 |
| |
 |
 |
| n.10-2008 - © copyright |
T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE II - Sentenza 13 ottobre 2008 n. 15498
Pres. C. D'Alessandro, est. P. Russo
G. Fusco (Avv. C. Di Mauro) c. Comune di Afragola (avv.ti R. Balsamo e M. Luisa Errichiello). |
|
Edilizia ed urbanistica – Abusi edilizi – Ordinanza di demolizione - Interventi eseguiti in difformità rispetto alla D.I.A. – Art. 31 D.P.R. 380/2001 – Motivazione sull’interesse pubblico è in re ipsa nell’ordinanza di demolizione – Discrezionalità della P.A. – Non Sussiste – Ragioni.
|
|
Nello schema giuridico delineato dall'art. 31 del D.P.R. 380/2001 non vi è spazio per apprezzamenti discrezionali, atteso che l'esercizio del potere repressivo dell’abuso edilizio costituisce atto dovuto, per il quale è 'in re ipsa' l'interesse pubblico alla sua rimozione, soprattutto quando, è decorso un breve periodo di tempo tra la realizzazione delle opere e l’adozione della misura ripristinatoria. In definitiva, l’ingiunzione di demolizione può ritenersi sufficientemente motivata per effetto della stessa descrizione dell'abuso accertato, presupposto giustificativo necessario e sufficiente a fondare la spedizione della misura sanzionatoria (1) .
|
| |
|
----------------
|
| |
|
1) cfr. T.A.R. Campania, Sezione II, 23 aprile 2007 n.4229; Sezione IV, 24 settembre 2002, n. 5556; Consiglio Stato, Sezione IV, 27 aprile 2004, n. 2529. |
|
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
|
| |
|
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA
SEDE DI NAPOLI - SECONDA SEZIONE
|
| |
|
composto dai Magistrati: - dr. Carlo d’Alessandro Presidente; - dr. Anna Pappalardo Consigliere; - dr. Pierluigi Russo Consigliere, estensore
ha pronunciato la seguente
|
| |
|
SENTENZA
|
| |
|
sul ricorso n.3731/2006 R.G. proposto da
|
| |
|
Giuseppa FUSCO, rappresentata e difesa dall’avv. Carmine Di Mauro, con il quale è elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Giustiniano n.136 ;
|
| |
|
CONTRO
|
| |
|
il Comune di Afragola, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Rosa Balsamo e Maria Luisa Errichiello, con domicilio eletto in Napoli, presso la Segreteria del T.A.R.;
|
| |
|
PER L’ANNULLAMENTO
- dell’ordinanza n.119 del 3 aprile 2006, recante ingiunzione di sospensione lavori e di demolizione opere abusive, e dei provvedimenti prot. n.1868/AT del 6 marzo 2006 e n.2051/AT del 10 marzo 2006 di diniego dell’istanza di permesso di costruire in sanatoria (impugnati con l’atto introduttivo del giudizio) ;
- dell’ordinanza n.13 del 9 gennaio 2007, di acquisizione gratuita al patrimonio comunale (gravata con motivi aggiunti) ;
E PER OTTENERE
il risarcimento del danno ingiusto sofferto per effetto dei provvedimenti impugnati;
|
| |
|
Visto il ricorso coi relativi allegati ;
Visto l’atto di costituzione del Comune di Afragola ;
Visto il ricorso per motivi aggiunti ;
Visti gli atti tutti della causa ;
Uditi i difensori delle parti presenti alla pubblica udienza del 24 luglio 2008, relatore il consigliere P. Russo;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
|
| |
|
F A T T O
|
| |
|
Con l’atto introduttivo del giudizio, notificato in data 4 maggio 2006 e depositato il 31 seguente, la ricorrente – premesso di essere proprietaria di un immobile sito in Afragola alla via G. Mazzini n.7, riportato al catasto urbano al foglio n.10, part. n.2637, sub.2, 3, 4, 5 e 6 – ha impugnato l’ordinanza di sospensione lavori e di demolizione opere abusive in epigrafe, con la quale l’intimato Comune di Afragola ha sanzionato interventi in difformità rispetto alla denuncia di inizio attività presentata dall’interessata (con n.22601 del 22 novembre 2004).
A sostegno della domanda giurisdizionale di annullamento della misura sanzionatoria, l’instante ha dedotto i seguenti motivi di diritto:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art.31 del D.P.R. n.380/2001 – Eccesso di potere e contraddittorietà – Mancata applicazione dell’art.34, comma 2, del D.P.R. n.380/2001 ;
2) Violazione di legge – Violazione ed omessa applicazione dell’art.34, comma 2, del D.P.R. n.380 del 2001 – Eccesso di potere – Difetto assoluto di motivazione – Difetto di istruttoria ;
3) Violazione dell’art.36 del D.P.R. n.380/2001 – Sanabilità dell’intervento – Eccesso di potere – Erronea determinazione dei presupposti di fatto e di diritto – Mancata applicazione della L.R. Campania n.39 del 16.10.1978 e dell’art.6 della L. 25.3.1982 n.94 (in ordine alla mancata adozione dei piani pluriennali di attuazione) – Mancata applicazione dell’art.2, comma 54, della L. n.662 del 23.12.1996 (in ordine alla mancata adozione della variante edilizia per il recupero dei nuclei abusivi di costruzioni residenziali sanate o in corso di sanatoria – Mancata applicazione dell’art.29 della L. 28.2.1985 n.47 (in ordine alla mancata approvazione di apposite varianti al P.R.G. per il recupero degli insediamenti realizzati abusivamente) ;
4) Violazione di legge – Violazione ed omessa applicazione dell’art. 3 legge n.241/1990 – Eccesso di potere – Difetto di motivazione e di istruttoria ;
5) Eccesso di potere per carenza di motivazione ;
6) Violazione e falsa applicazione dell’art.7 L. n.47/1985 – Violazione artt.24, 42 e 113 Cost. – Violazione del giusto procedimento di legge – Erroneità dell’istruttoria.
Si è costituito in giudizio il Comune di Afragola, che ha difeso la legittimità del provvedimento contestato, concludendo con richiesta di reiezione del ricorso.
Con ricorso per motivi aggiunti l’instante ha esteso l’impugnazione alla successiva ordinanza n.13 del 9 gennaio 2007 di acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive, proponendo, altresì, domanda di risarcimento del danno ingiusto asseritamente sofferto per effetto dell’illegittima azione amministrativa.
Alla pubblica udienza del 24 luglio 2008, la causa è stata trattenuta per la decisione, come da verbale.
|
| |
|
DIRITTO
|
| |
|
La controversia ha ad oggetto i provvedimenti, individuati in epigrafe, con cui il Comune di Afragola, in relazione ad opere edili realizzate dalla ricorrente in difformità alla d.i.a. presentata in data 22.11.2004, ha dapprima respinto un’istanza di rilascio di permesso di costruire in sanatoria, ai sensi dell’art.36 del d..P.R. n.380 del 2001, poi ordinato la demolizione del manufatto abusivamente realizzato ed infine acquisito gratuitamente lo stesso al proprio patrimonio.
Il ricorso è infondato.
La tesi difensiva posta a base dell’atto introduttivo del giudizio fa leva sull’assunto per cui verrebbero in rilievo opere solo parzialmente difformi rispetto alla suddetta d.i.a.. Secondo la prospettazione attorea, l’autorità amministrativa. non avrebbe effettuato una congrua istruttoria preordinata alla corretta qualificazione dell’intervento né avrebbe adeguatamente motivato circa l’opportunità di applicare una sanzione meno grave di quella demolitoria, secondo il disposto di cui all’art.34, comma 2, del D.P.R. n.380 del 2001.
Le censure sono infondate.
Va precisato in fatto che i lavori oggetto della segnalata d.i.a. dovevano consistere nella manutenzione dell’immobile di proprietà della ricorrente (con rifacimento della pavimentazione, dei rivestimenti, dell’intonaco, degli impianti e con sostituzione degli infissi). Come si evince dai verbali di sopralluogo richiamati nei provvedimenti impugnati, invece, oltre ai lavori suddetti, è stato realizzato “un vano a piano terra con annessa scala interna comunicante con i due vani a primo piano con annesso wc, il tutto rifinito in ogni struttura su di una superficie di mq. 45 per piano” (nota prot. 76/E/2006 del 9.2.2006 della Polizia Municipale, inerente la segnalazione di violazione sigilli al cantiere in precedenza sequestrato).
Osserva il Collegio che le opere sanzionate, contrariamente a quanto assunto dalla ricorrente, non integrano una parziale difformità rispetto al titolo, ma una totale difformità, atteso che la nuova costruzione realizzata, con le modalità costruttive sopra descritte, integra un nuovo organismo edilizio autonomamente utilizzabile, secondo la definizione contenuta nell’art.31, comma 1, del D.P.R. n.380/2001. In presenza di un nuovo corpo di fabbrica, avente peraltro una consistente cubatura, non poteva dunque esigersi che il Comune dovesse verificare l’eventuale pregiudizio derivante dalla demolizione delle opere abusive rispetto all’immobile preesistente e la possibilità di irrogare una mera sanzione pecuniaria. Invero, la richiamata facoltà è prevista unicamente per gli interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire, quindi relativamente a fattispecie diverse dal caso in esame. Per gli interventi eseguiti in totale difformità o con variazioni essenziali, infatti, il capoverso dell'art. 31 del d. P. R. 380/2001 non prevede una simile alternativa, disponendo che: "Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3".
Non è suscettibile di favorevole considerazione neppure la censura, con cui è dedotto il vizio di difetto di motivazione, sotto altri profili, in relazione sia ai provvedimenti sanzionatori che al diniego di rilascio del titolo in sanatoria.
Circa la misura demolitoria, va ribadito che nello schema giuridico delineato dall'art. 31 del d.p.r. 380/2001 non vi è spazio per apprezzamenti discrezionali, atteso che l'esercizio del potere repressivo dell’abuso edilizio costituisce atto dovuto, per il quale è "in re ipsa" l'interesse pubblico alla sua rimozione, soprattutto quando, come nella specie, è decorso un breve periodo di tempo tra la realizzazione delle opere e l’adozione della misura ripristinatoria (cfr. T.A.R. Campania, Sezione II, 23 aprile 2007 n.4229; Sezione IV, 24 settembre 2002, n. 5556; Consiglio Stato, Sezione IV, 27 aprile 2004, n. 2529). In definitiva, l’ingiunzione di demolizione può ritenersi sufficientemente motivata per effetto della stessa descrizione dell'abuso accertato, presupposto giustificativo necessario e sufficiente a fondare la spedizione della misura sanzionatoria.
Sono prive di fondamento giuridico anche le deduzioni rivolte contro il diniego opposto dal Comune di Afragola sulla domanda di accertamento di conformità urbanistica dell’intervento.
Invero, a fronte della chiara enunciazione delle ragioni di contrasto rispetto alle previsioni riguardanti la zona B4 – edificata di completamento – quanto alla distanza minima tra fabbricati, alla modifica della sagoma dell’edificio ed al non consentito incremento di volumetria – la ricorrente si è limitata ad obiettare genericamente che l'abuso sarebbe stato realizzato in zona completamente urbanizzata ed a rilevare, con argomentazioni del tutto inconferenti, che l'amministrazione avrebbe errato per la mancata adozione della variante edilizia per il recupero dei nuclei abusivi di costruzioni residenziali sanate o in corso di sanatoria e per la mancata adozione dei piani pluriennali di attuazione in variante allo strumento urbanistico, al fine di rendere attuale la destinazione di zona rispetto alla urbanizzazione di fatto del territorio.
Le considerazioni fin qui svolte vanno ribadite anche con riguardo ai motivi aggiunti, coi quali la ricorrente ha sostanzialmente reiterato le medesime doglianze già avanzate con l’originario ricorso.
Per tutto quanto fin qui osservato, il ricorso deve essere respinto, ponendosi le spese a carico della parte soccombente nella misura liquidata in dispositivo.
|
| |
|
P.Q.M.
|
| |
|
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione Seconda - respinge il ricorso in epigrafe R.G. n.3731/2006.
Condanna la ricorrente a rimborsare al Comune resistente le spese del presente giudizio, liquidate complessivamente in 1.500,00(millecinquecento/00) euro; il contributo unificato resta a carico della parte soccombente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
|
| |
|
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 24 luglio 2008.
|
|
|
|
 |
|
| |
|