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T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE II - Sentenza 6 ottobre 2008 n. 1822
Pres. R. Panunzio; Est. T. Aru
G. M. (avv.ti F. Cabiddu e F. Murtas) c/
il Comune di Assemini (avv.ti C. Angioy e C. Follesa)


Edilizia ed urbanistica – Permesso di costruire – Mutamento di destinazione da commerciale a direzionale – E’ necessario.

Ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, il quale ha distinto gli “spazi destinati ad insediamenti residenziali” (art. 3) dagli “spazi destinati agli insediamenti produttivi” (art. 5) distinti a loro volta in “insediamenti di carattere industriale o ad essi assimilabili” ed “insediamenti di carattere commerciale e direzionale”, gli studi professionali sono riconducibili alla categoria degli insediamenti direzionali. La variazione della destinazione d’uso da commerciale ad uso uffici, integrando il passaggio ad una diversa categoria, rispetto all’altra funzionalmente autonoma dal punto di vista urbanistico, è da qualificare come abuso edilizio, ove effettuata in carenza di previo rilascio del permesso di costruire. (1)

 

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1) Ai fini del pagamento di oneri di urbanizzazione, in fattispecie analoga il T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II BIS - Sentenza 23 aprile 2008 n. 3498, in questa rivista, ha ritenuto che, ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, il quale ha distinto gli “spazi destinati ad insediamenti residenziali” (art. 3) dagli “spazi destinati agli insediamenti produttivi” (art. 5) distinti a loro volta in “insediamenti di carattere industriale o ad essi assimilabili” ed “insediamenti di carattere commerciale e direzionale”, gli studi professionali vengono attratti nella categoria degli insediamenti residenziali, non potendosi classificare come uffici a “carattere direzionale” (banche, istituti o agenzie di servizi direzionali di settore etc.). La variazione della destinazione d’uso da commerciale ad uso uffici, integra pertanto il passaggio ad una diversa categoria, rispetto all’altra funzionalmente autonoma dal punto di vista urbanistico sì da esigere la partecipazione agli oneri di concessione. (A. Faccon)


 

Sent. n. 1822/2008

 

Ric. n. 673/2008

 




 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA
SEZIONE SECONDA



 

ha pronunciato la seguente

SENTENZA



sul ricorso n. 673/2008 proposto dal

sig. Giuseppe Masala, rappresentato e difeso per procura a margine dell’atto introduttivo del giudizio dall'avv. Franca Cabiddu ed elettivamente domiciliato in Cagliari, via Monte Sabotino n. 9, presso lo studio dell’avv. Francesco Murtas,

contro



il Comune di Assemini, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso per procura in calce all’atto di costituzione dall’avv. Carlo Angioy ed elettivamente domiciliato in Cagliari, via Libeccio n. 32, presso lo studio dell’avv. Carlo Follesa,

per l'annullamento
- della comunicazione di avvio dell’inizio del procedimento per l’accertamento di abuso edilizio (prot. N. 8821 del 26 marzo 2008);
- del verbale di accertamento n. 9062 del 27 marzo 2008;
- dell’ordinanza n. 18 del 13 maggio 2008 con la quale il Responsabile dell’Area Tecnica Urbanistica ha ordinato al ricorrente la demolizione delle opere abusive realizzate ed il ripristino dello stato dei luoghi originari nell’immobile sito in Assemini, Corso America n. 55;
- di ogni altro atto ad essi presupposto, conseguente o comunque connesso,
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata; che ha chiesto la reiezione sia dell’istanza cautelare di sospensione che, nel merito, del ricorso;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il Consigliere Tito Aru;
Uditi alla camera di consiglio del 18 settembre l’avv. Franca Cabiddu per il ricorrente e l’avv. Carlo Follesa in sostituzione dell’avv. Carlo Angioy per l’Amministrazione resistente;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO



Col ricorso in esame il sig. Masala ha impugnato il provvedimento con il quale il Responsabile dell’Area Tecnica Urbanistica gli ha ordinato la demolizione delle opere abusive realizzate nell’immobile sito in Assemini, Corso America n. 55, ed il ripristino dello stato dei luoghi originari.
I motivi di censura proposti attengono, in parte, a profili formali dell’attività amministrativa (vizi della comunicazione dell’avvio di procedimento e conseguente violazione delle garanzie procedimentali di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241) e, in parte, a profili sostanziali attinenti il contenuto dell’ordine demolitorio impugnato; in particolare, con riguardo a tale secondo profilo di impugnazione, il sig. Masala espone di aver presentato fin dal 26 giugno 2006, anche a seguito dei danni conseguiti all’alluvione del 1999, denuncia di inizio attività per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria con modifiche interne, e che comunque il cambiamento di destinazione d’uso dei locali oggetto dell’intervento (da commerciale a direzionale) non integrerebbe una fattispecie di abuso edilizio, stante la sostanziale assimilabilità, a fini urbanistici, delle due categorie;
Si è costituita in giudizio l'amministrazione intimata che ha chiesto la reiezione sia dell’istanza cautelare di sospensione che, nel merito, del ricorso.
Alla camera di consiglio i procuratori delle parti sono stati avvertiti della possibilità di decisione in forma semplificata.

DIRITTO



La manifesta infondatezza dell’impugnazione, consente ai sensi dell’articolo 26, V comma, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, introdotto dall'art. 9 della legge 21 luglio 2000 n. 205, la decisione in forma semplificata nella camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare.
Le censure dedotte in ricorso relative alla comunicazione di inizio del procedimento concernono:
a) l’errata indicazione dell’immobile oggetto del procedimento sanzionatorio (individuato come sito in via Calabria n. 12 anziché in Corso America n. 55);
b) l’omessa indicazione del termine di conclusione del procedimento;
c) la mancata indicazione dell’ufficio presso il quale prendere visione degli atti del procedimento e della stessa possibilità di esercizio di tale facoltà.
Esse ricadono tutte nell’ambito di applicazione dell’art. 21 octies, comma 2°, della legge 7 agosto 1990 n. 241, ai sensi del quale “Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”, il chè comporta che tali censure debbano essere respinte .
In relazione al secondo profilo di impugnazione, invece, il Collegio osserva che nel procedimento di denuncia di inizio di attività, disciplinato dall'art. 23 T.U. 6 giugno 2001 n. 380, la scadenza del termine perentorio di trenta giorni preclude all'Autorità comunale competente l'esercizio del suo potere di controllo a fini inibitori (previsto dal comma 6, in relazione al comma 1), ma non impedisce l'esercizio del suo ordinario potere sanzionatorio-repressivo per ogni trasformazione edilizia contrastante con la disciplina urbanistica.
Rimane pertanto impregiudicato il potere-dovere del Comune e dell'Autorità giudiziaria di intervenire sul piano sanzionatorio nel caso in cui l'intervento realizzato a seguito della presentazione della denuncia di inizio di attività, risulti sottoposto a permesso di costruire.
Ebbene, in materia edilizia, le opere interne e gli interventi di ristrutturazione urbanistica, come pure quelli di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, necessitano del preventivo rilascio del permesso di costruire ogni qual volta comportino mutamento di destinazione d'uso tra categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico e, qualora debbano essere realizzati nei centri storici, anche nel caso in cui comportino mutamento di destinazione d'uso all'interno di una categoria omogenea (cfr: Cons. Stato, Sez. V, 11 maggio 2004, n. 2954).
In relazione a quanto sopra, il Collegio non ritiene fondata l’argomentazione del ricorrente secondo la quale l’intervento manutentivo per cui è causa non realizzarebbe una modificazione della destinazione d’uso dell’immobile in quanto lo stesso, destinato alla realizzazione di uno studio professionale (direzionale terziario), rientrerebbe, comunque, ex D.M. 2 aprile 1968, art. 5, comma 1°, n. 2, nella stessa categoria edilizia nella quale rientra l’attuale destinazione commerciale,
Ed invero, la norma invocata unifica gli insediamenti di carattere commerciale a quelli di carattere direzionale al solo esclusivo fine di determinare i cd. servizi di residenza (rapporti tra spazi coperti e spazi pubblici da destinare alle attività collettive, a verde pubblico e a parcheggio (cfr in termini: Cons. Stato, Sez. V, 23 gennaio 2006 n. 204), ferma restando, tuttavia, l’autonomia funzionale tra le due categorie edilizie (sia pure assoggettate ad oneri concessori omogenei ai sensi dell’art. 19, comma 2°, del DPR n. 380/2001);
Il ricorso, pertanto, siccome infondato, va respinto.
Si ritengono, comunque, sussistenti giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE SECONDA



respinge il ricorso in epigrafe .
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 18 settembre 2008 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l'intervento dei Signori Magistrati:
- Rosa Panunzio, Presidente,
- Tito Aru, Consigliere, estensore.
- Antonio Plaisant, Primo Referendario


Depositata in segreteria oggi 06/10/2008



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