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n.10-2008 - © copyright

T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE II - Sentenza 6 ottobre 2008 n. 1820
Pres. R. Panunzio; Est. A. Plaisant
Soc. T. (avv. Prof. G. Cossu) c/ il Comune di Cagliari (avv.ti F. Melis e G. Farci); Sindaco di Cagliari (Avv. Dist. St.)


Comune e Provincia - Ordinanza contingibile ed urgente - Art. 54, comma 2, D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - Motivazione generica in merito alle effettive esigenze di ordine pubblico da fronteggiare - Va annullata

L'ordinanza sindacale di cui all'art. 54, comma 2, D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 costituisce un provvedimento di carattere straordinario, che l'Amministrazione può adottare, in assenza di altri rimedi specifici, a tutela della pubblica incolumità e sulla base di una puntuale motivazione. Pertanto, deve ritenersi illegittima l'ordinanza con la quale il sindaco ha disposto il divieto di prosecuzione dei lavori di realizzazione di una stazione radio base per telefonia mobile, adducendo il malcontento di una parte della popolazione locale ed il timore che, in caso di prosecuzione dei lavori, la situazione dell'ordine pubblico potesse degenerare, con grave pericolo per l'ordine pubblico e l'incolumità delle persone. (1)

 

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(1) In questa rivista, relativamente alla sussistenza dell'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, v. T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA - TRIESTE - Sentenza 24 maggio 2007 n. 376, secondo cui, in linea di principio, l'omessa comunicazione non costituisce causa d'illegittimità delle ordinanze contingibili ed urgenti, giacché le particolari esigenze di celerità del procedimento previste dall'articolo 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 costituiscono uno dei presupposti che legittimano l'adozione di tali provvedimenti. Si rammenta che l'art. 54 D. Lgs. n. 267/00 è stato interamente sostituito dall'art. 6 del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla L. 24 luglio 2008, n. 125. (A. Faccon)


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE SECONDA




ha pronunciato la seguente


SENTENZA



sul ricorso n. 358/2006 proposto da

TELECOM ITALIA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal prof. avv. Giovanni Cossu, presso il quale è elettivamente domiciliata in Cagliari, via Satta n. 33,


contro



- il Comune di Cagliari, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Federico Melis e Genziana Farci, elettivamente domiciliato in Cagliari, via Roma, n. 145,

- il Sindaco di Cagliari, nella sua qualità di Ufficiale di Governo, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui uffici, in Cagliari, via Dante n. 23, è elettivamente domiciliato,

per l'annullamento



dell'ordinanza sindacale 6 marzo 2006, n. 25, del Sindaco del Comune di Cagliari, avente ad oggetto "il divieto di prosecuzione dei lavori per la realizzazione una stazione radio base per telefonia mobile dislocata nella Piazza Is Maglias angolo via Is Maglias in Cagliari, denominata Cagliari San Michele",

VISTO il ricorso con i relativi allegati.
VISTI gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cagliari e del Sindaco di Cagliari in qualità di Ufficiale di Governo.
il Primo Referendario Antonio Plaisant.
UDITI gli avvocati delle parti, come da separato verbale.


FATTO



TELECOM s.p.a. aveva ottenuto dal Comune di Cagliari l'autorizzazione a realizzare una stazione radio base per telefonia mobile - UMTS in Cagliari, Piazza Maglias angolo via Maglias, su area ricevuta in locazione dallo stesso Comune, ma a seguito delle manifestazioni di protesta di alcuni cittadini, il Sindaco di Cagliari ha adottato l'ordinanza 6 marzo 2006, n. 25, con cui ha disposto, per ragioni di ordine pubblico, la sospensione dei relativi lavori.
Con il ricorso in esame si chiede l'annullamento della suddetta ordinanza, oltre al risarcimento dei relativi danni, in base alle seguenti censure:
1) Violazione dell'art. 54, comma 1, d.lgs. 267/2000, carenza di motivazione ed eccesso di potere per travisamento dei fatti, eccesso di potere per carenza d'istruttoria.
2) Violazione ed errata applicazione dell'art. 7 legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Cagliari ed il Sindaco di Cagliari in qualità di Ufficiale di Governo, opponendosi entrambi all'accoglimento del gravame.
Con ordinanza di questa Sezione 31 maggio 2006, n. 195, l'istanza cautelare contenuta del ricorso è stata accolta.
All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.


DIRITTO



Merita accoglimento il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione dell'art. 54 d.lgs. 267/2000, sul presupposto che l'impugnata ordinanza non è sorretta da effettive esigenze di tutela dell'ordine pubblico.
Giova riportare il testo dell'art. 54, comma 2, d.lgs. 267/2000, espressamente richiamato nel provvedimento impugnato, a mente del quale "Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica".
Si tratta di un provvedimento di carattere straordinario, che l'Amministrazione può adottare, in assenza di altri rimedi specifici, a tutela della pubblica incolumità e sulla base di una puntuale motivazione.
Nel caso di specie non è dato ravvisare tali presupposti.
Il provvedimento si basa sul fatto che "l'avvio dei lavori di identiche installazioni in via Ghibli angolo via Scirocco e in via Crespellani ha ingenerato nella popolazione dei quartieri interessati e nelle zone vicine un vivo allarme, che ha dato luogo sia alla sottoscrizione di una petizione popolare con richiesta di blocco dei lavori, sia a manifestazioni di protesta delle persone.Identiche tensioni si sono verificate nei giorni scorsi per l'installazione della stazione radio-base in Piazza Maglias angolo via Is Maglias.Tali manifestazioni, documentate anche dai mezzi di informazione hanno dimostrato di poter avere un notevole sviluppo. Nella zona oggetto dell'intervento è presente un ampio e frequentato mercato rionale e la grande paura da parte degli operatori che l'installazione possa nuocere alla loro attività crea delle violente tensioni. Si ha fondato timore, pertanto, che in caso di prosecuzione dei lavori la situazione dell'ordine pubblico, già gravemente compromessa in città sulla problematica delle antenne, possa degenerare con grave pericolo per l'ordine pubblico e l'incolumità delle persone".
Le circostanze di fatto richiamate dal Sindaco sono, quindi, assai vaghe e certamente non evidenziano la concreta sussistenza di una situazione di pericolo. Si fa riferimento, a ben vedere, al semplice malcontento di parte della popolazione locale alla realizzazione dell'opera, né la semplice presenza di un mercato rionale di per sé comprova l'effettiva sussistenza di una situazione di pericolo concreto ed attuale.
Ciò comporta l'accoglimento della domanda di annullamento e con esso, l'assorbimento dell'ulteriore censura dedotta.
Non può essere accolta, invece, la domanda di risarcimento del danno.
Essa è stata proposta in modo assolutamente generico e senza alcuna prova del danno effettivamente subito a causa del blocco dei lavori, che ha avuto, peraltro, durata assai breve in virtù dell'ordinanza cautelare di sospensione cui si è fatto riferimento in narrativa, intervenuta a circa due mesi di distanza dal provvedimento impugnato. Così come depone in senso contrario all'accoglimento dell'istanza risarcitoria la circostanza - dedotta dal Comune resistente nella propria memoria difensiva dell'8 febbraio 2008 e non contestata da controparte - che dopo la sospensione in via cautelare del provvedimento impugnato la TELECOM non ha neppure dato luogo alla ripresa dei lavori, dimostrando, in tal modo, di non dover evitare un danno prossimo (o in corso) derivante dall'interruzione dei lavori.
Per quanto premesso il ricorso merita parziale accoglimento, nei termini sopra descritti.
In ragione della reciproca soccombenza le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti.


P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SECONDA SEZIONE



Accoglie in parte il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Rigetta la domanda di risarcimento del danno.
Spese compensate.

Così deciso in Cagliari, nella Camera di consiglio del 2 luglio 2008, con l'intervento dei sigg. magistrati:

Rosa Panunzio - Presidente
Franco Scano - Consigliere
Antonio Plaisant - Primo Referendario estensore.

Depositata in Segreteria oggi 06/10/2008






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