T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE VII - Sentenza 22 ottobre 2008 n. 17614
Pres. F. Guerriro est. M. Liguori
G. Pellegrino (avv. R. Giugliano) c. Ministero della Difesa (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli). |
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Militare e militarizzato - Servizio di leva - Chiamata alle armi - Sospensione disposta, con effetto dal 1° gennaio 2005, con l'art. 1 della legge 23 agosto 2004, n. 226 - Interesse alla decisione dei ricorsi in precedenza proposti - Non Sussiste - Ragioni
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1. La disposizione di cui all'art. 1 della legge 23 agosto 2004, n. 226, secondo cui le chiamate per lo svolgimento del servizio di leva sono state sospese a decorrere dal 1° gennaio 2005 fa venir meno l'interesse alla decisione dei ricorsi in precedenza proposti avverso la chiamata al servizio di leva, dal momento anche in ipotesi di rigetto del ricorso la parte non sarebbe tenuta a svolgere tale servizio.
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1. cfr. T.A.R. Campania - Napoli n° 512/2006; 547/2006; T.A.R. Puglia-Lecce n° 542/2006. |
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
Sede di Napoli - Sezione settima
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composto dai signori : Dott. Francesco Guerriero Presidente; Dott. Michelangelo Maria Liguori Consigliere rel.; Dott. Carlo Polidori Primo Referendario
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ha pronunciato la seguente
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S E N T E N Z A
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sul ricorso R.G. n° 2069 dell'anno 2000, proposto da
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Pellegrino Gennaro, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Giugliano, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in Napoli, alla via Morghen n° 41;
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C O N T R O
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Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui è per legge domiciliato, in Napoli, via A. Diaz n° 11;
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per l'annullamento, previa sospensiva,
- del decreto prot. n° LEV/420743/REA/4 del 10.12.1998, con il quale il Ministero della Difesa ha respinto l'istanza di dispensa presentata dal ricorrente ai sensi dell'art. 7 Decr. Leg.vo 504/1997;
- della cartolina precetto del Distretto Militare di Napoli del 4.2.2000, recante l'ordine di presentarsi il giorno 23.2.2000 presso il 121° RGT "Macerata" in Fano;
- di ogni altro atto collegato, connesso, presupposto e conseguenziale.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli per il Ministero della Difesa;
Vista la memoria depositata dalla parte ricorrente in data 23 settembre 2008;
Visti gli atti tutti di causa;
Relatore alla pubblica udienza del 15 ottobre 2008 il dott. Michelangelo Maria Liguori, e uditi i difensori delle parti, presenti come da relativo verbale;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue.
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FATTO
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Con il ricorso in esame, notificato il 21 febbraio 2000 e depositato il successivo 6 marzo, Pellegrino Gennaro ha impugnato, chiedendone l'annullamento, il diniego opposto dal Ministero della Difesa alla sua istanza volta a conseguire la dispensa dal servizio di leva (presentata ai sensi dell'art. 7 Decr. Leg.vo 504/2007), nonché il successivo atto di chiamata alle armi.
Quali motivi di doglianza il ricorrente ha proposto i seguenti:
I) violazione degli artt. 23, 52 e 97 Cost. , nonché dell'art. 1 Decr. Leg.vo 504/1997 - decadenza dal potere di chiamata alle armi per scadenza del termine perentorio - violazione del giusto procedimento - illegittimità;
II) violazione e falsa applicazione dell'art. 7 co. 3 lett. a) del Decr. Leg.vo 504/1997 - carenza d'istruttoria - violazione del giusto procedimento - eccesso di potere per inesistenza del presupposto - illegittimità.
In data 17 marzo 2000 si è costituita l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli per il Ministero della Difesa, per resistere al proposto ricorso.
Con ordinanza n° 1517/2000 del 24 marzo 2000, il Tribunale ha accolto l'istanza di sospensiva avanzata dal ricorrente.
In data 23 settembre 2008 parte ricorrente ha depositato una memoria.
Alla pubblica udienza del 15 ottobre 2008 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
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DIRITTO
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Il ricorso è improcedibile.
Il giudice adito è tenuto ad adottare una simile decisione allorquando sia l'accoglimento che il rigetto del ricorso non avrebbero alcun effetto sul rapporto sostanziale dedotto in giudizio.
Com'è noto l'art. 1 della Legge 23 agosto 2004, n. 226 (sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata) dispone, tra l'altro, che le chiamate per lo svolgimento del servizio di leva sono sospese a decorrere dal 1° gennaio 2005.
Dal complesso delle norme contenute nella legge richiamata si ricava la volontà del legislatore di assicurare le esigenze dell'Amministrazione della Difesa, per quanto attiene ai militari di truppa, attraverso il reclutamento esclusivo di soggetti volontari. La sezione deve evidenziare che era astrattamente possibile che, accanto ai volontari, potessero ancora prestare servizio obbligatorio anche quei soggetti che, pur essendovi tenuti, alla data del 31 dicembre 2004 non lo avevano ancora effettuato. Ma una simile scelta doveva essere chiaramente formulata in quanto la coesistenza temporale di diverse discipline organizzative (per la prestazione del medesimo servizio) è evenienza eccezionale che non può ricavarsi in via di mera interpretazione.
In assenza di un'apposita disciplina al riguardo deve concludersi che, a decorrere dal 1° gennaio 2005, nessun soggetto, ivi compresi quelli che comunque vi erano tenuti sino al 31 dicembre 2004, può essere obbligatoriamente chiamato ad effettuare il servizio di leva.
Ne consegue pertanto che, anche in ipotesi di rigetto del ricorso, la parte ricorrente non sarebbe tenuta alla prestazione del servizio di leva (cfr. T.A.R. Campania-Napoli n° 512/2006; 547/2006; T.A.R. Puglia-Lecce n° 542/2006).
In conclusione il ricorso deve essere dichiarato improcedibile restando parte ricorrente in ogni caso esonerata dalla prestazione, non resa, del servizio di leva.
La definizione in rito del giudizio rende opportuno compensare le relative spese tra le parti costituite.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - sede di Napoli, sez.VII^, definitivamente pronunziando sul ricorso di cui all'epigrafe, proposto da Pellegrino Gennaro, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
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Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 15 ottobre 2008.
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