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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III - Sentenza 16 ottobre 2008 n. 8982
Pres. Corasaniti, Rel. Amadio
D. Morlicchio (Avv. V. Cocozza) C.Ministero dello Sviluppo Economico - già Ministero per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno (Avv. St.)


Processo amministrativo – Concessione – Revoca - Giurisdizione amministrativa – Insussistenza - Ragioni

E’ inammissibile per difetto di giurisdizione, il ricorso avverso la revoca, per fatto della società richiedente, del contributo o della concessione pubblica già concessi. Infatti, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo dev’essere attuato distinguendo le ipotesi in cui il contributo o la sovvenzione è riconosciuto direttamente dalla legge e alla P.A. è demandato esclusivamente il controllo in ordine all’effettiva sussistenza dei presupposti puntualmente indicati dalla legge stessa, da quelle in cui la legge attribuisce invece alla P.A. il potere di riconoscere l’ausilio, previa valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati in relazione all’interesse pubblico primario, apprezzando discrezionalmente l’an, il quid e il quomodo dell’erogazione. Inoltre, in tale ipotesi, la posizione del privato è di interesse legittimo, come tale tutelabile dinanzi al giudice amministrativo, nella fase procedimentale anteriore all’emanazione del provvedimento attributivo del beneficio, ovvero nel caso in cui tale provvedimento venga annullato o revocato in via di autotutela per vizi di legittimità o per il suo contrasto con il pubblico interesse, mentre è invece di diritto soggettivo perfetto e come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, se la controversia attiene alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all’adempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione (cfr. Cass. Civ. ss. uu., 23.2.2001 n. 66; 22.7.2002 n. 10689; 1.4.2004 n. 6404; 28.10.2005 n. 21100; 9.1.2007 n. 117).


REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Sezione III bis

ha pronunciato la seguente
 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 12805/1990, proposto dalla

 

DAVIDE MORLICCHIO s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenzo Cocozza e Mario Sanino ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, viale Parioli n. 180;

 

contro

 

- il Ministero dello Sviluppo Economico (già Ministero per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno) in persona del Ministro p.t.,
rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato (avv. Diego Giordano), presso i cui Uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

 

- con l’intervento ad adiuvandum

 

della COOPERATIVA SAN MARZANO SUD a.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Gherardo Marone ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Giuseppina Sarcina in Roma, Viale Angelico n. 38;

 

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento ministeriale n. 100/27/MISM del 5.10.1990 con cui sono stati revocati i contributi erogati alla ricorrente per gli eventi sismici.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle sig.re Morlicchio Liliana, Enrica, Elda ed Anna, eredi del sig. Davide Morlicchio;

 

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito alla pubblica udienza del 21 febbraio 2008 il relatore dott. Giulio Amadio e uditi, altresì, i procuratori delle parti come da verbale d’udienza;
Vista la propria ordinanza n. 580 dell’1.7.1991 di concessione della misura cautelare relativamente al recupero dei contributi erogati;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

La ditta Davide Morlicchio, nel 1981 chiedeva ed otteneva un contributo, ai sensi dell’art. 21 della L. 219/81, in relazione ai danni subiti dal sisma del 23 novembre 1980.
Dei contributi è stata erogata (in diverse tranche nel 1982, 1985 e 1986) soltanto una parte, cioè L. 292 milioni, su un contributo di L. 426 milioni, complessivamente previsto.
Le somme sono state utilizzate dalla ditta per il risanamento del complesso industriale.
In data 19.2.1990, la Società faceva presente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di avere dovuto, per motivi collegati alla salute dell’Amministratore, cedere la ditta alla cooperativa S. Marzano che ha rilevato il conservificio in data 16.6.1989. L’acquirente ha continuato a svolgere la stessa attività (industria conserviera) della ditta Morlicchio.
In seguito a tale comunicazione, è stato notificato il provvedimento del 5.10.1990 di revoca dei decreti di concessione del contributo, con cui si è anche disposto il recupero delle somme già erogate con gli interessi maturati.
In punto di motivazione, nel provvedimento si legge quanto segue: “rilevato che la ditta in parola ha reso noto di avere in parte venduto e in parte locato, in diversi tempi ed a diversi soggetti giuridici l’intero opificio industriale oggetto della richiesta di contributo, e di aver pertanto cessato l’attività produttiva,
considerato che tale cessione non consente la prosecuzione unitaria dell’attività produttiva presso l’opificio industriale per il ripristino e l’adeguamento funzionale del quale erano state erogate le somme a titolo di acconto provvisorio sul contributo di cui alla legge in oggetto […]”.
In effetti la beneficiaria del contributo era stata costretta nel 1985 (senza rendere tempestivamente edotto l’ufficio concedente) a scorporare una parte dell’azienda ed utilizzare i locali già occupati dallo scatolificio per altre attività.
Una parte degli uffici ed un deposito erano stati ceduti alla Metal Gas Sud S.p.A, altri locali erano stati ceduti all’industria meccanica di alta tecnologia Zago Engineering, altri locali ancora erano stati dati in locazione all’industria Sud Capsule S.r.l., mentre un deposito era utilizzato da un’industria che costruisce gabbie di plastica.
Con il primo motivo di ricorso si è contestata la legittimità del provvedimento di revoca per violazione e falsa applicazione dell’art. 21 della legge n. 219/81, nonché per eccesso di potere per presupposto erroneo, travisamento dei fatti e perplessità.
Si è sostenuto che la disciplina di cui alla Legge n. 219/81 fosse rivolta a favorire il ristoro dei danni subiti dalle aziende a causa dell’evento sismico, onde assicurare la continuità dell’attività imprenditoriale, e che nel caso di specie non vi fosse interruzione dell’attività imprenditoriale, dal momento che alla ditta Morlicchio era succeduta altra ditta svolgente la stessa attività, con la conseguenza che dovevano ritenersi pienamente salvaguardate la ratio legislativa e le finalità che avevano ispirato il legislatore nel suo intervento straordinario.
Con il secondo motivo si è lamentata la violazione e falsa applicazione dell’ordinanza PCDM 13 giugno 1988 n. 15, dal momento che ivi l’ipotesi di recupero degli acconti risultava unicamente condizionata ad una mancata utilizzazione degli stessi, e tale circostanza, nel caso di specie, non solo si era verificata – in quanto le spese sostenute erano state ampiamente superiori agli acconti ricevuti – ma nemmeno era stata formalmente addotta dal Ministero a giustificazione del provvedimento di revoca.
Con il terzo motivo si è denunciato il totale difetto di motivazione del provvedimento di revoca, per non aver esso fatto menzione della normativa applicata.
Con il quarto ed ultimo motivo, si denunciava l’eccesso di potere e la manifesta ingiustizia del contegno dell’Amministrazione, derivante dal non aver considerato che il procedimento s’era iniziato a seguito della comunicazione, da parte della stessa ditta Davide Morlicchio, dell’avvenuta alienazione dello stabilimento manifatturiero; comportamento, questo, che ben pochi beneficiari dell’epoca hanno ritenuto di dover assumere.
Nel resistere al ricorso, l’amministrazione eccepisce il difetto di giurisdizione del T.A.R. ed in subordine l’infondatezza delle censure mosse al provvedimento ministeriale.

 

DIRITTO

 

Va condivisa l’eccezione di difetto di giurisdizione, vertendosi in materia di diritti soggettivi.
Nel caso in esame, viene in rilievo la revoca del contributo già concesso, per fatto della società richiedente, la quale ha “in parte venduto e in parte locato, in tempi diversi ed a diversi soggetti giuridici l’intero opificio industriale oggetto della richiesta di contributo di cui alla legge in oggetto, e di aver pertanto, cessata l’attività produttiva”.
Orbene, in materia di contributi e di sovvenzioni pubbliche, il reparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo dev’essere attuato distinguendo le ipotesi in cui il contributo o la sovvenzione è riconosciuto direttamente dalla legge e alla P.A. è demandato esclusivamente il controllo in ordine all’effettiva sussistenza dei presupposti puntualmente indicati dalla legge stessa, da quelle in cui la legge attribuisce invece alla P.A. il potere di riconoscere l’ausilio, previa valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati in relazione all’interesse pubblico primario, apprezzando discrezionalmente l’an, il quid e il quomodo dell’erogazione.
Inoltre la posizione del privato è di interesse legittimo, come tale tutelabile dinanzi al giudice amministrativo, nella fase procedimentale anteriore all’emanazione del provvedimento attributivo del beneficio, ovvero nel caso che tale provvedimento venga annullato o revocato in via di autotutela per vizi di legittimità o per il suo contrasto con il pubblico interesse; è invece di diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, se la controversia attiene alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all’adempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione (in questa seconda ipotesi rientra la fattispecie per cui è lite).
I principi suesposti risultano affermati da un consolidato giudizio giurisprudenziale (Cass. Civ. ss. uu., 23.2.2001 n. 66; 22.7.2002 n. 10689; 1.4.2004 n. 6404; 28.10.2005 n. 21100; 9.1.2007 n. 117) e pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese di causa vengono compensate tra le parti.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione III bis, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma, addì 21 febbraio 2008 in camera di consiglio con l’intervento dei Magistrati:
Saverio CORASANITI Presidente
Giulio AMADIO Consigliere, estensore
Francesco ARZILLO Consigliere



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