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T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE II - Sentenza 6 ottobre 2008 n. 1814
Pres. R. Panunzio; Est. M. Lensi
Società NAUTILUS snc di O. T. & C. (avv.ti M. Pirina, A. Cannas e S. Pinna) c/
il Comune di Arzachena ed il Dirigente del Settore Tecnico del Comune di Arzachena (n.c.)


Edilizia e urbanistica – Permesso di costruire – Diniego – Per mancata previsione delle opere nel Piano di Utilizzo dei Litorali (P.U.L.) - Illegittimità del diniego – Ragioni.

E’ illegittimo il diniego di concessione edilizia per la realizzazione di una pedana a servizio di un pontile galleggiante fondato sulla mancata previsione di detta opera nel P.U.L. Piano di Utilizzo dei Litorali; invero, al P.U.L. non può essere riconosciuta valenza di prescrizione urbanistica avente efficacia nei confronti della generalità dei cittadini e, come tale, idonea a fondare il diniego di concessione edilizia, con la conseguenza che il solo fatto che le opere richieste dal concessionario del bene demaniale non siano previste nel P.U.L. non integra la violazione di alcuna specifica prescrizione urbanistica. (1)


Sent.N. 1814/2008
Ric. N. 16/2004

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE SECONDA



ha pronunciato la seguente


SENTENZA



sul ricorso n. 16/2004, proposto dalla
Società NAUTILUS snc di O. T. & C., con sede in Cannigione, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, già rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Pirina e Andrea Cannas e attualmente rappresentata e difesa dall'Avv. Silvio Pinna, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;

contro



il Comune di Arzachena, in persona del Sindaco in carica, e il Dirigente del Settore Tecnico del Comune di Arzachena, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento
della determinazione n. 37776 del 24 ottobre 2003 del Dirigente del Settore Tecnico del Comune di Arzachena, con la quale è stata denegata la licenza di concessione ad edificare una pedana in località Liscia di Vacca da asservire ad un pontile galleggiante, già in concessione alla ricorrente da parte della Capitaneria di Porto di Olbia.

VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTE le memorie prodotte dalla ricorrente a sostegno delle proprie richieste;
VISTI gli atti tutti della causa;
NOMINATO relatore per la pubblica udienza del 2 luglio 2008 il Consigliere Marco Lensi;
UDITO altresì l’Avvocato della ricorrente, come da separato verbale;
RITENUTO in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO



Col ricorso in esame si chiede l'annullamento degli atti indicati in epigrafe, rappresentando quanto segue.
La società ricorrente è titolare in località Liscia di Vacca di un concessione demaniale marittima autorizzata dalla Capitaneria di Porto di Olbia per il posizionamento di un pontile galleggiante per l'esercizio di attività di noleggio di imbarcazioni da diporto e, a monte, di un tratto di suolo demaniale marittimo di metri quadri 24, autorizzato dalla Regione Sardegna allo scopo di posizionare una pedana in legno per raggiungere il citato pontile.
In data 15 novembre 2002 la società ricorrente ha avanzato al Sindaco del Comune di Arzachena istanza di concessione per edificare la pedana in questione.
Con la determinazione impugnata n. 37776 del 24 ottobre 2003 il Dirigente del Settore Tecnico del Comune di Arzachena, ha denegato la licenza di concessione ad edificare la pedana, recependo il parere negativo della Commissione edilizia comunale in quanto "le opere limitano la fruibilità dell'arenile e non sono previste nel P.U.L.".
Col ricorso in esame si chiede l'annullamento di tale determinazione per i seguenti motivi di diritto.
1) Violazione dell'articolo 3, comma 1, nella legge n. 241/1990 ed eccesso di potere per difetto ed insufficiente motivazione.
2) Violazione dell'articolo 4 del D.L. 5 ottobre 1993 n. 398, convertito nella legge n. 493 del 4 dicembre 1993.
3) Eccesso di potere per travisamento ed errore di fatto e illogicità manifesta.
Conclude per l'accoglimento del ricorso.
Non si è costituita in giudizio l'amministrazione comunale intimata.
A seguito della rinuncia al mandato degli originari difensori, la società ricorrente si è costituita in giudizio col patrocinio di un nuovo difensore.
Con successiva memoria la società ricorrente ha approfondito le proprie argomentazioni, insistendo per l'accoglimento del ricorso e chiedendo altresì l’accertamento della violazione da parte dell'Ufficio tecnico comunale dei termini di cui all'articolo 4 del D.L. 5 ottobre 1993 n. 398, convertito nella legge n. 493 del 4 dicembre 1993.
Alla pubblica udienza del 2 luglio 2008, su richiesta della ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO



Col ricorso in esame si chiede l'annullamento della determinazione n. 37776 del 24 ottobre 2003 del Dirigente del Settore Tecnico del Comune di Arzachena, con la quale è stata denegata la licenza di concessione ad edificare una pedana in località Liscia di Vacca da asservire ad un pontile galleggiante, già in concessione alla ricorrente da parte della Capitaneria di Porto di Olbia.
Considerato che la concessione edilizia richiesta dalla società ricorrente è stata negata - in conformità al parere negativo espresso dalla Commissione edilizia comunale - in quanto "le opere limitano la fruibilità dell'arenile e non sono previste nel P.U.L.", deve ritenersi la fondatezza delle censure di cui al punto primo e terzo dei motivi di gravame, di insufficienza della motivazione posta a fondamento del provvedimento di rigetto e di eccesso di potere per travisamento ed errore di fatto.
Alla luce degli atti prodotti in giudizio dalla ricorrente ed in particolare delle risultanze del sopralluogo effettuato dagli organi regionali "al fine di verificare lo stato dei luoghi e la fattibilità del manufatto richiesto", di cui alla nota della R.A.S. prot. n. 103 del 26 maggio 2003, deve ritenersi sufficientemente provato l'assunto della società ricorrente secondo cui, nell'area interessata alla realizzazione della pedana non sussista alcun arenile la cui fruibilità possa ritenersi ragionevolmente limitata dalle opere in questione, trattandosi di area interessata da "un camminamento creato artificialmente (in tempi non recenti dato lo stato dei massi gettati in mare alla rinfusa) e certamente di difficile percorrenza anche per una persona dotata di spiccate attitudini acrobatiche", da cui consegue l'illegittimità del provvedimento impugnato per errore di fatto ed erroneità dei presupposti.
Ugualmente fondato risulta l'ulteriore rilievo mosso dalla società ricorrente secondo cui al P.U.L. del Comune di Arzachena non può essere riconosciuta valenza di prescrizione urbanistica avente efficacia nei confronti della generalità dei cittadini e, come tale, idonea a fondare il diniego di concessione edilizia in questione, considerato che il solo fatto che le opere in questione non siano previste nel P.U.L. non integra la violazione di alcuna specifica prescrizione urbanistica e non può ritenersi motivo idoneo e sufficiente a legittimare il diniego della concessione edilizia in questione, anche alla luce dell’ulteriore considerazione secondo cui trattasi di un’opera (pedana) di limitatissimo impatto visivo e di ridotte dimensioni che, come tale, non necessariamente doveva essere prevista nel PUL e, quindi, il fatto che non sia in esso inserita non significa che non possa essere realizzata, trattandosi sostanzialmente di un’opera posta al servizio di un pontile invece previsto ed esistente.
Alla luce dei rilievi sopra esaminati, deve conseguentemente ritenersi che la determinazione impugnata difetti di idonea e sufficiente motivazione.
Per quanto concerne invece la censura di cui al punto secondo dei motivi di gravame, di violazione dell'articolo 4 del D.L. 5 ottobre 1993 n. 398, convertito nella legge n. 493 del 4 dicembre 1993, si rileva che un eventuale ritardo del Responsabile del procedimento amministrativo nella conclusione dell'istruttoria e nella formulazione della sua proposta all'autorità competente all'adozione del provvedimento finale, non costituirebbe comunque vizio di legittimità della determinazione finale conclusiva del procedimento, per cui la censura medesima risulta inammissibile per irrilevanza, tenuto conto della natura della domanda (di annullamento) avanzata col ricorso in esame.
Per le suesposte considerazioni, stante la fondatezza delle censure esaminate per prime, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento della determinazione impugnata.
Inammissibile risulta, invece, la domanda di accertamento e di dichiarazione della violazione da parte dell'Ufficio tecnico comunale dei termini in questione di cui all'articolo 4 del D.L. n. 398/1993, trattandosi di domanda avanzata con mera memoria non notificata all'amministrazione.
Le spese del giudizio devono essere poste a carico dell'amministrazione comunale intimata e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE SECONDA



accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla la determinazione impugnata.
Condanna l'amministrazione comunale di Arzachena al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio che liquida forfettariamente in complessivi € 2500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 2 luglio 2008 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l'intervento dei Signori:

Rosa Panunzio, Presidente;
Francesco Scano, Consigliere;
Marco Lensi, Consigliere estensore.


DEPOSITATA IN SEGRETERIA OGGI 06/10/2008

 

_________________________________________

 

(1) Alle considerazioni di cui in massima, il Collegio ha aggiunto la constatazione che il diniego di concessione edilizia interessa un’opera (una pedana) di limitatissimo impatto visivo e di ridotte dimensioni che, come tale, non necessariamente doveva essere prevista nel PUL e, quindi, “il fatto che non sia in esso inserita non significa che non possa essere realizzata, trattandosi sostanzialmente di un’opera posta al servizio di un pontile invece previsto ed esistente”.
Di recente, CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE QUINTA - Sentenza 21 giugno 2005 n. 3267, si è pronunciato in fattispecie relativa al rigetto di un'istanza per l'installazione di un manufatto amovibile da utilizzare come chiosco-bar, emesso in forza di un divieto previsto dal P.U.L. di Arzachena.
In quell’occasione, il Consiglio di Stato ha osservato che i Piani di utilizzo dei litorali (P.U.L.), “(…) sono stati introdotti per la prima volta nell'ordinamento statale dal D.L. 5.10.1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime) il cui art. 6, siccome sostituito dalla legge di conversione 4.12.1993, n. 494, stabilì, per l'appunto, che ai fini del rilascio e del rinnovo delle concessioni demaniali le regioni fossero tenute a predisporre, sentita l'autorità marittima, un piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, dopo aver acquisito il parere dei sindaci dei comuni interessati e delle associazioni regionali di categoria, appartenenti alle organizzazioni sindacali più rappresentative dei concessionari marittimi.
13.6.1. Lo scarno dato normativo, quantunque integrato dalle successive normative regionali, configura il P.U.L. come uno strumento settoriale destinato ad assolvere, nella prospettiva della migliore gestione del demanio marittimo d'interesse turistico-ricreativo, ad una funzione schiettamente programmatoria (delle concessioni demaniali assentibili).
13.6.2. In Sardegna inoltre il sistema dei P.U.L., in coerenza con l'intervenuta delega alla regione autonoma delle funzioni amministrative in ordine all'utilizzo per fini turistici e ricreativi delle aree demaniali immediatamente prospicienti il litorale (art. 46 del D.P.R. 19.6.1979, n. 348 recante le norme di attuazione dello statuto speciale), si articola in due differenti, ma coordinati, livelli di governo, essendosi previsto (delibere della G.R. n. 17/1 del 14.1.1998 e n. 17/20 del 23.3.1999), oltre ad un Piano regionale di utilizzo delle aree demaniali marittime con valenza estesa alle fasce costiere dell'intero territorio regionale, anche dei piani di utilizzazione dei litorali di ambito locale.
13.6.3. Nel suo insieme dunque l'articolazione dei piani mira a rendere compatibile l'offerta dei servizi turistici con le esigenze della salvaguardia e della valorizzazione di tutte le componenti ambientali dei siti costieri, onde consentirne uno sfruttamento equilibrato ed ecosostenibile.
13.6.4. Alla stregua di tali premesse deve fondatamente riconoscersi che il P.U.L. possa avere un contenuto precettivo misto, veicolato alternativamente o congiuntamente da una parte normativa ed da prescrizioni puntuali, finanche concretantisi in vere e proprie localizzazioni degli interventi effettuabili sul litorale
; la sentenza del Consiglio di Stato non si è, invece, pronunciata sulla valenza urbanistica delle previsioni del P.U.L.. (A. Faccon)


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