensione sulle istanze presentate – Durata triennale – Scadenza.
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2. Giustizia amministrativa – Ricorso – Provvedimento sospensione su istanza concessione – Decorrenza triennale – Improcedibilità per factum principis originario.
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3. Atto amministrativo – Mancato rispetto termine adozione provvedimento – Illegittimità provvedimento – Esclusione.
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4. Edilizia ed urbanistica – Mutamento destinazione uso – Da uffici a residenziale – Aumento carico antropico.
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1. I provvedimenti di sospensione sulle istanze di concessione, disposti in attesa dell’approvazione degli strumenti urbanistici, ai sensi dell’art. 58 Legge regionale del Piemonte n. 56/77 e s.m.i., perdono efficacia qualora gli strumenti urbanistici non vengano approvati entro tre anni dalla loro adozione.
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2. Il ricorso giurisdizionale proposto nei confronti di un provvedimento di sospensione sulle istanze di concessione, diventa improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse derivante da un factum principis originario qualora siano decorsi oltre tre anni dall’adozione dello strumento urbanistico senza che questo sia stato adottato.
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3. Il mancato rispetto dei termini per la conclusione del procedimento, non incide sulla legittimità del provvedimento adottato.
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4. Il mutamento di destinazione da uffici e magazzini a civile abitazione comporta un incremento di carico antropico, in quanto l’immobile è destinato ad essere occupato stabilmente, per più ore nell’arco della giornata e anche di notte.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N. 02690/2008 REG.SEN.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
Sezione Prima
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ha pronunciato la presente
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SENTENZA
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Sul ricorso numero di registro generale 119 del 2004, proposto da:
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Asprella Pasquale, rappresentato e difeso dagli avv. Marzia Eoli, Cinzia Picco, con domicilio eletto presso quest’ultima in Torino, via S. Francesco D'Assisi, 14; Ditta Asprella Pasquale;
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contro
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Comune Lesa, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Sicher, con domicilio eletto presso l’avv. Maurizio Pittaluga in Torino, via Duchessa Jolanda, 7;
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per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
della nota dell'Ufficio Tecnico del Comune di Lesa, prot. 7521 del 3.12.2003, a firma del Responsabile del Servizio Area Tecnica del medesimo Comune - pervenuta il 9.12.2003, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguenziale o comunque connesso, anche allo stato non conosciuto, ivi, inclusi, occorrendo, la deliberazione C.C. n. 28 del 29.11.2003, recante adozione della variante strutturale al P.R.G.C. in adeguamento al Piano di Assetto Idrogeologico Regionale;
nonché per il risarcimento
in forma specifica, o per equivalente, dei pregiudizi patiti e patiendi dai ricorrenti a causa degli atti in epigrafe e dei comportamenti comunali che l'hanno preceduto e seguito.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune Lesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'Udienza pubblica del giorno 23/10/2008 il Referendario Avv. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
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FATTO e DIRITTO
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1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente impugna il provvedimento n. 7521 del 3.12.2003 del Comune di Lesa, con cui è stata sospesa ogni determinazione sulla sua istanza di sanatoria presentata in data 11.4.2007 per il cambio di destinazione, da uffici magazzino a civile abitazione, di un immobile sito in zona definita Classe IIIa dalla variante di adeguamento al P.A.I. Regionale adottata dal Comune con deliberazione di Consiglio n. 28 del 29.11.2003.
Il provvedimento è motivato sugli artt. 4.2.5, comma 3 della NTA che per il regime urbanistico degli edifici inseriti in Classe IIa, accatastati o in corso di accatastamento (quali quello del ricorrente che all’epoca del provvedimento aveva ancora in corso la relativa pratica: cfr. doc. 3 produz. Comune) rinvia alla norma di cui all’art. 4.2.6, che al comma 12 consente, “per gli insediamenti preesistenti, gli interventi che non aumentano il carico antropico”.
La cogenza e vincolatività ostativa all’accoglimento dell’istanza del ricorrente discende, come esattamente indicato nell’impugnata sospensione, dal disposto dell’art. 58, comma 2 della L.Reg. Piemonte 5.12.1977, n. 56, il quale dispone che “a decorrere dalla data della deliberazione di adozione, degli strumenti urbanistici generali ed esclusivi per la pianificazione comunale previsti dalla legge, compresi i progetti preliminari, fino alla emanazione del relativo atto di approvazione e comunque non oltre i termini previsti dall'ultimo comma, il Sindaco, con motivata ordinanza notificata agli interessati, sospende ogni determinazione sulle istanze di concessione e di autorizzazione nei confronti di qualsiasi intervento di trasformazione del territorio che sia in contrasto con detti progetti e piani”.
Si costituiva il Comune con memoria del 20.1.2004 del legale incaricato, chiedendo il rigetto del ricorso nel merito. Il ricorrente depositava in data 8.10.2008 memoria on cui ribadiva le sue tesi difensive.
Pervenuto l’affare alla pubblica Udienza del 23.10.2008, udita la discussione delle parti, sulla Relazione del Referendario Avv. Alfonso Graziano il ricorso è stato introitato per la definitiva decisione.
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2. Ritiene il Collegio doversi dichiarare l’improcedibilità del gravame per sopravvenuto difetto di interesse per factum principis originario. Tuttavia stante la rapida soluzione della questio in udicium deducta nel merito, si emetterà anche una pronuncia in tal senso, anche a fini di certezza del diritto.
La declaratoria di improcedibilità si impone in forza del disposto di cui all’art. 58, ultimo comma della citata Legge Urbanistica della Regione Piemonte, come sostituito dall'articolo 17 della L. R. n. 45 del 10-11-1994. La norma stabilisce che “i provvedimenti sospensivi del primo, secondo e quinto comma si applicano fino alla data di approvazione degli strumenti urbanistici. Le sospensioni non potranno comunque essere protratte oltre i tre anni dalla data di adozione dei Piani Territoriali o del Progetto Territoriale Operativo, nonché degli strumenti urbanistici, generali ed esecutivi (art. 58, ult. co., l. 5.12.1977, n. 56, come sostituito dall'articolo 17 della L.R. n. 45 del 10-11-1994.).”
Ne consegue che l’impugnato provvedimento di sospensione ha perduto efficacia col decorso dei tre anni dalla data di adozione della deliberazione di variante strutturale al PRGC di adeguamento al P.A.I. e cioè il 29.11.2006.
A fronte di un provvedimento inefficace dal 29.11.2006 e non constando agli atti ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione, non è consentito individuare al Collegio l’emersione di una portata lesiva all’atto gravato, ciò che rende il ricorso privo di utilità, non potendo, all’evidenza, un’eventuale sentenza di accoglimento, arrecare alcuna utilità al ricorrente, intervenendo su di un provvedimento che stando alla lettera della legge non può ulteriormente essere “protratto”. Il gravame è divenuto pertanto improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse derivante da una voluta legis (factum principis originario).
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3.1. Ritiene peraltro opportuno a fini di certezza del diritto il Collegio pronunciare anche nel merito l’infondatezza del ricorso.
Il primo motivo prospetta la violazione delle regole di celerità e del termine ragionevole di definizione del procedimento innescato dall’istanza di sanatoria del 1997.
La doglianza è infondata, posto che, pur essendo degne di considerazione le doglianze del ricorrente sull’eccessiva durata del procedimento de quo, la giurisprudenza costante nega ai termini di conclusione del procedimento, salvo espresse previsione di legge, natura perentoria e infirmante la legittimità del provvedimento finale, ancorché adottato dopo lo spirare del termine prescritto per la sua adozione (T.A.R. Puglia - Lecce, sez. II, 18 maggio 2004, n. 3001; T.A.R. Toscana, III, n. 2395/2006; T.A.R. Sicilia - Catania, sez. III, 22 gennaio 2008, n. 145).
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3.2. Con il secondo mezzo il ricoprente espone la stessa rubrica nel primo motivo deducendo gli stessi vizi e le medesime figure sintomatiche di eccesso di potere e genericamente la violazione delle stesse leggi n. 47/1985 e 241/1990. Sostiene che l’istanza presentata nel 1997 mira a sanare un mero cambio di destinazione d’uso della stessa unità immobiliare, senza incremento di volumetria e aggravio del carico urbanistico ed inoltre invoca la circostanza che negli anni ottanta l’immobile era già stato adibito ad usi residenziali.
Principiando a rilevare l’infondatezza di siffatta circostanza si sottolinea come l’istanza sia stata presentata ai sensi della L. n. 724/1994, configurando una pratica di condono in senso proprio, conseguendone che potrebbe astrattamente, porsi il problema dell’anteriorità o meno del vincolo di inedificabilità, ai sensi dell’art. 33 della L. .n. 47/1985, pienamente vigente all’epoca dell’istanza per cui è controversia, il quale dispone che “le opere di cui all'articolo 31 non sono suscettibili di sanatoria quando siano in contrasto con i seguenti vincoli, qualora questi comportino inedificabilità e siano stati imposti prima della esecuzione delle opere stesse: a) vincoli imposti da leggi statali e regionali nonché dagli strumenti urbanistici a tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici, ambientali, idrogeologici;”.
Siamo invece, all’evidenza, al cospetto di un vincolo, tra quelli definiti dalla riportata norma, che non determina inedificabilità, atteso che la disposizione comunal einvocata nel provvedimento gravato, si limita a interdire gli interventi che comportino aumento del carico antropico, nn certo a vietare l’edificazione. In altre parole, al lume della citata disposizione, è consentita l’edificazione – ergo non si è di fronte ad un vincolo di inedificabilità ex art. 31, l.n. 47/1985 – a patto che la stessa non produca anche un aumento del carico antropico. E’ ad esempio consentito realizzare magazzini, depositi e quant’altro non produca insediamento antropico, rectius, incremento di tale carico.
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3.3. Proseguendo nell’analisi, va rilevato che la destinazione a civile abitazione addotta come sussistente in passato, appare del tutto ininfluente, posto che essa era operante de facto, mentre ciò che rileva per l’Amministrazione è che lo stato dell’immobile de quo era, all’epoca del provvedimento, quello di destinazione residenziale in corso di accatastamento, come documenta la denuncia di variazione catastale per civile abitazione prodotta dal ricorrente.
Tale essendo lo stato dell’unità del ricorrente, ne deriva la piena applicabilità dell’art. 4.2.5, comma 3 delle N.T.A. a mente del quale “per gli edifici isolati non evidenziati in cartografia ma accatastati o la cui pratica di accatastamento è ancora in corso, che sono inseriti in aree soggette a ClasseIIIa, si applicano le limitazioni previste alla ClasseIIIb3b” (da applicare al caso del ricorrente poiché l’immobile per cui è controversia ricade in ClasseIIIa). Tale ultima norma, leggibile all’art. 4.2.6, al comma 12, disciplinante la Classe III b3b, stabilisce che sono consentiti “per gli insediamenti preesistenti, gli interventi che non aumentano il carico antropico”.
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3.4. Il limite all’ammissione dell’intervento richiesto è quindi la sua attitudine ad aumentare il carico antropico. Al riguardo pare al Collegio indiscutibile che il mutamento della destinazione degli edifici in questione, da uffici e magazzini a civile abitazione, aumenta il carico antropico, ove solo si consideri che il ricorrente prospetta la realizzazione di un appartamento con svariate camere, servizi etc., il che ne configura l’attitudine ad ospitare una famiglia di consistenti dimensioni.
Ma al di là della consistenza del nucleo abitativo, ciò che incrementa il carico antropico è la differente utilizzazione dell’immobile, tenuto conto di un dato di comune esperienza, secondo il quale un immobile utilizzato come abitazione è destinato ad essere occupato stabilmente, per più ore nell’arco della giornata ed anche di notte. Il che produce ex se un aumento del carico antropico, rispetto al quale deve annettersi rilevanza alla finalità preventiva della norma cautelare applicata dal Comune, che è quella di scongiurare pericoli all’incolumità pubblica e privata ingenerati dalla particolare natura dei siti ove insistono le zone di cui alla Classe urbanistica IIIb3b.
La censura in esame si appalesa dunque infondata e va disattesa.
In conclusione il ricorso, per le suesposte considerazioni, va dichiarato anche infondato nel merito.
Sussistono peraltro eque ragioni per compensare integralmente le spese ti lite tra le parti.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, Prima Sezione, definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse e lo rigetta nel merito.
Spese compensate.
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
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Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del giorno 23/10/2008 con l'intervento dei Magistrati:
Franco Bianchi, Presidente
Ivo Correale, Primo Referendario
Alfonso Graziano, Referendario, Estensore
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/10/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
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