Sent.N. 1809/2008
Ric. N.1126/1997
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE SECONDA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 1126/1997, proposto dal
CIRCOLO RICREATIVO A.C.L.I. con sede in Uras, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'Avv. Graziella Ardu, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;
contro
il Comune di Uras, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'Avvocato Marcello Sequi, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;
per l'annullamento
dell'ordinanza del Commissario straordinario di Uras n. 11, prot. n. 3577 del 27 maggio 1997, avente per oggetto la sospensione, con decorrenza immediata, per giorni 30 consecutivi, della validità delle autorizzazioni amministrative n. 2265 del 26 marzo 1994 (somministrazione di alimenti e bevande); n. 924 del 12 marzo 1997 (installazione di un televisore e di una radio); n. 924 del 12 marzo 1997 (installazione videogiochi, calcio balilla, biliardi internazionali e biliardo carambola); nonché di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale.
VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTO l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione comunale resistente;
VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
VISTI gli atti tutti della causa;
NOMINATO relatore per la pubblica udienza del 2 luglio 2008 il Consigliere Marco Lensi;
UDITO altresì l'Avvocato del ricorrente, come da separato verbale;
RITENUTO in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Col ricorso in esame si chiede l'annullamento degli atti indicati in epigrafe, rappresentando quanto segue.
Con nota prot. 3385 del 19 maggio 1997 l'amministrazione comunale comunicava l'avvio del procedimento per la sospensione delle autorizzazioni rilasciate al Circolo Ricreativo A.C.L.I. con sede in Uras, vista la nota n. 4790 del 9 maggio 1997 del Comando Compagnia della Guardia di Finanza di Oristano.
Il giorno successivo 20 maggio 1997, il circolo ricorrente, tramite il proprio legale, chiedeva copia della predetta nota della Guardia di Finanza, nonché ogni altro documento utilizzato per l'istruttoria del procedimento in esame. Si chiedeva, altresì, di conoscere l'ufficio e la persona responsabile del procedimento, quali elementi che, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 241/1990, devono essere inseriti nella comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 7 della legge citata. Si chiedeva infine, allo scopo "di potere presentare memorie scritte e documenti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10 della l. 241/1990", di conoscere quali fossero "le autorizzazioni interessate dal procedimento in esame e i motivi che hanno indotto ad avviare il procedimento di sospensione delle stesse".
Il comune riscontrava tali richieste con la nota del 26 maggio 1997, comunicando l'ufficio e la persona responsabile del procedimento, nonché esibendo gli atti richiesti.
Tale nota, con i relativi documenti allegati, veniva notificata il giorno 27 maggio 1997 alle ore 17.
Nella medesima giornata del 27 maggio 1997 veniva notificata al circolo ricorrente l'ordinanza di sospensione delle autorizzazioni amministrative indicate in epigrafe.
Col ricorso in esame si chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata per i seguenti motivi di diritto.
1) Violazione della legge n. 241 del 7 agosto 1990 ed in particolare dell'articolo 10 della legge stessa.
2) Eccesso di potere per travisamento dei fatti.
3) Violazione dell'articolo 2082 del codice civile e violazione della legge n. 287/1991.
4) Violazione dell'articolo 26 della legge regionale n. 35 del 31 ottobre 1991.
5) Eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti manifestazioni e difetto di motivazione.
6) Violazione degli articoli 9, 10,17 ter e 86 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Si conclude per l'accoglimento del ricorso.
Si è costituita in giudizio l'amministrazione comunale intimata, sostenendo l'inammissibilità e l'infondatezza nel merito del ricorso, di cui si chiede il rigetto.
Con successive memorie le parti hanno approfondito le proprie argomentazioni, insistendo per le contrapposte conclusioni.
Alla pubblica udienza del 2 luglio 2008, su richiesta del ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Col ricorso in esame si chiede l'annullamento dell'ordinanza del Commissario straordinario di Uras n. 11, prot. n. 3577 del 27 maggio 1997, avente per oggetto la sospensione, con decorrenza immediata, per giorni 30 consecutivi, della validità delle autorizzazioni amministrative n. 2265 del 26 marzo 1994 (somministrazione di alimenti e bevande); n. 924 del 12 marzo 1997 (installazione di un televisore e di una radio); n. 924 del 12 marzo 1997 (installazione videogiochi, calcio balilla, biliardi internazionali e biliardo carambola); nonché di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale.
Fondata risulta la censura avanzata dal ricorrente di violazione della legge n. 241 del 7 agosto 1990 ed in particolare dell'articolo 10 della legge stessa, per violazione delle norme sulla partecipazione del soggetto interessato al procedimento amministrativo.
Con nota prot. 3385 del 19 maggio 1997 l'amministrazione comunale ha comunicato l'avvio del procedimento per la sospensione delle autorizzazioni rilasciate al circolo in questione, vista la nota n. 4790 del 9 maggio 1997 del Comando Compagnia della Guardia di Finanza di Oristano.
Il giorno successivo 20 maggio 1997, il circolo ricorrente, tramite il proprio legale, chiedeva copia della predetta nota della Guardia di Finanza, nonché ogni altro documento utilizzato per l'istruttoria del procedimento in esame. Si chiedeva altresì di conoscere l'ufficio e la persona responsabile del procedimento, quali elementi che, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 241/1990, devono essere inseriti nella comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 7 della legge citata. Si chiedeva infine, allo scopo "di potere presentare memorie scritte e documenti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10 della l. 241/1990", di conoscere quali fossero "le autorizzazioni interessate dal procedimento in esame e i motivi che hanno indotto ad avviare il procedimento di sospensione delle stesse".
Il comune riscontrava tali richieste con la nota del 26 maggio 1997, comunicando l'ufficio e la persona responsabile del procedimento, nonché esibendo gli atti richiesti.
Tale nota, con i relativi documenti allegati, veniva notificata il giorno 27 maggio 1997 alle ore 17.
Nella medesima giornata del 27 maggio 1997, a breve distanza temporale dalla notificazione della nota sopra menzionata, veniva notificata al circolo ricorrente l'ordinanza di sospensione delle autorizzazioni amministrative indicate in epigrafe.
Ciò premesso, non può che ritenersi la violazione delle norme di legge in esame, volte a garantire la partecipazione del soggetto interessato al procedimento, anche mediante la produzione di documenti e memorie ed in particolare dell’art. 10 della legge in esame, che espressamente sancisce il diritto del soggetto interessato di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.
Deve, infatti, ritenersi illegittimo e incongruo che l'amministrazione comunale abbia proceduto alla notifica del provvedimento sanzionatorio conclusivo del procedimento a distanza di pochi minuti dalla notificazione dell'atto col quale si trasmettevano all'interessato gli atti del procedimento.
Deve altresì rilevarsi che, con la nota comunale del 26 maggio 1997, si procedeva - oltre che alla trasmissione degli atti del procedimento - all'integrazione dei dati mancanti nell'originaria comunicazione di avvio del procedimento del 19 maggio 1997 (indicazione dell'ufficio e della persona responsabile del procedimento), con la conseguenza ulteriore che l'adozione del provvedimento sanzionatorio conclusivo del procedimento risulta essere stato adottato e notificato all'interessato, nel caso di specie, nella medesima giornata e a brevissima distanza di tempo dalla corretta integrazione del contenuto della comunicazione di avvio del procedimento, con conseguente ulteriore violazione del diritto di difesa e partecipazione al procedimento del soggetto interessato.
Deve ritenersi che, nel caso di specie, particolarmente rilevante avrebbe potuto essere l'apporto collaborativo del soggetto interessato al procedimento, posto che delle 12 persone risultanti privi di tessera associativa al momento del controllo della Guardia di Finanza, ben 10 risultavano comunque socie del circolo, per come precisato dal ricorrente nel ricorso in esame e non espressamente contestato dall'amministrazione comunale costituita in giudizio.
Appare, quindi, evidente che una delle circostanze più rilevanti, posta a base del provvedimento sanzionatorio impugnato, risultava essere di dimensioni quantitative notevolmente inferiori rispetto a quanto, invece, ritenuto dall'amministrazione comunale alla luce del verbale della Guardia di Finanza.
Per le sue esposte considerazioni, stante la fondatezza delle censure esaminate ed assorbito ogni ulteriore motivo, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Per quanto concerne la domanda di distrazione delle spese direttamente in favore del difensore del ricorrente, si osserva che l'articolo 93 del codice di procedura civile stabilisce che il difensore con procura possa chiedere che il giudice nella stessa sentenza in cui condanna alle spese, distragga in favore suo e degli altri difensori "gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate".
Deve pertanto ritenersi necessario, affinché tale richiesta di distrazione delle spese possa essere accolta, che il difensore, allorché chiede la distrazione in proprio favore delle spese, dichiari espressamente di non avere riscosso gli onorari e di avere anticipato le spese.
Poiché, nel caso di specie, il difensore del ricorrente, nel richiedere la distrazione delle spese in proprio favore, ha tuttavia omesso di dichiarare di non avere riscosso gli onorari e di avere anticipato le spese, la richiesta non può essere accolta.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE SECONDA
accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla l'ordinanza impugnata.
Condanna l'amministrazione comunale resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio, che liquida forfettariamente in complessivi € 1700,00 (millesettecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 2 luglio 2008 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l'intervento dei Signori:
Rosa Panunzio, Presidente;
Francesco Scano, Consigliere;
Marco Lensi, Consigliere estensore.
DEPOSITATA IN SEGRETERIA OGGI 06/10/2008